N. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 aprile 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 aprile 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della Regione Basilicata - Attivita' consentite nelle aree naturali tutelate - Possibilita' che gli Enti Parco regionali adottino, mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale, provvedimenti specifici, anche in deroga ai divieti stabiliti dalle leggi regionali e nazionali sulle aree naturali protette, fino all'approvazione del Piano del Parco - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. - Legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4, art. 1, che inserisce il comma 9 all'art. 19 della legge della Regione Basilicata 28 giugno 1994, n. 28. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 6 dicembre 1991, n. 394, artt. 11 e 22, comma 1, lett. d); legge della Regione Basilicata 28 giugno 1994, n. 28, art. 19, comma 3.(GU n.18 del 5-5-2010 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministi in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente, contro la Regione Basilicata in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4, pubblicata nel BUR n. 6 del 1º febbraio 2010, recante «modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 28 giugno 1994 - Individuazione, classificazione, Istituzione, Tutela e Gestione delle Aree Protette in Basilicata». Per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione. F a t t o La legge della Regione Basilicata 28 giugno 1994, n. 28 («Individuazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata»), ha previsto all'art. 19 la disciplina del «Piano per il Parco». In particolare, il comma 3, della predetta norma, in conformita' all'art. 11, comma 3, della legge n. 394/1991 («legge quadro sulle aree protette») stabilisce che: «I piani per i Parchi devono inoltre prevedere il divieto di attivita' e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in ispecie: a) l'esercizio della caccia, secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; b) l'esercizio della pesca secondo le disposizioni della legge regionale 27 marzo 2000, n. 24; c) la cattura, la detenzione e il disturbo delle specie animali; d) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontaneee dei licheni e dei funghi; e) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali; f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geobiologici; g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, le immissioni sonore di disturbo; i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali; 1) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalita' del parco; m) accensione dei fuochi, salvo quanto prescritto dalle norme nazionali e regionali in merito agli incendi boschivi». La predetta legge regionale n. 28 del 28 giugno 1994 e' stata modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2010, n. 4. In particolare, l'art. 1 di tale legge ha inserito all'art. 19 della legge regionale n. 28/1994, dopo il comma 8, il seguente comma 9 «Gli enti Parco regionali, i cui territori sono ricompresi nei Piani Paesistici di Area Vasta di cui alla legge regionale n. 3 del 1990, nel rispetto delle finalita' istitutive dei parchi, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente, possono approvare provvedimenti specifici fino all'approvazione del Piano del Parco per l'esercizio delle attivita' consentite, anche in deroga al precedente comma 3, mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere della Terza Commissione Consiliare Permanente competente in relazione alla congruita' delle deroghe previste dal Regolamento Provvisorio rispetto alla legislazione vigente e previo parere del Comitato Scientifico per l'Ambiente di cui all'art. 11 della legge regionale n. 28 del 1994 per gli aspetti ambientali». L'art. 1 della legge regionale n. 4 del 29 gennaio 2010 e' costituzionalmente illegittimo per il seguente M o t i v o Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva statale la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». L'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 394/1991 (legge quadro sulle «Aree protette») prescrive per l'adozione dei regolamenti delle aree naturali protette regionali il rispetto dei principi di cui all'art. 11 della stessa legge, il quale prevede che «il regolamento del Parco... e' adottato dall'Ente parco» e che «nei parchi sono vietate le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat». Quest'ultima prescrizione e' stata testualmente recepita dall'art. 19 della legge regionale n. 28/1994 il cui art. 9, comma 3, dispone che «i piani per i Parchi devono inoltre prevedere il divieto di attivita' e opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e al rispettivi habitat ...». La citata legge regionale n. 28/1994 e' stata pero' modificata dalla legge regionale n. 4/2010 il cui art. 1 ha aggiunto all'art. 19 il comma 9 il quale stabilisce che gli Enti Parco regionali possono adottare, mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale, provvedimenti specifici, anche in deroga ai divieti stabiliti nel comma 3 del medesimo articolo 19, fino all'approvazione del Piano del Parco per l'esercizio delle attivita' consentite. Tale regolamento viene adottato sentito il parere della Terza Commissione Consiliare Permanente competente in relazione alla congruita' delle deroghe previste rispetto alla legislazione vigente e previo parere del Comitato Scientifico per l'Ambiente istituito dall'art. 11 della medesima legge regionale n. 28 del 1994. L'impugnata norma regionale detta una disciplina relativa alle aree naturali protette, che codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto compresa nell'ambito dell'ambiente e dell'ecosistema (sent. n. 12/2009; n. 272/2009; n. 387/2008 e n. 422/2008), rientrante, quindi, nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Nell'esercizio di tale competenza esclusiva il legislatore statale, con la legge n. 394/1991, ha attribuito agli Enti Parco la competenza regolamentare in materia di disciplina dell'esercizio delle attivita' dei Parchi (art. 11, comma 1, e 25 legge cit.) ed ha vietato in essi le attivita' e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi «habitat». L'art. 1 della legge regionale n. 4/2010 non solo attribuisce al Consiglio Regionale un potere regolamentare in materia di parchi, che invece la legge statale riserva alla competenza dell'Ente Parco, ma consente altresi' di derogare ai divieti stabiliti dall'art. 19, comma 3, della legge regionale n. 28/1994, in conformita' all'art. 11, comma 3 della legge quadro sulle aree protette, a salvaguardia dell'ambiente, cosi' interferendo in un ambito, quale quello della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 1, della legge regionale regione Basilicata del 29 gennaio 2010, n. 4, pubblicata nel BUR n. 6 del 1° febbraio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 28 giugno 1994 - Individuazione, Classificazione, Istituzione, Tutela e Gestione delle aree protette in Basilicata» per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. Unitamente al presente ricorso, saranno depositati: a) copia della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4, pubblicata nel BUR n. 6 del 1° febbraio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 28 giugno 1994 - Individuazione, Classificazione, Istituzione, Tutela e gestione delle aree protette in Basilicata»; b) estratto della delibera di impugnazione adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 marzo 2010, con allegata relazione. Roma, addi' 25 marzo 2010 L'Avvocato dello Stato: Maria Letizia Guida