N. 337 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 2010

Ordinanza dell'8 giugno 2010 emessa  dal  Tribunale  di  Sondrio  nel
procedimento civile promosso  da  Schenatti  Elide  ed  altri  contro
F.A.B. Funivia al «Bernina» S.p.a.. 
 
Proprieta'  -  Immissioni  acustiche  -  Accertamento  della  normale
  tollerabilita' ai sensi dell'art. 844 cod. civ. - Prevista salvezza
  in ogni caso delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
  che  disciplinano  specifiche  sorgenti  e  la  priorita'   di   un
  determinato uso - Violazione del principio  di  eguaglianza  e  del
  diritto alla salute - Irragionevole discriminazione degli  atti  di
  immissione o emissione acustica da quelli di qualunque altra natura
  - Compromissione dei limiti elaborati dalla giurisprudenza a tutela
  del diritto al riposo ed alla tranquillita' individuale. 
- Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, art. 6-ter, aggiunto  dalla
  legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13. 
- Costituzione, artt. 3 e 32. 
(GU n.44 del 3-11-2010 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Nella causa promossa da Schenatti Elide, Della Cristina  Abele  e
Della Cristina Cristian, contro F.A.B. Funivia al  «Bernina»  S.p.a.,
svolgimento del  processo,  con  atto  di  citazione  17  marzo  2006
Schenatti Elide, Della  Cristina  Abele  e  Della  Cristina  Cristian
convenivano in  giudizio  la  F.A.B.  Funivia  al  «Bernina»  S.p.a.,
chiedendo  che  venisse  ordinato  alla  convenuta  di  non  arrecare
disturbo agli attori, mediante opportuno  isolamento/insonorizzazione
dell'impianto di risalita/seggiovia  sito  in  comune  di  Chiesa  in
Valmalenco in corrispondenza di due  piloni,  posti  nelle  vicinanze
della civile abitazione degli attori  stessi,  nonche'  di  tutte  le
parti fonte di  immissioni  superiori  alla  normale  tollerabilita',
oltre al risarcimento dei danni patiti; in particolare,  il  disturbo
era iniziato a seguito della sostituzione, nel 2004, del preesistente
impianto di risalita, con uno completamente nuovo. 
    Si costituiva la convenuta, asserendo che  le  immissioni  sonore
non superavano il limite stabilito dal  d.P.C.M.  14  novembre  1997,
applicabile  alla  fattispecie,  invocando  il  preuso  dell'impianto
sciistico, la destinazione turistico-sportiva della  zona,  chiedendo
infine il rigetto della domanda attorea. 
    La causa veniva  istruita  con  acquisizione  documentale,  prova
orale e c.t.u. 
    La relazione tecnica portava all'accertamento di un significativo
superamento del limite c.d. di normale tollerabilita' di cui all'art.
844 del codice civile, secondo i parametri elaborati, nel corso degli
anni, dalla Giurisprudenza, mentre risultavano pienamente  rispettati
i  limiti  dettati  dal  Regolamento  locale  di   igiene   e   dalle
disposizioni disciplinanti la specifica sorgente. 
    A seguito di plurimi tentativi di composizione bonaria, la  causa
veniva trattenuta in decisione all'udienza  3  febbraio  2010,  sulle
conclusioni delle parti, di cui in epigrafe. 
 
                  La questione di costituzionalita' 
 
    Al  caso  di  specie  appare   applicabile   l'art.   6-ter   del
decreto-legge 30 dicembre  2008,  n.  208,  convertito  in  legge  27
febbraio 2009, n. 13 (Misure  straordinarie  in  materia  di  risorse
idriche  e  di  protezione  dell'ambiente),   a   mente   del   quale
«Nell'accertare la normale tollerabilita' delle  immissioni  e  delle
emissioni acustiche, ai sensi dell'art. 844 del codice  civile,  sono
fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge  e  di  regolamento
vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e  la  priorita'  di  un
determinato uso». 
    Una norma dalla  portata  dirompente,  inserita  in  un  contesto
avulso e dalla ratio di difficile focalizzazione. 
    Come  rilevato  da  parte  attrice,  la  norma  non  puo'  essere
interpretata altrimenti che come una deroga ed una  limitazione  allo
stesso art. 844 cit., nel senso che il Giudice non  potra'  piu',  in
presenza  di  specifiche  discipline  relative  alla  sorgente  delle
emissioni  acustiche  e   di   un   preuso,   valutare   la   normale
tollerabilita' alla luce dei parametri elaborati nel corso degli anni
dalla giurisprudenza, ma  dovra'  limitarsi  a  rilevare  l'eventuale
violazione  delle  disposizioni  -  di  fonte  legislativa  od  anche
regolamentare - relative alla sorgente stessa ed il preuso. 
    Persino una fonte di rango subordinato - regolamento -  potrebbe,
dunque,  alterare  il  giudizio  di  normale   tollerabilita'   delle
immissioni/emissioni acustiche, integrando una fonte primaria  (quale
l'art. 844 in disamina) dettata a presidio  di  fondamentali  diritti
della  persona,  primo  fra  tutti  quello   alla   salute,   diritto
irrinunciabile e costituzionalmente garantito. 
    L'art. 844  del  codice  civile  diverrebbe  norma  «in  bianco»,
integrabile anche da fonti subordinate  e  suscettibili  di  continue
alterazioni  nel  tempo,  rendendosi  imprevedibile  il  livello   di
salubrita' di un luogo, sotto il  profilo  del  disturbo  da  rumore;
vanificandosi lo strumento chiave  di  tutela  rappresentato  da  una
norma  (l'art.  844,  codice  civile)  di  decisiva   ed   indiscussa
importanza  nell'ambito  della  tutela  dei   diritti   fondamentali,
applicando la quale la  giurisprudenza  ha  riportato  equilibrio  in
innumerevoli casi di intollerabile violazione della  tranquillita'  e
della salute privata. 
    L'ambito di applicazione dell'art. 844, codice civile  nel  campo
delle emissioni/immissioni acustiche,  sarebbe  allora  ristretto  ai
soli casi in cui non vi fossero discipline specifiche sulla fonte  di
rumore. 
    Il criterio del preuso  si  imporrebbe  come  criterio  decisivo,
anziche' come facoltativo parametro di contemperamento degli  opposti
interessi in bilanciamento. 
    Cosi' letto il disposto  normativo  in  disamina,  non  puo'  non
rilevarsi un effettivo conflitto con i dettami costituzionali,  sotto
diversi profili: 
        1) con riferimento all'art.  3  della  Carta  costituzionale,
verrebbero discriminati, senza apparente ragionevole motivazione, gli
atti  di  immissione/emissione  di  natura  acustica  da  quelli   di
qualsiasi altra natura, esemplificativamente elencati nell'art.  844,
codice civile; 
        2) in relazione all'art. 32 Cost., la norma appare scalzare i
limiti dettati dall'art. 844 cit. ed elaborati  dalla  Giurisprudenza
in base al diritto irrinunciabile alla salute, sotto il  profilo  del
diritto al  riposo  ed  alla  tranquillita'  individuale:  verrebbero
vanificati anni di  analisi  sulla  reale  portata  del  concetto  di
tollerabilita' delle immissioni/emissioni,  finalizzati  a  garantire
una serena esistenza nella proprieta' privata di ognuno. 
 
                      Rilevanza della questione 
 
    Il caso di specie non puo' essere deciso prescindendo dalla norma
di cui si chiede il vaglio  della  Corte  costituzionale,  dato  che,
mentre i limiti di normale tollerabilita' come  ricavabili  dall'art.
844, codice  civile  sono  ampiamente  superati,  sono  per  converso
rispettati  i  limiti  regolamentari  in  relazione  alla  fonte   in
argomento. 
    Quand'anche ritenute le immissioni/emissioni acustiche  del  caso
concreto  poste  in  essere  in  violazione  del  precetto  contenuto
nell'art. 844 codice civile, nondimeno il giudice dovrebbe  rigettare
la domanda e negare tutela agli attori. 
    Ne' appare  possibile  altra  interpretazione  costituzionalmente
orientata della norma, che ne consenta un'applicazione rispettosa dei
principi di eguaglianza e del fondamentale diritto alla salute. 
    Se venisse, viceversa, dichiarata l'illegittimita' costituzionale
della norma in argomento,  il  giudice  potrebbe  passare  al  vaglio
dell'effettiva  operativita',  nel  caso  specifico,   della   tutela
contenuta nell'art. 844, codice civile. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 32  Cost.
dell'art. 6-ter del decreto legislativo 30  dicembre  2008,  n.  208,
convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13; 
    Ordina che gli atti siano trasmessi alla Corte  costituzionale  e
sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  a  cura  della
Cancelleria alle  parti  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Dispone che l'ordinanza sia comunicata al Presidente  del  Senato
della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. 
    Cosi' deciso in Sondrio, addi' 3 giugno 2010. 
 
                         Il giudice: Licitra