MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 luglio 2010, n. 172 

Modifica al decreto ministeriale 6 agosto 2003, n.  342,  concernente
la composizione e l'ordinamento del Consiglio Superiore  di  Sanita'.
(10G0193) 
(GU n.250 del 25-10-2010)
 
 Vigente al: 9-11-2010  
 

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  dicembre  2009
di nomina a Ministro della salute del Prof. Ferruccio Fazio; 
  Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2003, n.  342,  «Regolamento
recante sostituzione del regolamento concernente  la  composizione  e
l'ordinamento  del  Consiglio  Superiore  di  Sanita',  adottato  con
decreto ministeriale 27 febbraio 1997,  n.  76»  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 5, che individua  i  componenti  di  diritto  del
Consiglio Superiore di Sanita'; 
  Visti gli articoli 1, lettera m) e 9  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante «Regolamento  per  il
riordino degli organismi collegiali presso il Ministero della salute,
a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; 
  Visto l'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre  2003,
n. 326, con il quale si e' provveduto ad istituire, con  effetto  dal
1°  gennaio  2004,  l'Agenzia  Italiana  del   Farmaco,   dotata   di
personalita'  giuridica  di   diritto   pubblico   e   di   autonomia
organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'articolo  48,   comma   5,   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, l'AIFA svolge  i
compiti e le funzioni dell'attuale direzione generale dei  farmaci  e
dispositivi medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere
b), c), d), e), ed f) del comma 3, dell'articolo 3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129; 
  Considerato che il decreto ministeriale  6  agosto  2003,  n.  342,
antecedente al decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,  prevede,
all'articolo 1, comma 5  che,  tra  gli  altri,  sono  componenti  di
diritto del Consiglio Superiore  di  Sanita'  i  dirigenti  di  prima
fascia preposti  ai  dipartimenti  ed  alle  direzioni  generali  del
Ministero; 
  Ritenuto, pertanto, di dover aggiornare il decreto  ministeriale  6
agosto 2003, n. 342, con specifico riferimento al  predetto  articolo
1, comma 5, al fine di consentire la partecipazione alle riunioni del
Consiglio Superiore di Sanita' del direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138, «Conversione in  legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  29  marzo  2004,  n.  81,  recante
interventi urgenti per fronteggiare situazioni  di  pericolo  per  la
salute  pubblica»,  con  la  quale  e'  stato  istituito,  presso  la
direzione generale della prevenzione sanitaria, il  Centro  nazionale
per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), organismo  di
coordinamento tra il Ministero della  salute  e  le  regioni  per  le
attivita' di sorveglianza, prevenzione  e  risposta  tempestiva  alle
emergenze di salute pubblica; 
  Visti  il   decreto   ministeriale 18   settembre   2008,   recante
«Disciplina  dell'organizzazione  e  del  funzionamento  del   Centro
Nazionale per la prevenzione e il  controllo  delle  malattie»  e  il
decreto ministeriale 11  novembre  2008,  che,  nel  disciplinare  la
composizione del Comitato scientifico permanente del CCM, prevede  il
conferimento ad uno dei componenti delle funzioni di Presidente; 
  Ritenuto opportuno, in relazione alla  rilevanza  che  ha  assunto,
soprattutto negli ultimi anni,  il  profilo  della  prevenzione,  con
speciale riferimento all'esigenza  di  contrastare  le  emergenze  di
salute pubblica, inserire, tra i componenti di diritto del  Consiglio
Superiore  di  Sanita',  il  presidente  del   Comitato   scientifico
permanente del CCM; 
  Ritenuto,  altresi',  opportuno   avvalersi   della   significativa
rappresentativita' di talune categorie del  sistema  sanitario  quali
medici,  farmacisti,   infermieri   e   ostetriche,   attraverso   la
partecipazione alle riunioni del Consiglio, in qualita' di componenti
di diritto, dei presidenti delle federazioni  dei  rispettivi  ordini
professionali; 
  Ritenuto, pertanto, di dover adeguare alle intervenute esigenze  il
decreto ministeriale 6 agosto 2003, n. 342, con specifico riferimento
al  predetto  articolo  1,  comma  5,  al  fine  di   consentire   la
partecipazione alle riunioni del Consiglio Superiore di  Sanita'  del
presidente  del  Comitato  scientifico  permanente   del   CCM,   del
presidente della Federazione  nazionale  ordini  medici  chirurghi  e
odontoiatri (FNOM  CeO),  del  presidente  della  Federazione  ordini
farmacisti  italiani  (FOFI),  del   presidente   della   Federazione
nazionale  collegi  infermieri  (IPASVI)  e  del   presidente   della
Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO); 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 giugno 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 16 luglio 2010, a norma dell'articolo 17, comma 3, della  citata
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Nelle more di una modifica integrale  del  decreto  ministeriale  6
agosto 2003, n. 342, 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2003,
n. 342, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «il  direttore
generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  il  presidente   del
Comitato  scientifico  permanente  del  CCM,  il   presidente   della
Federazione nazionale ordini medici  chirurghi  e  odontoiatri  (FNOM
CeO), il presidente  della  Federazione  ordini  farmacisti  italiani
(FOFI), il presidente della Federazione nazionale collegi  infermieri
(IPASVI)  e  il  presidente  della  Federazione   nazionale   collegi
ostetriche (FNCO)». 
  2. Il presente decreto non comporta ulteriori  oneri  aggiuntivi  a
carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
    Roma, addi' 22 luglio 2010 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali 
Registro n. 14, foglio n. 260