N. 262 ORDINANZA 7 - 21 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Individuazione  del
  personale tecnico-amministrativo necessario per la costituzione dei
  presidi idraulici nell'ambito del personale di ruolo della Regione,
  ivi compreso quello dei bacini LSU e LPU - Autorizzazione  all'AFOR
  ad assumere a tempo determinato e fino ad un massimo di mesi due il
  personale gia' utilizzato per il  servizio  di  monitoraggio  della
  rete  idrogeografica  regionale  dalla  societa'  affidataria   del
  relativo appalto,  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure
  selettive - Ricorso del Governo - Rinuncia al  ricorso  formalmente
  accettata dalla controparte - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31, artt. 2 e 3. 
- Costituzione, artt. 3, 51 e 97; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165,  art.
  36, comma 2; norme integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte
  costituzionale, art. 23. 
(GU n.30 del 28-7-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e  3  della
legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n.  31  (Norme  per  il
reclutamento  del  personale  -  Presidi  idraulici),  promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-22
dicembre 2009, depositato in  cancelleria  il  23  dicembre  2009  ed
iscritto al n. 106 del registro ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    Udito nella camera di consiglio del  9  giugno  2010  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella. 
    Ritenuto  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   ha
promosso, in riferimento agli artt. 3, 51 e  97  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale degli  artt.  2  e  3  della
legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n.  31  (Norme  per  il
reclutamento del personale - Presidi idraulici); 
        che il ricorrente premette che l'art. 1 della suddetta  legge
regionale stabilisce  che  il  dipartimento  dei  lavori  pubblici  e
l'Autorita' del bacino regionale sono autorizzati a stipulare,  entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della   medesima   legge,
protocolli  d'intesa  con  le  amministrazioni   pubbliche   per   la
definizione: dell'entita' e delle modalita'  delle  risorse  umane  e
finanziarie necessarie per  la  gestione  tecnico-amministrativa  dei
presidi  idraulici;  dell'organizzazione  e  del  funzionamento   del
servizio di sorveglianza idraulica mediante l'utilizzo  di  personale
specializzato; dell'organizzazione e del funzionamento  del  servizio
di manutenzione di corsi d'acqua e dei versanti da  attuare  mediante
l'utilizzo della manodopera costituita da operai idraulico-forestali; 
        che,  secondo   il   successivo   art.   2,   «il   personale
tecnico-amministrativo necessario per  la  costituzione  dei  presidi
idraulici sara' individuato nell'ambito del personale di ruolo  della
Regione Calabria anche tra quello dei bacini LSU e LPU»; 
        che l'art. 3 della stessa legge  regionale  n.  31  del  2009
dispone che, al fine di garantire  la  continuita'  del  servizio  di
monitoraggio della rete idrogeografica regionale,  l'Azienda  Foreste
Regionali (AFOR) e' autorizzata ad assumere  a  tempo  determinato  e
fino ad un massimo di due mesi il personale gia'  utilizzato  per  lo
stesso servizio dalla societa' affidataria  dell'appalto  di  cui  al
bando di gara del 30 gennaio 2008, nelle more che  la  medesima  AFOR
provveda all'assunzione, a decorrere dal 1°  gennaio  2010,  a  tempo
indeterminato,  del  personale  con  qualifiche  di  sorveglianti   e
ufficiali  idraulici  necessario  per  lo  svolgimento  del  predetto
servizio, a mezzo di procedure selettive ai  sensi  dell'articolo  16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56  (Norme  sull'organizzazione  del
mercato  del  lavoro)  presso  le  competenti  sedi  decentrate   per
l'impiego di  ogni  singola  provincia  ricadenti,  in  funzione  del
relativo fabbisogno, nei singoli presidi idraulici; 
        che il Presidente del Consiglio  dei  ministri  sostiene  che
l'art. 2 prevedrebbe l'inclusione del personale dei bacini LSU e  LPU
in quello di ruolo della Regione Calabria e, pertanto,  consentirebbe
una forma di inquadramento riservato,  in  violazione  del  principio
espresso dall'art. 97,  terzo  comma,  Cost.,  secondo  il  quale  il
concorso pubblico costituisce  la  forma  generale  ed  ordinaria  di
reclutamento per il pubblico impiego, la cui  eventuale  deroga  deve
essere  giustificata  da   peculiari   situazioni   individuate   dal
legislatore; 
        che - ad avviso della difesa dello Stato  -  l'art.  3  della
legge della Regione Calabria n.  31  del  2009,  sarebbe  illegittimo
perche', consentendo l'assunzione da parte  dell'AFOR  del  personale
utilizzato dalla societa' affidataria dell'appalto  del  servizio  di
monitoraggio della rete idrografica regionale al fine di garantire la
continuita' di detto servizio, autorizzerebbe il ricorso a  contratti
di  lavoro   a   tempo   determinato   in   difetto   del   requisito
dell'eccezionalita'  al  quale  l'art.  36,  comma  2,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del  lavoro  alle  dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche),
subordina il ricorso da parte delle  pubbliche  amministrazioni  alle
forme  contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di  impiego   del
personale previste dal codice civile e dalle leggi  sui  rapporti  di
lavoro subordinato nell'impresa; 
        che pertanto la norma, violando l'art. 36 del d.lgs.  n.  165
del 2001, si porrebbe in contrasto con i principi di cui  agli  artt.
3, 51 e 97 della Costituzione; 
        che la Regione Calabria si e' costituita in giudizio e chiede
che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere; 
        che la resistente deduce, al riguardo, che la legge regionale
28 dicembre  2009,  n.  52  (Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
regionale 19 ottobre 2009, n.  31  «Norme  per  il  reclutamento  del
personale − Presidi idraulici»), ha modificato l'art. 2  della  legge
regionale n. 31 del 2009, abrogando le parole «anche tra  quello  dei
bacini LSU e LPU»  e  ha  integralmente  sostituito  l'art.  3  della
precedente legge regionale n. 31 del 2009 il quale, nella sua attuale
versione, non contiene piu' la  previsione  dell'assunzione  a  tempo
determinato del personale gia'  utilizzato  per  lo  stesso  servizio
dalla  societa'  affidataria   dell'appalto,   ma   fa   direttamente
riferimento alle procedure selettive di cui all'art. 16  della  legge
n. 56 del 1987, conformemente a quanto previsto dall'art.  35,  comma
1, lettera b), del d.lgs. n. 165 del 2001; 
        che la Regione aggiunge che le  norme  denunciate  non  hanno
avuto alcuna applicazione nelle more  delle  modificazioni  apportate
dalla legge regionale n. 52 del 2009; 
        che, nella  seduta  del  1°  marzo  2010,  il  Consiglio  dei
ministri, tenuto conto del venir meno delle motivazioni del  ricorso,
ha rinunciato alla propria impugnazione; 
        che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione Calabria con
delibera n. 339 del 10 maggio 2010 della Giunta regionale, depositata
in cancelleria il 20 maggio 2010. 
    Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri  dubita,
in riferimento agli artt.  3,  51  e  97  della  Costituzione,  della
legittimita' costituzionale degli artt.  2  e  3  della  legge  della
Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme  per  il  reclutamento
del personale - Presidi idraulici); 
        che, con deliberazione del  Consiglio  dei  ministri  del  1°
marzo 2010, il ricorrente ha rinunciato  all'impugnazione,  ritenendo
essere venute meno le motivazioni del ricorso; 
        che la rinuncia e' stata formalmente accettata dalla  Regione
Calabria con  delibera  n.  339  del  10  maggio  2010  della  Giunta
regionale, depositata in cancelleria il 20 maggio 2010; 
        che, ai sensi dell'art. 23  delle  norme  integrative  per  i
giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la  rinuncia  al  ricorso,
seguita   dall'accettazione   delle   parti   costituite,    comporta
l'estinzione del processo. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola