N. 401 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2006
Ordinanza dell'8 aprile 2006 emessa dal Giudice di pace di San Vito dei Normanni nel procedimento civile promosso da G.R. ed altri contro Comune di Carovigno. Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada o per commettere un reato - Disparita' di trattamento sanzionatorio rispetto all'inosservanza dell'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza e al trasporto di carichi sporgenti oltre i limiti ammessi - Violazione del principio di uguaglianza. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, come modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3 e 27.(GU n.1 del 5-1-2011 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 934 del Ruolo generale anno 2005, riservata per la decisione all'udienza del 31 marzo 2006 tra (G. R., C. R. e M. Elisabetta, questi ultimi in qualita' di esercenti la potesta' sul minore C. M. elettivamente domiciliati in C. presso gli avv.ti F. Orlandino e A. Gentile, ricorrente, e comune di Carovigno in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in Carovigno presso l'avv. M. Ciullo, resistente Svolgimento del processo Con ricorso ritualmente depositato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 132 elevato il 26 settembre 2005 dalla Polizia Municipale di Carovigno e notificato il 24 ottobre 2005. Parte ricorrente contestava il provvedimento reso per illegittimita' dello stesso. Instaurato il giudizio, veniva esperita prova testimoniale. Una volta precisate le conclusioni, la causa veniva introitata per la decisione. Motivi della decisione Il ricorso e' fondato e merita accoglimento. Le argomentazioni addotte dal ricorrente, in presenza di prova testimoniale a riguardo, si reputano condivisibili. Infatti a seguito della modifica legislativa intervenuta, il fermo amministrativo nella fattispecie oggetto del giudizio e' da ritenere implicitamente abrogato, perche' sostituito dalla confisca. La norma sembra anticostituzionale nel momento in cui sanziona con la confisca la violazione commessa dal ricorrente mentre analoga sanziona non e' prevista nel caso in cui il conducente di un auto non allacci le cinture di sicurezza o nel caso in cui trasporti carichi sporgenti oltre i limiti ammessi dal C.d. La questione non sembra di poco conto atteso che la stessa violazione e' punita diversamente nelle due ipotesi per cui si potrebbe ipotizzare una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Ritenuta non manifestamente infondata la questione i sollevata dai ricorrenti, rimette gli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale affinche' la stessa Corte si esprima in ordine alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213 C.d.S. cosi' come modificato dal d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Carta costituzionale, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui il mezzo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 C.d.S., o per commettere un reato. Dispone temporaneamente la sospensione del verbale opposto ed il dissequestro temporaneo del motociclo Cagiva 125 targata AA 06925 con affidamento al proprietario con facolta' di uso e manutenzione. Dichiara sospeso il presente procedimento. Cosi' deciso in San Vito dei Normanni, addi' 31 marzo 2006. Il Giudice di pace: Giusti