N. 11 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 marzo 2010
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 16 aprile 2010. Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a carico dell'on. Maurizio Gasparri per le opinioni da questi espresse nei confronti del magistrato Henry John Woodcock - Deliberazione di insindacabilita' della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma, seconda sezione penale - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attivita' parlamentare. - Deliberazione della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.17 del 28-4-2010 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 16 aprile 2009 in ordine alla richiesta avanzata dall'avv. Alessandro Levanti nella qualita' di difensore del senatore Maurizio Gasparri, di sentenza ex art. 129 c.p.p. a seguito della deliberazione di insindacabilita' ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta n. 108 del 19 dicembre 2008; Rilevato che il P.M. e la parte civile costituita, di contro, hanno chiesto sollevarsi conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale in ordine alla predetta delibera per insussistenza del nesso funzionale tra l'attivita' parlamentare esercitata dall'allora onorevole Gasparri ed il contenuto delle affermazioni riportate nell'intervista da cui e' scaturito il presente procedimento; Acquisiti sull'accordo delle parti, in assenza di formale comunicazione ex art. 3, comma 8, legge n. 140/2003, il resoconto stenografico dell'Assemblea, seduta n. 108 di venerdi' 19 dicembre 2008, la delibera della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008 (pubblicata a pagg. 80-83 degli Atti Parlamentari), nonche' la relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati (doc. IV-quater n. 3) presentata alla Presidenza il 24 luglio 2008 (pubblicata a pagg. 1-3 degli Atti Parlamentari); Premesso che nel presente procedimento il senatore Maurizio Gasparri e' imputato del reato di diffamazione a mezzo stampa (artt. 595 c.p. e 13 legge n. 47/1948) perche' Ajello in qualita' di giornalista intervistatore del quotidiano «Il Messaggero» ed il Gasparri quale personaggio intervistato (a proposito di una indagine penale condotta presso la Procura della Repubblica di Potenza dal sostituto procuratore dott. Henry John Woodcock), a seguito della quale erano stati eseguiti poche ore prima alcuni provvedimenti di custodia cautelare in carcere, offendeva la reputazione del predetto magistrato nell'ambito di un articolo dal titolo «Gasparri quel Pm spara a vanvera» (articolo che si deve intendere qui interamente riportato), nelquale tra l'altro si affermava che «Woodcock spara a vanvera accuse ridicole... si narra che a Potenza ci fosse una liaison fra lui e una magistrata donna, adibita ad altra funzione». Cosi' attribuendo a quest'ultimo fatti determinati. Roma 17 giugno 2006. (cosi' come da imputazione formulata nel decreto di rinvio a giudizio del 17 ottobre 2007: cfr. sentenza n. 330/2008 della Corte costituzionale, in tema di identificazione delle dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare, nel rispetto del principio di autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, mediante la riproduzione dell'imputazione formulata dal pubblico ministero nella quale sono riportate le affermazioni offensive della reputazione delle persone offese coinvolte nella vicenda); A seguito di richiesta avanzata dall'imputato alla Camera di appartenenza di deliberare sull'immunita' ex art. 68, primo comma, Cost., e' stata disposta la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, legge n. 140/2003 in attesa della pronuncia della Camera dei deputati; Rilevato che: il procedimento penale a carico del senatore Gasparri e' scaturito da una querela proposta il 14.09.2006 nei suoi confronti da Henry John Woodcock per il contenuto ritenuto diffamatorio dell'intervista rilasciata dall'imputato al giornalista del quotidiano Il Messaggero Mario Ajello, pubblicata il 17 giugno 2006, a proposito di una indagine penale condotta dal dott. Woodcock, sostituto procuratore presso il Tribunale di Potenza, nel corso della quale erano stati eseguiti alcuni provvedimenti di custodia cautelare in carcere a carico di personaggi ampiamente conosciuti, tra cui il figlio dell'ultimo sovrano di casa Savoia. Nel rispondere alle domande rivoltegli dal giornalista, l'allora deputato Gasparri, criticando aspramente gli esiti dell'inchiesta, ha fatto riferimento anche ad un episodio in relazione al quale era stato iscritto nel registro degli indagati dal dott. Woodcock per ipotesi di reato successivamente archiviata, in particolare affermando: «io quello lo conosco bene», «Woodcock? Si. E' un bizzarro pm, che spara a vanvera accuse ridicole», «Quando ero ministro, incontrai il Cantante Masini», «Due ore dopo averlo incontrato, leggo sulle agenzie che mi e' arrivato un avviso di garanzia da parte di Woodcock», «Di aver detto una persona che il suo telefono era controllato», «Macche! Woodcock spara nomi a casaccio: Maradona e Arsenio Lupin, Gatto Silvestro e Cucciolo, Briatore e il Papa. Quello legge i giornali, pesca qualche nome famoso e via. Io sono finito nel frullatore Woodcock insieme a Franco Marini», «Il tribunale dei ministri ha archiviato in poche settimane la risibile accusa contro di me. Scrivendo poche righe ma nettissime: a mia totale difesa e sua totale condanna», «il Csm, da anni, sa che tipo e'. Perche' non trovano cinque minuti per occuparsi di lui?», «E' cosi' poco attendibile che, il giorno che dovesse arrestare un colpevole, lo vedra' finire assolto. Ma la sa questa ...? », «e' anche un personaggio boccaccesco», «Si narra che a Potenza ci fosse una liaison fra lui e una magistrata donna, adibita ad altra funzione», «Che Vittorio Emanuele, visto che in Italia esistono tipi alla Woodcock chiedera' il ripristino della disposizione transitoria e finale della Costituzione. Che prevede l'esilio per i maschi Savoia» (cfr., testo dell'intervista allegato); con delibera del 19 dicembre 2008 la Camera dei Deputati ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni di dichiarare che i fatti per i quali e' in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 3, concernono opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione; nella specie, la Camera di appartenenza ha ritenuto sussistente l'immunita' parlamentare in quanto «Nel corso del dibattito, svoltosi sulla base della documentazione predisposta e in distribuzione, la maggioranza dei componenti della Giunta ha evidenziato come l'intervista si riferisca alla conclusione favorevole per il senatore Gasparri di un'indagine promossa a Potenza dal pubblico ministero Woodcock ma poi trasferita a Roma per competenza territoriale. Finalmente investita della vicenda, che il magistrato potentino non avrebbe dovuto trattare, l'autorita' giudiziaria di Roma ha archiviato. La maggioranza della Giunta ne ha tratto la conclusione che le affermazioni del senatore Gasparri rappresentano una legittima reazione ad un attacco della sua funzione di parlamentare. I temi della giustizia e delle condotte di taluni magistrati sono da sempre elementi che negano il dibattito politico e i lavori parlamentari. D'altronde, coevo ai fatti era l'iter parlamentare di modifica della riforma dell'ordinamento giudiziario promossa dal ministro pro tempore Castelli. E' stato anche sottolineato come Maurizio Gasparri non volesse maliziosamente alludere ad una relazione amorosa tra il querelante ed una sua collega, quanto piuttosto all'esistenza, talvolta, di rapporti funzionali privilegiati tra uffici requirenti e giudicanti. Solo cosi' interpretata, nell'economia logica della frase attribuita al Gasparri, ha senso la specificazione ''adibita ad altra funzione''. E', dunque, opinione del relatore che l'onorevole Gasparri intendesse fare riferimento solo al problema dell'esistenza - a normativa vigente - di rapporti a volte non limpidissimi tra funzione requirente e giudicante e, quindi, alla necessita' di un intervento legislativo in tema di separazione di carriere, argomento all'ordine del giorno all'epoca dei fatti. Infine, occorre anche ricordare che il parlamentare non esprimeva un suo convincimento personale, ma si rifaceva a una voce corrente (''si narra'')" (cfr. il resoconto stenografico dell'Assemblea della seduta n. 108 del 19 dicembre 2008, la delibera della Camera dei deputati del 19 dicembre 2008, nonche' la relazione della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati doc. IV-quater n. 3). Osserva E' noto che la prerogativa della insindacabilita' di cui all'art.68, primo comma, della Costituzione e' subordinata all'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento. Invero, la legge n. 140 del 20 giugno 2003 ha precisato il campo di applicazione dell'art. 68 della Costituzione, prevedendo che la disposizione del primo comma «si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordine del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi della Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altra attivita' di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento» (cfr. art. 3, comma 1). Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, per la sussistenza di tale nesso funzionale e' necessario che le dichiarazioni rese nel corso di un'intervista possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attivita' parlamentare in quanto sostanzialmente riproduttive di un'opinione espressa in sede parlamentare (cfr. sentenze n. 10 e n. 11 del 2000, n. 28 del 2005, nonche', tra le ultime, sentenza n. 134 del 2008). A tal fine, occorre il concorso di un duplice requisito: 1) una sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e atti esterni, non essendo sufficienti ne' una mera comunanza di argomenti, ne' un mero contesto politico cui le prime possano riferirsi; 2) un legame temporale fra l'attivita' parlamentare e l'attivita' esterna, di modo che questa riveli una finalita' divulgativa della prima (cfr. sentenza n. 420 del 2008). In particolare, e' stato evidenziato che il mero riferimento all'attivita' parlamentare o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in se' a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non gia' il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall'insindacabilita' a garanzia delle prerogative delle Camere), ma un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione (cfr. sentenze n. 302, n. 166 e n. 152 del 2007, nonche' n. 330 del 2008). A questo riguardo, la Corte europea dei diritti dell'uomo, chiamata ad accertare eventuali violazioni dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione relativo al diritto del soggetto leso ad agire in giudizio, ha piu' volte evidenziato come il sacrificio di tale diritto sia giustificabile solo laddove ricorra un rapporto di proporzionalita' tra il fine perseguito (consentire la libera espressione dei rappresentanti del popolo impedendo che degli interessi di parte possano attentare alla funzione parlamentare) ed i mezzi impiegati nell'esercizio di tale tutela, escludendo senz'altro la sussistenza di tale rapporto qualora l'immunita' sia concessa per coprire dichiarazioni di un parlamentare non aventi un legame diretto ed evidente con l'attivita' parlamentare (cfr., da ultimo, Corte europea dei diritti dell'uomo 24 febbraio 2009, CGIL e Cofferati contro Italia). Ora, prescindendo dalla valutazione del contenuto diffamatorio o meno delle dichiarazioni attribuite al senatore Gasparri nell'imputazione a suo carico sopra riportata, risulta evidente, ad avviso di questo Tribunale, la mancanza di qualsivoglia pregresso atto parlamentare, scritto o orale, da parte di Maurizio Gasparri cui poter ricondurre le dichiarazioni rese nel corso del corso dell'intervista pubblicata da Il Messaggero il 17 giugno 2006: la stessa relazione della Giunta per le autorizzazioni, cosi' come approvata dall'Assemblea della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 2008, sul punto, si e' limitata ad affermare che le dichiarazioni del senatore Gasparri rappresentano una legittima reazione ad un attacco alla sua funzione di parlamentare e che i temi della giustizia, delle condotte di taluni magistrati sono da sempre elementi che impegnano il dibattito politico e i lavori parlamentare. La delibera di insindacabilita' in questione, invero, non ha evidenziato specifici atti parlamentari dell'imputato aventi il medesimo contenuto dell'intervista, facendo un generico riferimento al dibattito politico in corso per la modifica dell'ordinamento giudiziario proposta dal Ministro Claudio Castelli, nel quale si inserirebbe la necessita', secondo l'opinione dell'onorevole Gasparri, di un intervento legislativo in tema di separazione delle carriere per risolvere il problema istituzionale «dell'esistenza di rapporti a volte non limpidissimi tra funzione requirente e giudicante». Le conclusioni cui e' pervenuta la Camera dei deputati, laddove si afferma che «le affermazioni del senatore Gasparri rappresentano una legittima reazione ad un attacco della sua funzione di parlamentare», si basano su valutazioni che la Costituzione riserva in via esclusiva all'autorita' giudiziaria laddove venga chiamata, come nel caso del presente procedimento, a pronunciarsi sulla eventuale integrazione del reato di diffamazione e, quindi, sull'esistenza o meno di cause di giustificazione: l'accertamento della sussistenza di un diritto di critica all'operato di un magistrato costituisce, invero, una delle questioni del procedimento penale, che non puo' ricadere, per la mera qualita' di parlamentare dell'imputato ed in assenza dei presupposti previsti dall'art. 68, primo comma Cost. e della relativa legge di attuazione, nell'ambito della prerogativa di insindacabilita' posta a garanzia della Camera di appartenenza, che non costituisce un privilegio personale. Tali considerazioni in ordine alla carenza assoluta di nesso funzionale con l'attivita' di parlamentare dell'imputato, a maggior ragione, non possono non riferirsi anche alla parte della delibera relativa alla propalazione di una «voce corrente» sulla persona del dott. Woodcock circa «una liaison fra lui e una magistrato donna, adibita ad altra funzione»: neanche nei termini generici sopra evidenziati, infatti, risulta che la delibera abbia fatto riferimento ad un atto parlamentare avente ad oggetto tale circostanza ritenuta dalla persona offesa diffamatoria. In conclusione, rilevato che nel nostro sistema la mancata proposizione del ricorso previsto dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, priva il cittadino di un rimedio per contestare una decisione ritenuta lesiva del poprio diritto di accesso a un tribunale (cfr. sentenza CEDU 30 gennaio 2003 Cordova contro Italia), deve sollevarsi conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avendo la Camera dei deputati ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni costituzionali, con conseguente illegittima interferenza nel presente procedimento, poiche': le dichiarazioni rese dall'imputato nell'intervista pubblicata da Il Messaggero il 17 giugno 2006 non risultano oggetto di precedente dibattito parlamentare da parte dell'allora deputato Maurizio Gasparri, in forma scritta od orale, dal medesimo sostanziale contenuto, sicche' le stesse devono ritenersi prive del carattere divulgativo di opinioni espresse nell'esercizio del mandato parlamentare, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche e un generico riferimento alla rilevanza dei fatti pubblici; in assenza dei presupposti di applicabilita' dell'art. 68, primo comma della Costituzione per la mancanza del nesso funzionale, l'accertamento della sussistenza del diritto di critica all'operato di un magistrato, riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione, attiene al merito del giudizio relativo all'ipotesi di reato di diffamazione a mezzo stampa contestata a Maurizio Gasparri, costituzionalmente riservato all'autorita' giudiziaria (art. 102 Cost.). La richiesta di pronuncia ex art. 129 c.p.p., quindi, potra' essere valutata solo dopo che la Corte costituzionale, dichiarata l'ammissibilita' del presente conflitto, accerti la sindacabilita' delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso dell'intervista in questione, in ragione della sopra evidenziata carenza del nesso funzionale con l'attivita' di parlamentare espletata all'epoca del fatto
P. Q. M. Visti gli artt. l34 Cost. e 37, legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva avanti la Corte costituzionale conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, chiedendo che, dichiarata l'ammissibilita' del presente conflitto, dichiari che non spettava alla Camera dei deputati la valutazione della condotta addebitabile al senatore Maurizio Gasparri nel presente procedimento penale, in quanto estranea alla previsione di cui all'art. 68, primo comma della Costituzione, con conseguente annullamento della deliberazione della Camera dei deputati in data 19 dicembre 2008 (doc. IV-quater, n. 3) che ha dichiarato che «i fatti per i quali e' in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 3, concernono opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione». Sospende il presente procedimento, ordinando alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale nei termini di legge. Roma, addi' 11 maggio 2009 Il Giudice: Cappiello Avvertenza L'ammissibilita' del presente conflitto e' stata decisa con ordinanza n. 86/2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 10 del 10 marzo 2010.