N. 2 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2010

Ordinanza del 16 marzo 2010 emessa dal Giudice di pace di Rimini  nel
procedimento civile promosso da  Picci  Raffaello  contro  Comune  di
Riccione. 
 
Spese di giustizia - Contributo unificato - Obbligo di pagamento (dal
  1°  gennaio  2010)  per  i  ricorsi  in  opposizione   a   sanzioni
  amministrative - Disparita' di trattamento in danno  dei  cittadini
  meno abbienti - Violazione  del  principio  di  eguaglianza  e  del
  diritto di agire in giudizio - Richiamo alla sentenza  n.  114  del
  2004 della Corte costituzionale. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  art. 10, comma 6-bis, aggiunto dall'art. 2, comma 202 [recte:  212,
  lett. b), n. 2], della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
- Costituzione, artt. 3 e 24. 
(GU n.3 del 19-1-2011 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nella causa di opposizione a sanzione amministrativa iscritta  al
n. 7 dell'anno 2010. 
    Ricorrente: Picca avv.  Raffaello  residente  in  Bologna,  viale
Carducci civ. 14. 
    Resistente:  Comune  di  Riccione  in  persona  del  Sindaco  pro
tempore. 
    Art. 201, comma 1-bis, lettere a), b), c) del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285  e  successive  modifiche  ed  integrazioni
(«Codice della Strada»). 
    Artt. 3 e 24 della Costituzione. 
    Vista la memoria di parte opponente depositata il 4 gennaio 2010,
rileva quanto segue. 
 
                              F a t t o 
 
    Con ricorso depositato il 4 gennaio 2010, l'avv. Raffaello  Picci
di Bologna, proponeva opposizione contro il  verbale  n.  080434/A/09
redatto da Agenti  del  Corpo  Intercomunale  di  Polizia  Municipale
Riecione e Coriano il 14 agosto 2009, notificato al  ricorrente  l'11
novembre 2009, con il quale veniva contestata la violazione dell'art.
158 comma 1 del Codice della Strada per avere lasciato  in  sosta  il
veicolo di sua proprieta' Daihatsu Sirion targato DB491ZP,  in  viale
Trento Trieste, davanti al civ. 60 sul marciapiede in Riccione. 
    Il ricorrente esponeva che la sosta  contestata  era  durata  non
piu' di pochi minuti, ed agli effetti probatori del tempo della sosta
esibiva scontrino di cassa del supermercato Abissinia recante  orario
di soli 4 minuti successivo a quello dell'accertamento - ed era stata
necessitata, in quanto l'accesso al parcheggio riservato  ai  clienti
del  supermercato  era  momentaneamente  impedito  da  operazioni  di
scarico da parte di un grosso camion. 
 
                          I n d i r i t t o 
 
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale   sollevata   dal
ricorrente appare rilevante nel giudizio in corso, dal momento che la
norma  denunciata  ha  costretto  un  cittadino,   legittimato   alla
opposizione avverso un provvedimento ritenuto ingiusto, al  pagamento
del contributo unificato, che, anche in caso  di  accertamento  della
fondatezza  del  ricorso,  non   parrebbe   equo   porre   a   carico
dell'Amministrazione eventualmente soccombente. 
    Il ricorrente eccepisce, in via  pregiudiziale,  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 10,  comma  6-bis,  del  Testo  Unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002,  n.  115,  introdotto  dall'art.  2,  comma  202,  della  Legge
Finanziaria  2010,  per  violazione  degli  artt.  3   e   24   della
Costituzione. 
    La norma di cui all'art. 10, comma 6-bis, del Testo  Unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002,  n.  115,  introdotto  dall'art.  2,  comma  202,  della  Legge
Finanziaria 2010, con la quale sono stati assoggettati  a  contributo
unificato gli atti del processo nei procedimenti di cui  all'art.  23
della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  da'  luogo  ad  una  grave
disparita' di  trattamento  tra  i  cittadini,  precludendo  ai  meno
abbienti di poter proporre validamente le  proprie  ragioni  in  sede
giudiziaria e realizzando in tal modo  una  violazione  non  soltanto
dell'art.  3  della  Costituzione,  che  sancisce  il  principio   di
eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla  legge,  ma  altresi'
dell'art. 24 della Costituzione, considerato, appunto, che, in queste
condizioni, i  cittadini  meno  facoltosi  si  vedono  indirettamente
privati della possibilita'  di  tutelare  i  propri  diritti  in  via
giudiziaria, con grave pregiudizio al diritto di difesa  riconosciuto
come inviolabile dall'art. 24 della Costituzione. 
    In relazione alla non manifesta infondatezza della  questione  di
illegittimita'  costituzionale  posta  dal  ricorrente  lo  scrivente
giudice di pace di Rimini, osserva che in relazione  alla  disparita'
fra cittadini introdotta dalla norma de qua non rileva che i soggetti
meno abbienti possono comunque presentare il ricorso al Prefetto (che
non prevede il pagamento del contributo in questione), in  quanto  si
perviene pur sempre alla conclusione che il  ricorso  al  giudice  di
pace resta un mezzo  di  tutela  riservato  unicamente  ai  cittadini
economicamente piu' abbienti. 
    Il  principio  della  inviolabilita'  del  diritto  di  tutti   i
cittadini di agire in giudizio per la tutela dei  propri  diritti  ed
interessi legittimi in ogni stato e grado del procedimento -  diritto
che deve trovare attuazione uguale per  tutti,  indipendentemente  da
ogni differenza di condizioni personali e sociali - e' stato ribadito
nella sentenza della Corte costituzionale dell'8 aprile 2004, n.  114
(doc.  2),  con  la  quale  e'  stata   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 204-bis, comma 30, del codice della  strada,
introdotto dall'art. 4, comma 1-septies della legge 1°  agosto  2003,
n. 214, relativo all'obbligo di versare  presso  la  cancelleria  del
giudice di pace una somma a titolo di cauzione, all'atto del deposito
di ricorso contro una sanzione per  violazione  dello  stesso  codice
della strada. 
    Ritiene questo Giudice che le  motivazioni  formulate  in  quella
sentenza   possano   essere   correttamente   applicabili   per    il
riconoscimento di profili di incostituzionalita' della norma de  qua,
la quale presenta i medesimi aspetti di quella relativa  al  deposito
della cauzione. 
    In particolare, nella predetta  sentenza  codesta  on.  le  Corte
costituzionale,    richiamata,    peraltro,    propria     precedente
giurisprudenza,  rileva  come  «il  problema  -   non   nuovo   nella
giurisprudenza  di  questa  Corte  -  della  compatibilita'  tra   il
principio  costituzionale  che   garantisce   a   tutti   la   tutela
giurisdizionale dei propri diritti  e  singole  norme  che  impongono
determinati incombenti (anche di natura economica) a carico di coloro
che tale  tutela  richiedano,  sia  stato  risolto  alla  luce  della
distinzione fra gli oneri  che  sono  «razionalmente  collegati  alla
pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno
svolgimento  meglio  conforme  alla  sua   funzione»,   da   ritenere
evidentemente  consentiti,  e  quelli  che,  tendono,  invece,  «alla
soddisfazione  di  interessi  del  tutto  estranei   alle   finalita'
predette», i  quali  -  conducendo  al  risultato  «di  precludere  o
ostacolare gravemente l'esperimento della tutela  giurisdizionale»  -
incorrono «nella sanzione dell'incostituzionalita'». 
    Appare del tutto evidente che, anche nella norma de qua, come nel
caso dell'obbligo di versamento della cauzione, l'imposizione in  via
generalizzata del pagamento del  contributo  unificato  all'atto  del
deposito del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa non sia
in alcun modo funzionale  alle  esigenze  del  processo,  mostrandosi
piuttosto come provvedimento introdotto al  fine  di  restringere  il
campo dei possibili ricorrenti  contro  le  sanzioni  amministrative,
scoraggiandone la tutela Giurisdizionale. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11  marzo
1953, n. 87. 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata  da   parte   ricorrente   in
relazione all'art. dell'art. 10, comma 6-bis, del Testo  Unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002,  n.  115,  introdotto  dall'art.  2,  comma  202,  della  legge
finanziaria 2010. 
    Conferma la propria ordinanza in data  8  gennaio  2010  relativa
alla sospensione del presente procedimento fino alla pronuncia  della
Corte costituzionale. 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
insieme con gli atti del giudizio e  manda  alla  cancelleria  per  i
relativi adempimenti. 
    Manda, inoltre, alla cancelleria per la notifica  della  presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed  alle  parti  e
per la comunicazione della presente  ordinanza  al  Presidente  della
Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato. 
      Rimini, 16 marzo 2010 
 
                     Il Giudice di pace: Varisco