N. 401 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2006

Ordinanza dell'8 aprile 2006 emessa dal Giudice di pace di  San  Vito
dei Normanni nel procedimento civile promosso da G.R. ed altri contro
Comune di Carovigno. 
 
Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o  motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice  della  strada  o
  per commettere un reato - Disparita' di  trattamento  sanzionatorio
  rispetto all'inosservanza dell'obbligo di allacciare le cinture  di
  sicurezza e al  trasporto  di  carichi  sporgenti  oltre  i  limiti
  ammessi - Violazione del principio di uguaglianza. 
- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285),
  art. 213, come modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
  convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168. 
- Costituzione, artt. 3 e 27. 
(GU n.1 del 5-1-2011 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Ha emesso la seguente sentenza nella causa civile di primo grado,
iscritta al n. 934 del Ruolo generale anno  2005,  riservata  per  la
decisione all'udienza del 31 marzo 2006  tra  (G.  R.,  C.  R.  e  M.
Elisabetta, questi ultimi in qualita' di esercenti  la  potesta'  sul
minore C. M. elettivamente domiciliati in C.  presso  gli  avv.ti  F.
Orlandino e A. Gentile, ricorrente, e comune di Carovigno in  persona
del Sindaco elettivamente domiciliato in Carovigno presso  l'avv.  M.
Ciullo, resistente 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Con ricorso ritualmente depositato,  parte  ricorrente  proponeva
opposizione avverso il verbale di 
    contestazione n. 132 elevato il 26 settembre 2005  dalla  Polizia
Municipale di Carovigno e notificato il 24 ottobre 2005. 
    Parte   ricorrente   contestava   il   provvedimento   reso   per
illegittimita' dello stesso. Instaurato il giudizio, veniva  esperita
prova testimoniale. Una volta  precisate  le  conclusioni,  la  causa
veniva introitata per la decisione. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    Il ricorso e' fondato e merita accoglimento. 
    Le argomentazioni addotte dal ricorrente, in  presenza  di  prova
testimoniale a riguardo, si reputano condivisibili. 
    Infatti a seguito  della  modifica  legislativa  intervenuta,  il
fermo amministrativo nella fattispecie oggetto  del  giudizio  e'  da
ritenere implicitamente abrogato, perche' sostituito dalla confisca. 
    La norma sembra anticostituzionale nel momento  in  cui  sanziona
con la confisca la violazione commessa dal ricorrente mentre  analoga
sanziona non e' prevista nel caso in cui il conducente di un auto non
allacci le cinture di sicurezza o nel caso in cui  trasporti  carichi
sporgenti oltre i limiti ammessi dal C.d. 
    La questione non sembra  di  poco  conto  atteso  che  la  stessa
violazione e' punita  diversamente  nelle  due  ipotesi  per  cui  si
potrebbe  ipotizzare  una  palese  violazione   dell'art.   3   della
Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Ritenuta non manifestamente infondata la  questione  i  sollevata
dai ricorrenti, rimette gli atti del presente procedimento alla Corte
costituzionale affinche' la stessa Corte si esprima  in  ordine  alla
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213  C.d.S.  cosi'
come modificato dal d.l.  n.  115/2005,  convertito  dalla  legge  n.
168/2005,  con  riferimento  agli  artt.   3   e   27   della   Carta
costituzionale, nella parte in cui  prevede  la  sanzione  accessoria
della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in
cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle  violazioni
amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171  C.d.S.,
o per commettere un reato. 
    Dispone temporaneamente la sospensione del verbale opposto ed  il
dissequestro temporaneo del motociclo Cagiva 125 targata AA 06925 con
affidamento al proprietario con facolta' di uso e manutenzione. 
    Dichiara sospeso il presente procedimento. 
        Cosi' deciso in San Vito dei Normanni, addi' 31 marzo 2006. 
 
                     Il Giudice di pace: Giusti