N. 118 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 ottobre 2010

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 30 ottobre 2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente  -  Caccia  -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Calendario
  venatorio per le stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
  - Orario di caccia - Lamentata estensione dell'orario del  prelievo
  venatorio al di la'  dei  limiti,  che  costituiscono  lo  standard
  minimo di tutela della fauna  selvatica,  sanciti  dalla  normativa
  statale  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della
  competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. 
- Legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, art. 1, comma
  1, che modifica la legge della Regione Liguria 6  giugno  2008,  n.
  12. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 11  febbraio
  1992, n. 157, art. 18, comma 7. 
(GU n.3 del 19-1-2011 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici
domicilia in Roma dei Portoghesi, 12 contro la  Regione  Liguria,  in
persona del Presidente  in  carica  per  l'impugnazione  della  legge
regionale della Liguria n. 15 del 29 settembre 2010,  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 6 ottobre  2010,
recante «Modifica  della  legge  regionale  6  giugno  2008,  n.  12:
Calendario venatorio regionale  triennale  e  modifiche  della  legge
regionale 1 luglio 1994 n. 29  (Norme  regionali  per  la  protezione
della  fauna  omeoterma  e  per  il   prelievo   venatorio)   e   sue
modificazioni e integrazioni)», nell'articolo 1, comma 1. 
    La legge regionale della Liguria n. 15 del 2010 si compone di due
soli articoli, di  cui  il  primo  detta  una  modifica  della  legge
regionale 12/2008 nel capo (I) relativo al Calendario  venatorio  per
le stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, e il  secondo
dispone l'urgenza (con l'entrata in vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione) di tale misura, che investe l'orario di caccia. 
    In particolare l'art. 1, comma 1 e' cosi' formulato: 
    "Il primo capoverso della lettera G) del comma 1 del fascicolo  1
della L R. n. 12/2008 e' sostituito dal seguente: 
    "G) Orario di caccia: 
    Il  prelievo  venatorio  delle  specie  cacciabili  elencate  dal
presente calendario e' consentito da un'ora  prima  del  sorgere  del
sole sino al tramonto secondo l'orario di  seguito  riportato,  fatto
salvo quanto previsto dal comma 7-bis dell'articolo 34 della L R.  n.
29/1994 e per la beccaccia come disposto alla lettera  A),  punto  3)
del presente calendario:". 
    A sua volta il comma 7 bis dell'art. 34 della legge regionale  n.
29/1994 stabilisce quanto segue: 
    "La caccia e' consentita da un'ora prima  del  sorgere  del  sole
fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e'  consentita
fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia da  appostamento  fisso  o
temporaneo alla selvaggina migratoria e' consentita fino  ad  un  ora
dopo il tramonto". 
    La legge regionale e' illegittima nell'articolo 1, comma 1 per  i
seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Violazione  dell'articolo  117,  comma  2,   lettera   s)   della
Costituzione. 
    La disposizione in esame, modificando l'art. 1, comma 1,  lettera
g), legge regionale 12/2008, regola l'orario  di  prelievo  venatorio
nell'ambito  del  calendario  triennale  per  le  stagioni  venatorie
2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. 
    Con l'art. 1, comma 1, della legge regionale 15/2010 si e' esteso
l'orario  del  prelievo  venatorio  al  di  la'   dei   limiti,   che
costituiscono lo standard minimo di  tutela  della  fauna  selvatica,
sanciti dalla legge 157/1992. 
    L'art. 1, comma 1, nel modificare la lettera g) dell'art. 1 della
legge regionale 12/2008, ha infatti consentito la caccia dal  sorgere
del sole fino al tramonto "fatto salvo quanto previsto  dal  comma  7
bis dell'art. 34, legge regionale 29/ 1994". 
    In questo modo la caccia di selezione agli ungulati e' consentita
fino ad un'ora dopo il tramonto, e quella  da  appostamento  fisso  o
temporaneo  alla  selvaggina  migratoria  fino  a  mezz'ora  dopo  il
tramonto. 
    L'art. 18,  comma  7,  legge  157/1992  prevede  che  l'attivita'
venatoria sia consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al
tramonto, ad eccezione della sola caccia di selezione agli  ungulati,
che e' consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. 
    Dal raffronto tra la normativa  statale  e  quella  regionale  in
epigrafe emerge che, con  riferimento  alla  caccia  da  appostamento
fisso o temporaneo alla selvaggina  migratoria,  la  Regione  Liguria
abbia, con la disposizione qui impugnata, abbassato il livello minimo
di  protezione  della  fauna  selvatica  stabilito  dal   legislatore
statale. 
    In  effetti,  la  legge  regionale  n.  15/2010  ha  ammesso  nel
territorio ligure lo svolgimento di attivita' di  prelievo  venatorio
anche oltre il tramonto, in contrasto con la regola generale  sancita
dall'art. 18, comma 7, legge 157/1992 (valevole anche per  la  caccia
della selvaggina migratoria) che fissa  il  limite  inderogabile  nel
momento del tramonto. 
    La disposizione qui impugnata  integra  pertanto  una  violazione
dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione  ponendosi  in
contrasto con la  normativa  statale  afferente  alla  materia  della
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nella parte in  cui  individua
standard  minimi  e  uniformi  di  tutela  da  applicare  sull'intero
territorio nazionale. 
    In tal  senso  la  giurisprudenza  di  codesta  Ecc.ma  Corte  e'
costante. 
    Si veda Corte  Costituzionale,  sentenza  n.  311/2003,  dove  si
afferma "la delimitazione temporale del prelievo  venatorio  disposta
dall'art. 18 della legge n. 157  del  1992  e'  da  considerare  come
rivolta ad assicurare la sopravvivena e la riproduzione delle  specie
cacciabili, corrispondendo quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza
di tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema  il  cui  soddisfacimento
l'art.  117  Cost.,  secondo  comma,  lettera  s),  attribuisce  alla
competenza  esclusiva  dello  Stato,  in  particolare   mediante   la
predisposizione  di  standard   minimi   di   tutela   della   fauna"
(statuizione confermata da Corte Costituzionale, sentenza n. 391/2005
[proprio in relazione a una norma che prolungava  oltre  il  tramonto
l'orario di prelievo venatorio], e da Corte Costituzionale,  sentenza
n. 313/2006). 
 
                               P.Q.M. 
 
    Alla stregua di quanto precede  si  confida  che  codesta  ecc.ma
Corte vorra' dichiarare  l'illegittimita'  della  disposizione  sopra
indicata della legge regionale della Liguria n. 15 del  29  settembre
2010. 
      Roma, addi' 25 novembre 2010 
 
                L'Avv. dello Stato: Lorenzo D'Ascia