N. 14 ORDINANZA 10 - 12 gennaio 2011

Giudizio di ammissibilita' di ricorso per conflitto  di  attribuzione
tra poteri dello Stato. 
 
Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento civile promosso da
  un  magistrato  per  il  risarcimento  del  danno  arrecatogli  dal
  lamentato contenuto ingiurioso e diffamatorio  delle  dichiarazioni
  rese da un deputato nel corso  di  una  trasmissione  televisiva  -
  Deliberazione di  insindacabilita'  della  Camera  dei  deputati  -
  Conflitto di attribuzione tra poteri dello  Stato  sollevato  dalla
  Corte di cassazione - Denunciata mancanza di nesso  funzionale  tra
  le opinioni espresse e l'esercizio  dell'attivita'  parlamentare  -
  Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo -  Ammissibilita'
  del conflitto - Notificazione e comunicazioni conseguenti. 
- Deliberazione della Camera dei  deputati  10  febbraio  2005  (doc.
  IV-quater, n. 48). 
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11  marzo  1953,  n.  87,
  art. 37, terzo e quarto comma. 
(GU n.3 del 19-1-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Paolo
  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe  FRIGO,  Alessandro  CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  10
febbraio 2005 relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art.  68,
primo comma, della Costituzione,  delle  opinioni  espresse  dall'on.
Vittorio  Sgarbi  nei  confronti  del  magistrato  Gherardo  Colombo,
promosso  dalla  Corte  di  Cassazione  con  ricorso  depositato   in
cancelleria il 3 agosto  2010  ed  iscritto  al  n.  9  del  registro
conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010  il  Giudice
relatore Paolo Grossi. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 3 agosto 2010,  la  Corte
di cassazione,  terza  sezione  civile,  ha  sollevato  conflitto  di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti  della  Camera  dei
deputati, in riferimento alla deliberazione con la quale l'Assemblea,
approvando il 10 febbraio 2005  la  relazione  della  Giunta  per  le
autorizzazioni a procedere (doc. IV-quater n. 48), ha  dichiarato  la
insindacabilita', ai  sensi  dell'articolo  68,  primo  comma,  della
Costituzione, delle opinioni espresse dal  deputato  Vittorio  Sgarbi
nei confronti del magistrato Gherardo Colombo; 
        che la Corte ricorrente premette di  essere  stata  investita
dalla impugnazione proposta dal dott. Gherardo Colombo, magistrato in
servizio all'epoca dei fatti, avverso  la  sentenza  della  Corte  di
appello di Bologna depositata il 6 dicembre 2005, con  la  quale,  in
riforma della decisione adottata in primo grado, era  stata  respinta
la domanda  di  risarcimento  dei  danni  avanzata  in  relazione  al
contenuto ingiurioso e  diffamatorio  di  alcune  dichiarazioni  rese
dall'allora deputato Vittorio Sgarbi  nel  corso  della  trasmissione
televisiva messa in onda il 27  marzo  1998  dalla  emittente  R.T.I.
nella serie "Sgarbi quotidiani"; 
        che, nei giudizi di merito, l'attore si era doluto di  essere
stato rappresentato in quelle  dichiarazioni,  assieme  alla  collega
dott.ssa Ilda Boccassini, come «magistrati  mediocri  che,  mossi  da
ostilita' verso altro magistrato (il dott. Mele)  di  gran  lunga  di
loro piu' meritevole e capace, gli avevano  impedito  una  importante
progressione in carriera, rendendo all'organo  di  autogoverno  della
magistratura "dichiarazioni" tali da "bloccargli" la strada»; 
        che, nel proporre ricorso per cassazione avverso la decisione
della Corte di appello di Bologna - con la quale era stata esclusa la
responsabilita' dell'onorevole Sgarbi in ragione della  delibera  del
10 febbraio 2005, con la quale la Camera dei deputati aveva  ritenuto
applicabile, nei confronti del deputato, la scriminante dell'art. 68,
primo comma, Cost., nell'ambito del giudizio civile introdotto  dalla
dott.ssa Ilda Boccassini  per  le  dichiarazioni  rese  dallo  stesso
Sgarbi nella medesima trasmissione televisiva del 27 marzo 1998 -  il
dott. Colombo aveva, in particolare, denunciato  violazione  e  falsa
applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.,  in  quanto  la  Corte
territoriale  avrebbe  errato   sia   nel   ritenere   rilevante   la
deliberazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni   espresse   dal
deputato Sgarbi, essendo questa attinente alla diversa causa promossa
dalla dott.ssa Boccassini; sia nel non rilevare la illegittimita'  di
tale delibera per mancanza di motivazione sul nesso funzionale tra le
dichiarazioni rese dal parlamentare nella richiamata  trasmissione  e
suoi precedenti atti tipici; sia, infine, nel non sollevare conflitto
di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati,  in  ragione
dell'anzidetto vizio; 
        che la Corte ricorrente  ha,  preliminarmente,  disatteso  la
validita'  dell'assunto  posto  a  fondamento  del  primo  motivo  di
ricorso, reputando «non contestabile»  l'applicabilita',  anche  agli
effetti del giudizio introdotto dal dott. Colombo,  della  menzionata
delibera  di  insindacabilita',  avuto  riguardo  alla  identita'   e
contestualita' delle opinioni del parlamentare, coinvolgenti tanto la
dott.ssa Boccassini che il dott. Colombo, e considerato che la Camera
si era limitata a  recepire  il  parere  della  Giunta,  «che  quelle
dichiarazioni aveva delibato considerandone destinatario  proprio  il
Colombo»; 
        che,  peraltro,  la  deliberazione   in   questione   sarebbe
effettivamente affetta dai vizi denunciati, in quanto la  Camera  dei
deputati, nel valutare le dichiarazioni del deputato, avrebbe  omesso
di considerare che il contesto in cui  le  affermazioni  erano  state
rese, in se' non riferibili  ad  alcun  atto  tipico  della  funzione
parlamentare svolta  dal  medesimo,  risultava  avulso  da  qualsiasi
connotazione istituzionale; in  particolare  -  sottolinea  la  Corte
ricorrente  -  quello  che  l'on.  Sgarbi  aveva  definito  come   il
cosiddetto "caso Mele" risultava privo di corrispondenza  sostanziale
con atti tipici rispetto ai quali la trasmissione televisiva  potesse
fungere  da  strumento  divulgativo;  circostanza,   d'altra   parte,
asseverata dalla stessa Camera dei deputati, la quale, nel  limitarsi
a valorizzare il mero  contesto  genericamente  politico  in  cui  le
dichiarazioni contestate si sarebbero inserite, evocava, «ex ore suo,
nella suddetta sua delibera, una  ipotesi  paradigmatica  di  esclusa
configurabilita' della immunita'»; 
        che,   pertanto,   da   tali   rilievi    discenderebbe    la
illegittimita' della  delibera  in  questione  e  «il  suo  carattere
invasivo delle attribuzioni del potere giudiziario», con  conseguente
richiesta di dichiarare, previa l'ammissibilita' del ricorso, che non
spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni del
deputato Vittorio Sgarbi, nella trasmissione "Sgarbi quotidiani"  del
27  marzo  1998,  concernono  opinioni  espresse  da  un  membro  del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi  dell'art.  68,
primo comma, Cost. 
    Considerato che,  in  questa  fase  del  giudizio,  la  Corte  e'
chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge  11
marzo 1953, n. 87, a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso
sia ammissibile in quanto vi sia «materia  di  un  conflitto  la  cui
risoluzione spetti alla sua competenza»,  sussistendone  i  requisiti
soggettivo ed oggettivo  e  restando  impregiudicata  ogni  ulteriore
questione, anche in punto di ammissibilita'; 
        che,  sotto  il  profilo   del   requisito   soggettivo,   va
riconosciuta la legittimazione della Corte di cassazione a  sollevare
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,  in  quanto  organo
giurisdizionale,  in  posizione  di  indipendenza  costituzionalmente
garantita, competente a dichiarare definitivamente  la  volonta'  del
potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli; 
        che, parimenti, deve essere  riconosciuta  la  legittimazione
della Camera dei deputati ad essere  parte  del  presente  conflitto,
quale organo competente a dichiarare in modo  definitivo  la  propria
volonta' in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
        che, per  quanto  attiene  al  profilo  oggettivo,  la  Corte
ricorrente lamenta la lesione della propria  sfera  di  attribuzione,
costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto
illegittimo, per inesistenza dei  relativi  presupposti,  del  potere
spettante alla Camera dei deputati di  dichiarare  l'insindacabilita'
delle opinioni espresse dai membri di quel  ramo  del  Parlamento  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
        che, dunque,  esiste  la  materia  di  un  conflitto  la  cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara ammissibile, ai sensi dell'articolo 37  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, il  ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  tra
poteri dello Stato indicato in  epigrafe,  proposto  dalla  Corte  di
cassazione nei confronti della Camera dei deputati; 
    Dispone: 
        che  la   cancelleria   di   questa   Corte   dia   immediata
comunicazione della  presente  ordinanza  alla  ricorrente  Corte  di
cassazione, terza sezione civile; 
        che il ricorso e la presente ordinanza siano,  a  cura  della
ricorrente, notificati alla Camera dei deputati, in persona  del  suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni  dalla  comunicazione
di cui al punto a), per essere  successivamente  depositati,  con  la
prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro
il termine di trenta giorni previsto dall'art.  24,  comma  3,  delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Grossi 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 12 gennaio 2011. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella