N. 257 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 2005
Ordinanza del 14 maggio 2010 emessa dal Giudice di pace di Gallina nel procedimento penale a carico di Jardini Mustapha. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili - Disparita' di trattamento rispetto all'analoga ipotesi delittuosa di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, per la mancata previsione dell'esimente della permanenza determinata da giustificato motivo - Lesione del principio di materialita' del reato -Violazione del principio di personalita' della responsabilita' penale. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), legge 15 luglio 2009, n. 94. - Costituzione, artt. 3, 25 e 27.(GU n.38 del 22-9-2010 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 19/10 RGGP 573/09 RGPM a carico di Jardini Mustapha, nato il 3 aprile 1970 in Kasba Tadia (Marocco) e domiciliato in Reggio Calabria, fraz. Rosario Valanidi C.da Casale n. 35, assistito e difeso dall'avv. Rosario Giuffre' di fiducia con studio in Reggio Calabria alla via Demetrio Tripepi n. 57/c. Esaminati gli atti rileva. Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura di Reggio Calabria, Jardini Mustapha e' stato tratto a giudizio dinanzi a questo Giudice di Pace per rispondere del reato p. e p. dall'art. 10-bis della legge 15 luglio 2009, n. 94 «per avere soggiornato in Italia in forma illegale, essendo sprovvisto del permesso di soggiorno». All'udienza del 14 maggio 2010, la difesa dell'imputato, sollevando, in via preliminare, questione di legittimita' costituzionale, ha avanzato richiesta volta a provocare la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per vedere riconosciuta l'illegittimita' dell'art. 10-bis della legge 15 luglio 2009, n. 94 con la contestuale sospensione del processo in corso. Sul punto e' stato sentito il P.M. di udienza, il quale si e' espresso come da verbale in atti. All'esito di tanto, il Giudicante Osserva Dal chiaro dettato della norma (art.10-bis della legge n. 94/2009) si evince che, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione e dell'art. 1 legge n. 68/2007, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Orbene, ritiene il Giudicante che la proposta eccezione di incostituzionalita' della suddetta norma non sia manifestamente infondata e, nel caso in esame, sia sicuramente rilevante, essendo l'imputato, per come gia' avvertito, chiamato a rispondere del reato di ingresso/soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Ed invero, l'art. 10-bis legge n. 94/2009 appare anzitutto in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nello Stato Italiano: la irragionevolezza della nuova figura di reato e' evidenziata dalla mancanza di una ratio giustificatrice, poiche' la sua sfera applicativa e' destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione amministrativa; la irragionevolezza emerge anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, giacche' la norma prevede una pena priva di effettivita', di funzione deterrente e di efficacia rieducativa: chi e' spinto ad emigrare da condizioni di vita insostenibili, per sfuggire alle quali e' disposto anche a rischiare la morte, non cambia certamente idea di fronte al rischio di una sanzione pecuniaria, per quanto elevata e non oblazionabile; in concreto, prevedibilmente, la pressoche' totalita' degli stranieri irregolari condannati risultera' insolvibile, rendendo inutile anche ogni forma di esecuzione coattiva. L'art. 3 Cost. appare violato sotto un altro specifico profilo, dato che non viene tenuta in alcuna considerazione la possibilita' della esimente della permanenza determinata da «giustificato motivo»: invero, la mancata attribuzione di rilevanza, nella nuova fattispecie criminosa, di eventuali «giustificati motivi», come e' invece espressamente previsto nell'analoga (e molto piu' grave) ipotesi delittuosa di cui all'art. 14 comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, determina un'ingiustificata disparita' di trattamento tra gli autori dei due reati, entrambi tesi a colpire la stessa situazione soggettiva (lo straniero ab origine o divenuto clandestino). La nuova fattispecie incriminatrice appare poi in contrasto con il principio di personalita' della responsabilita' penale sancito dall'art. 27 della Costituzione, non potendosi di certo individuare il fondamento giuridico di detta figura di reato sulla base di una presunta pericolosita' sociale della condizione del migrante irregolare: la Corte Costituzionale (sent. 78 del 2007) ha infatti gia' escluso che la condizione di mera irregolarita' dello straniero sia sintomatica di una pericolosita' sociale dello stesso, sicche' la criminalizzazione di tale condizione stabilita dalla legge si rileva anche su questo terreno priva di fondamento giustificativo. Ancora, la disposizione dell'art. 10-bis appare in contrasto con l'art. 25 della Costituzione. Per vero, l'ingresso o la permanenza illegale del singolo straniero non rappresentano, di per se', fatti lesivi di beni meritevoli di tutela penale, ma sono l'espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato discriminatorio ratione subiecti contrastando non solo con il principio di eguaglianza, ma con la garanzia costituzionale in materia penale, in base alla quale si puo' essere puniti solo per fatti materiali. Infine, l'introduzione del reato in esame, produce una crescita abnorme di ineffettivita' del sistema penale, gravato a dismisura di ulteriori processi privi di reale utilita' sociale e condannato percio' alla paralisi. Ne' questo effetto sarebbe scongiurato dalla attribuzione della relativa cognizione al giudice di pace: da un lato perche' la paralisi non e' meno grave se investe il settore di giurisdizione del giudice di pace, dall'altro per la ricaduta sul sistema complessivo delle impugnazioni, gia' in grave sofferenza.
P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: a) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis della legge 15 luglio 2009 n. 94 in relazione agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione della Repubblica Italiana. b) Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. c) Dispone, altresi', che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere legislative. Cosi' deciso in Gallina nella Camera di Consiglio il 14 maggio 2010. Il Giudice di pace: Scordo