N. 307 ORDINANZA 20 - 28 ottobre 2010

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Regione Sicilia - Trasporto pubblico locale - Proroga della  data  di
  scadenza dei contratti di servizio in corso - Ricorso per conflitto
  di  attribuzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  -
  Asserita violazione della competenza esclusiva statale  in  materia
  di tutela della concorrenza, nonche' degli obblighi  comunitari  in
  materia di  affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici  -
  Sopravvenuta rinuncia al ricorso,  accettata  dalla  controparte  -
  Estinzione del processo. 
- Decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale trasporti
  e comunicazioni della Regione Siciliana del 10 agosto 2009. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett.  e);  Trattato
  UE, artt. 43 e 49; Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
  Corte costituzionale, art. 25, ultimo comma. 
(GU n.44 del 3-11-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Alessandro  CRISCUOLO,   Paolo
  GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto  a  seguito
del  decreto  del  dirigente  generale  del  Dipartimento   regionale
trasporti e comunicazioni della Regione Siciliana del 10 agosto 2009,
recante la proroga per un quinquennio  della  data  di  scadenza  dei
contratti di  servizio  attualmente  in  corso  con  le  imprese  del
trasporto pubblico locale, promosso dal Presidente del Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 13  ottobre  2009,  depositato  in
cancelleria il 20 ottobre 2009 ed iscritto  al  n.  12  del  registro
conflitti tra enti 2009. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; 
    Udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2010 il  giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
    Ritenuto che  con  ricorso,  notificato  il  13  ottobre  2009  e
depositato il successivo 20 ottobre, il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha sollevato conflitto di  attribuzione  nei  confronti  della
Regione Siciliana avverso  il  decreto  del  dirigente  generale  del
Dipartimento  regionale  trasporti  e  comunicazioni  della   Regione
Siciliana del 10 agosto 2009, pubblicato  nella  G.U.  della  Regione
Siciliana  del  14  agosto  2009,  parte  I,  n.  28,  con  il  quale
quest'ultima ha disposto la proroga per un quinquennio della data  di
scadenza dei contratti  di  servizio  attualmente  in  corso  con  le
imprese del trasporto pubblico locale; 
        che, secondo il ricorrente, il predetto provvedimento sarebbe
in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lett. e),  Cost.,  in
quanto, disponendo la proroga dei richiamati contratti del  trasporto
pubblico  locale  con  atto  amministrativo  e,  in   via   generale,
indipendentemente  dalla  scadenza  naturale  di  ciascun   rapporto,
invaderebbe  le  competenze  statali  in   tema   di   tutela   della
concorrenza; 
        che esso violerebbe anche l'art. 117, primo comma,  Cost.  in
quanto lesivo degli obblighi comunitari in tema di affidamento  della
gestione dei servizi pubblici derivanti dagli artt. 43, 49 e ss.  del
Trattato CE ed applicabili a tutti i tipi di contratto; 
        che nel giudizio  si  e'  costituita  la  Regione  Siciliana,
chiedendo che il ricorso  sia  dichiarato  inammissibile  e  comunque
infondato,  posto  che  il  provvedimento  impugnato,   adottato   in
applicazione di una norma statale, l'art. 61 della  legge  23  luglio
2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e  l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia  di  energia),  che  ha  anticipato
l'entrata  in  vigore  dell'art.  8  del   Regolamento   CE   1370/07
[Regolamento del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per  ferrovia
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE)  n.
1107/70], il quale ha concesso ai Paesi membri un termine molto ampio
(sino al 2019) per adeguare i  propri  sistemi  di  affidamento  alla
tipologia   dei   contratti   pubblici   individuata   dallo   stesso
regolamento, non si  porrebbe  in  violazione  ne'  delle  competenze
legislative statali, ne' dei principi comunitari, ne' della sfera  di
competenza costituzionale del ricorrente; 
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  sulla  base   della
delibera del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2010, ha  depositato
atto di rinuncia al conflitto, accettata dalla Regione Siciliana. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, delle norme
integrative per i giudizi dinanzi a  questa  Corte,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  dall'accettazione  della   controparte,   comporta
l'estinzione del processo. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2010. 
 
              Il direttore della  cancelleria: Di Paola