N. 11 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 marzo 2010

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il 16 aprile 2010. 
 
Parlamento - Immunita' parlamentari  -  Procedimento  penale  per  il
  reato di diffamazione a mezzo stampa  a  carico  dell'on.  Maurizio
  Gasparri per le opinioni  da  questi  espresse  nei  confronti  del
  magistrato Henry John Woodcock - Deliberazione di  insindacabilita'
  della Camera dei deputati - Conflitto di  attribuzione  tra  poteri
  dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma, seconda sezione penale
  - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni  espresse
  e l'esercizio dell'attivita' parlamentare. 
- Deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008. 
- Costituzione, art. 68, primo comma. 
(GU n.17 del 28-4-2010 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del  16
aprile 2009 in ordine alla richiesta  avanzata  dall'avv.  Alessandro
Levanti nella qualita' di difensore del senatore  Maurizio  Gasparri,
di sentenza ex art. 129  c.p.p.  a  seguito  della  deliberazione  di
insindacabilita'  ai  sensi  dell'art.   68,   primo   comma,   della
Costituzione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta  n.  108
del 19 dicembre 2008; 
    Rilevato che il P.M. e la parte  civile  costituita,  di  contro,
hanno chiesto sollevarsi conflitto di attribuzione tra i poteri dello
Stato innanzi alla  Corte  costituzionale  in  ordine  alla  predetta
delibera per  insussistenza  del  nesso  funzionale  tra  l'attivita'
parlamentare  esercitata  dall'allora  onorevole   Gasparri   ed   il
contenuto delle affermazioni  riportate  nell'intervista  da  cui  e'
scaturito il presente procedimento; 
    Acquisiti  sull'accordo  delle  parti,  in  assenza  di   formale
comunicazione ex art. 3, comma 8, legge  n.  140/2003,  il  resoconto
stenografico dell'Assemblea, seduta n. 108 di  venerdi'  19  dicembre
2008, la delibera della Camera dei  deputati  del  19  dicembre  2008
(pubblicata a  pagg.  80-83  degli  Atti  Parlamentari),  nonche'  la
relazione  della  Giunta  per  le  autorizzazioni  della  Camera  dei
deputati (doc. IV-quater n.  3)  presentata  alla  Presidenza  il  24
luglio 2008 (pubblicata a pagg. 1-3 degli Atti Parlamentari); 
    Premesso che  nel  presente  procedimento  il  senatore  Maurizio
Gasparri e' imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa  (artt.
595 c.p. e 13  legge  n.  47/1948)  perche'  Ajello  in  qualita'  di
giornalista intervistatore  del  quotidiano  «Il  Messaggero»  ed  il
Gasparri quale personaggio intervistato (a proposito di una  indagine
penale condotta presso la Procura della  Repubblica  di  Potenza  dal
sostituto procuratore dott. Henry John  Woodcock),  a  seguito  della
quale erano stati eseguiti poche ore prima  alcuni  provvedimenti  di
custodia cautelare in carcere, offendeva la reputazione del  predetto
magistrato nell'ambito di un articolo dal titolo  «Gasparri  quel  Pm
spara a vanvera» (articolo che  si  deve  intendere  qui  interamente
riportato), nelquale tra l'altro si affermava che «Woodcock  spara  a
vanvera accuse ridicole... si  narra  che  a  Potenza  ci  fosse  una
liaison fra lui e una magistrata donna, adibita ad  altra  funzione».
Cosi' attribuendo a quest'ultimo fatti determinati.  Roma  17  giugno
2006. (cosi' come da imputazione formulata nel decreto  di  rinvio  a
giudizio del 17 ottobre 2007: cfr. sentenza n. 330/2008  della  Corte
costituzionale, in tema di identificazione delle  dichiarazioni  rese
extra  moenia  dal  parlamentare,  nel  rispetto  del  principio   di
autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio per conflitto  di
attribuzione  tra  poteri  dello  Stato,  mediante  la   riproduzione
dell'imputazione formulata dal pubblico ministero  nella  quale  sono
riportate le affermazioni offensive della reputazione  delle  persone
offese coinvolte nella vicenda); 
    A seguito di richiesta  avanzata  dall'imputato  alla  Camera  di
appartenenza di deliberare sull'immunita' ex art.  68,  primo  comma,
Cost., e' stata disposta la sospensione del presente procedimento  ai
sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, legge n.  140/2003  in  attesa  della
pronuncia della Camera dei deputati; 
    Rilevato che: 
        il procedimento penale a  carico  del  senatore  Gasparri  e'
scaturito da una querela proposta il 14.09.2006 nei suoi confronti da
Henry  John  Woodcock  per   il   contenuto   ritenuto   diffamatorio
dell'intervista   rilasciata   dall'imputato   al   giornalista   del
quotidiano Il Messaggero Mario Ajello, pubblicata il 17 giugno  2006,
a proposito di una  indagine  penale  condotta  dal  dott.  Woodcock,
sostituto procuratore presso il Tribunale di Potenza, nel corso della
quale  erano  stati  eseguiti  alcuni   provvedimenti   di   custodia
cautelare in carcere a carico di  personaggi  ampiamente  conosciuti,
tra cui il figlio dell'ultimo sovrano di casa Savoia. Nel  rispondere
alle domande rivoltegli dal giornalista, l'allora deputato  Gasparri,
criticando aspramente gli esiti dell'inchiesta, ha fatto  riferimento
anche ad un episodio in relazione al quale  era  stato  iscritto  nel
registro degli indagati dal  dott.  Woodcock  per  ipotesi  di  reato
successivamente archiviata, in particolare affermando: «io quello  lo
conosco bene», «Woodcock? Si. E' un bizzarro pm, che spara a  vanvera
accuse  ridicole»,  «Quando  ero  ministro,  incontrai  il   Cantante
Masini», «Due ore dopo averlo incontrato, leggo sulle agenzie che  mi
e' arrivato un avviso di garanzia da parte  di  Woodcock»,  «Di  aver
detto una persona che il  suo  telefono  era  controllato»,  «Macche!
Woodcock spara nomi a  casaccio:  Maradona  e  Arsenio  Lupin,  Gatto
Silvestro e Cucciolo, Briatore e il Papa. Quello  legge  i  giornali,
pesca qualche nome famoso  e  via.  Io  sono  finito  nel  frullatore
Woodcock insieme a Franco Marini»,  «Il  tribunale  dei  ministri  ha
archiviato in poche  settimane  la  risibile  accusa  contro  di  me.
Scrivendo poche righe ma nettissime: a mia totale difesa e sua totale
condanna», «il Csm, da anni, sa che  tipo  e'.  Perche'  non  trovano
cinque minuti per occuparsi di lui?», «E' cosi' poco attendibile che,
il giorno che  dovesse  arrestare  un  colpevole,  lo  vedra'  finire
assolto.  Ma  la  sa  questa  ...?  »,  «e'  anche   un   personaggio
boccaccesco», «Si narra che a Potenza ci fosse una liaison fra lui  e
una magistrata donna,  adibita  ad  altra  funzione»,  «Che  Vittorio
Emanuele, visto che in Italia esistono tipi alla  Woodcock  chiedera'
il  ripristino  della  disposizione  transitoria   e   finale   della
Costituzione. Che prevede l'esilio per i maschi Savoia» (cfr.,  testo
dell'intervista allegato); 
        con delibera del 19 dicembre 2008 la Camera dei  Deputati  ha
approvato  la  proposta  della  Giunta  per  le   autorizzazioni   di
dichiarare che i fatti per i quali e' in corso il procedimento di cui
al Doc. IV-quater, n. 3, concernono opinioni  espresse  dal  senatore
Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle
sue  funzioni  ai  sensi  del  primo  comma  dell'articolo  68  della
Costituzione; 
        nella  specie,  la  Camera  di   appartenenza   ha   ritenuto
sussistente  l'immunita'  parlamentare  in  quanto  «Nel  corso   del
dibattito, svoltosi sulla base della documentazione predisposta e  in
distribuzione,  la  maggioranza  dei  componenti  della   Giunta   ha
evidenziato  come  l'intervista   si   riferisca   alla   conclusione
favorevole per il senatore Gasparri di un'indagine promossa a Potenza
dal  pubblico  ministero  Woodcock  ma  poi  trasferita  a  Roma  per
competenza territoriale. Finalmente investita della vicenda,  che  il
magistrato  potentino  non  avrebbe  dovuto   trattare,   l'autorita'
giudiziaria di Roma ha archiviato. La maggioranza della Giunta ne  ha
tratto la conclusione  che  le  affermazioni  del  senatore  Gasparri
rappresentano una legittima reazione ad un attacco della sua funzione
di parlamentare. I temi della giustizia e delle  condotte  di  taluni
magistrati sono da sempre elementi che negano il dibattito politico e
i  lavori  parlamentari.  D'altronde,  coevo  ai  fatti  era   l'iter
parlamentare di modifica della riforma  dell'ordinamento  giudiziario
promossa  dal  ministro  pro  tempore  Castelli.   E'   stato   anche
sottolineato  come  Maurizio  Gasparri  non  volesse   maliziosamente
alludere ad una relazione  amorosa  tra  il  querelante  ed  una  sua
collega,  quanto  piuttosto  all'esistenza,  talvolta,  di   rapporti
funzionali privilegiati tra  uffici  requirenti  e  giudicanti.  Solo
cosi' interpretata, nell'economia logica della  frase  attribuita  al
Gasparri, ha senso la specificazione ''adibita ad  altra  funzione''.
E', dunque, opinione del relatore che l'onorevole Gasparri intendesse
fare  riferimento  solo  al  problema  dell'esistenza -  a  normativa
vigente -  di  rapporti  a  volte  non  limpidissimi   tra   funzione
requirente e giudicante e, quindi, alla necessita' di  un  intervento
legislativo in tema di separazione di carriere, argomento  all'ordine
del giorno all'epoca dei fatti. Infine, occorre anche  ricordare  che
il parlamentare non esprimeva un suo convincimento personale,  ma  si
rifaceva a una voce  corrente  (''si  narra'')"  (cfr.  il  resoconto
stenografico dell'Assemblea della seduta n. 108 del 19 dicembre 2008,
la delibera della Camera dei deputati del 19 dicembre  2008,  nonche'
la relazione della Giunta per  le  autorizzazioni  della  Camera  dei
deputati doc. IV-quater n. 3). 
 
                               Osserva 
 
    E' noto  che  la  prerogativa  della  insindacabilita'   di   cui
all'art.68,  primo   comma,   della   Costituzione   e'   subordinata
all'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese  extra
moenia da un parlamentare e  l'espletamento  delle  sue  funzioni  di
membro del Parlamento. 
    Invero, la legge n. 140 del 20 giugno 2003 ha precisato il  campo
di applicazione dell'art. 68 della Costituzione,  prevedendo  che  la
disposizione del  primo  comma  «si  applica  in  ogni  caso  per  la
presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordine del
giorno,  mozioni  e  risoluzioni,   per   le   interpellanze   e   le
interrogazioni, per gli interventi  nelle  Assemblee  e  negli  altri
organi della Camere,  per  qualsiasi  espressione  di  voto  comunque
formulata, per ogni altra attivita' di ispezione, di divulgazione, di
critica  e  di  denuncia  politica,   connessa   alla   funzione   di
parlamentare, espletata anche fuori del  Parlamento»  (cfr.  art.  3,
comma 1). 
    Secondo la costante giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,
per la sussistenza di tale nesso  funzionale  e'  necessario  che  le
dichiarazioni  rese  nel  corso  di  un'intervista   possano   essere
identificate   come   espressione   dell'esercizio    di    attivita'
parlamentare in quanto sostanzialmente  riproduttive  di  un'opinione
espressa in sede parlamentare (cfr. sentenze n. 10 e n. 11 del  2000,
n. 28 del 2005, nonche', tra le ultime, sentenza n. 134 del 2008).  A
tal fine, occorre  il  concorso  di  un  duplice  requisito:  1)  una
sostanziale  corrispondenza  di  significato  tra  opinioni  espresse
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  e  atti  esterni,  non
essendo sufficienti ne' una mera comunanza di argomenti, ne' un  mero
contesto politico cui  le  prime  possano  riferirsi;  2)  un  legame
temporale fra l'attivita' parlamentare e l'attivita' esterna, di modo
che  questa  riveli  una  finalita'  divulgativa  della  prima  (cfr.
sentenza n. 420 del 2008). 
    In particolare, e' stato  evidenziato  che  il  mero  riferimento
all'attivita' parlamentare o comunque all'inerenza a temi di  rilievo
generale  (pur  anche  dibattuti  in  Parlamento),   entro   cui   le
dichiarazioni si possano collocare, non  vale  in  se'  a  connotarle
quali  espressive  della  funzione,  ove  esse,  non  costituendo  la
sostanziale  riproduzione  di  specifiche  opinioni  manifestate  dal
parlamentare nell'esercizio delle  proprie  attribuzioni,  siano  non
gia' il riflesso del peculiare  contributo  che  ciascun  deputato  e
ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante  le  proprie
opinioni e i propri voti (come tale coperto  dall'insindacabilita'  a
garanzia delle prerogative delle Camere), ma un'ulteriore  e  diversa
articolazione di  siffatto  contributo,  elaborata  ed  offerta  alla
pubblica opinione  nell'esercizio  della  libera  manifestazione  del
pensiero assicurata a tutti dall'art.  21  della  Costituzione  (cfr.
sentenze n. 302, n. 166 e n. 152 del 2007, nonche' n. 330 del 2008). 
    A questo  riguardo,  la  Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo,
chiamata ad accertare eventuali violazioni dell'art. 6, paragrafo  1,
della Convenzione relativo al diritto del soggetto leso ad  agire  in
giudizio, ha piu'  volte  evidenziato  come  il  sacrificio  di  tale
diritto sia  giustificabile  solo  laddove  ricorra  un  rapporto  di
proporzionalita'  tra  il  fine  perseguito  (consentire  la   libera
espressione  dei  rappresentanti  del  popolo  impedendo  che   degli
interessi di parte possano attentare alla funzione parlamentare) ed i
mezzi impiegati nell'esercizio di tale tutela, escludendo  senz'altro
la sussistenza di tale rapporto qualora l'immunita' sia concessa  per
coprire dichiarazioni di un parlamentare non aventi un legame diretto
ed evidente con l'attivita'  parlamentare  (cfr.,  da  ultimo,  Corte
europea dei diritti dell'uomo 24  febbraio  2009,  CGIL  e  Cofferati
contro Italia). 
    Ora, prescindendo dalla valutazione del contenuto diffamatorio  o
meno   delle   dichiarazioni   attribuite   al   senatore    Gasparri
nell'imputazione a suo carico sopra riportata, risulta  evidente,  ad
avviso di questo Tribunale, la  mancanza  di  qualsivoglia  pregresso
atto parlamentare, scritto o orale, da parte di Maurizio Gasparri cui
poter  ricondurre  le  dichiarazioni  rese  nel   corso   del   corso
dell'intervista pubblicata da Il Messaggero il  17  giugno  2006:  la
stessa relazione della  Giunta  per  le  autorizzazioni,  cosi'  come
approvata dall'Assemblea della Camera dei deputati nella  seduta  del
19 dicembre 2008, sul punto, si  e'  limitata  ad  affermare  che  le
dichiarazioni  del  senatore  Gasparri  rappresentano  una  legittima
reazione ad un attacco alla sua funzione di parlamentare e che i temi
della giustizia, delle condotte di taluni magistrati sono  da  sempre
elementi che impegnano il dibattito politico e i lavori parlamentare. 
    La delibera di insindacabilita'  in  questione,  invero,  non  ha
evidenziato  specifici  atti  parlamentari  dell'imputato  aventi  il
medesimo contenuto dell'intervista, facendo un  generico  riferimento
al dibattito politico  in  corso  per  la  modifica  dell'ordinamento
giudiziario proposta dal Ministro  Claudio  Castelli,  nel  quale  si
inserirebbe  la   necessita',   secondo   l'opinione   dell'onorevole
Gasparri, di un intervento legislativo in tema di  separazione  delle
carriere per risolvere il problema istituzionale  «dell'esistenza  di
rapporti  a  volte  non  limpidissimi  tra  funzione   requirente   e
giudicante». 
    Le conclusioni cui e' pervenuta la Camera dei  deputati,  laddove
si afferma che «le affermazioni del senatore  Gasparri  rappresentano
una  legittima  reazione  ad  un  attacco  della  sua   funzione   di
parlamentare», si basano su valutazioni che la  Costituzione  riserva
in via esclusiva all'autorita' giudiziaria  laddove  venga  chiamata,
come  nel  caso  del  presente  procedimento,  a  pronunciarsi  sulla
eventuale  integrazione  del  reato  di   diffamazione   e,   quindi,
sull'esistenza o meno di  cause  di  giustificazione:  l'accertamento
della  sussistenza  di  un  diritto  di  critica  all'operato  di  un
magistrato costituisce, invero, una delle questioni del  procedimento
penale, che non puo' ricadere, per la mera qualita'  di  parlamentare
dell'imputato ed in assenza dei presupposti  previsti  dall'art.  68,
primo comma Cost. e della relativa legge di  attuazione,  nell'ambito
della prerogativa di insindacabilita' posta a garanzia  della  Camera
di appartenenza, che non costituisce un privilegio personale. 
    Tali considerazioni in ordine  alla  carenza  assoluta  di  nesso
funzionale con l'attivita' di parlamentare dell'imputato,  a  maggior
ragione, non possono non riferirsi anche alla  parte  della  delibera
relativa alla propalazione di una «voce corrente» sulla  persona  del
dott. Woodcock circa «una liaison fra lui  e  una  magistrato  donna,
adibita ad  altra  funzione»:  neanche  nei  termini  generici  sopra
evidenziati, infatti, risulta che la delibera abbia fatto riferimento
ad un atto parlamentare avente ad oggetto tale  circostanza  ritenuta
dalla persona offesa diffamatoria. 
    In conclusione,  rilevato  che  nel  nostro  sistema  la  mancata
proposizione del ricorso previsto dall'art. 37 della legge  11  marzo
1953, n. 87, priva il cittadino di  un  rimedio  per  contestare  una
decisione  ritenuta  lesiva  del  poprio  diritto  di  accesso  a  un
tribunale (cfr. sentenza CEDU 30 gennaio 2003 Cordova contro Italia),
deve sollevarsi conflitto di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
avendo la  Camera  dei  deputati  ecceduto  i  limiti  delle  proprie
attribuzioni costituzionali, con conseguente illegittima interferenza
nel presente procedimento, poiche': 
        le   dichiarazioni   rese    dall'imputato    nell'intervista
pubblicata da Il Messaggero il 17 giugno 2006 non  risultano  oggetto
di precedente dibattito parlamentare da  parte  dell'allora  deputato
Maurizio  Gasparri,  in  forma  scritta  od   orale,   dal   medesimo
sostanziale contenuto, sicche' le stesse devono ritenersi  prive  del
carattere divulgativo di opinioni espresse nell'esercizio del mandato
parlamentare, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche
e un generico riferimento alla rilevanza dei fatti pubblici; 
        in assenza dei presupposti di  applicabilita'  dell'art.  68,
primo comma della Costituzione per la mancanza del nesso  funzionale,
l'accertamento della sussistenza del diritto di  critica  all'operato
di un  magistrato,  riconosciuto  dall'art.  21  della  Costituzione,
attiene al merito del  giudizio  relativo  all'ipotesi  di  reato  di
diffamazione  a  mezzo  stampa  contestata   a   Maurizio   Gasparri,
costituzionalmente  riservato  all'autorita'  giudiziaria  (art.  102
Cost.). 
    La richiesta di pronuncia ex  art.  129  c.p.p.,  quindi,  potra'
essere valutata solo dopo che  la  Corte  costituzionale,  dichiarata
l'ammissibilita' del presente conflitto,  accerti  la  sindacabilita'
delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso  dell'intervista  in
questione, in ragione  della  sopra  evidenziata  carenza  del  nesso
funzionale con l'attivita' di parlamentare  espletata  all'epoca  del
fatto 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. l34 Cost. e 37,  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
solleva avanti la Corte costituzionale conflitto di attribuzione  nei
confronti  della  Camera  dei  deputati,  chiedendo  che,  dichiarata
l'ammissibilita' del presente conflitto, dichiari  che  non  spettava
alla Camera dei deputati la valutazione della  condotta  addebitabile
al senatore Maurizio Gasparri nel presente  procedimento  penale,  in
quanto estranea alla previsione di cui all'art. 68, primo comma della
Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione  della
Camera dei deputati in data 19 dicembre 2008 (doc. IV-quater,  n.  3)
che  ha  dichiarato  che  «i  fatti  per  i  quali  e'  in  corso  il
procedimento di cui al Doc.  IV-quater,  n.  3,  concernono  opinioni
espresse dal  senatore  Maurizio  Gasparri,  deputato  all'epoca  dei
fatti, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi  del  primo  comma
dell'articolo 68 della Costituzione». 
    Sospende il presente procedimento, ordinando alla cancelleria  di
trasmettere gli atti alla Corte costituzionale nei termini di legge. 
        Roma, addi' 11 maggio 2009 
 
                        Il Giudice: Cappiello 
 
Avvertenza 
    L'ammissibilita' del  presente  conflitto  e'  stata  decisa  con
ordinanza n. 86/2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª  serie
speciale, n. 10 del 10 marzo 2010.