N. 361 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 2009
Ordinanza dell'8 luglio 2009 emessa dal Giudice di pace di Catanzaro nel procedimento civile promosso da Lanzo Giuseppe contro Equitalia E.TR. S.p.a. ed altro. Riscossione esattoriale - Cartella di pagamento - Nullita' per omessa indicazione dei responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo e di emissione e notificazione della cartella - Applicabilita' di tale sanzione solo alle cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008 - Denunciata violazione di precedente decisione della Corte costituzionale, sperequazione tra i cittadini, lesione del diritto di difesa, illegittima esenzione di responsabilita' dei pubblici dipendenti per i loro adempimenti, violazione dei principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione - Richiamo alla ordinanza n. 377 del 2007 della Corte costituzionale. - Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter [aggiunto dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31]. - Costituzione, artt. 2, 3, 24, 29 [recte: 28], 97 e 113.(GU n.48 del 1-12-2010 )
IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio pendente davanti a se' n. 3413/07 proposto da Lanzo Giuseppe da Catanzaro , difeso e rappresentato da se' medesimo e dall'avv. Andrea Ferrara, del Foro di Catanzaro, contro il Comune di Catanzaro in persona del Sindaco 1.r.p.t., nonche' contro Equitalia - E.Tr. Spa in persona dell'Amministratore e l.r.p.t. sig. Giancarlo Rossi rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Calfa del foro di Catanzaro, ad oggetto ricorso ex legge n. 689/81 , precisa che al ricorrente, in data 17 ottobre 2007 veniva notificata con r/a cartella esattoriale n. 030 2007 00148775 14 000 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 194,94, per sanzioni amministrative elevate per presunta violazione al C.d.S. Il sig. Lanzo instaurava il giudizio sul presupposto che il provvedimento fosse illegittimo perche' viziato per violazione di legge e da eccesso di potere in quanto mancante di dati fondamentali per l'emissione, come la mancanza di indicazione del termine e l'autorita' cui ricorrere, nonche' per la mancata indicazione del responsabile del procedimento. A questo ultimo proposito, gli avvocati Lanzo e Ferrara chiedevano, in considerazione del contenuto dell'art. 36,comma 4-ter della legge n. 31/08 di conversione del d.l. n. 248/07, che, previa sospensione del giudizio, venissero rimessi alla suprema Corte costituzionale gli atti di causa affinche' possa pronunciarsi sulla incostituzionalita' del suddetto articolo. La rilevanza della questione di incostituzionalita' e' fondata, soprattutto alla luce della pronuncia della stessa Corte costituzionale ord. n. 377 del 9 novembre 2007, la quale viene deliberatamente violata e privata di ogni valore con «aggressione» degli artt. 134 e 136 Cost.; altresi' per la sperequazione che l'articolo impugnato produce nei confronti dei cittadini, con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost., nonche' degli artt. 24 e 113 Cost., per la lesione al diritto di difesa. La questione e' viepiu' fondata in relazione all'art. 29 Cost., perche' produce una illegittima esenzione di responsabilita' dei pubblici dipendenti per i loro adempimenti; ed ancora in relazione all'art. 97 Cost. per violazione dei principi di buon andamento ed imparzialita' della Pubblica Amministrazione.
P.Q.M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge n. 87/1953 cosi' provvede: solleva la questione di legittimita' costituzionale per rilevante e non manifesta infondatezza dell'art. 36,comma 4-ter della legge n. 31/08 conversione del d.l. n. 248/07, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 113, 29, 97 della Costituzione italiana, nella parte in cui prevede che le disposizioni sui pagamenti della cartelle esattoriali si applicano solo ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. Manda alla cancelleria di provvedere alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, con comunicazione della stessa ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Catanzaro, addi' 27 giugno 2009 Il Giudice di pace: Ceravolo