N. 339 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2008
Ordinanza del 6 febbraio 2008 emessa dal giudice di pace di Cagliari nel procedimento civile promosso da Fanni Italo contro Milano Assicurazioni S.p.a.. Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Procedura di risarcimento diretto introdotta dal Codice delle assicurazioni private - Previsione dell'azione del danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione ed esclusione con norma regolamentare del rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, irragionevole favor per le societa' di assicurazioni anziche' per il consumatore, violazione del diritto di difesa, disparita' di trattamento tra assicurati abbienti e indigenti, eccesso di delega. - Decreto legislativo 7 settembre 2005, [n. 209], artt. 149 e 150; d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, art. 9, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 24 e 76.(GU n.45 del 10-11-2010 )
IL GIUDICE DI PACE Il Giudice di Pace in Cagliari dott. Rita Macciotta, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 24 gennaio 2008 relativo al procedimento civile. n. 4355/07 proposto da Fanni Italo avverso Milano Assicurazioni. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore. Letti gli atti del procedimento; Atteso che l'attore ha sollevato questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 9 d.P.R. n. 254/2006 e degli artt. 149-150 D.L. 7 settembre 2005 perche' in contrasto con gli articoli 3-24-76 della Costituzione: Ritenuto che: 1) Appare violato il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto il su citato art. 9 cosi' come formulato, ha introdotto un irragionevole favor per le societa' di assicurazioni a svantaggio del consumatore, parte contrattualmente piu' debole, il quale al fine di evitare le spese per l'assistenza legale, non risarcibili, dovra' sottostare alle condizioni ed alla offerta della propria compagnia assicurativa senza alcuna preventiva tutela; 2) Appare violato, di conseguenza, l'art. 24 della Costituzione che garantisce il diritto alla difesa; 3) L'art. 9/2 del regolamento di attuazione della procedura di indennizzo diretto nell'escludere espressamente gli onorari legali per l'attivita' extragiudiziale e' in aperto contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione per la evidente disparita' di trattamento tra professionisti in quanto riconosce gli onorari medico-legali con esclusione di quelli legali svilendo cosi' il diritto alla difesa data l'evidente disparita' di trattamento che discrimina gli indigenti rispetto agli abbienti in grado di permettersi l'assistenza legale, a proprie spese, per una migliore tutela dei propri diritti; 4) Appare violato altresi' l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega, la disciplina emanata non sembra ispirata alla tutela del consumatore se non in maniera ipocritamente vana, in quanto gli obblighi posti a carico del debitore-assicuratore determinano una situazione di evidente conflitto di interessi dovuto alla finalita' di lucro perseguito dall'impresa e l'interesse dell'assicurato danneggiato ad ottenere il migliore risarcimento.
P.Q.M. Atteso che la legittimita' della norma e' rilevante ai fini della decisione; Sospende il processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria: 1) di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti; 2) di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale: 3) di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri; 4) di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere e al Parlamento. Cagliari, addi' 6 febbraio 2008 Il Giudice di pace: Macciotta