N. 333 SENTENZA 15 - 24 novembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Puglia  -
  Assunzioni e dotazioni organiche  relative  al  servizio  sanitario
  regionale - Previsione che le disponibilita' finanziarie  derivanti
  dai minori costi per le cessazioni di personale dal servizio  negli
  anni  2009  e  2010  vengano  integralmente  impiegate  per   nuove
  assunzioni - Ricorso del Governo -  Eccezione  di  inammissibilita'
  per  prospettazione  di  questione  "disancorata   da   precisi   e
  inequivoci quesiti" - Reiezione. 
- Legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27, art.  1,  commi
  1, 2, 3 e 4. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge  27  dicembre  2006,  n.
  296, art. 1, comma 565; legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  art.  2,
  commi 71 e 73. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Puglia  -
  Assunzioni e dotazioni organiche  relative  al  servizio  sanitario
  regionale - Previsione che le disponibilita' finanziarie  derivanti
  dai minori costi per le cessazioni di personale dal servizio  negli
  anni  2009  e  2010  vengano  integralmente  impiegate  per   nuove
  assunzioni - Ricorso del Governo - Ius superveniens - Eccezione  di
  inammissibilita' per  sopravvenuta  cessazione  della  materia  del
  contendere - Reiezione. 
- Legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27, art.  1,  commi
  1, 2, 3 e 4. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge  27  dicembre  2006,  n.
  296, art. 1, comma 565; legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  art.  2,
  commi 71 e 73. 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Puglia  -
  Assunzioni e dotazioni organiche  relative  al  servizio  sanitario
  regionale - Previsione che le disponibilita' finanziarie  derivanti
  dai minori costi per le cessazioni di personale dal servizio  negli
  anni  2009  e  2010  vengano  integralmente  impiegate  per   nuove
  assunzioni - Violazione della legislazione statale di  contenimento
  della spesa per il personale, espressione di principi  fondamentali
  nella materia di competenza legislativa concorrente  "coordinamento
  della finanza pubblica" - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27, art.  1,  commi
  1, 2, 3 e 4. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge  27  dicembre  2006,  n.
  296, art. 1, comma 565; legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  art.  2,
  commi 71 e 73. 
(GU n.48 del 1-12-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1  della  legge
della Regione Puglia 27 novembre  2009,  n.  27  (Servizio  sanitario
regionale  -  Assunzione  e  dotazioni   organiche),   promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  28
gennaio - 2 febbraio 2010, depositato  in  cancelleria  l'8  febbraio
2010 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    Udito nell'udienza  pubblica  del  19  ottobre  2010  il  giudice
relatore Sabino Cassese; 
    Uditi l'avvocato dello Stato Carlo Sica  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Sabina Ornella Di  Lecce  per  la
Regione Puglia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 28 gennaio 2010 e depositato il 30 gennaio 2010 (reg. ric.  n.  18
del 2010), ha impugnato l'articolo 1 della legge della Regione Puglia
27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzione  e
dotazioni organiche), per violazione dell'articolo 117, terzo  comma,
della Costituzione, in relazione al combinato disposto  dell'articolo
1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge
finanziaria 2007), e dell'articolo 2, commi 71 e 73, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010). 
    2. - La norma impugnata concerne le  assunzioni  e  le  dotazioni
organiche relative al Servizio sanitario  della  Regione  Puglia.  In
particolare, l'art. 1, comma 1, della legge della Regione  Puglia  n.
27 del 2009 prevede che, «nel rispetto dei limiti  di  spesa  per  il
personale  previsti  dall'articolo  1,  comma  565,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato -  Legge  finanziaria  2007),  come
modificato dall'art. 3, comma 115, lettere a) e b),  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, fermo restando il  numero  dei  dipendenti  in
servizio, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre  2008  presso
le aziende sanitarie e  gli  enti  pubblici  del  servizio  sanitario
regionale (SSR),  i  minori  costi  derivanti  dalle  cessazioni  dal
servizio negli anni 2009 e 2010 sono messi a disposizione  a  livello
regionale nella misura del 40 per cento». Il comma 2 dispone che  «la
Giunta   regionale   con   apposito   provvedimento   procede    alla
distribuzione delle somme disponibili di cui al comma 1 sulla base di
specifici fabbisogni correlati a nuove attivita' e/o nuovi  servizi».
Il comma 3 prevede, poi, che «il restante 60  per  cento  dei  minori
costi di cui al comma 1 e' destinato alla  copertura  del  fabbisogno
individuato  da  ciascuna  azienda  ed  ente  pubblico  del  servizio
sanitario regionale nel piano annuale delle  assunzioni  adottato  in
conformita'   alle   disposizioni   legislative    vigenti,    previa
approvazione da parte della Giunta regionale». Il  comma  4,  infine,
stabilisce che, per dare attuazione alla suddetta legge, «le  aziende
ed enti pubblici del SSR devono registrare le dotazioni  organiche  e
le  relative  modificazioni,  approvate   dalla   Giunta   regionale,
nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale». 
    3.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   sostiene,
innanzitutto, che la disposizione impugnata non  fornirebbe  adeguate
garanzie in ordine al rispetto dei limiti fissati dalla  legislazione
statale alle spese per il  personale,  in  particolare  dall'art.  1,
comma 565, della legge n. 296 del 2006, per l'anno 2008, e  dall'art.
2, commi 71 e 73, della legge n. 191 del 2009, per l'anno 2010.  Tali
norme legislative statali stabiliscono  che  gli  enti  del  servizio
sanitario concorrono agli obiettivi di finanza pubblica adottando  le
misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino
il corrispondente ammontare dell'anno  2004  diminuito  dell'1,4  per
cento per ciascuno degli anni ivi considerati, tra i  quali  figurano
il 2009 e il 2010. La difesa dello Stato, pertanto,  osserva  che  la
disposizione impugnata, «prevedendo  che  i  minori  costi  derivanti
dalle  cessazioni  del  servizio  negli  anni  2009  e  2010  vengano
integralmente impiegati, anche se con  modalita'  diverse  in  ambito
regionale e a livello  di  singola  azienda,  per  nuove  assunzioni,
comporta oneri tali da pregiudicare il contenimento delle  spese  per
il personale, obiettivo avuto di mira dal legislatore statale con  le
leggi finanziarie 2009 e 2010, cosi'  da  compromettere  la  concreta
attuazione delle suindicate  disposizioni  legislative  statali».  Di
conseguenza, dal momento che l'art. 1, comma 565, della legge n.  296
del 2006, e l'art. 2, commi 71 e 73, della legge  n.  191  del  2009,
costituirebbero principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento
della finanza pubblica, la violazione di tali norme statali da  parte
della disposizione impugnata determinerebbe la lesione dell'art. 117,
terzo comma, Cost. 
    4. - Si e' costituita in giudizio la Regione  Puglia,  sostenendo
che le censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei  ministri
sono inammissibili e, comunque, non fondate. 
    4.1.  -  La  difesa  regionale  osserva,  innanzitutto,  che   la
disposizione  impugnata  risponde  all'esigenza   di   sopperire   al
fabbisogno individuato da ogni singola azienda o  ente  pubblico  del
servizio  sanitario  regionale,  «senza  alterare   in   alcun   modo
l'equilibrio finanziario delle risorse  a  tal  fine  destinate».  In
particolare, sostiene la Regione Puglia, la legge censurata, muovendo
dalla mappa del personale in servizio alla data del 31 dicembre  2008
presso ciascuna azienda o ente, consente l'utilizzo dei minori  costi
derivanti dalle cessazioni  del  servizio  negli  anni  2009  e  2010
secondo precise modalita', nel pieno rispetto  dei  principi  fissati
dalla legislazione statale. Secondo la difesa regionale, pertanto, la
censura prospettata dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  si
risolverebbe  in  una  «mera  "perplessita'"  in  ordine  a  presunte
inadeguate garanzie sul rispetto dei limiti» di spesa  fissati  dalla
legislazione  statale.  Il  ricorso  sarebbe  percio'   inammissibile
perche' «solleva una questione di  costituzionalita'  disancorata  da
precisi e inequivoci quesiti». 
    4.2. - Nel merito, la difesa regionale rileva che la disposizione
impugnata presenta una inequivocabile e preliminare precisazione, dal
momento che essa richiama espressamente il  rispetto  dei  limiti  di
spesa per il personale previsti dall'art. 1, comma 565,  della  legge
n.  296  del  2006.  La  norma  censurata,  mediante  tale  richiamo,
confermerebbe «la volonta' di rispettare i limiti  di  spesa  imposti
dalla legge nazionale attraverso due  distinte  modalita':  la  prima
fissa il numero dei dipendenti in servizio a  qualsiasi  titolo  alla
data del 31 dicembre 2008 e  blocca,  conseguentemente,  il  relativo
costo; la seconda sottrae alle aziende il  40%  dei  costi  derivanti
dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009  e  2010».  La  Regione
Puglia, poi, potra' autorizzare le aziende sanitarie a  procedere  al
reclutamento di risorse umane, sulla  base  di  specifici  fabbisogni
correlati a nuove attivita' e/o nuovi servizi,  previa  verifica  sia
della spesa sostenuta dalle  stesse  aziende,  sia  del  rispetto,  a
livello regionale, del contenimento della spesa nei limiti  stabiliti
dallo Stato.  Cio'  sarebbe  confermato,  inoltre,  dal  comma  1-bis
dell'art. 1  della  legge  della  Regione  Puglia  n.  27  del  2009,
introdotti dalla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 - e dunque in
data successiva al ricorso presentato dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri - il quale richiama espressamente, con riferimento  alla
rideterminazione delle piante organiche, anche il rispetto di  quanto
previsto dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009. 
    4.3. - La difesa regionale, infine, sottolinea che l'infondatezza
delle censure prospettate  deriverebbe  dalla  lettura  dell'art.  2,
comma 73, della legge n. 191 del 2009, la cui  lesione  e'  lamentata
dal ricorrente. Tale disposizione, ad avviso  della  Regione  Puglia,
prevede un meccanismo di verifica  dell'effettivo  conseguimento  del
contenimento della spesa  del  personale  sanitario,  affidata  a  un
«Tavolo tecnico» per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12
dell'intesa 23 marzo 2005, approvata in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano. Questo meccanismo di verifica, secondo  la  Regione
Puglia, sarebbe calibrato «attraverso controlli da effettuare ex post
e non gia' affidati a  mere  previsioni  in  ordine  a  comportamenti
ipotizzabili ex ante». Ne discende, pertanto, che  la  preoccupazione
manifestata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il  ricorso
in epigrafe sarebbe «priva di fondamento». 
    5. - In data  28  settembre  2010,  l'Avvocatura  generale  dello
Stato, per il Presidente del Consiglio dei  ministri,  ha  depositato
una  memoria  illustrativa,  con  la  quale  la  difesa  dello  Stato
ribadisce  le  censure  prospettate  nel  ricorso.  In   particolare,
l'Avvocatura generale dello Stato rileva che la normazione censurata,
«proprio perche' in grado di  porre,  ex  ante,  la  Regione  in  una
situazione  di  irrimediabile  inadempimento,   contrasta   in   modo
insanabile non solo con  i  principi  fondamentali  di  coordinamento
della  finanza  pubblica,  ma  altresi'  con  i  principi  di   leale
collaborazione e di ragionevolezza». L'illegittimita'  costituzionale
della disposizione  impugnata,  inoltre,  non  parrebbe  esclusa,  ad
avviso del ricorrente, dal riferimento espresso all'art. 2, comma 73,
della legge n. 191 del 2009 - perche' tale disposizione si  riferisce
a controlli ex post  -  ne'  puo'  ritenersi  sanata  dalla  espressa
finalita' della norma censurata, che richiama «il rispetto dei limiti
di spesa per il personale fissati dall'art. 1, comma 565, della legge
n. 296 del 2006». Le modalita' attuative previste dalla  disposizione
impugnata, infatti, comporterebbero  oneri  tali  da  pregiudicare  i
limiti fissati dalla legislazione statale. 
    6. - In data 28 settembre 2010, la Regione Puglia  ha  depositato
una memoria illustrativa, con la quale la difesa regionale  eccepisce
l'inammissibilita' e l'assoluta infondatezza del ricorso. La  Regione
Puglia sottolinea, inoltre, che  la  legge  impugnata  individuerebbe
semplicemente un percorso operativo con il quale la Regione fissa  la
dotazione organica al 31 dicembre  2008  e  consente  l'utilizzo  dei
minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio verificatesi nel
2009 e 2010 secondo differenti finalita' e modalita'. Lo scopo  della
norma  sarebbe  pertanto  di  «assicurare  la   funzionalita'   delle
strutture del servizio sanitario regionale, senza interferenza alcuna
sui costi che restano fissati  dalle  leggi  dello  Stato  e  che  la
Regione  Puglia  si  impegna  a  rispettare  in  modo   assolutamente
contestabile». La resistente riporta, poi, che il Consiglio regionale
ha approvato un disegno di legge - divenuto poi legge  della  Regione
Puglia  24  settembre  2010,  n.  12  (Piano  di  rientro  2010-2012.
Adempimenti) - che sospende gli effetti della disposizione  impugnata
fino all'emanazione della decisione di questa Corte  sul  ricorso  in
epigrafe. La legge della Regione Puglia  n.  12  del  2010,  inoltre,
dispone il divieto per gli enti del servizio sanitario  regionale  di
procedere  per  gli  anni  2010-2011-2012  alla  copertura   mediante
incarichi a tempo indeterminato  e  a  tempo  determinato  dei  posti
resisi vacanti a partire dalla data di entrata in vigore della  legge
(cosiddetto «blocco del turn-over»). La copertura di posti vacanti ed
eventuali assunzioni in deroga al blocco delle assunzioni, in caso di
comprovata necessita'  e  urgenza  e  accertata  l'impossibilita'  di
garantire l'erogazione dei livelli essenziali di  assistenza  con  il
personale in servizio, debbono comunque rispettare i limiti di  spesa
previsti dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009  e  della
programmazione economica finanziaria prevista dal Piano di rientro ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 5 agosto 2010,  n.  125
(Misure urgenti per  il  settore  dei  trasporti  e  disposizioni  in
materia finanziaria). Secondo la Regione Puglia, dunque, le modifiche
legislative intervenute sottrarrebbero «ogni e  qualsiasi  fondamento
alle preoccupazioni espresse  dallo  Stato  nel  presente  giudizio»,
determinando in tal modo - come chiarito dalla difesa  regionale  nel
corso  dell'udienza  pubblica  -  la  cessazione  della  materia  del
contendere. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con ricorso del 28 gennaio 2010, depositato  il  30  gennaio
2010 (reg. ric. n. 18 del 2010),  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato l'articolo 1 della legge della Regione Puglia  27
novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario  regionale  -  Assunzione  e
dotazioni organiche), per violazione dell'articolo 117, terzo  comma,
della Costituzione, in relazione al combinato disposto  dell'articolo
1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge
finanziaria 2007), e dell'articolo 2, commi 71 e 73, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010). 
    1.1. - L'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 27  del  2009
riguarda le assunzioni e le dotazioni organiche relative al  servizio
sanitario regionale. In particolare, il comma  1  prevede  che,  «nel
rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti  dall'articolo
1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge
finanziaria 2007), come modificato dall'art. 3, comma 115, lettere a)
e b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il  numero
dei dipendenti in servizio, a qualsiasi  titolo,  alla  data  del  31
dicembre 2008 presso le aziende sanitarie e  gli  enti  pubblici  del
servizio sanitario regionale (SSR), i minori  costi  derivanti  dalle
cessazioni  dal  servizio  negli  anni  2009  e  2010  sono  messi  a
disposizione a livello regionale nella misura del 40 per  cento».  Il
comma 2 dispone che «la Giunta regionale con  apposito  provvedimento
procede alla distribuzione delle somme disponibili di cui al comma  1
sulla base di specifici fabbisogni correlati a  nuove  attivita'  e/o
nuovi servizi». Il comma 3 stabilisce che «il restante 60  per  cento
dei minori costi di cui al comma 1 e' destinato  alla  copertura  del
fabbisogno individuato da  ciascuna  azienda  ed  ente  pubblico  del
servizio sanitario  regionale  nel  piano  annuale  delle  assunzioni
adottato in conformita' alle disposizioni legislative vigenti, previa
approvazione da parte della Giunta regionale». Il  comma  4,  infine,
prevede che, per dare attuazione alla suddetta legge, «le aziende  ed
enti pubblici del SSR devono registrare le dotazioni organiche  e  le
relative modificazioni, approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito
del sistema informativo sanitario regionale». 
    1.2. - Secondo il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  la
disposizione impugnata violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., con
specifico riguardo  alla  materia  del  coordinamento  della  finanza
pubblica, in relazione al combinato disposto dell'art. 1, comma  565,
della legge n. 296 del 2006, e dall'art. 2,  commi  71  e  73,  della
legge n. 191 del 2009.  In  particolare,  ad  avviso  dell'Avvocatura
generale dello Stato, il meccanismo introdotto dalla norma censurata,
«prevedendo  che  i  minori  costi  derivanti  dalle  cessazioni  del
servizio negli anni 2009  e  2010  vengano  integralmente  impiegati,
anche se con modalita' diverse in ambito regionale  e  a  livello  di
singola  azienda,  per  nuove  assunzioni,  comporta  oneri  tali  da
pregiudicare il contenimento delle spese per il personale,  obiettivo
avuto di mira dal legislatore statale con le leggi finanziarie 2009 e
2010,  cosi'  da  compromettere   la   concreta   attuazione»   delle
disposizioni legislative statali. Secondo il ricorrente, pertanto, la
norma impugnata non  fornirebbe  «adeguate  garanzie»  in  ordine  al
rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale alle spese per
il personale sanitario, in particolare dall'art. 1, comma 565,  della
legge n. 296 del 2006, per l'anno 2008, e dall'art. 2, commi 71 e 73,
della legge n. 191 del 2009, per l'anno 2010. 
    2.  -  In   via   preliminare,   va   respinta   l'eccezione   di
inammissibilita' sollevata dalla Regione Puglia  perche'  il  ricorso
prospetterebbe «una questione  di  costituzionalita'  disancorata  da
precisi e inequivoci quesiti». 
    La violazione lamentata e i parametri invocati  sono  chiaramente
individuati dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  nel  proprio
ricorso e le argomentazioni ivi  svolte,  benche'  esposte  in  forma
sintetica,  «bastano   tuttavia   per   consentire   l'individuazione
dell'oggetto del giudizio e delle ragioni cui si collegano i dubbi di
legittimita'  costituzionale»  (sentenza  n.  318   del   2009).   Il
ricorrente lamenta che la norma impugnata, prevedendo  che  i  minori
costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e  2010
vengano integralmente impiegati per nuove  assunzioni,  comporterebbe
oneri tali da  pregiudicare  «il  contenimento  delle  spese  per  il
personale» sanitario, obiettivo indicato dalla  legislazione  statale
di principio nella materia a competenza concorrente del coordinamento
della finanza pubblica. 
    3. - Non puo' essere dichiarata la cessazione della  materia  del
contendere, come prospettato nel corso  dell'udienza  pubblica  dalla
difesa regionale, ad avviso  della  quale  le  modifiche  legislative
intervenute successivamente al ricorso avrebbero fatto venir meno  le
ragioni stesse del gravame. 
    La disposizione impugnata e' stata modificata dall'art. 19, comma
6, della legge della Regione Puglia 25 febbraio  2010,  n.  4  (Norme
urgenti in materia di sanita' e servizi sociali), che ha  inserito  i
commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies nell'art.  1  della  legge
della Regione Puglia n. 27 del 2009, prevedendo una  rideterminazione
delle dotazioni organiche del personale sanitario,  con  decurtazione
dei posti dei cessati dal servizio nel 2009  pari  al  40  per  cento
della spesa. Si tratta di una riduzione che non riguarda i posti gia'
coperti ovvero oggetto di procedimenti in itinere. 
    Successivamente, la legge della Regione Puglia 24 settembre 2010,
n.  12  (Piano  di  rientro  2010-2012  -  Adempimenti),  ha  sospeso
l'efficacia della  disposizione  impugnata  fino  alla  decisione  di
questa Corte (art. 3) e  ha  introdotto  il  cosiddetto  «blocco  del
turn-over» per il triennio 2010-2012 (art. 2). La legge della Regione
Puglia n. 12 del 2010, quindi,  non  ha  abrogato,  ma  solo  sospeso
l'efficacia della norma censurata. La sospensione, inoltre, e'  stata
disposta a partire dal 6 agosto 2010, mentre la legge  della  Regione
Puglia n. 27 del 2009 e' in vigore dal 30 novembre 2009.  Infine,  la
stessa efficacia della legge regionale n. 12 del 2010 e' condizionata
al raggiungimento dell'accordo tra Stato  e  Regione  Puglia  per  il
piano di rientro. Qualora l'accordo non venisse sottoscritto entro il
15 dicembre 2010, termine fissato da ultimo dall'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti  per  il  settore
dei trasporti e  disposizioni  in  materia  finanziaria),  convertito
dalle legge 1° ottobre 2010, n. 163, anche il «blocco del  turn-over»
verrebbe rimosso. 
    4. - Nel merito, la questione e' fondata. 
    4.1.  -  La  disposizione  impugnata  non  rispetta  i   principi
fondamentali in  materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica
stabiliti dall'art. 1, comma 565, della legge  n.  296  del  2006,  e
dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009. 
    In base  a  tali  principi,  concordati  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano,  gli  enti  del  servizio  sanitario
concorrono agli obiettivi di finanza pubblica,  adottando  le  misure
necessarie a garantire che le spese del  personale  non  superino  il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per  cento
per ciascuno degli anni ivi considerati (dal 2007 al 2012). 
    La legislazione  statale,  in  particolare,  individua  un  fine,
indica  un  mezzo  per  raggiungerlo  e  prevede  un  meccanismo   di
controllo. Il fine  consiste  nella  riduzione  della  spesa  per  il
personale  sanitario,  nella  misura  dell'1,4  per  cento   rispetto
all'anno 2004, a partire dal 2007 fino al 2012 (art.  1,  comma  565,
lettere a) e b), della legge n. 296 del 2006, e  art.  2,  comma  71,
della legge n.  191  del  2009).  Il  mezzo  e'  rappresentato  dalla
individuazione  della  consistenza  organica  e  dal   programma   di
revisione della medesima,  finalizzato  alla  riduzione  della  spesa
complessiva (art. 1, comma 565, lettera c), della legge  n.  296  del
2006, e art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009). Il controllo,
infine, e'  costituito  dal  meccanismo  di  verifica  dell'effettivo
conseguimento degli obiettivi, nell'ambito del «Tavolo  tecnico»  per
la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12  dell'intesa  23
marzo 2005, approvata in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano (art. 1, comma 565, lettera e), della legge n. 296 del  2006,
e art. 2, comma 73, della legge n. 191 del 2009). 
    4.2. - I principi contenuti nelle menzionate disposizioni statali
non sono rispettati dalla norma censurata, in quanto essa non prevede
riduzioni di organico e dispone che, a partire  dal  2009,  i  minori
costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e  2010
siano  integralmente  utilizzati  per  spese  relative  al  personale
sanitario. Tali minori costi sono messi a disposizione: 1) per il  60
per cento, degli enti del  servizio  sanitario  per  l'assunzione  di
personale (commi 1 e 3);  2)  per  il  40  per  cento,  della  Giunta
regionale, che  procede  alla  distribuzione  nel  settore  sanitario
«sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuove  attivita'  e/o
nuovi servizi» (commi 1 e 2). Che  la  quota  del  40  per  cento,  a
disposizione della giunta regionale, sia impiegata per  le  spese  di
personale sanitario e per nuove assunzioni e' agevolmente  desumibile
in  via  interpretativa.  L'articolo  in  cui  le  disposizioni  sono
inserite e' intitolato «Servizio sanitario  regionale.  Assunzioni  e
dotazioni organiche». Il termine «fabbisogno», usato nel comma 3  con
riguardo alle dotazioni organiche degli enti del servizio  sanitario,
ricorre anche nel comma 2 in relazione al 40  per  cento  dei  minori
costi.  Infine,  la  stessa  Regione  Puglia,  nel   ricostruire   il
meccanismo previsto dalla norma censurata, ha affermato,  nei  propri
atti difensivi, che anche la quota del 40 per cento dei minori  costi
derivanti  da  cessazioni  dal  servizio  e'  impiegata   per   nuove
assunzioni. 
    Non rileva, inoltre, il fatto che l'art. 1, comma 1, della  legge
della Regione Puglia  n.  27  del  2009,  menzioni  espressamente  il
rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti  dall'art.  1,
comma 565, della legge n. 296  del  2006.  La  norma  censurata,  pur
richiamando i principi  stabiliti  dalla  legislazione  dello  Stato,
prevede, mediante  la  riutilizzazione  integrale  dei  minori  costi
derivanti  dalle  cessazioni,  un  meccanismo  che  con  essi  e'  in
contrasto. La circostanza che la Regione Puglia abbia modificato  per
ben due volte la  disciplina  censurata  -  dapprima  prevedendo  una
decurtazione   delle   dotazioni   organiche   e,    successivamente,
introducendo il cosiddetto «blocco del  turn-over»  per  il  triennio
2010-2012 - costituisce  una  ulteriore  prova  che  la  disposizione
impugnata non diminuisce la spesa. 
    In conclusione, l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4,  della  legge  della
Regione Puglia n. 27 del  2009,  destinando  l'intero  ammontare  dei
minori costi derivanti da cessazioni del servizio negli anni  2009  e
2010  a  nuove  assunzioni,  non  rispetta  i  principi  fondamentali
stabiliti dalla legislazione  statale  in  materia  di  coordinamento
della finanza pubblica e viola,  quindi,  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2,
3 e 4, della legge della Regione  Puglia  27  novembre  2009,  n.  27
(Servizio sanitario regionale - Assunzione e dotazioni organiche). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 24 novembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola