N. 337 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 2010
Ordinanza dell'8 giugno 2010 emessa dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile promosso da Schenatti Elide ed altri contro F.A.B. Funivia al «Bernina» S.p.a.. Proprieta' - Immissioni acustiche - Accertamento della normale tollerabilita' ai sensi dell'art. 844 cod. civ. - Prevista salvezza in ogni caso delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorita' di un determinato uso - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla salute - Irragionevole discriminazione degli atti di immissione o emissione acustica da quelli di qualunque altra natura - Compromissione dei limiti elaborati dalla giurisprudenza a tutela del diritto al riposo ed alla tranquillita' individuale. - Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, art. 6-ter, aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13. - Costituzione, artt. 3 e 32.(GU n.44 del 3-11-2010 )
IL TRIBUNALE Nella causa promossa da Schenatti Elide, Della Cristina Abele e Della Cristina Cristian, contro F.A.B. Funivia al «Bernina» S.p.a., svolgimento del processo, con atto di citazione 17 marzo 2006 Schenatti Elide, Della Cristina Abele e Della Cristina Cristian convenivano in giudizio la F.A.B. Funivia al «Bernina» S.p.a., chiedendo che venisse ordinato alla convenuta di non arrecare disturbo agli attori, mediante opportuno isolamento/insonorizzazione dell'impianto di risalita/seggiovia sito in comune di Chiesa in Valmalenco in corrispondenza di due piloni, posti nelle vicinanze della civile abitazione degli attori stessi, nonche' di tutte le parti fonte di immissioni superiori alla normale tollerabilita', oltre al risarcimento dei danni patiti; in particolare, il disturbo era iniziato a seguito della sostituzione, nel 2004, del preesistente impianto di risalita, con uno completamente nuovo. Si costituiva la convenuta, asserendo che le immissioni sonore non superavano il limite stabilito dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, applicabile alla fattispecie, invocando il preuso dell'impianto sciistico, la destinazione turistico-sportiva della zona, chiedendo infine il rigetto della domanda attorea. La causa veniva istruita con acquisizione documentale, prova orale e c.t.u. La relazione tecnica portava all'accertamento di un significativo superamento del limite c.d. di normale tollerabilita' di cui all'art. 844 del codice civile, secondo i parametri elaborati, nel corso degli anni, dalla Giurisprudenza, mentre risultavano pienamente rispettati i limiti dettati dal Regolamento locale di igiene e dalle disposizioni disciplinanti la specifica sorgente. A seguito di plurimi tentativi di composizione bonaria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza 3 febbraio 2010, sulle conclusioni delle parti, di cui in epigrafe. La questione di costituzionalita' Al caso di specie appare applicabile l'art. 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), a mente del quale «Nell'accertare la normale tollerabilita' delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorita' di un determinato uso». Una norma dalla portata dirompente, inserita in un contesto avulso e dalla ratio di difficile focalizzazione. Come rilevato da parte attrice, la norma non puo' essere interpretata altrimenti che come una deroga ed una limitazione allo stesso art. 844 cit., nel senso che il Giudice non potra' piu', in presenza di specifiche discipline relative alla sorgente delle emissioni acustiche e di un preuso, valutare la normale tollerabilita' alla luce dei parametri elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza, ma dovra' limitarsi a rilevare l'eventuale violazione delle disposizioni - di fonte legislativa od anche regolamentare - relative alla sorgente stessa ed il preuso. Persino una fonte di rango subordinato - regolamento - potrebbe, dunque, alterare il giudizio di normale tollerabilita' delle immissioni/emissioni acustiche, integrando una fonte primaria (quale l'art. 844 in disamina) dettata a presidio di fondamentali diritti della persona, primo fra tutti quello alla salute, diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito. L'art. 844 del codice civile diverrebbe norma «in bianco», integrabile anche da fonti subordinate e suscettibili di continue alterazioni nel tempo, rendendosi imprevedibile il livello di salubrita' di un luogo, sotto il profilo del disturbo da rumore; vanificandosi lo strumento chiave di tutela rappresentato da una norma (l'art. 844, codice civile) di decisiva ed indiscussa importanza nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali, applicando la quale la giurisprudenza ha riportato equilibrio in innumerevoli casi di intollerabile violazione della tranquillita' e della salute privata. L'ambito di applicazione dell'art. 844, codice civile nel campo delle emissioni/immissioni acustiche, sarebbe allora ristretto ai soli casi in cui non vi fossero discipline specifiche sulla fonte di rumore. Il criterio del preuso si imporrebbe come criterio decisivo, anziche' come facoltativo parametro di contemperamento degli opposti interessi in bilanciamento. Cosi' letto il disposto normativo in disamina, non puo' non rilevarsi un effettivo conflitto con i dettami costituzionali, sotto diversi profili: 1) con riferimento all'art. 3 della Carta costituzionale, verrebbero discriminati, senza apparente ragionevole motivazione, gli atti di immissione/emissione di natura acustica da quelli di qualsiasi altra natura, esemplificativamente elencati nell'art. 844, codice civile; 2) in relazione all'art. 32 Cost., la norma appare scalzare i limiti dettati dall'art. 844 cit. ed elaborati dalla Giurisprudenza in base al diritto irrinunciabile alla salute, sotto il profilo del diritto al riposo ed alla tranquillita' individuale: verrebbero vanificati anni di analisi sulla reale portata del concetto di tollerabilita' delle immissioni/emissioni, finalizzati a garantire una serena esistenza nella proprieta' privata di ognuno. Rilevanza della questione Il caso di specie non puo' essere deciso prescindendo dalla norma di cui si chiede il vaglio della Corte costituzionale, dato che, mentre i limiti di normale tollerabilita' come ricavabili dall'art. 844, codice civile sono ampiamente superati, sono per converso rispettati i limiti regolamentari in relazione alla fonte in argomento. Quand'anche ritenute le immissioni/emissioni acustiche del caso concreto poste in essere in violazione del precetto contenuto nell'art. 844 codice civile, nondimeno il giudice dovrebbe rigettare la domanda e negare tutela agli attori. Ne' appare possibile altra interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che ne consenta un'applicazione rispettosa dei principi di eguaglianza e del fondamentale diritto alla salute. Se venisse, viceversa, dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma in argomento, il giudice potrebbe passare al vaglio dell'effettiva operativita', nel caso specifico, della tutela contenuta nell'art. 844, codice civile.
P. Q. M. Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost. dell'art. 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13; Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della Cancelleria alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone che l'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Sondrio, addi' 3 giugno 2010. Il giudice: Licitra