N. 301 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2010
Ordinanza del 7 luglio 2010 emessa dal Giudice di pace di Albano Laziale nel procedimento penale a carico di Uzoegbu Dan Ama. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di necessaria offensivita' - Violazione del principio di uguaglianza sotto diversi profili - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. - Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 97.(GU n.41 del 13-10-2010 )
IL GIUDICE DI PACE Nel processo penale n. rg dib. 58/10 e d. RG 366/10 Notizie di reato nei confronti di Uzoegbu Dan Ama nato in nigeria il 21 luglio 1960, difeso da avv. Daniele Savone, domiciliato presso studio dei. Uff., imputato del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 per come introdotto dalla legge n. 94/09. L'imputato a seguito di atto di citazione notificato il 3 marzo 2010 e' stato presentato a giudizio alla indicata udienza per il reato suddetto con il seguente capo di imputazione: art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998. Il G.d.P. verificata la regolarita' del contraddittorio ha dichiarato la contumacia dell'imp. All'udienza del 10 marzo 2010 e constata l'assenza del Ministero dell'interno anche all'odierna udienza. Nella fase delle questioni preliminari alla apertura del dibattimento il G.d.P. ha ritenuto di sollevare di ufficio la questione della legittimita' costituzionale del suddetto art. 10-bis per i seguenti Motivi Il surrichiamato art. 10-bis recita «Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di cui al presente testo unico, nonche' di quelle dell'art. 1 della legge n. 68/07, e' punito con l'ammenda da 5000 a 10000 Euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'art. 162 c.p.». Tale normativa appare a questo G.d.P. in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione 1) Essa infatti non rispetta il principio della necessaria offensivita' delle condotte previste dalle norme diritto penale. Tale principio statuisce che il ricorso alla sanzione penale nel nostro ordinamento e' ammesso esclusivamente per la protezione di beni giuridici di rilievo costituzionale e solo come estrema ratio (impossibilita' di raggiungere lo stesso scopo con altri strumenti giuridici.) Le condotte incriminate dal richiamato art. 10-bis non appaiono essere lesive di per se' del bene della sicurezza pubblica , ne' appaiono condotte di particolare pericolosita' sociale (vedi anche C. cost. n. 22/07 e n. 78/07). Esse sono piuttosto la espressione di una condizione individuale (quella di emigrante la cui incriminazione appare quindi discriminatoria). Inoltre la sanzione penale prevista appare caratterizzata da una forma di subordinazione nei confronti della sanzione amministrativa della espulsione, come previsto dall'art. 10-bis, comma 2, e comma 5 che prevedono la non applicabilita' o la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nel caso di respingimento e espulsione, cosi' violando il principio della estrema ratio sopra richiamato. 2) Il principio della uguaglianza e' poi violato, dalla applicabilita' o non applicabilita' della sanzione penale non in funzione di volonta' o atti del soggetto incriminato, ma in funzione della discrezionalita' e/o solerzia, e/o disponibilita' di mezzi della Autorita' amministrativa che puo' disporre il provvedimento di espulsione, per il quale peraltro non e' neanche richiesto piu' il nulla osta della AG. In sostanza lo stesso comportamento puo' essere penalmente sanzionabile oppure no a causa di circostanze estranee alla sfera di intervento degli imputati. Ancora in violazione del principio di uguaglianza non e' previsto nella norma dell'art. 10-bis la scriminante del giustificato motivo, prevista invece nel reato «analogo» di cui all'art. 14, comma 5-ter, legge n. 68/07, ne' e' prevista la oblabilita' della contravvenzione come dettato dall'art. 162 c.p. per i reati contravvenzionali. Mancata previsione nullamente giustificata. 3) I principi di ragionevolezza e di buon andamento della Pa vengono poi violati da una sanzione penale che - con ogni verosimiglianza - risultera' del tutto fuori della solvibilita' della stragrande maggioranza degli stranieri incriminati, cosi' compromettendo effettivita', funzione deterrente, e rieducativa della sanzione stessa, e determinando comunque una irragionevole proliferazione di processi con dispendio di risorse pubbliche.
P. Q. M. Sospende il processo; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai presidenti di Camera e Senato. Albano Laziale, addi' 7 luglio 2010 Il Giudice di pace: Chiaromonte