N. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 agosto 2010

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 9 settembre 2010 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Amministrazione pubblica - Norme della  Regione  Sardegna  -  Ufficio
  della Regione sarda in Bruxelles  -  Reperimento  di  personale  di
  segreteria e di supporto operativo - Possibilita' di  far  ricorso,
  in   mancanza   di    figure    professionali    adeguate    presso
  l'Amministrazione regionale, a  contratti  di  somministrazione  di
  lavoro  attivati  in  sede  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  violazione  del  principio  di  buon   andamento   della   pubblica
  amministrazione e della regola del pubblico concorso. 
- Legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13, art. 23,  comma
  1, lett. c), che sostituisce il comma 1, dell'art.  4  della  legge
  della Regione Sardegna 15 febbraio 1996,  n.  12,  gia'  modificato
  dall'art. 1 della legge della Regione Sardegna 12 agosto  1997,  n.
  22 e dall'art. 6, comma 14, della legge della Regione  Sardegna  29
  maggio 2007, n. 2. 
- Costituzione, art. 97; statuto  speciale  della  Regione  Sardegna,
  art. 3, lett. a); d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276; d.lgs. 30 marzo
  2001, n. 165, art. 36. 
(GU n.41 del 13-10-2010 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Autonoma Sardegna, in  persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale  in  carica  con  sede  in   Cagliari,   per
l'impugnazione della legge della Regione Sardegna del 30 giugno  2010
n.13, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 3  del  22
luglio 2007, recante «disciplina delle attivita' europee e di rilievo
internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla
legge regionale 15 febbraio 1996,  n.  12»,  con  specifico  riguardo
all'art. 23, comma 1, lett. c). 
    Nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 8 del 3 luglio
2010 e' stata pubblicata la legge  regionale  30  giugno  2010  n.13,
recante norme in tema di «disciplina delle  attivita'  europee  e  di
rilievo  internazionale  della  Regione  autonoma  della  Sardegna  e
modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12». 
    In particolare, ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art.  23
cit.   «il   comma   dell'articolo   4   rubricato    «organizzazione
dell'Ufficio»,  n.d.s.,  come  modificato  dall'art.  1 della   legge
regionale 12 agosto 1997 n. 22 (modifiche ed integrazioni  alla  L.R.
n. 12 del 1996) e dall'art. 6, comma  14  della  legge  regionale  29
maggio 2007 n. 2 (legge finaniaria 2007), e' sostituito dal seguente: 
    Il  contingente  organico  dell'ufficio  di  cui  all'art.   1 e'
determinato come segue: 
        a) dirigenti n. l; 
        b) dipendenti categoria D n. 5, 
        c) personale di segreteria e di supporto operativo n. 4. 
    Il dirigente e'  scelto  prioritariamente  fra  il  personale  in
servizo presso l'Amministrazione regionale ovvero  tramite  selezione
pubblica tra  persone  di  elevata  competenza  professionale  e  con
esperienza  presso  le  istituzioni  europee  e   le   organizzazioni
internazionali;  l'assunzione  avviene  previa  deliberazione   della
Giunta regionale; il  personale  non  dirigente  e'  individuato  tra
dipendenti dell'Amministrazione regionale a  tempo  indeterminato  o,
con  provvedimento  motivato,  tra  dipendenti  di   altra   pubblica
amministrazione  richiesti  in   temporanea   assegnazione   con   il
trattamento economico previsto nell'amministrazione di  appartenenza;
per le attivita' di segreteria e di supporto operativo l'ufficio puo'
far ricorso, in mancanza  di  figure  professionali  adeguate  presso
l'Amministrazione  regionale,  a  contratti  di  somministrazione  di
lavoro attivati in sede nell'ambito dello stanziamento  appositamente
istituito per il  suo  funzionamento.  I  dipendenti  sono  tenuti  a
prestare servizio presso la sede di Bruxelles». 
    La citata disposizione e' da ritenersi illegittima  alla  stregua
del seguente 
 
                             M o t i v o 
 
    1. - Violazione dell'art. 97 della  Costituzione  e  dell'art.  3
lett. a) della legge Costituzionale n. 3/1948. 
    L'art. 3, lett. a) dello Statuto della  Regione  Sardegna  (Legge
cost. 3 del 1948) attribuisce la potesta' legislativa,  tra  l'altro,
nella  materia   dell'ordinamento   degli   uffici   e   degli   enti
amministrativi della Regione  e  stato  giuridico  ed  economico  del
personale». Come statuito dallo stesso art. 3 comma 1, tale  potesta'
va esercitata «in armonia con la Costituzione». 
    Costituisce principio consolidato quello per cui lo strumento del
concorso pubblico, come mezzo ordinario e  generale  di  reclutamento
del personale della Pubblica Amministrazione, risponde alla finalita'
di  assicurare  nella  massima  misura   possibile   buon   andamento
l'efficacia dell'Amministrazione stessa, valori presidiati dal  primo
e dal terzo comma dell'art.  97  della  Costituzione  (si  vedano  in
proposito le sentenze nn. 205 e 34 del 2004, la n. 1 del 1999, la 190
del 2005). 
    Secondo il costante orientamento assunto  da  codesta  Corte,  la
regola del reclutamento mediante concorso puo'  subire  deroghe  solo
«in presenza di peculiari situazioni giustificatrici,  nell'esercizio
di una discrezionalita' che trova il suo limite nella  necessita'  di
garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art.  97,
primo   comma,   della   Costituzione)   ...il    cui    vaglio    di
costituzionalita' passa attraverso una valutazione di  ragionevolezza
della scelta operata dal legislatore» (cfr.  in  tema  di  limiti  di
ammissibilita' delle procedure di selezione interne, la sent. 213 del
2010 e i precedenti ivi richiamati, nonche' la sent. 89 del 2003). 
    E' altresi' stato precisato  che  «Le  eccezioni  a  tale  regola
consentite dall'art. 97 Cost., purche' disposte  con  legge,  debbono
rispondere  a  «peculiari  e  straordinarie  esigenze  di   interesse
pubblico»  (sentenza  n.  81  del  2006).  Altrimenti  la  deroga  si
risolverebbe in un privilegio a favore di categorie piu' o meno ampie
di persone (sentenza n. 205 del 2006). 
    Perche' sia assicurata la generalita' della regola  del  concorso
pubblico disposta dall'art. 97  Cost.,  l'area  delle  eccezioni  va,
pertanto, delimitata in modo rigoroso»  (sent.  363  del  9  novembre
2006, n. 194 del 2002). 
    La disposizione qui impugnata si pone in aperto contrasto con gli
uniformi principi giurisprudenziali, sopra richiamati, oltre che  con
la  disposizione  statutaria  di  cui   all'art.   3,   lett.a) legge
n. 3/1948. 
    Giova a tal fine richiamare, in forma estremamente  sintetica,  i
caratteri che tipizzano il contratto di somministrazione  di  lavoro,
introdotto dal d.lgs. n. 276/2003. 
    Tale peculiare forma di utilizzo  della  prestazione  di  lavoro,
riservata a soggetti autorizzati secondo la  rigorosa  disciplina  di
cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs.  n.  276,  consiste  nella  fornitura
professionale di manodopera (art.  1,  comma  1,  lett.  a)  a  tempo
indeterminato o determinato ed e' ammessa per  ragioni  di  carattere
tecnico,  produttivo,  organizzativo  o  sostitutivo,  anche   legate
all'ordinaria attivita' dell'impresa  e  dunque  non  necessariamente
eccezionali (art. 20, comma 4). 
    La  normativa  istitutiva  non  si  applica  «per  le   pubbliche
amministrazioni e per il loro personale» (art. 1,  comma  2 d.lgs  n.
276), «fatte salve le competente riconosciute alle regioni a  statuto
speciale..dallo statuto e dalle relative norme di  attuazione,  anche
con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda,  della
Costituzione per le parti in cui sono previste forme di  autonomie  e
piu' ampie rispetto a quelle gia' attiibuite» (art. 1 cit., comma 3). 
    La legge regionale in esame ha previsto  che  il  reperimento  di
personale  di  segreteria  e  di  supporto  operativo  per  l'Ufficio
distaccato a'  Bruxelles  possa  avvenire,  «in  mancanza  di  figure
professionali adeguate presso l'Amministraione  regionale»,  mediante
contratti di somministrazione di lavoro «attivati in sede». La misura
cosi' introdotta comporta pertanto la  conseguenza  di  aumentare  le
unita' di personale addette all'Ufficio regionale,  al  di  fuori  di
ogni   procedura   selettiva   che   possa   rispondere   al   canone
costituzionale del concorso. 
    Ne', peraltro, sono previste peculiari od eccezionali circostanze
cui l'utilizzo del contratto di somministrazione  sia  da  intendersi
subordinato, non  potendosi  considerare  tale  la  mancanza,  presso
l'Amministrazione regionale, di «figure profissionali adeguate», vale
a dire una situazione di partenza nella quale la  selezione  mediante
concorso troverebbe la propria fisiologica applicazione. 
    Sotto un primo profilo, dunque, il buon andamento  dell'attivita'
amministrativa risulta compromesso dalla possibilita', per il settore
considerato, del reclutamento mediante contratto di  somministrazione
anziche' con regolare concorso,unico strumento atto  a  garantire  la
selezione del personale piu' capace. 
    La disposizione in argomento si presta ad  ulteriore  censura  in
quanto non specifica gli eventuali limiti  temporali  per  l'utilizzo
del personale cosi' reclutato (come si e' visto, la  somministrazione
puo' essere a tempo determinato come indeterminato), ponendo  in  tal
modo a rischio le basilari esigenze organizzative che presiedono alla
garanzia del buon andamento della Pubblica Amministrazione secondo il
precetto costituzionale, nell'interpretazione stabilmente adottata da
codesta Corte. 
    Si consideri al riguardo,  a  titolo  meramente  esemplificativo,
come la tendenziale esclusione dal settore del pubblico impiego delle
forme di  lavoro  temporaneo  (qual  e'  quello  fornito  tramite  un
contratto di somministrazione a tempo determinato),  che  costituisce
implicazione diretta dei precetti contenuti nell'art. 97 commi  primo
e terzo, trovi una importante declinazione nell'art. 36 del d.lgs. n.
165/01, secondo cui l'utilizzo di contratti di lavoro  flessibile  e'
consentita nelle pubbliche amministrazioni solo a fronte di «esigenze
temporanee ed eccezionali». 
 
                                P.Q.M. 
 
      
      
      
      
      
      
    Voglia dichiarare illegittimo l'art. 23, comma 1, lett. c)  della
legge della Regione Sardegna n. 13 del 2010. 
    Si  depositeranno,  con  l'originale  notificato   del   presente
ricorso: 
        1) estratto della deliberazione del  Consiglio  dei  ministri
del 30 luglio 2010 e della relazione allegata al verbale; 
        2) copia della legge regionale impugnata. 
          Roma, addi' 31 agosto 2010 
 
               L'Avvocato dello Stato: Barbara Tidore