MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 dicembre 2010, n. 230 

Regolamento  concernente  la  modifica  al   decreto   del   Ministro
dell'interno  16  maggio  2002,  n.  109,  recante:  «Norme  per   la
disciplina  dei  concorsi  per  l'accesso  alla  qualifica  di  primo
dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato». (10G0255) 
(GU n.305 del 31-12-2010)
 
 Vigente al: 15-1-2011  
 

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia  di  Stato
che espleta funzioni di polizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia  di  Stato
che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli  professionali
dei sanitari della Polizia di Stato; 
  Visto gli articoli 7, 34 e 49 del  decreto  legislativo  5  ottobre
2000, n. 334 e successive modifiche ed  integrazioni,  che  prevedono
che l'accesso alle qualifiche di  primo  dirigente,  primo  dirigente
tecnico e primo dirigente medico della Polizia di Stato avvenga,  nel
limite dei posti rispettivamente  stabiliti,  mediante  concorso  per
titoli ed esami, riservato alle categorie  di  personale  di  cui  al
comma 1, lettera b, dei sopra citati articoli; 
  Visti gli articoli 8, 35 e 50 del  decreto  legislativo  5  ottobre
2000, n. 334 e successive modifiche ed  integrazioni,  che  prevedono
l'adozione  di  un  apposito  regolamento  recante  le  modalita'  di
svolgimento dei predetti concorsi, le materie oggetto  di  esame,  le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed  il  punteggio  da
attribuire a ciascuna di esse; 
  Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 109 recante  norme
per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di  primo
dirigente dei ruoli dei dirigenti  della  Polizia  di  Stato  ed,  in
particolare, l'articolo  5  del  predetto  decreto  ministeriale  che
disciplina lo svolgimento delle prove preselettive; 
  Considerato  che  la  disposizione  di  cui  all'articolo  5,   non
indicando al comma 1, il numero minimo  di  candidati  necessari  per
l'attivazione della prova  preselettiva,  ha  comportato,  in  alcune
circostanze, la necessita' di  svolgere  la  medesima  prova  pur  in
presenza di un numero esiguo di partecipanti; 
  Ritenuto di dover individuare  un  criterio  piu'  restrittivo  per
l'attivazione delle prove preselettive, allo scopo di conseguire,  in
concreto,  la  semplificazione  della  procedura   concorsuale   onde
favorirne la rapida conclusione; 
  Sentito il parere delle  organizzazioni  sindacali  rappresentative
del personale della Polizia di Stato; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3462/2010, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio
2010, in relazione al quale e' stato  riformulato  l'articolo  1,  al
fine di meglio specificare «la soglia  minima  oltre  la  quale  deve
comunque attuarsi la predetta prova preselettiva», a prescindere  dal
rapporto tra il numero dei posti ed il numero dei candidati; 
  Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto  1998,  n.
400, che ha espresso il nulla osta in data 17 novembre 2010; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
Modifica al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109,
  recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per  l'accesso  alla
  qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della  Polizia
  di Stato». 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 5, comma 1, primo periodo del  decreto  del  Ministro
dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore  a
dieci volte il numero dei posti messi a  concorso,  si  effettua  una
prova preselettiva per determinare l'ammissione  dei  candidati  alle
successive prove scritte.  La  suddetta  prova  preselettiva  non  si
effettua qualora il numero dei candidati sia inferiore a cento». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 21 dicembre 2010 
 
                                                  Il Ministro: Maroni 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010 
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20,foglio n. 364.