N. 128 SENTENZA 24 marzo - 8 aprile 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Finanza regionale - Norme della Regione  Calabria  -  Modifica  delle
  modalita' di erogazione dei finanziamenti  relativi  alle  funzioni
  conferite alle Province con  legge  regionale  n.  34  del  2002  -
  Proposizione della questione  nella  fase  cautelare  del  giudizio
  amministrativo - Ammissibilita'. 
- Legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9,  art.  26,  come
  modificato dall'art.  8  della  legge  della  Regione  Calabria  12
  dicembre 2008, n. 40. 
- Costituzione, artt. 114, 118 e 119. 
Finanza regionale - Norme della Regione  Calabria  -  Modifica  delle
  modalita' di erogazione dei finanziamenti  relativi  alle  funzioni
  conferite alle Province con  legge  regionale  n.  34  del  2002  -
  Precisazione dell'oggetto della questione da parte della Corte. 
- Legge della Regione Calabria 12 dicembre 2008, n. 40,  modificativo
  dell'art. 26 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007,  n.
  9. 
- Costituzione, artt. 114, 118 e 119. 
Finanza regionale - Norme della Regione Calabria - Finanziamenti alle
  Province per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite con legge
  regionale  n.  34   del   2002   -   Previsione   dell'obbligo   di
  rendicontazione annuale delle spese e sospensione della  erogazione
  della prima rata semestrale dell'anno successivo in caso di mancata
  presentazione del  rendiconto  -  Ritenuta  lesione  dell'autonomia
  finanziaria delle Provincia - Esclusione  -  Non  fondatezza  della
  questione. 
- Legge della Regione Calabria 12 dicembre 2008, n. 40,  modificativo
  dell'art. 26 della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007,  n.
  9. 
- Costituzione, artt. 114, 118 e 119. 
(GU n.15 del 14-4-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26 della  legge
della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9,  recante  «Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato
alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3,  comma  4,
della legge regionale n. 8/2002)», come modificato dall'art. 8  della
legge della Regione Calabria  12  dicembre  2008,  n.  40  (Ulteriori
disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate  alla
manovra di assestamento del bilancio di  previsione  per  l'esercizio
finanziario 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale
4  febbraio  2002,  n.  8),  promosso  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Calabria - Sezione staccata di Reggio  Calabria  con
ordinanza del  5  maggio  2009,  iscritta  al  n.  268  del  registro
ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2009. 
    Visti gli atti di costituzione della Provincia di Reggio Calabria
e della Regione Calabria; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  2010  il  Giudice
relatore Paolo Maddalena; 
    Uditi gli avvocati Aristide Police per  la  Provincia  di  Reggio
Calabria e Giuseppe Naimo per la Regione Calabria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Calabria -
Sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza del 5 maggio 2009,
ha sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  114,  118  e  119  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  26
della legge della Regione Calabria 11  maggio  2007,  n.  9,  recante
«Provvedimento  generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale   e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale  per  l'anno
2007, art. 3, comma 4,  della  legge  regionale  n.  8/2002)»,  «come
modificato»  dall'art.  8  della  legge  della  Regione  Calabria  12
dicembre  2008,  n.   40   (Ulteriori   disposizioni   di   carattere
ordinamentale e finanziario collegate alla  manovra  di  assestamento
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai  sensi
dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). 
    La disposizione dell'art. 26 della legge regionale n. 9 del 2007,
nel testo modificato dall'art. 8  della  regionale  n.  40  del  2008
recita: 
    «Le risorse finanziarie da erogare in favore delle  Province  per
l'esercizio delle funzioni amministrative  loro  conferite  ai  sensi
della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e della  legge  regionale
11 gennaio 2006, n. 1, allocate nelle UPB appositamente istituite nel
bilancio  regionale  e  finanziate  con  quota  parte  delle  entrate
autonome, sono trasferite alle stesse direttamente  dal  Dipartimento
Bilancio e Patrimonio, settore Ragioneria Generale». 
    A sua volta, l'art.  8  citato,  rubricato  «Trasferimento  delle
risorse alle Province», cosi' prevede: 
        «1. Il comma 1 dell'articolo  26  della  legge  regionale  11
maggio 2007,  n.  9  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Le  risorse
finanziarie da erogare in favore delle Province per l'esercizio delle
funzioni amministrative loro conferite ai sensi della legge regionale
12 agosto 2002, n. 34 e della legge regionale 11 gennaio 2006, n.  1,
allocate nelle UPB appositamente istituite nel bilancio  regionale  e
finanziate con quota parte delle entrate  autonome,  sono  trasferite
alle stesse direttamente  dal  Dipartimento  Bilancio  e  Patrimonio,
settore Ragioneria Generale". 
        2. I trasferimenti di cui al comma 1, ad esclusione di quanto
previsto dal successivo comma 5, dovranno avvenire  in  due  rate  di
pari importo con scadenza 30 aprile e 30  ottobre  di  ciascun  anno,
salvo che  il  trasferimento  semestrale  non  sia  conciliabile  con
specifiche norme di settore. 
        3. Le risorse sono trasferite in acconto con l'obbligo  delle
Province di  presentare  il  rendiconto  delle  spese  relative  alle
funzioni entro il  15  marzo  dell'anno  successivo  ai  Dipartimenti
regionali competenti per materia i quali, previa  verifica,  potranno
richiedere alla Ragioneria generale di provvedere al  recupero  delle
somme non rendicontate correttamente sulla prima rata di  aprile.  La
mancata presentazione del rendiconto comporta  la  sospensione  della
corresponsione della prima rata semestrale dell'anno successivo. 
        4.  Sono  escluse  dalla  rendicontazione  le  spese  per  il
personale trasferito e per le spese di funzionamento. 
        5. Al fine di evitare il sorgere di  problemi  di  liquidita'
finanziaria alle Amministrazioni Provinciali, il trasferimento  delle
rate semestrali delle risorse di cui al comma 4 dovra' avvenire entro
il 31 gennaio ed il 31 luglio dell'esercizio di riferimento. 
        6. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 26 della legge regionale
11 maggio 2007, n. 9 sono abrogati». 
    1.2. - Il rimettente ricorda che la Regione Calabria,  dopo  aver
disciplinato - con le leggi regionali 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino
delle funzioni amministrative regionali e locali) e 11 gennaio  2006,
n.  1,  recante  «Provvedimento  generale  recante  norme   di   tipo
ordinamentale  e  finanziario  (collegato  alla  manovra  di  finanza
regionale per l'anno 2006, art. 3, comma 4 della  legge  regionale  4
febbraio 2002, n. 8)» - gli strumenti, le procedure e le modalita' di
riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dagli
altri enti locali nelle materie di cui agli artt. 117, commi terzo  e
quarto, e 118 Cost., ha trasferito alle Province, che  le  esercitano
dal 1° gennaio 2006, le funzioni stesse. 
    Soggiunge il giudice a quo che la legge regionale n. 9  del  2007
prevedeva  nel  testo  originario,  all'art.  26,  «un   obbligo   di
rendiconto trimestrale da parte  delle  Province,  che  nel  caso  di
mancato  rispetto  comportava,  previa  diffida,  la  sanzione  della
sospensione delle erogazioni»; su tale disposizione lo stesso  T.a.r.
attualmente rimettente aveva proposto incidente di  costituzionalita'
con ordinanza del 21 maggio 2008 (iscritta al R.O. n. 291 del 2008). 
    Nella pendenza di detto giudizio  di  costituzionalita' -  espone
ancora il giudice a quo -  interveniva  la  modifica  legislativa  da
parte del citato art. 8 della legge regionale n. 40  del  2008  e  la
Regione Calabria indirizzava alla Provincia  di  Reggio  Calabria  la
nota n. 626/2009, con la quale chiedeva che venisse  data  esecuzione
alla nuova normativa. Detta  nota  era  reputata  lesiva  e,  dunque,
impugnata  giudizialmente  dalla   Provincia,   la   quale   otteneva
dall'adito  T.a.r.  un  provvedimento  di  sospensione  cautelare  «a
termine, ovvero sino alla pronuncia della Corte costituzionale  sulla
questione oggetto della presente ordinanza». 
    1.3. - Cio' premesso, il giudice  a  quo  osserva,  in  punto  di
rilevanza,  che  la  controversia   appartiene   alla   giurisdizione
esclusiva del giudice  amministrativo,  ai  sensi  dell'art.  33  del
d.lgs. 31 marzo  1998,  n.  80  (Nuove  disposizioni  in  materia  di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro   nelle   amministrazioni
pubbliche,  di  giurisdizione  delle  controversie  di  lavoro  e  di
giurisdizione amministrativa, emanate  in  attuazione  dell'art.  11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), trattandosi di  accertare
la legittimita' «della pretesa della Regione Calabria di ottenere  il
rendiconto delle spese inerenti le risorse delle funzioni trasferite,
a pena della sospensione delle erogazioni finanziarie  relative  alle
medesime  funzioni»;  cio'  in  quanto  la   nota,   avente   «valore
provvedimentale», impugnata dalla Provincia ricorrente «manifesta, da
parte della Regione, l'intendimento, attuale e concreto, avente  come
tale natura di imposizione cogente e vincolante e dunque  di  ordine,
di dare immediata attuazione alla nuova norma sopravvenuta, ottenendo
quindi l'ottemperanza all'obbligo di redazione  e  presentazione  dei
rendiconti, a pena della sospensione dei trasferimenti, con  evidenti
refluenze sulla certezza della effettiva disponibilita' delle risorse
trasferite ed, in conseguenza, della formazione del bilancio». 
    1.4. - Quanto alla  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente
ribadisce le ragioni gia' espresse con  la  precedente  ordinanza  di
rimessione del 21 maggio 2008, reputando che esse mantengano  intatta
la  loro  valenza  anche  a   fronte   della   modifica   legislativa
sopravvenuta. 
    In particolare, si puntualizza che, in base alla trama  normativa
di  cui  agli  artt.  114,  118  e  119  Cost.,   il   riconoscimento
costituzionale   dell'autonomia   delle   Province   gia'   risultava
«evidentemente  non  coerente  con  l'assoggettamento  delle  stesse,
nell'esplicazione delle funzioni «conferite», a controllo trimestrale
della relativa spesa, con la previsione, oltre tutto, di  sospensione
necessaria di ogni erogazione nel caso che il  rendiconto  non  venga
inviato a seguito di specifica diffida». Una siffatta conclusione non
viene meno, ad avviso del giudice a quo, per il  solo  fatto  che  la
nuova norma regionale «abbia escluso  dal  rendiconto  le  spese  del
personale e di funzionamento», giacche' «ha, per il resto,  solamente
modificato  le  modalita'  di  presentazione  del  rendiconto  stesso
(annuale e non piu' trimestrale), mantenendo quindi  sostanzialmente,
la sanzione della sospensione del trasferimento delle risorse per  il
caso della sua mancata presentazione». 
    Sicche', le modalita' di erogazione  dei  finanziamenti  relativi
alle funzioni conferite alle Province sarebbero lesive della relativa
autonomia, in quanto le Province medesime «vengono sottoposte ad  una
forma di controllo "finanziario" molto  penetrante,  non  compatibile
con  la  posizione  loro  riconosciuta  dalla  Costituzione».  A  tal
riguardo,  il  rimettente  ricorda  che,  secondo  la  giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 16 del 2004) «nei  confronti  degli  enti
locali  non  possono  considerarsi   costituzionalmente   ammissibili
interventi  finanziari  vincolati  nella  destinazione,  per  normali
attivita' e compiti di competenza di questi ultimi», quali sarebbero,
nella specie, le funzioni conferite con la legge regionale n. 34  del
2002. 
    2. - Si e' costituita la Provincia di Reggio Calabria, in persona
del  Presidente  pro  tempore,  che  ha  concluso  nel  senso   della
incostituzionalita' della norma denunciata, riservandosi in prosieguo
ulteriori deduzioni. 
    3. - E' intervenuta nel giudizio la Regione Calabria  per  sentir
dichiarare inammissibile o infondata la sollevata questione. 
    La  difesa  regionale  evidenzia  la  inconferenza  del  richiamo
operato dal rimettente alla sentenza  n.  16  del  2004  della  Corte
costituzionale, trattandosi, in quel caso, di  decisione  concernente
una norma statale che disponeva  interventi  diretti  in  favore  dei
Comuni, mentre, nella specie, si tratterebbe di «rimesse»  effettuate
dalla Regione in favore della Provincia. 
    La  Regione  sostiene,  peraltro,  che  la  norma  denunciata  si
muoverebbe nell'ambito della competenza  statutaria  e  della  stessa
legge regionale n. 34 del 2002,  che  «mantengono  esplicitamente  in
capo alla Regione le funzioni  di  controllo  in  materia».  Inoltre,
l'art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti  locali,
in attuazione  del  capo  I  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),
renderebbe  evidente  che  i  trasferimenti  comportano  comunque  un
vincolo per gli impegni ad essi  correlati,  la'  dove  il  controllo
regionale sulla destinazione di fondi assegnati agli enti locali,  in
relazione alle funzioni ad essi delegate, troverebbe fondamento anche
nell'art. 12, comma 3, del d.lgs. 28  marzo  2000,  n.  76  (Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia  di  bilancio  e  di
contabilita' delle Regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della
legge 25 giugno 1999, n. 208),  in  forza  del  quale  e'  stato  poi
emanato l'art. 58 della legge della Regione Calabria 4 febbraio 2002,
n. 8 (Ordinamento del bilancio e  della  contabilita'  della  Regione
Calabria). 
    Invero, soggiunge la difesa regionale, la disposizione denunciata
non sarebbe lesiva delle prerogative  provinciali,  ma  introdurrebbe
«due semplici  "misure  precauzionali",  adottate  nell'ambito  della
competenza regionale in materia di controllo», che non sarebbero «ne'
gravose ne' eccessive rispetto alla finalita'  sottesa,  e  cioe'  il
corretto impiego delle somme destinate alla Provincia stessa». 
    4. - Con memoria depositata in prossimita'  dell'udienza  del  15
dicembre  2009,  la  Provincia  di  Reggio   Calabria   insiste   per
l'incostituzionalita' dell'art. 26 della legge della Regione Calabria
n. 9 del 2007, nonche' dell'art. 8 della legge della Regione Calabria
n. 40 del 2008, il quale, pur abrogando i  commi  1,  2,  3,  4  e  5
dell'art.  26  citato,  ne  ha   riprodotto,   nella   sostanza,   le
prescrizioni normative, giacche' ha soltanto escluso  dal  rendiconto
le spese del personale e di funzionamento, modificandone le modalita'
temporali di presentazione (annualmente e non piu' trimestralmente) e
lasciando in vita la sanzione  della  sospensione  del  trasferimento
delle risorse in caso di sua omessa presentazione. 
    La difesa provinciale rileva,  anzitutto,  che  anche  «la  nuova
disposizione non esplicita la (asserita) finalita' in relazione  alla
quale  l'obbligo  di   comunicazione   del   monitoraggio   e   della
rendicontazione viene  disposto»,  in  tal  modo  facendo  supporre -
soprattutto la' dove il comma 3 dell'art. 8 prevede il «trasferimento
in acconto», suscettibile di revoca e conseguente «recupero» in  caso
di «somme non rendicontate  correttamente» -  che  la  Regione  abbia
inteso predisporre «un surrettizio sistema di controlli  di  gestione
sull'operato delle Province, riservandosi un potere di approvazione a
posteriori delle spese effettuate». 
    Nella memoria si sostiene, inoltre, che  la  disposta  esclusione
dall'obbligo  di  rendicontazione  delle  spese  per   il   personale
trasferito  e  per  il  funzionamento  non  e'  «accompagnata   dalla
simmetrica disposizione per cui anche i relativi  trasferimenti  sono
fatti salvi»  nel  caso  di  mancata  presentazione  del  rendiconto.
Peraltro, anche se la Regione ha interpretato la norma «nel senso  di
provvedere all'automatico trasferimento delle risorse» relative  alle
anzidette spese, la sua applicazione «e' rimessa  alla  sola  (buona)
volonta'  della  Regione»  stessa   e,   comunque,   la   restrizione
dell'obbligo di rendicontazione non elide la  «notevole  compressione
delle prerogative della Provincia». 
    Anche  l'attuazione  del  controllo  sulla  rendicontazione -  si
soggiunge   nella    memoria -    risulta    lesivo    dell'autonomia
costituzionale riservata alla  Provincia,  giacche'  la  «non  meglio
specificata «rendicontazione» sulle spese effettuate dalla  Provincia
nell'assolvimento  delle  sue  funzioni  amministrative»  rinvia,  in
sostanza, «a provvedimenti amministrativi  regionali  (e,  quindi,  a
fonti regolamentari e non normative in  senso  proprio)  la  concreta
disciplina del procedimento di rendicontazione». 
    5. - Con ulteriore memoria depositata in prossimita' dell'udienza
del 9 febbraio 2010, fissata a seguito  di  rinvio  della  precedente
udienza del 15 dicembre 2009, la Provincia di  Reggio  Calabria,  nel
ribadire  le  conclusioni  rassegnate  in  precedenza,  argomenta   a
confutazione delle ragioni esposte dalla  Regione  a  sostegno  della
legittimita' della normativa censurata. 
    Nella memoria si osserva, anzitutto, che gli artt.  7,  comma  2,
del d.lgs. n. 112 del 1998 e 47 della legge della Regione Calabria 19
ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)  non  contengono
disposizioni che consentano di ritenere costituzionalmente  legittimo
«il sistema di controllo (e di sanzione) introdotto dalla Regione» e,
anzi,  «stabiliscono,  da  un  lato,  il  principio  del   necessario
trasferimento delle risorse da parte delle Regioni agli  Enti  locali
in caso di  delega  delle  funzioni;  dall'altro,  escludono  che  la
rendicontazione possa costituire condizione  per  l'erogazione  delle
risorse ovvero per la loro sospensione». 
    Quanto, poi, alle  prescrizioni  contenute  negli  artt.  12  del
d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76, e 58 della legge della Regione Calabria,
4 febbraio 2002, n. 8, esse sarebbero coerenti con l'attuale «cornice
costituzionale costituita dal combinato disposto degli artt. 114, 118
e 119 della Costituzione». Infatti, il «punto di equilibrio posto dal
legislatore nazionale (e recepito nella 1egge della Regione  Calabria
n. 8 del 2002)» consisterebbe nell'attribuzione alla  Regione  di  un
potere di controllo «che si concretizza nell'obbligo di  trasmissione
da parte delle Province della rendicontazione  riguardante  l'impiego
delle risorse trasferite»  e  tale  funzione  sarebbe  «efficacemente
eseguita attraverso l'introduzione di appositi capitoli di bilancio e
la successiva trasmissione del rendiconto alla Regione». 
    Ad  avviso  della  difesa  provinciale,  un  siffatto   controllo
andrebbe qualificato come «controllo di  gestione  esterno»,  che  si
concentrerebbe,    dunque,    «sull'economicita'    e    l'efficienza
dell'attivita' rispetto ai risultati raggiunti», ma esso,  in  nessun
caso, consentirebbe al soggetto investito della relativa funzione  di
«incidere  nella  attivita'  amministrativa  ordinaria  del  soggetto
controllato per effetto della sospensione dei trasferimenti,  nonche'
della facolta' di agire  per  l'eventuale  "recupero"  degli  stessi,
laddove la rendicontazione non fosse ritenuta corretta». 
    Diversamente - si argomenta ancora nella  memoria  -  il  sistema
introdotto con il denunciato art. 26 della legge regionale n.  9  del
2007, e successive  modificazioni,  risulterebbe  incoerente  con  il
descritto quadro normativo, dal quale si evincerebbe, anzitutto,  che
nessuna disposizione di legge, statale o regionale, prevede  «che  il
trasferimento  delle  risorse  finanziarie  per   l'esercizio   delle
funzioni delegate possa essere assoggettato a condizioni  (come,  nel
caso che qui interessa, la presentazione del  rendiconto)».  Inoltre,
le disposizioni censurate non attuerebbero un controllo  di  gestione
esterno, ma forme di intervento piu'  incisive  e,  pertanto,  lesive
dell'autonomia  costituzionale  attribuita  agli  enti  locali,   non
potendo qualificarsi «la sospensione dei trasferimenti - in  caso  di
mancata rendicontazione -  oppure  il  loro  recupero  -  laddove  la
rendicontazione  risulti  errata  -  alla  stregua  di  mere   misure
"precauzionali"  [...]  ne'  gravose,  ne'  eccessive  rispetto  alla
finalita' sottesa, e cioe' il corretto impiego delle somme  destinate
dalla Regione alla Provincia stessa». 
    La Provincia di Reggio  Calabria,  ritenuta  la  correttezza  del
richiamo fatto dal giudice rimettente alla sentenza n. 16  del  2004,
di questa Corte, sulla incostituzionalita' di un intervento destinato
ad incidere sulla autonomia di spesa di un Ente locale  «per  normali
attivita' e compiti  di  competenza  di  questi  ultimi»,  ribadisce,
inoltre, che  il  procedimento  di  controllo  previsto  dalle  norme
denunciate  «appare  piuttosto  introdurre  un  meccanismo  di   tipo
sanzionatorio che non spetta certo alle  Regioni,  secondo  l'attuale
riparto delle competenze costituzionali,  essendo  invece  attribuito
alla Corte di Conti», risultando di per se'  sufficiente,  ed  idoneo
allo scopo di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie
trasferite,  il  sistema  di  controlli  gia'  previsto  dalla  legge
regionale n. 8 del 2002. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Calabria -
Sezione staccata di Reggio Calabria, ha denunciato  l'art.  26  della
legge  della  Regione  Calabria  11  maggio  2007,  n.   9,   recante
«Provvedimento  generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale   e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale  per  l'anno
2007, art. 3, comma 4,  della  legge  regionale  n.  8/2002)»,  «come
modificato»  dall'art.  8  della  legge  della  Regione  Calabria  12
dicembre  2008,  n.   40   (Ulteriori   disposizioni   di   carattere
ordinamentale e finanziario collegate alla  manovra  di  assestamento
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai  sensi
dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). 
    Nella prospettazione del rimettente,  la  norma  censurata  -  la
quale contemplerebbe un obbligo di rendiconto annuale da parte  delle
Province  in  riferimento  alle  risorse  ad  esse   trasferite   per
l'esercizio delle funzioni amministrative  loro  conferite  ai  sensi
della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle  funzioni
amministrative regionali e locali) e della legge regionale 11 gennaio
2006, n. 1, recante «Provvedimento generale  recante  norme  di  tipo
ordinamentale  e  finanziario  (collegato  alla  manovra  di  finanza
regionale per l'anno 2006, art. 3, comma 4, della legge regionale  n.
8/2002)»; obbligo che, nel caso  di  mancato  rispetto,  comporta  la
sanzione della sospensione delle erogazioni in  favore  dei  medesimi
enti - si porrebbe in contrasto con gli artt. 114, 118  e  119  della
Costituzione,  «in  quanto  prevede  modalita'  di   erogazione   dei
finanziamenti relativi alle  funzioni  conferite  alle  Province  con
legge regionale n. 34/2002 non compatibili con l'autonomia di  queste
ultime, costituzionalmente riconosciuta e tutelata». 
    2. - Preliminarmente, la  questione  deve  ritenersi  ammissibile
sotto  il  profilo  della  sua  proposizione  all'esito  della   fase
cautelare del giudizio a quo, avendo il  T.a.r.  emesso  soltanto  un
provvedimento interinale  e  non  essendosi,  quindi,  spogliato  del
potere di  decidere  definitivamente  in  detta  sede  (ex  plurimis,
sentenze n. 151 del 2009 e n. 161 del 2008). 
    3. - Sempre in  via  preliminare,  occorre  precisare  quale  sia
effettivamente l'oggetto della questione  sollevata  dal  rimettente,
posto  che,  come  reso  palese  dal  dispositivo  dell'ordinanza  di
rimessione, e' impugnato l'art. 26 della legge  regionale  n.  9  del
2007, «come modificato» dall'art. 8 della legge regionale n.  40  del
2008, e, dunque, l'attuale norma  recata  dal  citato  art.  26,  che
consta di un solo comma, con il quale  si  trasferiscono  le  risorse
alle Province, secondo una disciplina non  incisa  dalle  censure  di
incostituzionalita'. 
    Appare, pero', del tutto evidente  l'intenzione  del  rimettente,
posta in luce dalla motivazione dello stesso atto di promovimento  di
censurare la disciplina piu' recente, recata dal citato  art.  8,  la
quale si incentra sull'obbligo di rendicontazione delle spese e della
sospensione delle erogazioni in caso  di  mancata  presentazione  del
rendiconto; regolamentazione mutuata, con tutta evidenza, dal  citato
art. 26. 
    Sicche', lo scrutinio deve riguardare l'art. 8 della legge  della
Regione Calabria 12 dicembre 2008, n. 40, modificativo  dell'art.  26
della legge della Regione Calabria 11 maggio 2007, n. 9, nella  parte
in cui prevede un obbligo di rendiconto annuale, entro  il  15  marzo
dell'anno successivo al trasferimento delle risorse (che  avviene  in
due rate semestrali), da parte delle Province; nel  caso  di  mancato
rispetto cio' comporta la sanzione della sospensione delle erogazioni
in favore dei medesimi enti  e,  segnatamente,  della  corresponsione
della prima rata semestrale dell'anno successivo. 
    4. - La questione non e' fondata. 
    Si  premette  che  le  funzioni  amministrative  alle  quali   si
riferisce  la  norma  denunciata,  che  riguardano  taluni  specifici
settori (segnatamente: sviluppo  economico  e  attivita'  produttive;
territorio, ambiente e infrastrutture; servizi alla  persona  e  alla
comunita'; polizia amministrativa regionale e locale), sono  funzioni
«conferite» agli enti locali in dichiarata «attuazione del  principio
di sussidiarieta' e degli altri principi indicati  nell'articolo  118
della Costituzione, nell'articolo 4, comma 3, della  legge  15  marzo
1997, n. 59 e negli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267» (art. 1 della legge della Regione Calabria n. 34
del 2002; legge sulla quale e' successivamente intervenuta  la  legge
della stessa Regione n. 1 del 2006). 
    La Regione ha mantenuto, in base all'art. 3  della  citata  legge
regionale  n.  34  del  2002,  le  funzioni  di  programmazione,   di
indirizzo, di coordinamento e di controllo e, nell'ambito  di  queste
ultime, secondo quanto prescrive il successivo art. 5, essa «esercita
il controllo  delle  funzioni  e  dei  compiti  conferiti  agli  Enti
locali». D'altro canto l'art. 16 della  stessa  legge  regionale  del
2002 prevede  l'obbligo  di  trasferimento  agli  enti  locali  delle
risorse finanziarie, umane, organizzative  e  strumentali  necessarie
per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad  essi  conferiti.  In
particolare,  secondo  la  disposizione  da  ultimo  richiamata,   la
«Regione  trasferisce  annualmente  agli  Enti  locali   le   risorse
finanziarie per il finanziamento delle  funzioni  conferite,  secondo
criteri  di  programmazione  che  tengano  conto  delle  esigenze  di
perequazione,  della   capacita'   di   autofinanziamento   dell'ente
beneficiario, del  fabbisogno  di  spesa,  della  predisposizione  di
strumenti  di  razionalizzazione  delle  strutture  organizzative   e
dell'attivita' gestionale, nonche'  della  promozione  dell'esercizio
associato di competenze e di sviluppo della relativa progettualita'». 
    In siffatto contesto, gli artt. 19  e  20  della  medesima  legge
regionale  in  esame  stabiliscono,  rispettivamente,  un   reciproco
obbligo di informazione tra Regione ed enti locali su dati statistici
e ogni altro  elemento  utile  allo  svolgimento  delle  funzioni  di
rispettiva competenza, nonche' l'istituzione di un osservatorio sulla
riforma amministrativa, con l'ulteriore  previsione  di  un  rapporto
annuale della Giunta regionale «sullo stato  delle  autonomie  e  una
relazione sull'andamento del conferimento delle funzioni e  sui  suoi
riflessi in materia di impiego pubblico, con particolare  riferimento
alle risorse finanziarie impiegate ed agli esiti della contrattazione
in sede decentrata». 
    Non puo', peraltro, sottacersi che gia' la  legge  della  Regione
Calabria 4 febbraio 2002, n. 8  (Ordinamento  del  bilancio  e  della
contabilita' della Regione  Calabria),  al  comma  3  dell'art.  58 -
relativamente alle «Entrate e spese degli enti  locali  per  funzioni
delegate» - prevedeva: «Al  fine  di  consentire  adeguate  forme  di
controllo economico e finanziario sulle attivita' delegate agli  enti
locali,  la  Giunta  regionale  emana  apposite  direttive   per   la
predisposizione e presentazione del rendiconto e della  relazione  di
cui al precedente comma 2». 
    Inoltre, l'art. 65 della medesima legge regionale n. 8  del  2002
rinvia, per «quant'altro  attinente  la  materia  della  contabilita'
regionale, non espressamente disciplinato dalla presente legge», alle
norme  contenute  nel  decreto  legislativo  28  marzo  2000,  n.  76
(Principi  fondamentali  e  norme  di  coordinamento  in  materia  di
bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo
1,  comma  4,  della  L.  25  giugno  1999,  n.  208)  e,  in  quanto
applicabili, alle norme di contabilita'  generale  dello  Stato.  E',
dunque, evidente il rinvio all'art. 12 del citato d.lgs.  n.  76  del
2000 che, al comma 3 dispone appunto: «La legge regionale detta norme
per assicurare, in relazione alle  funzioni  delegate  dalle  regioni
agli enti locali,  la  possibilita'  del  controllo  regionale  sulla
destinazione dei fondi a tale fine assegnati dalle regioni agli  enti
locali». 
    Deve, altresi', essere  posto  in  rilievo  che  la  legge  della
Regione Calabria 19  ottobre  2004,  n.  25  (Statuto  della  Regione
Calabria) impone - nel Titolo VI, relativo ai «Rapporti con gli  Enti
Locali» - alla Regione (art. 46) di adeguare i principi ed  i  metodi
della  sua  legislazione   alle   esigenze   dell'autonomia   e   del
decentramento (comma 1), tra l'altro informando «la propria attivita'
ai principi dell'autonomia, della sussidiarieta', della solidarieta',
della adeguatezza, della  responsabilita'  e  della  differenziazione
delle  funzioni,  in  relazione  alle  caratteristiche  dei  soggetti
istituzionali» (comma 2, lettera a). A sua volta il  successivo  art.
47  -  concernente  il  «Finanziamento  delle  funzioni  conferite  e
delegate»  -  al  comma  1  stabilisce:   «La   Regione   trasferisce
annualmente agli enti locali una quota delle sue  entrate  ordinarie,
al netto di quelle gravate da vincoli esterni di destinazione, per il
finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri  che  tengano
conto delle esigenze di perequazione, del fabbisogno di spesa,  della
predisposizione di strumenti  di  razionalizzazione  delle  strutture
organizzative e dell'attivita' gestionale, nonche'  della  promozione
dell'esercizio associato di funzioni». 
    5. - In questo quadro, va anzitutto  osservato  che,  proprio  in
ragione del conferimento delle funzioni amministrative alle  Province
in attuazione  dell'art.  118  Cost.,  le  leggi  regionali,  innanzi
richiamate, di conferimento delle funzioni  alle  Province  prevedono
poteri di coordinamento e controllo da parte della Regione. 
    Cio' premesso, l'autonomia delle Province non e'  incisa  neppure
dal fatto che, sulle funzioni conferite, la  Regione  possa  in  ogni
caso operare  opportunamente  un  intervento  di  rimodulazione,  sia
nell'ipotesi, ovviamente, di materie residuali, sia  nell'ipotesi  di
materie concorrenti, attraverso lo sviluppo  dei  principi  stabiliti
dalla legge statale. In questo senso l'intervento regionale  disposto
dalla norma denunciata nei confronti degli enti locali  deve  infatti
essere letto come svolgimento dei  principi  statali  in  materia  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  -  materia   di   competenza
legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'art. 117, Cost.
(da ultimo, sentenze n. 40 del 2010, n. 284 del 2009 e 237 del  2009,
che ribadiscono come il contenimento della spesa pubblica risponda ad
esigenze di coordinamento finanziario) - e  deve  essere  considerato
strumentale al rispetto del patto di stabilita' interna, in forza dei
vincoli imposti dall'appartenenza all'Unione europea. 
    Sempre in siffatta ottica, assume rilievo il principio, di cui al
d.lgs.  18  agosto  2000,   n.   267   (Testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali), richiamato  dalla  stessa  legge
regionale n. 34 del 2002, del rendiconto alle Regioni da parte  degli
enti locali. Tale obbligo di rendiconto, peraltro, viene  in  rilievo
non gia' come  un  tipo  di  controllo  gestionale,  da  parte  della
Regione,  ma  di  tipo  informativo  sulle  risorse  trasferite   per
l'esercizio delle funzioni conferite. Di qui, l'insussistenza di ogni
interferenza di questo tipo di controllo  con  le  scelte  di  merito
delle Province. 
    La prospettiva  dello  svolgimento  da  parte  della  Regione  di
principi  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  dettati  dalla
legislazione statale trova, peraltro, conforto  negli  artt.  12  del
d.lgs. n. 76 del 2000 e 58 della legge regionale n. 8  del  2002,  in
precedenza evidenziati. 
    La  richiesta  rendicontazione  alle  Province  calabresi  opera,
dunque, in un quadro di  competenze  fissato  non  solo  dalle  leggi
regionali (segnatamente, leggi n. 34 del 2002 e n. 1  del  2006,  che
confermano in capo alla Regione poteri di coordinamento-controllo  in
relazione al disposto ed attuato conferimento di funzioni), ma  anche
dalla legge statale. 
    6. - Nel descritto contesto, deve, in ogni caso,  precisarsi  che
l'intervento   legislativo   denunciato   non   vulnera   l'autonomia
finanziaria della Provincia  in  materia  di  spesa,  giacche',  come
detto, non tocca le scelte di merito su tale profilo - che  rimangono
intatte, ovviamente in coerenza con le funzioni da  esercitare  -  ma
richiede soltanto un flusso informativo sull'avvenuto  esercizio  del
potere di spesa, peraltro escludendovi le voci - di per se' rilevanti
- delle spese per il personale trasferito e di funzionamento. 
    Nella specie, rimane ferma la  discrezionalita'  della  provincia
nella scelta  di  destinazione  delle  risorse  finanziarie  rispetto
all'esercizio  della  funzione  amministrativa  conferitale  e   tale
discrezionalita' non viene neppure incisa dalla prevista  sospensione
delle erogazioni  in  assenza  della  presentazione  del  rendiconto,
poiche'  questa  cautela  si  lega   soltanto   al   dato   oggettivo
dell'omissione,  senza  toccare,  appunto,  il  merito  delle  scelte
allocative delle risorse medesime. Sicche', non risulta pertinente il
richiamo, da parte del rimettente, alla sentenza n. 16 del  2004,  di
questa Corte, ove si rileva il contrasto  con  l'art.  119  Cost.  di
norma sui  vincoli  di  destinazione  alle  spesa  anche  degli  enti
infraregionali. 
 
                          Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 12 dicembre  2008,  n.
40 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale  e  finanziario
collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 ai sensi  dell'art.  3,  comma  4  della
legge regionale 4 febbraio 2002, n.  8),  modificativo  dell'art.  26
della legge della Regione Calabria 11  maggio  2007,  n.  9,  recante
«Provvedimento  generale  recante  norme  di  tipo  ordinamentale   e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale  per  l'anno
2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)»,  sollevata,
in riferimento agli artt. 114, 118  e  119  della  Costituzione,  dal
Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Sezione staccata
di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Maddalena 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria l'8 aprile 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola