N. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 agosto 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 settembre 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Amministrazione pubblica - Norme della Regione Sardegna - Ufficio della Regione sarda in Bruxelles - Reperimento di personale di segreteria e di supporto operativo - Possibilita' di far ricorso, in mancanza di figure professionali adeguate presso l'Amministrazione regionale, a contratti di somministrazione di lavoro attivati in sede - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e della regola del pubblico concorso. - Legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13, art. 23, comma 1, lett. c), che sostituisce il comma 1, dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 15 febbraio 1996, n. 12, gia' modificato dall'art. 1 della legge della Regione Sardegna 12 agosto 1997, n. 22 e dall'art. 6, comma 14, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2. - Costituzione, art. 97; statuto speciale della Regione Sardegna, art. 3, lett. a); d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36.(GU n.41 del 13-10-2010 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Autonoma Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica con sede in Cagliari, per l'impugnazione della legge della Regione Sardegna del 30 giugno 2010 n.13, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 3 del 22 luglio 2007, recante «disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12», con specifico riguardo all'art. 23, comma 1, lett. c). Nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 8 del 3 luglio 2010 e' stata pubblicata la legge regionale 30 giugno 2010 n.13, recante norme in tema di «disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12». In particolare, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 23 cit. «il comma dell'articolo 4 rubricato «organizzazione dell'Ufficio», n.d.s., come modificato dall'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1997 n. 22 (modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 12 del 1996) e dall'art. 6, comma 14 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 (legge finaniaria 2007), e' sostituito dal seguente: Il contingente organico dell'ufficio di cui all'art. 1 e' determinato come segue: a) dirigenti n. l; b) dipendenti categoria D n. 5, c) personale di segreteria e di supporto operativo n. 4. Il dirigente e' scelto prioritariamente fra il personale in servizo presso l'Amministrazione regionale ovvero tramite selezione pubblica tra persone di elevata competenza professionale e con esperienza presso le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali; l'assunzione avviene previa deliberazione della Giunta regionale; il personale non dirigente e' individuato tra dipendenti dell'Amministrazione regionale a tempo indeterminato o, con provvedimento motivato, tra dipendenti di altra pubblica amministrazione richiesti in temporanea assegnazione con il trattamento economico previsto nell'amministrazione di appartenenza; per le attivita' di segreteria e di supporto operativo l'ufficio puo' far ricorso, in mancanza di figure professionali adeguate presso l'Amministrazione regionale, a contratti di somministrazione di lavoro attivati in sede nell'ambito dello stanziamento appositamente istituito per il suo funzionamento. I dipendenti sono tenuti a prestare servizio presso la sede di Bruxelles». La citata disposizione e' da ritenersi illegittima alla stregua del seguente M o t i v o 1. - Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 3 lett. a) della legge Costituzionale n. 3/1948. L'art. 3, lett. a) dello Statuto della Regione Sardegna (Legge cost. 3 del 1948) attribuisce la potesta' legislativa, tra l'altro, nella materia dell'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale». Come statuito dallo stesso art. 3 comma 1, tale potesta' va esercitata «in armonia con la Costituzione». Costituisce principio consolidato quello per cui lo strumento del concorso pubblico, come mezzo ordinario e generale di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione, risponde alla finalita' di assicurare nella massima misura possibile buon andamento l'efficacia dell'Amministrazione stessa, valori presidiati dal primo e dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione (si vedano in proposito le sentenze nn. 205 e 34 del 2004, la n. 1 del 1999, la 190 del 2005). Secondo il costante orientamento assunto da codesta Corte, la regola del reclutamento mediante concorso puo' subire deroghe solo «in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalita' che trova il suo limite nella necessita' di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ...il cui vaglio di costituzionalita' passa attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore» (cfr. in tema di limiti di ammissibilita' delle procedure di selezione interne, la sent. 213 del 2010 e i precedenti ivi richiamati, nonche' la sent. 89 del 2003). E' altresi' stato precisato che «Le eccezioni a tale regola consentite dall'art. 97 Cost., purche' disposte con legge, debbono rispondere a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» (sentenza n. 81 del 2006). Altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie piu' o meno ampie di persone (sentenza n. 205 del 2006). Perche' sia assicurata la generalita' della regola del concorso pubblico disposta dall'art. 97 Cost., l'area delle eccezioni va, pertanto, delimitata in modo rigoroso» (sent. 363 del 9 novembre 2006, n. 194 del 2002). La disposizione qui impugnata si pone in aperto contrasto con gli uniformi principi giurisprudenziali, sopra richiamati, oltre che con la disposizione statutaria di cui all'art. 3, lett.a) legge n. 3/1948. Giova a tal fine richiamare, in forma estremamente sintetica, i caratteri che tipizzano il contratto di somministrazione di lavoro, introdotto dal d.lgs. n. 276/2003. Tale peculiare forma di utilizzo della prestazione di lavoro, riservata a soggetti autorizzati secondo la rigorosa disciplina di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 276, consiste nella fornitura professionale di manodopera (art. 1, comma 1, lett. a) a tempo indeterminato o determinato ed e' ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche legate all'ordinaria attivita' dell'impresa e dunque non necessariamente eccezionali (art. 20, comma 4). La normativa istitutiva non si applica «per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale» (art. 1, comma 2 d.lgs n. 276), «fatte salve le competente riconosciute alle regioni a statuto speciale..dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie e piu' ampie rispetto a quelle gia' attiibuite» (art. 1 cit., comma 3). La legge regionale in esame ha previsto che il reperimento di personale di segreteria e di supporto operativo per l'Ufficio distaccato a' Bruxelles possa avvenire, «in mancanza di figure professionali adeguate presso l'Amministraione regionale», mediante contratti di somministrazione di lavoro «attivati in sede». La misura cosi' introdotta comporta pertanto la conseguenza di aumentare le unita' di personale addette all'Ufficio regionale, al di fuori di ogni procedura selettiva che possa rispondere al canone costituzionale del concorso. Ne', peraltro, sono previste peculiari od eccezionali circostanze cui l'utilizzo del contratto di somministrazione sia da intendersi subordinato, non potendosi considerare tale la mancanza, presso l'Amministrazione regionale, di «figure profissionali adeguate», vale a dire una situazione di partenza nella quale la selezione mediante concorso troverebbe la propria fisiologica applicazione. Sotto un primo profilo, dunque, il buon andamento dell'attivita' amministrativa risulta compromesso dalla possibilita', per il settore considerato, del reclutamento mediante contratto di somministrazione anziche' con regolare concorso,unico strumento atto a garantire la selezione del personale piu' capace. La disposizione in argomento si presta ad ulteriore censura in quanto non specifica gli eventuali limiti temporali per l'utilizzo del personale cosi' reclutato (come si e' visto, la somministrazione puo' essere a tempo determinato come indeterminato), ponendo in tal modo a rischio le basilari esigenze organizzative che presiedono alla garanzia del buon andamento della Pubblica Amministrazione secondo il precetto costituzionale, nell'interpretazione stabilmente adottata da codesta Corte. Si consideri al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, come la tendenziale esclusione dal settore del pubblico impiego delle forme di lavoro temporaneo (qual e' quello fornito tramite un contratto di somministrazione a tempo determinato), che costituisce implicazione diretta dei precetti contenuti nell'art. 97 commi primo e terzo, trovi una importante declinazione nell'art. 36 del d.lgs. n. 165/01, secondo cui l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile e' consentita nelle pubbliche amministrazioni solo a fronte di «esigenze temporanee ed eccezionali».
P.Q.M. Voglia dichiarare illegittimo l'art. 23, comma 1, lett. c) della legge della Regione Sardegna n. 13 del 2010. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010 e della relazione allegata al verbale; 2) copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 31 agosto 2010 L'Avvocato dello Stato: Barbara Tidore