N. 361 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 2009

Ordinanza dell'8 luglio 2009 emessa dal  Giudice di pace di Catanzaro
nel procedimento civile promosso da Lanzo Giuseppe  contro  Equitalia
E.TR. S.p.a. ed altro. 
 
Riscossione esattoriale - Cartella di pagamento - Nullita' per omessa
  indicazione dei responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo
  e di emissione e notificazione della cartella -  Applicabilita'  di
  tale sanzione solo alle cartelle relative a ruoli  consegnati  agli
  agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008 -  Denunciata
  violazione di  precedente  decisione  della  Corte  costituzionale,
  sperequazione tra i  cittadini,  lesione  del  diritto  di  difesa,
  illegittima esenzione di responsabilita'  dei  pubblici  dipendenti
  per i loro adempimenti, violazione dei principi di buon andamento e
  imparzialita'  della  pubblica  amministrazione  -  Richiamo   alla
  ordinanza n. 377 del 2007 della Corte costituzionale. 
- Decreto-legge 31 dicembre  2007,  n.  248,  art.  36,  comma  4-ter
  [aggiunto dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31]. 
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 29 [recte: 28], 97 e 113. 
(GU n.48 del 1-12-2010 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nel giudizio pendente davanti a se' n. 3413/07 proposto da  Lanzo
Giuseppe da Catanzaro , difeso e  rappresentato  da  se'  medesimo  e
dall'avv. Andrea Ferrara, del Foro di Catanzaro, contro il Comune  di
Catanzaro in persona del Sindaco 1.r.p.t., nonche' contro Equitalia -
E.Tr. Spa in persona dell'Amministratore e  l.r.p.t.  sig.  Giancarlo
Rossi rappresentato e difeso  dall'avv.  Teresa  Calfa  del  foro  di
Catanzaro, ad oggetto ricorso ex legge n. 689/81  ,  precisa  che  al
ricorrente, in  data  17  ottobre  2007  veniva  notificata  con  r/a
cartella esattoriale n. 030 2007 00148775 14 000 con la quale  veniva
richiesto il  pagamento  della  somma  complessiva  di € 194,94,  per
sanzioni amministrative elevate per presunta violazione al C.d.S. 
    Il sig. Lanzo instaurava  il  giudizio  sul  presupposto  che  il
provvedimento fosse illegittimo perche'  viziato  per  violazione  di
legge e da eccesso di potere in quanto mancante di dati  fondamentali
per l'emissione, come  la  mancanza  di  indicazione  del  termine  e
l'autorita' cui ricorrere, nonche' per  la  mancata  indicazione  del
responsabile del procedimento. 
    A  questo  ultimo  proposito,  gli  avvocati  Lanzo   e   Ferrara
chiedevano, in considerazione del contenuto dell'art. 36,comma  4-ter
della legge n. 31/08 di conversione del d.l. n. 248/07,  che,  previa
sospensione  del  giudizio,  venissero  rimessi  alla  suprema  Corte
costituzionale gli atti di causa affinche' possa  pronunciarsi  sulla
incostituzionalita' del suddetto articolo. 
    La rilevanza della questione di incostituzionalita'  e'  fondata,
soprattutto  alla   luce   della   pronuncia   della   stessa   Corte
costituzionale ord. n. 377  del  9  novembre  2007,  la  quale  viene
deliberatamente violata e privata di ogni  valore  con  «aggressione»
degli artt. 134 e  136  Cost.;  altresi'  per  la  sperequazione  che
l'articolo impugnato produce nei confronti dei cittadini,  con  grave
violazione degli artt. 2 e 3 Cost., nonche'  degli  artt.  24  e  113
Cost., per la lesione al diritto di difesa. 
    La questione e' viepiu' fondata in relazione all'art.  29  Cost.,
perche' produce una  illegittima  esenzione  di  responsabilita'  dei
pubblici dipendenti per i loro adempimenti; ed  ancora  in  relazione
all'art. 97 Cost. per violazione dei principi di  buon  andamento  ed
imparzialita' della Pubblica Amministrazione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge n.
87/1953 cosi' provvede: 
        solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  per
rilevante e non manifesta infondatezza dell'art. 36,comma 4-ter della
legge n. 31/08 conversione del d.l. n. 248/07, per contrasto con  gli
artt. 2, 3, 24, 113, 29, 97 della Costituzione italiana, nella  parte
in cui prevede che  le  disposizioni  sui  pagamenti  della  cartelle
esattoriali si applicano solo ai ruoli consegnati agli  agenti  della
riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. 
    Manda alla cancelleria di provvedere alla trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale, di notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, con comunicazione
della stessa ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Catanzaro, addi' 27 giugno 2009 
 
                    Il Giudice di pace: Ceravolo