N. 339 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2008

Ordinanza del 6 febbraio 2008 emessa dal giudice di pace di  Cagliari
nel  procedimento  civile  promosso  da  Fanni  Italo  contro  Milano
Assicurazioni S.p.a.. 
 
Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro
  stradale - Procedura di risarcimento diretto introdotta dal  Codice
  delle  assicurazioni   private   -   Previsione   dell'azione   del
  danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione ed
  esclusione con norma regolamentare  del  rimborso  delle  spese  di
  assistenza  legale  stragiudiziale  -  Denunciata  violazione   del
  principio di eguaglianza, irragionevole favor per  le  societa'  di
  assicurazioni anziche' per il consumatore, violazione  del  diritto
  di difesa, disparita' di  trattamento  tra  assicurati  abbienti  e
  indigenti, eccesso di delega. 
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, [n. 209], artt.  149  e  150;
  d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, art. 9, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 76. 
(GU n.45 del 10-11-2010 )
 
                          IL GIUDICE DI PACE 
 
    Il Giudice di Pace in Cagliari dott. Rita Macciotta,  sciogliendo
la riserva di cui al verbale di udienza del 24 gennaio 2008  relativo
al procedimento civile. n. 4355/07 proposto da  Fanni  Italo  avverso
Milano Assicurazioni. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro
tempore. 
    Letti gli atti del procedimento; 
    Atteso che l'attore  ha  sollevato  questione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 9 d.P.R. n. 254/2006 e degli  artt.  149-150
D.L. 7 settembre 2005 perche' in contrasto con gli  articoli  3-24-76
della Costituzione: 
    Ritenuto che: 
        1) Appare  violato  il  principio  di   eguaglianza   sancito
dall'art. 3 della Costituzione in quanto il su citato  art.  9  cosi'
come formulato, ha introdotto un irragionevole favor per le  societa'
di assicurazioni a svantaggio del consumatore, parte contrattualmente
piu' debole, il quale al fine di evitare le  spese  per  l'assistenza
legale, non risarcibili, dovra' sottostare alle  condizioni  ed  alla
offerta della propria compagnia assicurativa senza alcuna  preventiva
tutela; 
        2)  Appare  violato,  di   conseguenza,   l'art.   24   della
Costituzione che garantisce il diritto alla difesa; 
        3) L'art. 9/2 del regolamento di attuazione  della  procedura
di indennizzo diretto nell'escludere espressamente gli onorari legali
per l'attivita' extragiudiziale e' in aperto contrasto con gli  artt.
3 e 24 della Costituzione per la evidente disparita'  di  trattamento
tra professionisti in quanto riconosce gli onorari medico-legali  con
esclusione di quelli legali svilendo cosi'  il  diritto  alla  difesa
data  l'evidente  disparita'  di  trattamento  che   discrimina   gli
indigenti rispetto agli abbienti in grado di permettersi l'assistenza
legale, a proprie spese, per una migliore tutela dei propri diritti; 
        4) Appare violato altresi' l'art. 76 della  Costituzione  per
eccesso di delega, la disciplina emanata  non  sembra  ispirata  alla
tutela del consumatore se  non  in  maniera  ipocritamente  vana,  in
quanto  gli  obblighi  posti  a  carico   del   debitore-assicuratore
determinano una situazione di evidente conflitto di interessi  dovuto
alla  finalita'  di  lucro  perseguito  dall'impresa  e   l'interesse
dell'assicurato danneggiato ad ottenere il migliore risarcimento. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Atteso che la legittimita' della norma e' rilevante ai fini della
decisione; 
    Sospende il processo ed ordina la trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale. 
    Manda alla cancelleria: 
        1) di provvedere alla notifica della presente ordinanza  alle
parti; 
        2) di provvedere alla immediata trasmissione degli atti  alla
Corte costituzionale: 
        3) di notificare la  presente  ordinanza  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
        4) di comunicare la presente ordinanza  ai  Presidenti  delle
due Camere e al Parlamento. 
          Cagliari, addi'  6 febbraio 2008 
 
                    Il Giudice di pace: Macciotta