N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2008

Ordinanza del 6 febbraio 2008 emessa dal Giudice di pace  di  Firenze
nel procedimento penale a carico di Trassinelli Adele. 
 
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace  -  Decreto
  di citazione a giudizio - Obbligatorieta' dell'informazione di  cui
  all'art. 369-bis cod. proc. pen. circa l'obbligo di  retribuire  il
  difensore d'ufficio e le condizioni per l'ammissione al  patrocinio
  a spese dello Stato - Mancata previsione - Lesione del  diritto  di
  difesa dei non abbienti. 
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20. 
- Costituzione, art. 24, comma terzo. 
(GU n.4 del 26-1-2011 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nel  corso  dell'udienza  del  6  febbraio  2008   il   difensore
dell'imputato  Trassinelli   Adele,   ha   sollevato   questione   di
legittimita'  costituzionale  circa  la   violazione   dell'art.   24
Costituzione la' ove l'art. 20 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274,  non
prevede la cogenza dell'indicazione  dell'obbligo  di  retribuire  il
difensore  d'ufficio  e  della  possibilita',  per   l'imputato,   di
ricorrere  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  ricorrendone   le
condizioni, in analogia con l'art. 369-bis c.p.p. 
    Questo giudice ritiene la questione fondata  e  rilevante,  tanto
che ha gia' sollevato analoga questione. 
    Questo giudice e' consapevole della sentenza n. 1271 Cass.  pen.,
sez. IV che ha collocato la previsione di cui all'art. 369-bis c.p.p.
nelle attivita' del pubblico ministero finalizzate «al compimento del
primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere». 
    Tuttavia  il  sottoscritto  ritiene   sussistere   questione   di
legittimita' costituzionale la' ove l'art. 20 del  d.lgs.  28  agosto
2000 n. 274 non preveda  che  il  decreto  di  citazione  a  giudizio
contenga gli avvertimenti circa l'obbligatorieta' della  retribuzione
al difensore nominato d'ufficio e delle condizioni  per  l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato. 
    Cio' in quanto l'art. 24 Cast. garantisce  espressamente  ai  non
abbienti (comma 3), i mezzi per agire e  difendersi  avanti  ad  ogni
giurisdizione. 
    Il mancato obbligo di informazione  vanifica  il  chiaro  dettato
costituzionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Ritenuta la questione rilevante e fondata rimette gli  atti  alla
Corte    costituzionale    affinche'    dichiari     l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 20 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 la' ove  non
prevede l'obbligatorieta' delle informative di cui  all'art.  369/bis
c.p.p. sull'obbligo della retribuzione al difensore d'ufficio e sulla
possibilita' di ricorrere al  patrocinio  a  Spese  dello  Stato,  in
relazione all'art. 24 Costituzione. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
cancelleria,  alle  parti  in  causa,  al  pubblico   ministero,   al
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  nonche'  ne  sia
data comunicazione, sempre a cura della  Cancelleria,  al  Presidente
della Camera pro tempore,  al  Presidente  del  Senato  pro  tempore,
nonche' che sia allegata al verbale d'udienza. 
    Cosi' deciso in Firenze, il 6 febbraio 2008. 
 
                      Il Giudice di pace: Iorio