N. 269 SENTENZA 7 - 22 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Straniero  -  Norme  della   Regione   Toscana   per   l'accoglienza,
  l'integrazione partecipe e la  tutela  dei  cittadini  stranieri  -
  Ambito soggettivo - Previsione  di  specifici  interventi  anche  a
  favore di cittadini stranieri  comunque  dimoranti  sul  territorio
  regionale - Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  nelle  materie  del
  «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
  appartenenti all'Unione europea»  e  dell'«immigrazione»  -  Omessa
  menzione della disposizione censurata nella delibera governativa di
  impugnazione  della  legge  regionale  e  nell'allegata   relazione
  ministeriale - Inammissibilita' della questione. 
- Legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, art. 2, comma 2. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma lett. a) e b). 
Straniero  -  Norme  della   Regione   Toscana   per   l'accoglienza,
  l'integrazione partecipe e la  tutela  dei  cittadini  stranieri  -
  Ambito soggettivo - Estensione degli interventi anche  a  cittadini
  neocomunitari - Ricorso del Governo - Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  nella  materia  dei
  «rapporti dello Stato con l'Unione  europea»  -  Esclusione  -  Non
  fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, art. 2, comma 4. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. a); d.lgs.  25  luglio
  1998, n. 286, art. 1, comma 2, nel testo  modificato  dall'art.  37
  del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto
  2008, n. 133. 
Straniero  -  Norme  della   Regione   Toscana   per   l'accoglienza,
  l'integrazione partecipe e la  tutela  dei  cittadini  stranieri  -
  Previsione   di   interventi   socio   assistenziali   urgenti   ed
  indifferibili  in  favore  di  tutte  le  persone   dimoranti   nel
  territorio regionale, anche se  prive  di  titolo  di  soggiorno  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa esclusiva dello Stato nelle  materie  del  «diritto  di
  asilo  e  condizione  giuridica  dei   cittadini   di   Stati   non
  appartenenti all'Unione europea» e dell'«immigrazione» - Esclusione
  - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, art. 6, comma 35. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. a)  e  b);  d.lgs.  25
  luglio 1998, n. 286, artt. 35, comma 3, e 41. 
Straniero  -  Norme  della   Regione   Toscana   per   l'accoglienza,
  l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri - Rete
  regionale di sportelli informativi - Funzioni di supporto ai comuni
  nella sperimentazione, avvio ed esercizio delle  funzioni  relative
  al rilascio dei titoli di  soggiorno,  nonche'  di  promozione  del
  coordinamento tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti
  a facilitare e semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri  e
  la pubblica amministrazione -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle
  materie del «diritto di asilo e condizione giuridica dei  cittadini
  di Stati non appartenenti all'Unione europea» e dell'«immigrazione»
  - Esclusione - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, art. 6, comma 51. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. a)  e  b);  d.lgs.  25
  luglio 1998, n. 286, art. 5, commi 2 e 4. 
Straniero  -  Norme  della   Regione   Toscana   per   l'accoglienza,
  l'integrazione partecipe e la  tutela  dei  cittadini  stranieri  -
  Garanzia dell'iscrizione al servizio sanitario regionale  a  favore
  dei cittadini stranieri  titolari  di  permesso  di  soggiorno  per
  richiesta di asilo, status di rifugiato, protezione  sussidiaria  o
  ragioni umanitarie nella fase di ricorso giurisdizionale avverso il
  provvedimento di diniego del riconoscimento dei relativi  status  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa esclusiva dello Stato nelle  materie  del  «diritto  di
  asilo  e  condizione  giuridica  dei   cittadini   di   Stati   non
  appartenenti all'Unione europea» e dell'«immigrazione» - Esclusione
  - Non fondatezza della questione. 
- Legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, art. 6, comma 55,
  lett. d). 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. a)  e  b);  d.lgs.  25
  luglio 1998, n. 286, artt. 34, comma 1, lett. b), e 35, comma 3. 
Straniero  -  Norme  della   Regione   Toscana   per   l'accoglienza,
  l'integrazione partecipe e la  tutela  dei  cittadini  stranieri  -
  Promozione da parte della Regione di intese e azioni congiunte  con
  gli enti locali, con le altre regioni, con gli  uffici  centrali  e
  periferici  delle  amministrazioni  statali,  con  le   istituzioni
  europee e le agenzie delle Nazioni Unite competenti  nella  materia
  delle migrazioni, nonche' di intese volte a  facilitare  l'ingresso
  in Italia di cittadini stranieri  per  la  frequenza  di  corsi  di
  formazione professionale o tirocini formativi - Ricorso del Governo
  - Denunciata lesione della competenza legislativa  esclusiva  dello
  Stato nelle materie del «diritto di asilo  e  condizione  giuridica
  dei cittadini di  Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea»  e
  dell'«immigrazione»,  nonche'  asserita   violazione   dei   limiti
  all'attivita' internazionale  delle  Regioni  -  Esclusione  -  Non
  fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, art. 6, commi  11
  e 43. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. a) e b), e nono; legge
  5 giugno 2003, n. 131, art. 6, commi 2 e 3. 
(GU n.30 del 28-7-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE. 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2, commi 2
e 4; 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55,  lettera  d),  della  legge  della
Regione Toscana 9  giugno  2009,  n.  29  (Norme  per  l'accoglienza,
l'integrazione partecipe e la tutela dei  cittadini  stranieri  nella
Regione Toscana), promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri
con ricorso notificato il 30  luglio/3  agosto  2009,  depositato  in
cancelleria il 6 agosto 2009  ed  iscritto  al  n.  52  del  registro
ricorsi 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  giugno  2010  il   Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Lucia  Bora  per  la  Regione
Toscana. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.  -  Con  ricorso,  notificato  il  30  luglio/3  agosto  2009,
depositato il successivo 6 agosto, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'articolo 2, commi 2 e 4, e dell'articolo 6, commi 11, 35, 43, 51
e 55, lettera d), della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n.
29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei
cittadini  stranieri   nella   Regione   Toscana),   in   riferimento
all'articolo 117, commi secondo, lettere  a)  e  b),  e  nono,  della
Costituzione. 
    1.1. - In particolare, il ricorrente, dopo aver premesso  che  la
citata legge regionale mira a realizzare l'accoglienza  solidale  dei
cittadini stranieri e reca norme ispirate ai principi di  eguaglianza
e pari opportunita', impugna l'art. 2, comma 2, della medesima legge,
nella parte in cui stabilisce che «specifici interventi sono previsti
anche  a  favore  di  cittadini  stranieri  comunque  dimoranti   sul
territorio regionale, nei limiti indicati dalla presente legge». 
    Tale norma, infatti, disciplinando specifici interventi in favore
degli immigrati privi di regolare permesso di soggiorno, agevolerebbe
il  soggiorno  degli  stranieri  che  dimorano   irregolarmente   nel
territorio  nazionale   e   quindi   inciderebbe   sulla   disciplina
dell'ingresso  e  del  soggiorno  degli  immigrati,   di   competenza
esclusiva del legislatore statale. Essa,  peraltro,  si  porrebbe  in
contrasto anche con i principi fondamentali stabiliti dagli artt.  4,
5, 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero)  ed
introdurrebbe  casi  diversi  ed   ulteriori,   rispetto   a   quelli
individuati dalla  norma  statale,  di  inoperativita'  della  regola
generale,   che   stabilisce   la   «condizione   di   illegittimita'
dell'immigrato irregolare». 
    Anche l'art. 2, comma 4, della medesima legge regionale  sarebbe,
poi, costituzionalmente illegittimo nella parte  in  cui,  disponendo
che «gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a
cittadini neocomunitari compatibilmente con le  previsioni  normative
vigenti, fatte salve norme piu' favorevoli», introdurrebbe una misura
concernente i cittadini comunitari, in  violazione  della  competenza
legislativa esclusiva statale in materia  di  rapporti  con  l'Unione
europea stabilita dall'art. 117, secondo comma,  lettera  a),  Cost.,
oltre che in contrasto con  i  principi  costituzionali  in  tema  di
«diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di  Stati  non
appartenenti all'Unione europea». 
    Quanto,  poi,  all'art.  6,  comma  35,  della   medesima   legge
regionale, il ricorrente ne sostiene l'illegittimita' costituzionale,
nella parte in cui stabilisce che «tutte  le  persone  dimoranti  nel
territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno,  possono
fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili,
necessari  per  garantire  il  rispetto  dei   diritti   fondamentali
riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle  norme
internazionali».  Cosi'  disponendo,  la  norma  regionale  impugnata
riconoscerebbe allo straniero irregolarmente presente in  Italia  una
serie di prestazioni non individuate  puntualmente,  riservando  alla
Regione il compito di fissare i criteri per identificare i  caratteri
dell'urgenza  e  dell'indifferibilita'  ed  il  contenuto   di   tali
prestazioni, e quindi dando vita ad  un  sistema  socio-assistenziale
parallelo per gli stranieri non presenti regolarmente nel  territorio
dello Stato, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere a) e
b), Cost., oltre che dell'art. 35, comma 3, e dell'art. 41 del d.lgs.
n. 286 del 1998. 
    Egualmente illegittimo sarebbe,  inoltre,  l'art.  6,  comma  51,
della legge regionale n. 29 del 2009, nella parte in  cui  stabilisce
che «la rete regionale di sportelli  informativi  supporta  i  comuni
nella sperimentazione, avvio ed esercizio delle funzioni relative  al
rilascio dei titoli di soggiorno; promuove inoltre  il  coordinamento
tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare  e
semplificare i rapporti tra  i  cittadini  stranieri  e  la  pubblica
amministrazione». Tale norma inciderebbe  sulle  materie  «condizione
giuridica dello straniero» ed «immigrazione» in violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettere a) e b), Cost.,  poiche'  estenderebbe  i
compiti  di  detta  rete  regionale  a  funzioni  -   inerenti   agli
adempimenti in tema di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno -
che le norme statali non attribuiscono ai Comuni, ma  alle  Questure,
in violazione quindi dell'art. 5, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 286  del
1998. 
    E', inoltre, impugnato, l'art. 6, comma  55,  lettera  d),  nella
parte in cui garantisce l'iscrizione al servizio sanitario  regionale
anche   per   quegli   stranieri   che   abbiano   proposto   ricorso
giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del  permesso  di
soggiorno  per  riconoscimento  dello  status  di  rifugiato,   della
richiesta di  asilo,  della  protezione  sussidiaria  o  per  ragioni
umanitarie. Cosi' disponendo, la Regione - ad avviso del ricorrente -
avrebbe  inciso  sulla  posizione  dei   soggetti   sopra   indicati,
introducendo un disciplina riconducibile  alla  competenza  esclusiva
dello Stato stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettere a) e  b),
Cost.,  senza,  peraltro,  operare  nessun  richiamo  o  rinvio  alle
pertinenti norme statali. 
    Sono, infine, impugnati i commi 11 e 43 del medesimo art. 6 della
legge  regionale  n.  29  del   2009,   i   quali,   rispettivamente,
stabiliscono che «la Regione promuove intese e azioni  congiunte  con
gli enti locali, con le altre regioni,  con  gli  uffici  centrali  e
periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee,
le  agenzie  delle  Nazioni  Unite  competenti  nella  materia  delle
migrazioni», e che «la  Regione,  in  conformita'  alla  legislazione
statale, promuove intese volte a facilitare l'ingresso in  Italia  di
cittadini  stranieri  per  la  frequenza  di  corsi   di   formazione
professionale o tirocini formativi». 
    Tali norme sarebbe lesive dell'art. 117, secondo  comma,  lettere
a) e b), e nono comma, Cost.:  la  prima  perche'  in  contrasto  con
l'art.  6,  commi  2  e  3,  della  legge  5  giugno  2003,  n.   131
(Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge costituzionale 18  ottobre  2001,  n.  3),  il  quale  non
include gli organismi internazionali tra i soggetti con  i  quali  le
Regioni possono instaurare rapporti; entrambe poiche'  assegnerebbero
alle Regioni compiti internazionali  in  una  materia,  quella  delle
politiche migratorie, che non appartiene alla competenza regionale  e
che attiene appunto alla disciplina dei flussi migratori. 
    2. - Nel giudizio si e' costituita la Regione Toscana,  chiedendo
che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate. 
    La resistente premette che  le  disposizioni  impugnate  incidono
tutte negli ambiti delle attribuzioni legislative regionali,  essendo
volte a favorire l'attuazione di politiche territoriali efficaci, con
particolare riferimento  all'istruzione,  alla  sanita',  al  lavoro,
all'assistenza  sociale,  materie  tutte  di  competenza  legislativa
concorrente e residuale delle Regioni, ai sensi del  terzo  e  quarto
comma dell'art. 117 della Costituzione. 
    In particolare, con riferimento alle specifiche censure sollevate
nei confronti degli artt. 2, comma 2, e  6,  comma  35,  della  legge
regionale  n.  29  del  2009,  la  Regione  Toscana  osserva  che  le
disposizioni  impugnate  si  limiterebbero  a  prevedere  prestazioni
sociali urgenti ed indifferibili  nei  confronti  di  immigrati  gia'
presenti sul territorio regionale senza intaccare ne'  le  condizioni
di ingresso e soggiorno, ne' la capacita' giuridica dello  straniero,
mantenendosi nell'ambito  della  propria  competenza  in  materia  di
assistenza sociale e di tutela della salute. 
    Anche le censure sollevate nei confronti dell'art.  2,  comma  4,
della legge regionale n. 29 del 2009 sarebbero prive  di  fondamento.
La  citata  disposizione  regionale,  infatti,  estendendo  anche  ai
cittadini neocomunitari gli interventi di integrazione previsti per i
cittadini extracomunitari,  non  farebbe  altro  che  favorire  detta
integrazione, presupposto imprescindibile per  una  piena  attuazione
delle disposizioni comunitarie in materia  di  cittadinanza  europea.
Essa  si  collocherebbe  all'interno  della  sfera  delle  competenze
regionali residuali o concorrenti di cui all'art. 117, terzo e quarto
comma, Cost. (assistenza sociale,  istruzione,  salute,  abitazione),
nel  pieno  rispetto  -  espressamente  sancito  -  della   normativa
nazionale e comunitaria in materia. 
    Quanto, poi, alle censure proposte  nei  confronti  dell'art.  6,
comma 51, della legge regionale n. 29  del  2009,  la  resistente  ne
sostiene l'infondatezza, alla luce della considerazione che la  norma
impugnata si limiterebbe a prevedere attivita' di supporto alla  rete
informativa gia' presente ed avviata, tra  l'altro,  sulla  base  del
Protocollo d'intesa  del  2006  fra  l'ANCI  (Associazione  Nazionale
Comuni Italiani) ed il Ministero  dell'Interno,  senza  intaccare  le
competenze statali in tema di rilascio  e  rinnovo  dei  permessi  di
soggiorno. 
    Del pari infondate sarebbero, inoltre, le censure  sollevate  nei
confronti dell'art. 6, comma 55, lettera d), della legge regionale in
esame, posto che la predetta norma si limiterebbe a  disciplinare  la
materia della salute, di propria competenza, nel  pieno  rispetto  di
quanto stabilito dal legislatore statale. 
    Quanto, poi, all'art. 6, comma 11, della legge  regionale  n.  29
del 2009, la resistente sostiene che la  suddetta  disposizione,  nel
prevedere che la Regione possa, nell'ambito delle proprie  competenze
connesse alla materia dell'immigrazione, raccordarsi  con  gli  altri
enti, nazionali ed esteri, coinvolti, sarebbe pienamente coerente con
il riparto costituzionale delle competenze di cui all'art. 117,  nono
comma, Cost. provvedendo a  disciplinare,  con  norma  programmatica,
attivita' di mero rilievo internazionale  nelle  materie  di  propria
competenza, nel pieno rispetto della politica  estera  dettata  dallo
Stato e della disciplina sull'immigrazione parimenti statale. 
    Infine, sulla base di analoghe argomentazioni, sarebbero prive di
fondamento anche le censure sollevate nei confronti del comma 43  del
medesimo art. 6 della legge regionale n. 29 del 2009, incidendo  tale
disposizione su una materia, quella della formazione professionale  e
dei tirocini estivi, che rientra nella competenza regionale residuale
ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. 
    3. - All'udienza pubblica, il ricorrente e  la  resistente  hanno
insistito per l'accoglimento delle conclusioni  svolte  nelle  difese
scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dubita  della
legittimita' costituzionale degli articoli 2, commi 2 e 4, e 6, commi
11, 35, 43, 51 e 55, lettera d), della legge della Regione Toscana  9
giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe
e la tutela  dei  cittadini  stranieri  nella  Regione  Toscana).  Il
ricorrente assume che le citate  disposizioni  esorbiterebbero  dalla
sfera  di  competenza  regionale,  incidendo  su  materie  quali   la
«condizione giuridica dello straniero», l'«immigrazione», i «rapporti
dello Stato  con  l'Unione  europea»,  di  competenza  esclusiva  del
legislatore statale, in violazione dell'articolo 117, commi  secondo,
lettere a) e b), e nono, della Costituzione. 
    2. - In particolare, e' impugnato l'art. 2, comma 2, della  legge
regionale citata, nella parte in cui, prevedendo specifici interventi
in favore degli immigrati privi di regolare  permesso  di  soggiorno,
inciderebbe sulla disciplina  dell'ingresso  e  del  soggiorno  degli
immigrati, di competenza esclusiva del legislatore statale. 
    2.1. - La questione e' inammissibile. 
    Questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare che la delibera
governativa  di  impugnazione  della  legge  e  l'allegata  relazione
ministeriale, alla quale si rinvia,  devono  contenere  l'indicazione
delle  disposizioni  impugnate  a  pena  di  inammissibilita'   delle
relative censure. Nella specie, di tale disposizione non si fa alcuna
menzione nella delibera del Consiglio  dei  ministri  (ed  in  specie
nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con  le  Regioni)
che dispone l'impugnazione  della  legge  regionale,  cosicche'  deve
essere dichiarata inammissibile la relativa questione. 
    3. - E', poi, impugnato l'art. 2, comma 4, della  medesima  legge
regionale,  nella  parte  in  cui,  disponendo  che  «gli  interventi
previsti  dalla  presente  legge  sono  estesi  anche   a   cittadini
neocomunitari compatibilmente con le  previsioni  normative  vigenti,
fatte salve norme piu' favorevoli», violerebbe  l'art.  117,  secondo
comma, lettera a),  Cost.  Tale  norma,  ad  avviso  del  ricorrente,
introdurrebbe  una  misura  concernente   i   cittadini   comunitari,
riconducibile  alla  competenza  legislativa  esclusiva  statale   in
materia di disciplina dei rapporti con l'Unione europea, oltre che in
contrasto con i principi  posti  in  tema  di  «diritto  di  asilo  e
condizione  giuridica  dei  cittadini  di  Stati   non   appartenenti
all'Unione  europea»  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero), nel testo modificato dall'art. 37 del decreto-legge
25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica  e  la  perequazione  tributaria),  convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n.133. 
    3.1. - La questione non e' fondata. 
    La norma regionale censurata si inserisce in un quadro  normativo
volto  a  favorire  la  piena  integrazione   anche   dei   cittadini
neocomunitari, presupposto  imprescindibile  per  l'attuazione  delle
disposizioni comunitarie in materia di cittadinanza europea.  Con  il
decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30  (Attuazione   della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione  e
dei loro familiari di circolare  e  di  soggiornare  liberamente  nel
territorio degli Stati membri), il legislatore  statale  delegato  ha
dato  attuazione  alla  direttiva  comunitaria  29  aprile  2004,  n.
2004/38/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
al  diritto  dei  cittadini  dell'Unione  e  dei  loro  familiari  di
circolare e di soggiornare liberamente  nel  territorio  degli  Stati
membri, che modifica il regolamento (CEE) n.  1612/68  ed  abroga  le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,  75/34/CEE,
75/35/CEE,  90/364/CEE,  90/365/CEE  e  93/96/CEE),  concernente   il
diritto  di  libera  circolazione  e  di  soggiorno   dei   cittadini
dell'Unione europea e dei loro familiari.  Con  il  predetto  decreto
sono stati stabiliti precisi criteri inerenti al diritto di soggiorno
dei  cittadini  dell'Unione  europea,   volti   a   disciplinare   il
riconoscimento in favore dei medesimi di  una  serie  di  prestazioni
relative a diritti civili e sociali.  Le  indicazioni  contenute  nel
citato decreto, tuttavia, devono  essere  armonizzate  con  le  norme
dell'ordinamento costituzionale italiano  che  sanciscono  la  tutela
della salute, assicurano cure gratuite  agli  indigenti,  l'esercizio
del diritto all'istruzione,  e,  comunque,  attengono  a  prestazioni
concernenti la tutela di diritti fondamentali, spettanti ai cittadini
neocomunitari in base  all'art.  12  del  Trattato,  che  impone  sia
garantita, ai cittadini comunitari che si trovino in  una  situazione
disciplinata  dal  diritto  dell'Unione  europea,   la   parita'   di
trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro. 
    In questa prospettiva, la norma regionale in esame non  determina
alcuna lesione  delle  competenze  legislative  statali  in  tema  di
rapporti con l'Unione europea, limitandosi  ad  assicurare  anche  ai
cittadini   neocomunitari   quelle   prestazioni   ad   essi   dovute
nell'osservanza di  obblighi  comunitari  e  riguardanti  settori  di
propria competenza, concorrente o residuale, riconducibili al settore
sanitario, dell'istruzione, dell'accesso al  lavoro  ed  all'edilizia
abitativa e della formazione professionale. 
    4. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri  deduce,  inoltre,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma  35,  della  legge
regionale n. 29 del 2009, nella  parte  in  cui  dispone  che,  fermo
restando quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  4,  della  legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi  e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), «tutte le
persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di  titolo
di soggiorno, possono fruire  degli  interventi  socio  assistenziali
urgenti ed indifferibili, necessari per  garantire  il  rispetto  dei
diritti fondamentali  riconosciuti  ad  ogni  persona  in  base  alla
Costituzione ed alle norme  internazionali».  Detta  norma,  infatti,
riconoscerebbe allo straniero irregolarmente presente in  Italia  una
serie di prestazioni non individuate  puntualmente,  riservando  alla
Regione la  fissazione  dei  criteri  per  identificare  i  caratteri
dell'urgenza e dell'indifferibilita', quindi, lo stesso contenuto  di
tali   prestazioni,   e   dando   vita   cosi'    ad    un    sistema
socio-assistenziale  parallelo  per  gli   stranieri   non   presenti
regolarmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettere a) e b), Cost., oltre che dell'art. 35,  comma
3, e dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998. 
    4.1. - La questione non e' fondata. 
    Questa Corte ha gia' piu' volte affermato che  «lo  straniero  e'
[...] titolare di tutti i diritti fondamentali  che  la  Costituzione
riconosce spettanti alla persona» (sentenza n. 148 del  2008)  ed  in
particolare, con riferimento al diritto all'assistenza sanitaria,  ha
precisato che esiste «un nucleo irriducibile del diritto alla  salute
protetto dalla Costituzione come ambito  inviolabile  della  dignita'
umana, il quale impone di  impedire  la  costituzione  di  situazioni
prive di tutela, che possano  appunto  pregiudicare  l'attuazione  di
quel diritto». Quest'ultimo deve percio' essere  riconosciuto  «anche
agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto  alle  norme
che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur  potendo  il
legislatore prevedere diverse modalita' di  esercizio  dello  stesso»
(sentenza n. 252 del 2001). Il legislatore statale, con il d.lgs.  n.
286 del 1998, ha recepito tale  impostazione,  statuendo,  in  specie
all'art. 35, comma  3,  che  «ai  cittadini  stranieri  presenti  sul
territorio  nazionale,  non  in  regola   con   le   norme   relative
all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei  presidi  pubblici
ed accreditati,  le  cure  ambulatoriali  ed  ospedaliere  urgenti  o
comunque  essenziali,  ancorche'  continuative,   per   malattia   ed
infortunio e  sono  estesi  i  programmi  di  medicina  preventiva  a
salvaguardia della  salute  individuale  e  collettiva»,  assicurando
altresi' la tutela sociale della gravidanza  e  della  maternita',  a
parita' di trattamento con le cittadine  italiane,  la  tutela  della
salute del minore, le  vaccinazioni,  gli  interventi  di  profilassi
internazionale, la profilassi, la diagnosi e la cura  delle  malattie
infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai. 
    In questo quadro si colloca  la  norma  regionale  censurata,  la
quale, in attuazione dei principi fondamentali posti dal  legislatore
statale in tema di tutela della salute, provvede ad assicurare  anche
agli stranieri irregolari le fondamentali  prestazioni  sanitarie  ed
assistenziali atte a garantire il diritto  all'assistenza  sanitaria,
nell'esercizio  della  propria  competenza  legislativa,  nel   pieno
rispetto di quanto stabilito  dal  legislatore  statale  in  tema  di
ingresso e soggiorno in Italia dello straniero,  anche  con  riguardo
allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso. 
    5. - Viene, inoltre, impugnato l'art. 6, comma 51,  della  citata
legge regionale, nella parte in cui stabilisce che «la rete regionale
di sportelli informativi supporta  i  comuni  nella  sperimentazione,
avvio ed esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli  di
soggiorno; promuove inoltre il coordinamento tra gli enti locali  per
lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i  rapporti
tra i cittadini  stranieri  e  la  pubblica  amministrazione».  Cosi'
disponendo, essa  inciderebbe  sulle  materie  «condizione  giuridica
dello straniero» ed  «immigrazione»,  in  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettere a) e b), Cost. poiche' non  si  limiterebbe  a
garantire un supporto nell'informazione relativa agli adempimenti per
il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno, ma  estenderebbe
i compiti di detta rete regionale a funzioni che le norme statali non
attribuiscono ai Comuni, in contrasto con quanto  statuito  dall'art.
5, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, che demanda alle Questure
le funzioni di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno. 
    5.1. - Anche tale questione non e' fondata. 
    La norma impugnata disciplina una mera attivita' di supporto alla
rete informativa gia' presente ed avviata, tra  l'altro,  sulla  base
del Protocollo d'intesa stipulato nel 2006 fra  l'ANCI  (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) ed il Ministero dell'Interno, con il quale
si  e'  dato  inizio  ad  una  sperimentazione  volta  ad  attribuire
progressivamente   competenze   ai   Comuni   per   quanto   riguarda
l'istruttoria relativa al rilascio ed  al  rinnovo  del  permesso  di
soggiorno. 
    Essa, pertanto, lungi dal regolare aspetti propriamente incidenti
sulla materia dell'immigrazione, si limita a prevedere una  forma  di
assistenza  in  favore  degli  stranieri  presenti   sul   territorio
regionale che si sostanzia nel mero affidamento agli enti  locali  di
quegli adempimenti che, nell'ambito dei procedimenti di  richiesta  e
rinnovo  di  permesso  di  soggiorno  e  di   carta   di   soggiorno,
diversamente  sarebbero  stati  svolti  direttamente   dagli   stessi
richiedenti (sentenza n. 156 del  2006),  nel  pieno  rispetto  delle
competenze statali di cui all'art. 5, commi 2 e 4, del d.lgs. n.  286
del 1998 . 
    La Regione, peraltro, gia' dal  5  marzo  2008  ha  provveduto  a
regolare  forme  di  assistenza  ed  implementazione  della  rete  di
sportelli  informativi  per  gli  stranieri,  avviando  un   progetto
delineato nel Protocollo d'intesa stipulato con l'ANCI e poi ampliato
con il successivo Protocollo stipulato tra  Regione  Toscana  e  ANCI
Toscana in data 8 febbraio 2010, in vista dell'obiettivo  di  fornire
un'attivita' di mero supporto e sostegno alla gia' esistente rete  di
assistenza ai cittadini stranieri, in armonia con  quanto  stabilito,
peraltro, nel citato  Protocollo  d'intesa  stipulato  nel  2006  fra
l'ANCI ed il Ministero dell'Interno. 
    6. - E', poi, censurato l'art. 6, comma  55,  lettera  d),  della
legge regionale n.  29  del  2009,  nella  parte  in  cui  garantisce
l'iscrizione al servizio sanitario regionale anche agli stranieri che
abbiano proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento  di
diniego del permesso di soggiorno per riconoscimento dello status  di
rifugiato, richiesta di asilo, protezione sussidiaria o  per  ragioni
umanitarie. Cosi' disponendo, la Regione - ad avviso del ricorrente -
avrebbe inciso sulla posizione dei soggetti sopra  indicati,  la  cui
regolamentazione spetterebbe alla competenza dello  Stato,  ai  sensi
dell'art.  117,  secondo  comma,  lettere  a)  e  b),  Cost.,  senza,
peraltro, operare alcun  richiamo  o  rinvio  alle  pertinenti  norme
statali. 
    6.1. - La questione non e' fondata. 
    Tale norma, al pari dell'art. 6, comma 55,  si  inserisce  in  un
contesto normativo caratterizzato dal riconoscimento in favore  dello
straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo
irriducibile  di  tutela  del  diritto  alla  salute  protetto  dalla
Costituzione come ambito inviolabile della dignita' umana. Al di  la'
delle indicazioni generali contenute nel citato art. 35, comma 3, del
d.lgs,. n. 286 del 1998, in tema  di  assistenza  sanitaria,  occorre
ricordare che, con particolare riferimento alla categoria di soggetti
presi in considerazione dalla norma regionale in  esame,  l'art.  34,
comma 1, lettera b), del medesimo decreto prescrive  l'iscrizione  al
servizio sanitario nazionale degli stranieri che abbiano richiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno anche per asilo politico,  per  asilo
umanitario o per richiesta di asilo.  A  chiarificazione  dell'esatta
portata della norma appena richiamata il Ministero della Sanita', con
una circolare del 24 marzo 2000, n. 5, al punto I.A.6., ha  precisato
che l'iscrizione obbligatoria  al  servizio  sanitario  nazionale  di
coloro che abbiano presentato richiesta di  asilo  sia  politico  che
umanitario e' prescritta per tutto il «periodo che va dalla richiesta
all'emanazione del provvedimento, incluso il  periodo  dell'eventuale
ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del  permesso
di soggiorno». 
    In considerazione di tali prescrizioni, appare  evidente  che  la
norma regionale impugnata si limita a disciplinare la  materia  della
tutela della salute, per la parte di propria  competenza,  nel  pieno
rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in  ordine  alla
posizione dei soggetti sopra indicati, alle cui norme  implicitamente
fa rinvio. 
    7. - Sono, infine, censurati i commi 11 e 43 dell'art.  6,  nella
parte in cui, il primo stabilisce che «La Regione promuove  intese  e
azioni congiunte con gli enti locali, con le altre regioni,  con  gli
uffici centrali e periferici delle amministrazioni  statali,  con  le
istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni Unite competenti  nella
materia delle migrazioni»; il secondo dispone  che  «La  Regione,  in
conformita'  alla  legislazione  statale,  promuove  intese  volte  a
facilitare  l'ingresso  in  Italia  di  cittadini  stranieri  per  la
frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi». 
    Secondo la difesa dello Stato, entrambe le disposizioni sarebbero
illegittime: la prima perche' in contrasto con  l'art.  117,  secondo
comma, lettere a) e b), e nono comma, Cost. e con l'art. 6, commi 2 e
3, della legge n. 131 del 2003, il quale non  include  gli  organismi
internazionali  tra  i  soggetti  con  i  quali  le  Regioni  possono
instaurare rapporti; entrambe poiche' assegnerebbero alle Regioni, in
contrasto con quanto stabilito dal predetto art. 117, secondo  comma,
lettere a) e b), e nono comma, Cost., compiti internazionali  in  una
materia, quella delle politiche migratorie, che non  appartiene  alla
competenza  regionale  e  che  attiene  alla  disciplina  dei  flussi
migratori. 
    7.1. - Anche le predette questioni non sono fondate. 
    Questa Corte ha ripetutamente affermato, quanto al potere  estero
delle Regioni, che esso si risolve  in  «attivita'  di  mero  rilievo
internazionale», che corrispondono a quelle  attivita'  compiute  con
omologhi organismi esteri «aventi per oggetto finalita' di  studio  o
di  informazione  (in  materie  tecniche)  oppure  la  previsione  di
partecipazione a manifestazioni dirette  ad  agevolare  il  progresso
culturale   o   economico   in   ambito   locale,   ovvero,   infine,
l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente  le
rispettive condotte» (sentenza n. 454 del  2007),  nelle  materie  di
competenza regionale, ovvero in quelle azioni finalizzate al raccordo
delle proprie attivita' - sempre nelle materie di propria  competenza
- con iniziative dell'amministrazione statale, dell'Unione europea  o
anche degli organismi internazionali (sentenza n. 131 del 2008),  che
siano ovviamente adottate nel rispetto dei  principi  della  politica
estera fissati dallo Stato. 
    Sulla base di tali premesse,  risulta  evidente  che  le  censure
sollevate nei confronti  delle  citate  disposizioni  regionali  sono
prive di fondamento. 
    Infatti, quanto al comma 11 dell'art. 6, esso non  fa  altro  che
raccordare  l'attivita'  della  Regione,  nelle  materie  di  propria
competenza, con quella delle  altre  Regioni,  delle  amministrazioni
statali, delle istituzioni europee e degli organismi  internazionali,
in vista del piu' efficace perseguimento, in via puramente  indiretta
ed accessoria, delle finalita' delineate dal legislatore  statale  in
tema di politiche migratorie. 
    Quanto, poi, al comma 43 del medesimo art. 6,  l'obiettivo  della
norma e' chiaramente quello di consentire alla Regione di  promuovere
intese (al fine di agevolare la frequenza degli stranieri ai corsi di
formazione professionale o tirocini formativi), che si riferiscono ad
un   ambito   di   competenza   legislativa   regionale    residuale,
corrispondente  appunto  alla  formazione   professionale,   peraltro
espressamente  da  realizzare  «in  conformita'   alla   legislazione
statale» e cioe' nel  pieno  rispetto  dei  principi  della  politica
estera fissati dallo Stato. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 2, legge della  Regione  Toscana  9
giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe
e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), promossa,
in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a)  e  b),  della
Costituzione, dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli articoli 2, comma 4, e 6, commi 11, 35, 43, 51  e  55,  lettera
d), della medesima legge  della  Regione  Toscana  n.  29  del  2009,
promosse dal Presidente del Consiglio dei  ministri  con  il  ricorso
indicato in epigrafe, in riferimento all'articolo 117, secondo comma,
lettere a) e b), e nono comma, della Costituzione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola