N. 136 ORDINANZA 12 - 15 aprile 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Concorrenza - Norme della Provincia di Trento -  Modificazioni  della
  legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 -  Disciplina  dell'attivita'
  commerciale - Ricorso del  Governo  -  Intervenuta  modifica  della
  normativa censurata, medio tempore non attuata, satisfattiva  delle
  pretese del ricorrente - Cessazione della materia del contendere. 
- Legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 2009, n. 4,  art.
  3, commi 1 e 6. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e). 
(GU n.16 del 21-4-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 6,
della legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile  2009,  n.  4
(Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla
manovra finanziaria provinciale di  assestamento  per  l'anno  2009),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 5-9 giugno 2009, depositato in cancelleria il 12 giugno
2009 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; 
    Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2010 il Giudice relatore
Paolo Grossi; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luigi Manzi per la  Provincia
autonoma di Trento. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  5  giugno  2009   e
depositato il successivo 12 giugno, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha ritualmente  impugnato  -  per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione - l'art. 3, commi  1  e
6, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 2009, n. 4
(Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla
manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009): 
        che, in particolare, il comma 1  viene  censurato  in  quanto
introduce, nella legge della Provincia autonoma di  Trento  8  maggio
2000, n. 4 (recante  la  «Disciplina  dell'attivita'  commerciale  in
provincia di Trento»), l'art. 17-bis, a tenore del quale [al comma 4]
l'esercente che voglia effettuare, tra l'altro, vendite promozionali,
ne deve dare  comunicazione  alla  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura di  Trento,  e  per  conoscenza  al  comune
competente per territorio; 
        che, a sua volta, il comma 6 e' impugnato nella parte in  cui
modifica l'art. 20 della medesima legge provinciale n.  4  del  2000,
prevedendo  una  sanzione  amministrativa   nel   caso   di   mancata
comunicazione; 
        che l'Avvocatura dello Stato sostiene che la previsione,  non
gia' di una mera comunicazione, bensi' di un vero e  proprio  obbligo
di comunicazione, e la relativa sanzione  in  caso  di  inosservanza,
contrasterebbe  palesemente  con  la  totale  liberalizzazione  delle
vendite promozionali disposte dall'art. 3, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e  la  razionalizzazione  della  spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di  entrate  e  di  contrasto
all'evasione fiscale»), il quale vieta ogni forma di  restrizione  di
qualunque tipologia di vendita promozionale; 
        che,  in  particolare,  secondo  il  ricorrente,   le   norme
impugnate - non incidendo  sulla  materia  commercio,  di  competenza
provinciale, bensi' sulla  tutela  della  concorrenza,  di  spettanza
esclusiva dello Stato e  sulla  quale  la  Provincia  non  ha  alcuna
competenza, ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.
670  (Approvazione  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige)  -  si
pongono in contrasto con  quanto  sancito  dal  citato  art.  3,  del
decreto-legge n.  223  del  2006,  il  quale  (con  prescrizioni  che
costituiscono «il naturale effetto dell'inderogabilita' della  norma,
una volta ricondotta la materia all'art. 117, secondo comma,  lettera
e), Cost.»)  si  inserisce  nel  quadro  del  descritto  processo  di
modernizzazione, all'evidente scopo di rimuovere  i  residui  profili
(soggettivi ed oggettivi) di contrasto della  disciplina  di  settore
con il principio della libera concorrenza; 
        che si e' costituita la Provincia autonoma di Trento, che  ha
concluso per la non fondatezza delle sollevate questioni,  in  quanto
le disposizioni  censurate  -  lungi  dall'introdurre  una  forma  di
autorizzazione preventiva alla vendita - prevedono un mero obbligo di
comunicazione, chiaramente  funzionale  ad  assicurare  una  adeguata
conoscenza del fenomeno e non gia' a limitarlo,  ne'  a  comprimerlo,
dal  momento  che  a  tale  adempimento  non  e'  subordinata  alcuna
attivita' valutativa da parte della Amministrazione; 
        che, pertanto - trattandosi di  mera  pubblicita-notizia  con
effetti dichiarativi e  non  costitutivi  -  la  previsione  di  tale
obbligo di comunicazione (cui si correla logicamente  la  irrogazione
della sanzione in caso di violazione) si configura  quale  misura  di
carattere organizzativo inerente  allo  svolgimento  delle  attivita'
commerciali,  che  resta  all'interno  degli  ambiti  assegnati  alla
competenza provinciale in materia di «commercio», ai sensi  dell'art.
9, punto 3, dello statuto; 
        che, nell'imminenza dell'udienza, la Provincia di  Trento  ha
depositato una memoria  illustrativa,  evidenziando  che  l'art.  52,
comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento  28  dicembre
2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010
e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di  Trento  -  legge
finanziaria  provinciale  2010),  ha   modificato   la   disposizione
censurata mediante  la  eliminazione  dell'obbligo  di  comunicazione
preventiva  per  le  vendite  pubblicizzate  come  promozionali,  con
conseguente venir meno della correlata sanzione per  il  suo  mancato
inoltro; 
        che, in ragione di cio' - considerato che «a  quanto  consta,
nel breve lasso di tempo intercorso  fra  l'impugnazione  governativa
(giugno 2009) e la modifica legislativa (dicembre 2009)  la  predetta
norma sospettata di incostituzionalita' non ha  trovato  applicazione
sanzionatoria»  -,  la  Provincia  autonoma  conclude  chiedendo   la
declaratoria di cessazione della materia del contendere. 
    Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri  impugna
il comma 1, dell'art. 3, della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Trento  3  aprile  2009,   n.   4   (Norme   di   semplificazione   e
anticongiunturali  di  accompagnamento   alla   manovra   finanziaria
provinciale di assestamento per l'anno 2009),  che  introduce,  nella
legge della Provincia autonoma di Trento 8 maggio 2000, n. 4 (recante
la «Disciplina dell'attivita' commerciale in provincia  di  Trento»),
l'art. 17-bis, a tenore del quale [al comma 4] l'esercente che voglia
effettuare,  tra  l'altro,  vendite  promozionali,   ne   deve   dare
comunicazione alla Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura di Trento, e per  conoscenza  al  comune  competente  per
territorio; ed impugna, altresi', il comma 6 dello stesso art. 3, che
modifica l'art. 20 della citata legge  provinciale  n.  4  del  2000,
prevedendo  una  sanzione  amministrativa   nel   caso   di   mancata
comunicazione: 
        che, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la previsione
di un obbligo di comunicazione, sanzionato in caso  di  inosservanza,
contrasta con la liberalizzazione delle vendite promozionali disposte
dall'art. 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223  («Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto  all'evasione  fiscale»),  che  vieta  ogni
forma di restrizione a qualunque tipologia di vendita promozionale; e
di conseguenza, le norme impugnate non  inciderebbero  sulla  materia
«commercio» (di  competenza  provinciale),  ma  sulla  «tutela  della
concorrenza» di spettanza esclusiva dello Stato ex art. 117,  secondo
comma, lettera e),  della  Costituzione  (sulla  quale  la  Provincia
medesima non ha alcuna competenza, ai sensi degli artt. 8 e  9  dello
statuto); 
        che, dalla formulazione del ricorso risulta evidente come  le
censure mosse  alla  normativa  provinciale  de  qua  si  riferiscano
propriamente alla incidenza della disciplina impugnata rispetto  alle
sole vendite promozionali, le quali costituiscono una specie del piu'
ampio genere delle «Vendite presentate  al  pubblico  come  occasioni
particolarmente favorevoli», oggetto della regolamentazione di cui al
Capo  VIII-bis,  inserito  -  dall'art.  3,  comma  1,  della   legge
provinciale n. 4 del 2009 - dopo l'art. 17 della legge provinciale n.
4 del 2000; 
        che, peraltro, successivamente alla proposizione del giudizio
in via principale, e' entrato in vigore l'art.  52,  comma  2,  della
legge della Provincia autonoma di Trento  28  dicembre  2009,  n.  19
(Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2010   e
pluriennale 2010-2012 della Provincia  autonoma  di  Trento  -  legge
finanziaria provinciale 2010), che - al fine espresso di «adeguare la
norma provinciale  ai  rilievi  formulati  dal  Governo  statale  che
impongono una completa liberalizzazione delle  vendite  promozionali»
(come da relazione illustrativa al relativo disegno di legge) - ha  a
sua volta modificato  il  comma  4,  dell'art.  17-bis,  della  legge
provinciale n.  4  del  2000,  sul  commercio  (come  introdotto  dal
censurato comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2009), eliminando
l'obbligo di comunicazione preventiva per  le  vendite  pubblicizzate
come promozionali; 
        che da cio'  -  stante  il  meccanismo  di  rinvio  contenuto
nell'art. 20 della citata legge  provinciale  n.  4  del  2000,  come
modificato  dal  censurato  comma  6,  dell'art.   3,   della   legge
provinciale n. 4 del 2009  -  consegue  anche  il  venir  meno  della
correlata  sanzione  per  il  mancato  inoltro  della   comunicazione
medesima; 
        che, proprio in ragione di siffatta intervenuta modificazione
normativa, satisfattiva delle pretese del ricorrente, la difesa della
Provincia autonoma ha richiesto la declaratoria di  cessazione  della
materia del contendere, assumendo  inoltre  che,  medio  tempore,  la
norma  sospettata  di  incostituzionalita'   non   avrebbe   «trovato
applicazione sanzionatoria»; 
        che, in sede di discussione in udienza pubblica, l'Avvocatura
generale dello Stato ha convenuto con quanto affermato da controparte
circa  tale  mancata  applicazione  delle  norme  impugnate   ed   ha
espressamente concordato in ordine alla cessazione della materia  del
contendere; 
        che, dunque - venute meno le ragioni della controversia -, va
dichiarata la cessazione della materia del contendere (sentenze n.  2
e n. 1 del 2010; ordinanza n. 75 del 2010). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara cessata la materia del contendere in ordine  al  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Grossi 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 15 aprile 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola