N. 10 ORDINANZA 10 - 12 gennaio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Previdenza - Dipendenti  pubblici  -  Sospensione,  relativamente  al
  periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata  in  vigore  della
  legge n. 449 del 1997 (1° gennaio 1998), delle previgenti norme  di
  legge, di regolamento  o  di  accordo  collettivo  attributive  del
  diritto, con  decorrenza  nel  periodo  suindicato,  a  trattamenti
  pensionistici   di   anzianita'   anticipati   rispetto    all'eta'
  pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio dai
  singoli ordinamenti - Eccezione di inammissibilita' della questione
  per omessa  motivazione  del  dedotto  contrasto  con  gli  evocati
  parametri costituzionali - Reiezione. 
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art.  59,  comma  54;  decreto  del
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto
  con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
  economica e con il Ministro per la funzione pubblica e  gli  affari
  regionali, 30 marzo 1998, art. 1. 
- Costituzione, artt. 36 e 38. 
Previdenza - Dipendenti  pubblici  -  Sospensione,  relativamente  al
  periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata  in  vigore  della
  legge n. 449 del 1997 (1° gennaio 1998), delle previgenti norme  di
  legge, di regolamento  o  di  accordo  collettivo  attributive  del
  diritto, con  decorrenza  nel  periodo  suindicato,  a  trattamenti
  pensionistici   di   anzianita'   anticipati   rispetto    all'eta'
  pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio dai
  singoli ordinamenti - Eccezione di inammissibilita' della questione
  avente ad oggetto un atto privo del valore di legge - Reiezione. 
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art.  59,  comma  54;  decreto  del
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto
  con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
  economica e con il Ministro per la funzione pubblica e  gli  affari
  regionali, 30 marzo 1998, art. 1. 
- Costituzione, artt. 36 e 38. 
Previdenza - Dipendenti  pubblici  -  Sospensione,  relativamente  al
  periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata  in  vigore  della
  legge n. 449 del 1997 (1° gennaio 1998), delle previgenti norme  di
  legge, di regolamento  o  di  accordo  collettivo  attributive  del
  diritto, con  decorrenza  nel  periodo  suindicato,  a  trattamenti
  pensionistici   di   anzianita'   anticipati   rispetto    all'eta'
  pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio dai
  singoli ordinamenti - Differimento del trattamento pensionistico di
  anzianita' del personale cessato dal servizio dopo  il  3  novembre
  1997 ed entro il 31 dicembre 1997 e previsione del termine  del  1°
  aprile 1998 per l'accesso di tale  personale  al  pensionamento  di
  anzianita' - Denunciata violazione del principio della retribuzione
  proporzionata  ed  adeguata  e  della  garanzia   previdenziale   -
  Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. 
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art.  59,  comma  54;  decreto  del
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto
  con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione
  economica e con il Ministro per la funzione pubblica e  gli  affari
  regionali, 30 marzo 1998, art. 1. 
- Costituzione, artt. 36 e 38. 
(GU n.3 del 19-1-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO. 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria
  Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe
  FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 59,  comma  54,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per  la  stabilizzazione
della finanza pubblica) e dell'art. 1,  lett.  a),  del  decreto  del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  30  marzo  1998
(Programmazione  dell'accesso  al  pensionamento  di  anzianita'  dei
militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della  legge  27  dicembre
1997,  n.  449),  promosso  dalla   Corte   dei   conti   -   Sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia, nel procedimento vertente  tra
V. R. e il Ministero dell'Interno ed  altra,  con  ordinanza  del  29
maggio 2009, iscritta  al  n.  144  del  registro  ordinanze  2010  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella. 
    Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale  per  la
Regione Puglia, con  ordinanza  del  29  maggio  2009,  ha  sollevato
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  59,  comma  54,
della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure  per  la  stabilizzazione
della finanza pubblica) e dell'art. 1 del decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di  concerto
con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e con il Ministro per la funzione  pubblica  e  gli  affari
regionali (Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianita'
dei militari, ai  sensi  dell'art.  59,  comma  55,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449), per violazione degli  artt.  36  e  38  della
Costituzione; 
        che il rimettente espone in punto di fatto che un  dipendente
della Polizia di Stato presentava in data 6 giugno  1997  domanda  di
dimissioni  a  decorrere  dal  30  dicembre  1997,  avendo   maturato
l'anzianita' prescritta dalla legge per ottenere  il  trattamento  di
quiescenza, e veniva collocato a riposo a decorrere dal  30  dicembre
1997; 
        che, tuttavia, l'art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997, n.
375  (Disposizioni  urgenti  in  tema  di  trattamenti  pensionistici
anticipati) - entrato nelle more in vigore  -  sanciva  la  immediata
sospensione dell'applicazione  di  ogni  disposizione  di  legge,  di
regolamento e di accordi collettivi  che  prevedevano  il  diritto  a
trattamenti pensionistici di anzianita' anticipati rispetto  all'eta'
pensionabile o alla eta' prevista per la cessazione dal  servizio  in
base ai singoli ordinamenti, e tale sospensione  era  definitivamente
confermata dall'art. 59, comma 54, della legge n. 449 del  1997  sino
alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 1998); 
        che per effetto della suddetta normativa, come integrata  dal
citato d.m. 30 marzo 1998,  il  ricorrente  nel  giudizio  principale
subiva il differimento della pensione al mese di  aprile  successivo,
con fissazione del collocamento a riposo  alla  data  del  1°  aprile
1998; 
        che pertanto, essendo cessato dal  servizio  il  30  dicembre
1997 e cosi' rimasto  senza  retribuzione  per  i  mesi  di  gennaio,
febbraio e marzo del 1998, egli chiedeva dichiararsi il  suo  diritto
ad ottenere il trattamento di quiescenza dal giorno della  cessazione
dal  servizio  (30  dicembre  1997),  con  conseguente  condanna  del
Ministero dell'interno e della Direzione provinciale  del  Tesoro  al
pagamento  in  suo  favore  dei  ratei  pensionistici  relativi  alle
suddette mensilita', non riscossi per effetto della citata  normativa
sopravvenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; 
        che,  in  diritto,  il  giudice  a  quo,  ritenute  le  norme
impugnate rilevanti ai fini del decidere,  osserva,  con  riferimento
alla non manifesta infondatezza, che  si  riproporrebbe  la  medesima
problematica del  vuoto  di  quattro  mesi  della  pensione  e  della
retribuzione  gia'  irrazionalmente  sofferto  dal  personale   della
scuola, cui questa  Corte  ha  ovviato  dichiarando  l'illegittimita'
costituzionale - con sentenza n. 439 del 1994 - dell'art. 1, commi  1
e 2-quinquies, del decreto-legge 19 settembre 1992,  n.  384  (Misure
urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di  pubblico  impiego,
nonche' disposizioni fiscali), convertito, con  modificazioni,  nella
legge 14 novembre 1992, n. 438, indi - con sentenza n. 347 del 1997 -
dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto  1995,  n.
335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare),
in punto di salvezza dell'efficacia dell'art. 13,  comma  5,  lettera
b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica); 
        che anche in questo  caso  il  differimento  del  trattamento
pensionistico in  danno  di  dipendenti  pubblici  rimasti  privi  di
retribuzione violerebbe gli artt. 36 e 38 Cost., sottraendo  loro  il
minimo indispensabile per  provvedere  ai  bisogni  essenziali  della
vita; 
        che e' intervenuto nel giudizio il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, il quale ha  concluso  per  la  inammissibilita'  o  manifesta
infondatezza della questione. 
    Considerato che il giudice rimettente censura  l'art.  59,  comma
54,  della  legge  27  dicembre  1997   n.   449   (Misure   per   la
stabilizzazione della finanza pubblica) e l'art. 1  del  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato
di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali (Programmazione dell'accesso al pensionamento di
anzianita' dei militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), per violazione degli artt. 36 e  38  della
Costituzione; 
        che l'art.  59,  comma  54,  della  legge  n.  449  del  1997
confermava, relativamente al periodo dal 3 novembre  1997  sino  alla
data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 1998),  la
sospensione delle previgenti norme di  legge,  di  regolamento  o  di
accordo  collettivo  attributive  del  diritto,  con  decorrenza  nel
periodo  suindicato,  a  trattamenti  pensionistici   di   anzianita'
anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per  la
cessazione dal servizio dai singoli ordinamenti; 
        che  in  tal  modo  la  norma  primaria   impugnata   rendeva
definitiva la sospensione gia' sancita dall'art. 1 del  decreto-legge
3 novembre 1997, n. 375 (Disposizioni urgenti in tema di  trattamenti
pensionistici  anticipati),  decaduto  per  mancata   conversione   e
specificamente  abrogato,  conservando  validita'  agli  atti  ed  ai
provvedimenti  adottati  e  facendo  salvi  gli  effetti  prodottisi,
dall'art. 63 della legge n. 449 del 1997; 
        che deve essere disattesa, in via preliminare, l'eccezione di
inammissibilita' avanzata dall'intervenuto Presidente  del  Consiglio
dei ministri; 
        che, invero, sotto il primo  profilo,  il  rimettente  motiva
adeguatamente, ancorche' succintamente, il supposto vulnus agli artt.
36 e 38 Cost., evidenziando  a  carico  del  dipendente  cessato  dal
servizio la perdita  del  minimo  indispensabile  per  provvedere  ai
bisogni essenziali della vita, a causa della subita  indisponibilita'
temporanea sia della retribuzione sia della pensione; 
        che, sotto il secondo profilo, la previsione del  termine  di
differimento del trattamento pensionistico  contenuta  nell'impugnato
art. 1  del  d.m.  30  marzo  1998  e'  strettamente  collegata  alla
disciplina dettata dalla norma primaria, congiuntamente censurata, di
(definitiva conferma  della)  sospensione  transitoria  di  tutte  le
disposizioni attributive del diritto a trattamenti  pensionistici  di
anzianita', si' da autorizzare senz'altro il  sindacato  della  Corte
sul provvedimento, di fonte legale, di  moratoria  dei  pensionamenti
anticipati; 
        che, quanto al  merito,  questa  Corte  ha  gia'  piu'  volte
escluso l'illegittimita' costituzionale  di  interventi  di  "blocco"
dell'accesso a trattamenti pensionistici di anzianita',  come  quello
censurato in questa sede, tutti ragionevolmente inseriti nel processo
di  radicale  riconsiderazione  di  tali  trattamenti  al   fine   di
stabilizzare la spesa previdenziale  entro  determinati  livelli  del
rapporto con il prodotto interno lordo (sentenze n. 245 del 1997,  n.
417 del 1996 e n. 439 del 1994; ordinanze n. 319 e n.  18  del  2001,
nonche' n. 318 del 1997); 
        che  dev'essere,  altresi',   ribadita   l'estraneita'   alle
pensioni cosiddette "anticipate" della garanzia  contenuta  nell'art.
38  Cost.,  perche'  inerente  allo  stato  di  bisogno  e,   quindi,
«riservata alle pensioni che trovano la loro causa  nella  cessazione
dell'attivita' lavorativa per ragioni di eta' e non anche a quelle il
cui presupposto consiste nel mero avvenuto svolgimento dell'attivita'
stessa per un tempo  predeterminato»  (ordinanza  n.  278  del  2003,
proprio riguardo alla sospensione  temporanea  disposta  dalla  norma
primaria qui impugnata; ma, in tal senso, gia' la sentenza n. 416 del
1999); 
        che, inoltre, l'impugnato art. 59, comma 54, della  legge  n.
449 del 1997 prevedeva che i pubblici  dipendenti  interessati  dalla
sospensione temporanea dell'accesso al  pensionamento  di  anzianita'
anticipato  (come,  appunto,  il  ricorrente  nel  giudizio  a   quo)
potessero  revocare  le   dimissioni   gia'   previamente   accettate
dall'amministrazione e, ove gia' collocati a riposo,  persino  essere
riammessi in servizio a domanda; 
        che cio'  esclude,  altresi',  il  denunciato  contrasto  con
l'art. 36  Cost.,  perche',  essendo  disponibili  strumenti  per  la
prosecuzione o il ripristino  del  rapporto  d'impiego  rimessi  alla
libera iniziativa dell'interessato, l'effetto  economico  negativo  a
suo carico finisce per dipendere dalla sua eventuale  scelta  di  non
utilizzarli, ossia da un atto volontario del  lavoratore,  revocabile
con il ritiro della domanda di  pensionamento,  ancorche'  accettata,
ovvero con la richiesta di riammissione in servizio  (in  tal  senso,
sentenza n. 324 del 1999 e ordinanza n. 92 del 1997). 
        che,  infine,  inconferente  e'  il  richiamo   del   giudice
rimettente alle pronunce di  questa  Corte  specificamente  incidenti
sulla legislazione relativa alla posizione  giuridica  del  personale
della scuola per violazione dell'art. 3 Cost. (sentenze  n.  347  del
1997 e n. 439 del 1994); 
        che,   infatti,   diversamente   dalle   fattispecie   allora
esaminate, caratterizzate dal fisiologico slittamento della richiesta
di  cessazione   dal   servizio   all'inizio   dell'anno   scolastico
successivo,  stavolta  non  rileva  alcun  meccanismo  specifico   di
operativita' delle dimissioni, tant'e' che il parametro  dell'art.  3
Cost., in quella sede ritenuto violato in  via  assorbente,  qui  non
risulta  neppure  evocato,  mentre  la   norma   impugnata   inibisce
temporaneamente l'accesso  al  pensionamento  anticipato  e,  dunque,
interviene esclusivamente - spostandola necessariamente in  avanti  -
sulla decorrenza del trattamento di quiescenza; 
        che, quindi, la questione deve ritenersi, per  quanto  detto,
manifestamente infondata. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 54,  della  legge  27
dicembre 1997 n. 449 (Misure per  la  stabilizzazione  della  finanza
pubblica) e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale 30 marzo 1998, emanato di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e  con  il
Ministro  per  la  funzione   pubblica   e   gli   affari   regionali
(Programmazione  dell'accesso  al  pensionamento  di  anzianita'  dei
militari, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della  legge  27  dicembre
1997, n. 449), sollevata, in riferimento agli artt.  36  e  38  della
Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale, per la
Regione Puglia con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2011. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella