N. 186 SENTENZA 26 - 28 maggio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Appalti  pubblici   -   Norme   della   Regione   Liguria   -   Opere
  infrastrutturali  regionali  -  Valutazione  ed  approvazione   del
  progetto preliminare - Mancato richiamo  delle  procedure  previste
  dalle  norme  comunitarie  recepite  dallo  Stato  -  Ricorso   del
  Governo -   Denunciata    violazione    dei    vincoli    derivanti
  dall'ordinamento  comunitario -   Genericita'   della   censura   -
  Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, art. 7. 
- Costituzione, art. 117, primo comma;  direttiva  92/43/CEE  del  21
  maggio 1992, recepita dal d.P.R. 8 settembre  1997,  n.  357,  come
  modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. 
Appalti  pubblici   -   Norme   della   Regione   Liguria   -   Opere
  infrastrutturali di interesse regionale  -  Assoggettamento  a  VIA
  regionale, nel contesto della conferenza dei servizi, dei  progetti
  di opere autostradali, come definite dal d.lgs. n. 285 del  1992  -
  Contrasto  con  la  disciplina  statale  in  materia  ambientale  -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 
- Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, art. 7. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s);  d.lgs.  3  aprile
  2006, n. 152; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 3, lett.
  a). 
Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria -  Opere  autostradali
  di interesse regionale - Disciplina attinente alla progettazione  e
  selezione  per  l'affidamento  della  progettazione  definitiva  ed
  esecutiva, nonche' per la realizzazione e la gestione  (finanza  di
  progetto  e  concessioni)  di  dette  opere -  Contrasto   con   la
  disciplina  statale  in  materia  di  tutela  della   concorrenza -
  Illegittimita'  costituzionale  -  Assorbimento   degli   ulteriori
  profili di censura. 
- Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, artt. 5, commi  2
  e 3, 6 ed 8. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) (art. 117,  secondo
  comma, lett. s), con riferimento all'art. 5, comma 2,  della  legge
  regionale); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Appalti  pubblici   -   Norme   della   Regione   Liguria   -   Opere
  infrastrutturali di interesse regionale - Relazione del progettista
  concernente la rispondenza del progetto definitivo delle opere alle
  condizioni e prescrizioni apposte in sede di conferenza dei servizi
  (art.  14-bis  legge  n.  241   del   1990)   -   Incidenza   sulla
  determinazione del contenuto negoziale dei contratti della pubblica
  amministrazione - Indebita interferenza con l'ambito  materiale  di
  competenza esclusiva statale «ordinamento civile» -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, art. 9, comma 2. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l); d.lgs.  12  aprile
  2006, n. 163, art. 4, comma 3. 
Appalti   pubblici   -   Norme   della   Regione   Liguria -    Opere
  infrastrutturali di interesse regionale - Procedura di  valutazione
  ed   approvazione   del   progetto   definitivo   -    Disposizioni
  inscindibilmente connesse ad altre  della  stessa  legge  regionale
  gia' dichiarate illegittime - Illegittimita' costituzionale in  via
  consequenziale. 
- Legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, art. 9, commi 1 e
  3. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed  s);  d.lgs.  12
  aprile 2006, n. 163; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; legge  11  marzo
  1953, n. 87, art. 27. 
(GU n.22 del 3-6-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                               Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5, commi 2  e
3, 6, 7, 8, e 9, comma 2, della legge della Regione Liguria 6  agosto
2009, n. 30  (Promozione  della  realizzazione  delle  autostrade  di
interesse regionale, delle  infrastrutture  ferroviarie  regionali  e
della  fattibilita'  di  tratte  viarie  strategiche  sul  territorio
regionale), promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 12-16 ottobre 2009, depositato  in  cancelleria
il 20 ottobre 2009 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2009. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  27  aprile  2010  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Udito l'avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 12-16 ottobre 2009, depositato  il
successivo 20 ottobre, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha
proposto questione di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  5,
commi 2 e 3, 6, 7, 8, e 9, comma 2, della legge della Regione Liguria
6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade
di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali  e
della  fattibilita'  di  tratte  viarie  strategiche  sul  territorio
regionale), in riferimento agli articoli 117, primo e secondo  comma,
lettere e), l) e s) della Costituzione. 
    La legge regionale impugnata, che consta di diciannove  articoli,
al fine di rendere piu' efficiente  la  rete  infrastrutturale  della
Regione Liguria, disciplina  la  realizzazione  di  autostrade  e  di
infrastrutture ferroviarie con ampio coinvolgimento  delle  autonomie
locali, prevedendo, quanto alla progettazione e  realizzazione  delle
opere, il ricorso alla finanza di progetto, secondo  le  disposizioni
di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163  (Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE). 
    1.1. - Il ricorrente premette che, nonostante le Regioni  abbiano
competenza  legislativa  concorrente  in  materia  di  «governo   del
territorio», la materia della disciplina delle infrastrutture, per  i
profili attinenti alla tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art.  117,
secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  e   per   le   «attivita'   di
progettazione», ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163  del
2006, rientra nella competenza esclusiva dello Stato. 
    A suo avviso, la sentenza di questa Corte n. 401 del 2007 avrebbe
gia' collocato la progettazione  delle  opere,  nei  suoi  molteplici
aspetti di affidamento degli incarichi di progettazione, di livelli e
contenuto della progettazione, nonche' di  esecuzione  dei  progetti,
nell'ambito  della  competenza  esclusiva  statale.  Si  tratterebbe,
infatti, di un ambito in cui  vengono  in  rilievo  la  tutela  della
concorrenza,  l'ordinamento  civile,  le   opere   dell'ingegno,   la
determinazione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti  i
diritti civili e sociali, che vanno  assicurati  in  modo  eguale  su
tutto  il  territorio  nazionale,  «in   quanto   i   livelli   della
progettazione mirano a garantire  l'esecuzione  a  regola  d'arte  di
opere pubbliche che sono destinate ad assicurare i diritti  civili  e
sociali  della  collettivita',  nonche'  la   tutela   dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali, che si realizza attraverso  una
corretta progettazione». 
    Il ricorrente deduce, infine,  che  le  disposizioni  di  cui  al
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale), contenente i livelli  standard  ed  uniformi  di  tutela
ambientale, nonche' quelle del d.lgs. n. 163 del 2006,  in  relazione
alle materie  rimesse  alla  competenza  esclusiva  statale,  di  cui
all'art.  4,  comma  3,  sarebbero  vincolanti  per  il   legislatore
regionale. 
    1.2. - Il Presidente  del  Consiglio,  in  primo  luogo,  censura
l'art. 5, comma 2, della citata legge  regionale,  il  quale  prevede
che, «per la realizzazione delle infrastrutture regionali la  Regione
predispone lo studio di fattibilita', verificandone, tra l'altro,  la
compatibilita' ambientale»; il  successivo  art.  7,  attribuisce  la
competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) alla  stessa
Regione. 
    Tali norme contrasterebbero con la disciplina stabilita dal d.lgs
n. 152 del 2006, il quale, all'Allegato II,  Parte  II  (Progetti  di
competenza statale), prevede che sia di  esclusiva  competenza  dello
Stato l'espletamento delle procedure di VIA per opere  relative,  tra
l'altro, a: tronchi ferroviari per il  traffico  a  grande  distanza;
autostrade e strade riservate  alla  circolazione  automobilistica  o
tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli  o  intersezioni
controllate e sulle quali sono vietati tra  l'altro  l'arresto  e  la
sosta di autoveicoli; strade extraurbane a quattro o  piu'  corsie  o
raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due  corsie  al
massimo per renderle a quattro o piu' corsie,  sempre  che  la  nuova
strada o il tratto di strada  raddrizzato  e/o  allargato  abbia  una
lunghezza ininterrotta di almeno 10 km. 
    1.3. - Il citato art. 5, prevedendo, ai  commi  2  e  3,  che  la
Regione  provvede  autonomamente  allo  studio  di  fattibilita',  di
compatibilita'  ambientale  ed   all'affidamento   dell'incarico   di
redazione del progetto preliminare con la procedura ivi disciplinata,
violerebbe, altresi', gli artt. 162, 165 e 183 del d.lgs. n. 163  del
2006,  che  attribuiscono,  invece,  tali  competenze   allo   Stato,
trattandosi di profili riconducibili  alla  tutela  dell'ambiente  ed
alla concorrenza (art. 117, secondo comma, lettere e), ed s), Cost.). 
    1.4. - Secondo il ricorrente, l'art. 6, in tema di procedura  per
l'affidamento del  progetto  preliminare  attraverso  la  finanza  di
progetto, si porrebbe contrasto con gli artt.  153,  154  e  155  del
d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui le  stazioni  appaltanti  possono
provvedere  all'affidamento  tramite  la  finanza  di  progetto   nel
rispetto della prevista disciplina statale,  nonche'  con  l'art.  4,
comma  3  dello  stesso  d.lgs.,  il  quale  attribuisce  allo  Stato
competenza esclusiva in materia di  procedure  di  affidamento  e  di
attivita' di progettazione,  rientrando  tali  attivita'  nell'ambito
della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera  e),
Cost.). 
    1.5. - Viene censurato, poi, in riferimento all'art.  117,  primo
comma, Cost., l'art. 7 della legge regionale in esame, che disciplina
la  procedura  e  l'approvazione  del  progetto  preliminare,   senza
richiamare le procedure previste dalla direttiva 92/43/CEE (Direttiva
del Consiglio relativa alla conservazione degli  habitat  naturali  e
seminaturali e della flora e della fauna  selvatiche),  recepita  dal
decreto del Presidente della Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357
(Regolamento recante attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,  nonche'
della flora e della fauna selvatiche), come  modificato  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003,  n.  120  (Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357,
concernente  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora  e  della  fauna  selvatiche),  relative  alla   procedura   di
valutazione di incidenza nel caso di progetti  ricadenti  nell'ambito
dei Siti Natura 2000, ponendosi, in tal modo,  in  contrasto  con  la
disciplina statale in materia e con le norme costituzionali citate. 
    1.6. - Ad avviso del ricorrente l'art. 8, in tema di  concessione
avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva nonche' la
realizzazione e la  gestione  delle  autostrade,  contrasterebbe  con
l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, il  quale  attribuisce
alla competenza esclusiva dello Stato le procedure di  aggiudicazione
e di affidamento, trattandosi di aspetti riconducibili  alla  nozione
di tutela della concorrenza. Inoltre, la previsione  secondo  cui  la
Regione   puo'   definire   autonomamente   con   il   concessionario
autostradale una specifica autonoma convenzione (art.  8,  comma  2),
oltre  ad   introdurre   potenzialmente   distorsioni   nel   mercato
concorrenziale, sarebbe suscettibile di violare il principio di leale
collaborazione (art. 118 Cost.), trattandosi di infrastrutture per  i
collegamenti a lunga distanza che vanno oltre l'interesse regionale. 
    1.7. - Infine, il ricorrente censura  l'art.  9,  comma  2,  che,
stabilendo i  contenuti  del  progetto  definitivo,  si  porrebbe  in
contrasto con l'art. 4, comma 3, del  d.lgs  n.  163  del  2006  che,
invece, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia  di
stipulazione  ed  esecuzione  dei  contratti,  in  quanto   attivita'
rientranti nella materia  «ordinamento  civile»  (art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost.). 
    1.8. - L'Avvocatura dello Stato conclude, quindi,  chiedendo  che
la  Corte  dichiari  l'illegittimita'  costituzionale  consequenziale
dell'intera legge della Regione Liguria n. 30 del 2009. 
    1.9. - La Regione Liguria non si e' costituita nel giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri  impugna  numerose
norme della  legge  della  Regione  Liguria  6  agosto  2009,  n.  30
(Promozione  della  realizzazione  delle  autostrade   di   interesse
regionale,  delle  infrastrutture  ferroviarie  regionali   e   della
fattibilita' di tratte viarie strategiche sul territorio  regionale),
deducendo che esorbiterebbero dalla competenza legislativa regionale,
incidendo su materie di competenza statale esclusiva, quali la tutela
dell'ambiente, la concorrenza  e  l'ordinamento  civile,  individuate
dall'art.  117,  secondo  comma,  lettere  e),  l)   ed   s),   della
Costituzione, ed oggetto dei decreti legislativi 12 aprile  2006,  n.
163 (Codice dei contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 
    In particolare, sono censurati l'art. 5,  comma  2,  e  l'art.  7
della citata legge regionale, per contrasto con la disciplina statale
di cui al d.lgs n. 152 del 2006. 
    Il citato art. 5, quanto ai commi 2 e 3, e'  censurato,  inoltre,
perche', disponendo che la Regione provveda autonomamente allo studio
di fattibilita',  di  compatibilita'  ambientale  ed  all'affidamento
dell'incarico di redazione del progetto preliminare con la  procedura
disciplinata dalla legge regionale medesima, violerebbe gli  articoli
162, 165 e 183 del d.lgs. n. 163 del 2006. 
    Inoltre, secondo il ricorrente, l'art. 6 della legge regionale in
esame, avente ad oggetto la procedura per l'affidamento del  progetto
preliminare attraverso la finanza  di  progetto,  e  l'art.  8  della
stessa legge, relativo alla progettazione  definitiva  ed  esecutiva,
nonche' alla realizzazione e gestione delle autostrade, si porrebbero
in contrasto con gli artt. 4, comma 3, 153, 154 e 155 del  d.lgs.  n.
163 del 2006,  con  il  quale  lo  Stato  ha  esercitato  la  propria
competenza  esclusiva  nell'ambito  materiale  della   tutela   della
concorrenza. 
    L'art. 9, comma 2, violerebbe, invece, l'art.  4,  comma  3,  del
d.lgs n. 163 del 2006, espressione della competenza  esclusiva  dello
Stato  in  materia  di  stipulazione  ed  esecuzione  dei  contratti,
rientranti nella materia  «ordinamento  civile»  (art.  117,  secondo
comma, lettera l), Cost.). 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, infine,  l'art.
7 della citata legge regionale, perche'  non  avrebbe  richiamato  le
procedure previste dalla direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della  fauna  selvatiche),  recepita  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357  (Regolamento
recante  attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatiche),  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della  Repubblica  12  marzo  2003,  n.  120  (Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357,
concernente  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora  e  della  fauna  selvatiche),  relative  alla   procedura   di
valutazione di incidenza nel caso di progetti  ricadenti  nell'ambito
dei Siti Natura 2000. 
    2. - La  seconda  questione  concernente  l'art.  7  della  legge
impugnata  e'  inammissibile,  in  quanto  si  risolve   nella   sola
affermazione che il mancato richiamo delle procedure  previste  dalla
direttiva 92/43/CEE, recepita  dal  d.P.R.  n.  357  del  1997,  come
modificato dal d.P.R. n. 120 del 2003,  comporterebbe  la  violazione
della disciplina statale in materia. 
    Pertanto, il ricorso  non  esplicita  «le  argomentazioni,  anche
minime, atte a suffragare  la  censura  proposta»  e  neppure  indica
esattamente  la  norma  costituzionale  asseritamente  violata,   con
conseguente inammissibilita' della questione (cfr. ex multis sentenze
n. 38 del 2007; n. 251 del 2009; n. 250 del 2009; n. 232 del 2009). 
    3. - La questione relativa agli artt. 5, comma 2, e 7 e' in parte
fondata. 
    3.1. - Il  citato  art.  5,  comma  2,  prevede  che  la  Regione
predisponga   uno   studio   di   fattibilita'   dell'infrastruttura,
verificandone  la  compatibilita'  ambientale.  L'art.  7,  comma  5,
dispone che ove le infrastrutture (di cui al comma 1) autostradali  e
ferroviarie (di cui agli artt.  2  e  12)  siano  da  assoggettare  a
valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge della Regione
Liguria 30 dicembre 1998, n. 38, la VIA  e'  resa  nel  contesto  del
procedimento di cui ai commi 6, 7 e 8 e, dunque, nel  contesto  della
conferenza di servizi preliminare di cui  all'articolo  14-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
    Secondo il ricorrente questa disciplina si porrebbe in  contrasto
con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in  quanto  dettata
in difformita' dai livelli uniformi di tutela ambientale  di  cui  al
d.lgs. n. 152 del 2006, il quale  prevede  che  l'espletamento  delle
procedure di VIA per opere relative alle  infrastrutture  ferroviarie
ed autostradali sia di competenza statale. 
    3.2. - Questa Corte ha precisato  piu'  volte  che  la  normativa
sulla  valutazione  d'impatto  ambientale  attiene  a  procedure  che
valutano in concreto e preventivamente la «sostenibilita' ambientale»
e  che  «rientrano   indubbiamente   nella   materia   della   tutela
dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.»
(sentenza n. 225 del 2009). In tale contesto, «seppure possono essere
presenti ambiti materiali di spettanza regionale [...] deve ritenersi
prevalente,  in  ragione  della  precipua  funzione  cui  assolve  il
procedimento in esame, il citato titolo  di  legittimazione  statale»
(cfr. sentenza n. 234 del 2009). Da ultimo, la sentenza  n.  120  del
2010 ha ribadito che l'obbligo di sottoposizione  del  progetto  alla
procedura di VIA, o nei casi previsti, alla preliminare  verifica  di
assoggettabilita'  alla  VIA,  attiene   al   valore   della   tutela
ambientale, che nella disciplina statale rappresenta  un  livello  di
tutela uniforme e si impone  sull'intero  territorio  nazionale,  pur
nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale. 
    Ne  consegue  che  le  Regioni  sono  tenute,  per  un  verso,  a
rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati  in  materia,  per
l'altro  a  mantenere  la  propria  legislazione  negli   ambiti   di
competenza fissati dal Codice dell'ambiente, nella specie  quanto  al
procedimento di VIA. 
    3.3. - In particolare, il d.lgs. n. 152  del  2006,  all'art.  7,
commi 3 e 4, ha previsto che sono sottoposti a VIA in sede statale  i
progetti di cui all'allegato  II  al  decreto  e  che  sono,  invece,
sottoposti a VIA secondo le disposizioni  delle  leggi  regionali,  i
progetti di cui agli allegati III e IV al decreto. 
    Nell'allegato II, punto 12, sono  contemplate,  fra  l'altro,  le
opere relative  a  «tronchi  ferroviari  per  il  traffico  a  grande
distanza» e le  «autostrade  e  strade  riservate  alla  circolazione
automobilistica  o  tratti  di  esse,  accessibili  solo   attraverso
svincoli o intersezioni controllate e sulle quali  sono  vietati  tra
l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli». 
    Per converso, nell'allegato IV, che enumera le opere per le quali
e'  possibile  la  VIA  secondo  le  disposizioni  regionali,  mentre
risultano inserite, al punto 7, lettera i), le  linee  ferroviarie  a
carattere regionale o locale, non viene fatta alcuna menzione di  una
possibile categoria di autostrade regionali. 
    La legge regionale impugnata, invece, all'art.  2,  ha  enucleato
una definizione di opera  infrastrutturale  autostradale  di  propria
competenza,  diversa  da  quelle  di  interesse  nazionale   di   cui
all'articolo 2, comma 3,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
    Tale definizione, tuttavia, non consente di fondare la competenza
della Regione Liguria a rendere la VIA, in relazione ai  progetti  di
costruzione delle autostrade, nell'osservanza della disciplina  dalla
stessa stabilita, ed indipendentemente dal procedimento di competenza
statale disegnato dal piu' volte citato d.lgs. n. 152 del 2006. 
    Conseguentemente, la disciplina riguardante la VIA in materia  di
autostrade regionali si pone in contrasto con  la  citata  disciplina
statale in materia ambientale, e pertanto  con  l'art.  117,  secondo
comma, lettera s), della Costituzione. 
    3.4.  -  A  diversa  conclusione  deve,  invece,  pervenirsi   in
relazione alla disciplina  concernente  l'infrastruttura  ferroviaria
regionale, come definita dall'art. 12 della legge. 
    L'art. 7 del d.lgs. 152 del 2006, nel definire le  competenze  in
materia di VIA e richiamando l'allegato IV, dispone  che  i  progetti
relativi ad  opere  riguardanti  le  linee  ferroviarie  a  carattere
regionale o locale siano assoggettati a VIA secondo  le  disposizioni
delle leggi regionali, in contrapposizione alle  opere  attinenti  ai
tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza,  di  competenza
statale. 
    In questo caso la  predisposizione  di  un  procedimento  di  VIA
regionale, anche in sede di conferenza  di  servizi,  non  eccede  la
competenza della regione, tenuto conto del fatto che  la  definizione
di ferrovia regionale contenuta nella legge impugnata non  differisce
da quella di cui all'allegato IV in  questione,  in  quanto  entrambe
escludono la  rete  a  lunga  percorrenza  e,  dunque,  le  opere  di
interesse nazionale. 
    3.5. - Va  pertanto  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 7, limitatamente alla parte in cui consente di assoggettare
a  VIA  regionale,  nel  contesto  della   conferenza   dei   servizi
deliberante, i progetti di opere infrastrutturali relativi anche alle
autostrade, come definite all'art. 2, comma 3, lettera a), del d.lgs.
n. 285 del  1992.  Quanto  all'art.  5,  comma  2,  la  pronuncia  di
illegittimita' costituzionale, di cui al punto che segue,  assorbe  i
profili di censura in parte qua. 
    4. - Le censure concernenti l'art. 5, comma 2 e 3, e gli artt.  6
e 8, proposte in riferimento al d.lgs. n. 163 del 2006, con il  quale
lo Stato ha esercitato la propria  competenza  nella  materia  tutela
della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.),  sono
fondate. 
    4.1. - Questa Corte ha gia' osservato  che  la  disciplina  degli
appalti  pubblici,  intesa  in  senso  complessivo,  include  diversi
«ambiti di legislazione» che «si qualificano a  seconda  dell'oggetto
al quale afferiscono»: in essa, pertanto, si profila una interferenza
fra materie di competenza statale e materie di competenza  regionale,
che, tuttavia, «si atteggia  in  modo  peculiare,  non  realizzandosi
normalmente in un intreccio in senso stretto», ma con la  «prevalenza
della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza  n.
401 del 2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza
esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs.  n.  163
del 2006. 
    Quanto alla identificazione degli «ambiti  di  legislazione»,  e'
stato precisato  che  la  disciplina  delle  procedure  di  gara,  la
regolamentazione della qualificazione e  selezione  dei  concorrenti,
delle procedure di affidamento e dei criteri di  aggiudicazione,  ivi
compresi quelli che devono presiedere all'attivita' di progettazione,
mirano a garantire che le medesime si  svolgano  nel  rispetto  delle
regole  concorrenziali  e  dei  principi  comunitari   della   libera
circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della
liberta' di stabilimento,  nonche'  dei  principi  costituzionali  di
trasparenza e parita' di trattamento (sentenze n.  431,  n.  401  del
2007, n. 411 del  2008).  Siffatte  discipline,  in  quanto  volte  a
consentire la piena apertura del mercato nel settore  degli  appalti,
sono riconducibili all'ambito  della  tutela  della  concorrenza,  di
esclusiva competenza del legislatore statale  (sentenze  n.  401  del
2007, n. 345 del 2004), che ha titolo pertanto a porre in essere  una
disciplina  integrale  e  dettagliata  delle   richiamate   procedure
(adottata con il citato d.lgs. n. 163 del  2006).  Questa  Corte  ha,
infine, affermato che  l'affidamento  dei  servizi  tecnici  relativi
all'architettura  e  all'ingegneria,  riferibile   all'ambito   della
legislazione sulle «procedure di  affidamento»,  e'  suscettibile  di
violare la competenza esclusiva dello  Stato  (sentenza  n.  322  del
2008). 
    4.2. - Nel quadro di tali principi, e'  evidente  che  l'art.  5,
commi 2 e 3, e gli artt. 6  ed  8  della  legge  regionale  impugnata
attengono alla progettazione  ed  alla  selezione  per  l'affidamento
della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,   nonche'   per   la
realizzazione e la gestione delle infrastrutture, in violazione della
disciplina statale contenuta nel d.lgs. 163 del 2006, con conseguente
fondatezza delle censure. 
    5. - La questione relativa all'art. 9, comma 2, della legge della
Regione Liguria n. 30 del 2009, e' fondata. 
    5.1. -  Tale  norma  stabilisce  che  nel  progetto  deve  essere
contenuta  «una  relazione  del   progettista   attestante   la   sua
rispondenza  alle  condizioni  e  prescrizioni  apposte  in  sede  di
conferenza di cui all'articolo 7, comma 1, o i  motivi  significativi
per i quali ci si sia discostati dalle stesse». 
    Siffatta previsione contrasta con l'art. 4, comma 3, del d.lgs n.
163  del  2006  in  quanto,  stabilendo  il  contenuto  del  progetto
definitivo, redatto da parte del soggetto cui e'  stata  affidata  la
realizzazione  dell'intervento  infrastrutturale,  ne  determina   il
contenuto negoziale. Tuttavia, la fase negoziale dei contratti  della
pubblica amministrazione deve essere  ascritta  all'ambito  materiale
dell'ordinamento civile (sentenza n. 401  del  2007),  di  competenza
esclusiva del legislatore statale, che l'ha esercitata, adottando  le
disposizioni  del  predetto  d.lgs.  n.   163   del   2006,   appunto
nell'esercizio della competenza su quella materia. 
    6. - Infine, non puo'  accogliersi  la  richiesta,  avanzata  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'intera legge. La  Corte,  infatti,  e'  tenuta  a
valutare rigorosamente, a questo  fine,  soltanto  quelle  norme  che
siano strettamente ed inscindibilmente connesse  con  altri  articoli
della legge regionale, o perche' espressamente  rinviano  alle  norme
fatte oggetto di specifiche censure, o perche'  ne  presuppongono  in
ogni  caso  l'applicazione,  o  perche'  ne  disciplinano  potenziali
sviluppi applicativi (cfr. sentenza n. 18 del 2009). 
    Pertanto, esaminato il  testo  legislativo  in  oggetto,  secondo
questo  criterio  di   valutazione,   emerge   che   va   pronunciata
l'illegittimita' consequenziale limitatamente all'art. 9, commi  1  e
3. Il primo perche', prevedendo che la  Regione,  entro  dodici  mesi
dalla  conclusione  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  di  cui
all'art. 8, indice la conferenza di servizi  per  l'approvazione  del
progetto definitivo redatto da  parte  del  soggetto  cui  sia  stata
affidata la realizzazione  dell'intervento  infrastrutturale,  appare
inserito in  modo  inscindibile  rispetto  ad  una  fase  procedurale
oggetto della pronuncia caducatoria principale.  Il  secondo  perche'
appare a sua volta connesso, in quanto prevede che in sede di  quella
conferenza di  servizi  di  cui  al  comma  1,  e'  verificata  anche
l'ottemperanza alle prescrizioni in precedenza apposte  relativamente
alla pronuncia di valutazione d'impatto ambientale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della  legge
della  Regione  Liguria  6  agosto  2009,  n.  30  (Promozione  della
realizzazione  delle  autostrade  di   interesse   regionale,   delle
infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilita'  di  tratte
viarie strategiche sul territorio  regionale),  nella  parte  in  cui
consente  di  assoggettare  a  VIA  regionale  i  progetti  di  opere
infrastrutturali  relativi  anche  alle  autostrade,  come   definite
all'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 5, commi 2 e
3, 6, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Liguria n.  30
del 2009; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione  Liguria  n.  30
del 2009, promossa, in relazione all'art. 117,  primo  comma,  Cost.,
con riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992 (Direttiva  del  Consiglio  relativa  alla  conservazione  degli
habitat  naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della   fauna
selvatiche), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 28 maggio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola