N. 2 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2010
Ordinanza del 16 marzo 2010 emessa dal Giudice di pace di Rimini nel procedimento civile promosso da Picci Raffaello contro Comune di Riccione. Spese di giustizia - Contributo unificato - Obbligo di pagamento (dal 1° gennaio 2010) per i ricorsi in opposizione a sanzioni amministrative - Disparita' di trattamento in danno dei cittadini meno abbienti - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto di agire in giudizio - Richiamo alla sentenza n. 114 del 2004 della Corte costituzionale. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 10, comma 6-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 202 [recte: 212, lett. b), n. 2], della legge 23 dicembre 2009, n. 191. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.3 del 19-1-2011 )
IL GIUDICE DI PACE Nella causa di opposizione a sanzione amministrativa iscritta al n. 7 dell'anno 2010. Ricorrente: Picca avv. Raffaello residente in Bologna, viale Carducci civ. 14. Resistente: Comune di Riccione in persona del Sindaco pro tempore. Art. 201, comma 1-bis, lettere a), b), c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni («Codice della Strada»). Artt. 3 e 24 della Costituzione. Vista la memoria di parte opponente depositata il 4 gennaio 2010, rileva quanto segue. F a t t o Con ricorso depositato il 4 gennaio 2010, l'avv. Raffaello Picci di Bologna, proponeva opposizione contro il verbale n. 080434/A/09 redatto da Agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Riecione e Coriano il 14 agosto 2009, notificato al ricorrente l'11 novembre 2009, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 158 comma 1 del Codice della Strada per avere lasciato in sosta il veicolo di sua proprieta' Daihatsu Sirion targato DB491ZP, in viale Trento Trieste, davanti al civ. 60 sul marciapiede in Riccione. Il ricorrente esponeva che la sosta contestata era durata non piu' di pochi minuti, ed agli effetti probatori del tempo della sosta esibiva scontrino di cassa del supermercato Abissinia recante orario di soli 4 minuti successivo a quello dell'accertamento - ed era stata necessitata, in quanto l'accesso al parcheggio riservato ai clienti del supermercato era momentaneamente impedito da operazioni di scarico da parte di un grosso camion. I n d i r i t t o La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, dal momento che la norma denunciata ha costretto un cittadino, legittimato alla opposizione avverso un provvedimento ritenuto ingiusto, al pagamento del contributo unificato, che, anche in caso di accertamento della fondatezza del ricorso, non parrebbe equo porre a carico dell'Amministrazione eventualmente soccombente. Il ricorrente eccepisce, in via pregiudiziale, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 2, comma 202, della Legge Finanziaria 2010, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. La norma di cui all'art. 10, comma 6-bis, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 2, comma 202, della Legge Finanziaria 2010, con la quale sono stati assoggettati a contributo unificato gli atti del processo nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da' luogo ad una grave disparita' di trattamento tra i cittadini, precludendo ai meno abbienti di poter proporre validamente le proprie ragioni in sede giudiziaria e realizzando in tal modo una violazione non soltanto dell'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ma altresi' dell'art. 24 della Costituzione, considerato, appunto, che, in queste condizioni, i cittadini meno facoltosi si vedono indirettamente privati della possibilita' di tutelare i propri diritti in via giudiziaria, con grave pregiudizio al diritto di difesa riconosciuto come inviolabile dall'art. 24 della Costituzione. In relazione alla non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale posta dal ricorrente lo scrivente giudice di pace di Rimini, osserva che in relazione alla disparita' fra cittadini introdotta dalla norma de qua non rileva che i soggetti meno abbienti possono comunque presentare il ricorso al Prefetto (che non prevede il pagamento del contributo in questione), in quanto si perviene pur sempre alla conclusione che il ricorso al giudice di pace resta un mezzo di tutela riservato unicamente ai cittadini economicamente piu' abbienti. Il principio della inviolabilita' del diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi in ogni stato e grado del procedimento - diritto che deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali - e' stato ribadito nella sentenza della Corte costituzionale dell'8 aprile 2004, n. 114 (doc. 2), con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 30, del codice della strada, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies della legge 1° agosto 2003, n. 214, relativo all'obbligo di versare presso la cancelleria del giudice di pace una somma a titolo di cauzione, all'atto del deposito di ricorso contro una sanzione per violazione dello stesso codice della strada. Ritiene questo Giudice che le motivazioni formulate in quella sentenza possano essere correttamente applicabili per il riconoscimento di profili di incostituzionalita' della norma de qua, la quale presenta i medesimi aspetti di quella relativa al deposito della cauzione. In particolare, nella predetta sentenza codesta on. le Corte costituzionale, richiamata, peraltro, propria precedente giurisprudenza, rileva come «il problema - non nuovo nella giurisprudenza di questa Corte - della compatibilita' tra il principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale dei propri diritti e singole norme che impongono determinati incombenti (anche di natura economica) a carico di coloro che tale tutela richiedano, sia stato risolto alla luce della distinzione fra gli oneri che sono «razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione», da ritenere evidentemente consentiti, e quelli che, tendono, invece, «alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalita' predette», i quali - conducendo al risultato «di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale» - incorrono «nella sanzione dell'incostituzionalita'». Appare del tutto evidente che, anche nella norma de qua, come nel caso dell'obbligo di versamento della cauzione, l'imposizione in via generalizzata del pagamento del contributo unificato all'atto del deposito del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa non sia in alcun modo funzionale alle esigenze del processo, mostrandosi piuttosto come provvedimento introdotto al fine di restringere il campo dei possibili ricorrenti contro le sanzioni amministrative, scoraggiandone la tutela Giurisdizionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte ricorrente in relazione all'art. dell'art. 10, comma 6-bis, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 2, comma 202, della legge finanziaria 2010. Conferma la propria ordinanza in data 8 gennaio 2010 relativa alla sospensione del presente procedimento fino alla pronuncia della Corte costituzionale. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e manda alla cancelleria per i relativi adempimenti. Manda, inoltre, alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti e per la comunicazione della presente ordinanza al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato. Rimini, 16 marzo 2010 Il Giudice di pace: Varisco