N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2009
Ordinanza del 4 giugno 2009 emessa dalla Commissione tributaria regionale per la Liguria sul ricorso proposto dalla Trattoria Bar Nuovo Centrale s.n.c. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Chiavari. Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Controversie relative a sanzioni irrogate da uffici finanziari per violazioni non tributarie - Obbligo per il giudice tributario, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalita' adottata dalla sentenza n. 130 del 2008, di rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione - Mancata previsione della conservazione degli effetti della domanda nel nuovo processo che la parte ha l'onere di promuovere davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione - Lesione del diritto alla tutela giurisdizionale - Richiamo alla sentenza n. 77 del 2007 della Corte costituzionale. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 24 e 113.(GU n.3 del 19-1-2011 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Trattoria Bar Nuova Centrale s.n.c., contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Chiavari. Considerato che: la controversia ha ad oggetto la richiesta di annullamento dell'atto di irrogazione di sanzioni amministrative emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Chiavari, comminate, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del d.l. 12 febbraio 2002, convertito con modificazione nella legge 23 aprile 2002, n. 73, a seguito dell'accertamento di impiego di lavoratori irregolari, non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie; la Corte costituzionale, con sentenza n. 130 del 12 marzo 2008, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2 comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria, poiche' si pone in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale; l'art. 3 comma 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mentre impone al giudice tributario di rilevare, anche d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo, nulla statuisce in ordine alla conservazione degli effetti della domanda, nel nuovo processo che la parte e' onerata di promuovere davanti al giudice munito di giurisdizione - qualora, nel corso del giudizio, si consumino i termini di legge per agire davanti alla giurisdizione competente, si determina una lesione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale; la questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata in relazione ai principi gia' espressi sulla medesima questione dalla Corte costituzionale (sent. 2 marzo 2007, n. 77), ma con riguardo a diversa norma di legge (legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 30); la questione e' rilevante poiche' sono compiutamente decorsi i termini di legge affinche' la parte possa rivolgersi al Giudice ordinario (art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).
P. Q. M. Visti gli artt. 1 e segg., legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., dell'art. 3 comma 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato. Genova, addi' 4 giugno 2009 Il Presidente: Haupt