N. 20 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2010

Ordinanza del 16 novembre 2010  emessa  dal  Tribunale  amminisrativo
regionale per il Veneto sul ricorso  proposto  da  FIN.SE.CO.  S.p.a.
contro Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno ed altre. 
 
Appalti pubblici - Possesso dei  requisiti  relativi  alla  capacita'
  economico-finanziaria   e   tecnico-organizzativa   dei    soggetti
  partecipanti dichiarati in sede di domanda di  partecipazione  alla
  gara e dichiarazioni contenute nella domanda  di  partecipazione  o
  nell'offerta - Mancata prova o conferma - Sanzioni -  Incameramento
  della cauzione disposta dalla stazione appaltante - Violazione  del
  principio di uguaglianza - Incidenza sui principi di  imparzialita'
  e buon andamento della pubblica amministrazione. 
- Decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  art.  48,  comma  1,
  seconda parte. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
(GU n.7 del 9-2-2011 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1581 del 2010, proposto da: 
        Fin.Se.Co. S.p.A., in persona del suo  legale  rappresentante
pro  tempore,  costituitosi  in  giudizio,  rappresentato  e   difeso
dall'avv. Ignazio Lomedico, con domicilio eletto in Venezia presso lo
studio dell'avv. Debora Pretin, Piazzale Roma, 468/B; 
    Contro Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno (BL), in persona del  suo
direttore generale pro tempore, costituitosi giudizio,  rappresentato
e difeso dall'avv. Vittorio Miniero e  dall'avv.  Matteo  Giacomazzi,
con  domicilio  eletto  presso   lo   studio   di   quest'ultimo   in
Venezia-Mestre, Corso del Popolo, 8; 
    Nei confronti di Sacaim S.p.A., Manelli Impresa S.r.l.; 
    Per  l'annullamento,  previa  sospensione  cautelare  della  loro
efficacia, della nota prot. 24737/TEC del 30 luglio 2010 a firma  del
Presidente della  Commissione  giudicatrice  della  procedura  aperta
indetta   dall'Azienda   U.L.S.S.   n.   1   di   Belluno   ai   fini
dell'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione  dei
lavori di sopraelevazione del blocco «F» dell'Ospedale di  Belluno  e
recante l'esclusione della ricorrente dalla procedura  medesima;  del
presupposto verbale di gara n. 3 del 29 luglio 2010; delle note prot.
26986/TEC del 23 agosto 2010 e prot. 27342/TEC del  26  agosto  2010,
rispettivamente a firma del  predetto  Presidente  della  Commissione
giudicatrice e del Responsabile unico  del  procedimento  e  recanti,
nell'ordine, la conferma  dell'esclusione  dalla  gara  e  l'introito
della cauzione provvisoria prestata dalla ricorrente  ai  fini  della
partecipazione al procedimento di scelta del contraente;  nonche'  di
ogni altro atto presupposto o conseguente. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda U.L.S.S. n.
1 di Belluno; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2010  il
dott. Fulvio Rocco e uditi per le  parti  i  difensori,  avv.  Debora
Pretin, in sostituzione dell'avv. Ignazio Lomedico, per la ricorrente
Societa' e l'avv. Elena Miniero, in sostituzione  dell'avv.  Vittorio
Miniero, per l'Azienda Ulss n.1 di Belluno; 
 
                   Ritenuto in fatto e in diritto 
 
    1.1.La ricorrente, Fin.Se.Co. S.p.a., espone di aver  partecipato
alla gara indetta dall'Azienda U.L.S.S.  n.  1  di  Belluno  al  fine
dell'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione  dei
lavori di sopraelevazione del blocco «F»  dell'Ospedale  di  Belluno,
codice cup B33B0700013003; codice cig 04698547C7. 
    Nel corso del procedimento Fin.Se.Co.  e'  stata  sorteggiata  ai
sensi dell'art. 48, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per  la
verifica  dei  requisiti  dichiarati   nella   propria   domanda   di
partecipazione alla gara; e in conseguenza di cio',  con  nota  prot.
21849/TEC del 1°  luglio  2010  il  Dirigente  del  Servizio  Tecnico
dell'Azienda  U.L.S.S.  n.  1  di  Belluno  ha  chiesto   all'attuale
ricorrente «di presentare all'Ufficio Protocollo dell'U.L.S.S. n.  1,
con sede in Via Feltre n. 57 a  Belluno,  la  documentazione  atta  a
comprovare i requisiti finanziari e tecnici autocertificati dal o dai
progettisti assodati o indicati,  entro  il  termine  perentorio  del
giorno 12  luglio  2010,  ore  12.00.  Si  ricorda  che  il  mancato,
ritardato o non  conforme  invio  della  documentazione  richiesta  e
necessaria rispetto a  quanto  previsto  nel  Disciplinare  di  gara,
comportera' l'esclusione dalla gara  d'appalto»  (cfr.  ibidem,  doc.
13). 
    Fin.Se.Co. ha inoltrato entro tale termine la documentazione,  da
essa  reputata  idonea  a  soddisfare  la  richiesta  della  stazione
appaltante. Peraltro, nel verbale n.  3  del  29  luglio  2010  della
Commissione di gara si legge, per quanto qui segnatamente  interessa,
che «dall'esame della documentazione prodotta  emerge  quanto  segue:
... Ditta Fin.Se.Co. Costrnione Generali S.p.a. di Napoli. Dall'esame
della  documentazione  prodotta  si  riscontra   quanto   segue.   Il
progettista indicato Studio Iadanza S.r.l.: ha presentato  copie  dei
modelli unici, bilanci, modelli I.V.A., cerfificazioni di  esecuzione
dei servizi dichiarati, con dichiarazioni di conformita'  del  legale
rappresentante ex art. 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  mentre
il disciplinare di gara disponeva la presentazione degli originali  o
di copia autenticata. Tale modalita' di autenticazione  di  copia  in
sede di controllo ex art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 non  e'
idonea al fine certificatorio oggetto del controllo del possesso  dei
requisiti dichiarati in fase di gara come gia' specificato  dall'AVCP
(Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici) con parere n.  5  del
16 gennaio 2008 e disposto da ultimo dal T.A.R. Calabria,  Catanzaro,
Sez. II, con sentenza n. 717 dell'11 maggio 2010. Il  certificato  di
esecuzione di  un  servizio  dichiarato,  emesso  dall'impresa  Melfi
S.r.l. relativamente ai lavori di  manutenzione  straordinaria  e  di
adeguamento alle norme  di  sicurezza  del  presidio  ospedaliero  F.
Veneziale di Isernia, comunque non autenticato nei modi previsti  dal
disciplinare come sopra specificato, riporta anche cifre inferiori  a
quelle dichiarate. La dimostrazione di requisiti per importi nuovi  e
diversi comporta l'esclusione dalla gara  per  violazione  di  quanto
disposto dall'art. 48, comma 1, del d.lgs. n.  163  del  2006,  cosi'
come affermato dall'AVCP con parere n. 112 del 9 aprile 2008. Per  n.
2 servizi dichiarati, «Riqualificazione periferia urbana in Comune di
Potenza» e «Contratto di Quartiere  II  di  Caccamo»  nel  Comune  di
Palermo,  non  vengono  presentati  certificati  di  esecuzione   del
servizio, ma solo delibere di approvazione  del  progetto  e  fatture
neppure quietanzate. Oltre a cio', dalla deliberazione si evince  che
il progetto e' stato redatto in Associazione Temporanea Professionale
per cui non  vi  e'  una  certificazione  che  attesti  i  rispettivi
incarichi  professionali  svolti.  Infine  tale   documentazione   e'
comunque sempre non autenticata nei modi previsti  dal  disciplinare.
Per il servizio dichiarato dei lavori di ampliamento di un  complesso
residenziale   in   Comune   di   Agnone   (IS)   viene    presentata
un'attestazione di deposito di progetto strutturale dalla  quale  non
si  rileva  alcun  importo  per  cui  ininfluente  a  provare  quanto
dichiarato. Tale documentazione e' comunque  sempre  non  autenticata
nei  modi  previsti  dal  disciplinare.  Il  progettista   incaricato
Promoproject S.r.l. ha presentato copie dei bilanci,  modelli  unici,
modelli IVA con dichiarazioni di conformita' del leale rappresentante
ex art. 19 del d.P.R. n. 445 del 2000, mentre il disciplinare di gara
di disponeva la presentazione degli originali o di copia autenticata.
Tale modalita' di autenticazione di copia in  sede  di  controllo  ex
art.  48  del  d.lgs.  n.  163  del  2006  non  e'  idonea  al   fine
certificatorio oggetto  del  controllo  del  possesso  dei  requisiti
dichiarati in fase di gara per le  motivazioni  sopra  riportate.  Il
progettista incaricato Ing. Filippo Castagnozzi ha  presentato  copie
dei modelli unici, bilanci, modelli IVA, certificazioni di esecuzione
dei servizi dichiarati, con dichiarazione di conformita'  del  legale
rappresentante ex art. 19 del d.P.R.  n.  445  del  2000,  mentre  il
disciplinare di gara disponeva la presentazione degli originali o  di
copia autenticata. Tale modalita' di autenticazione di copia in  sede
di controllo ex art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 non e'  idonea  al
fine certificatorio oggetto del possesso dei requisiti dichiarati  in
fase di gara per le motivazioni sopra riportate; la maggior parte dei
certificati  di  esecuzione  dei  servizi  presentati,  comunque  non
autenticati nei  modi  come  previsti  dal  disciplinare  come  sopra
specificato, riporta cifre inferiori a  quelle  dichiarate,  comunque
diverse. La dimostrazione dei requisiti per importi nuovi  e  diversi
comporta l'esclusione dalla gara per violazione  di  quanto  disposto
dall'art. 48, comma 1,  del  d.lgs.  n.  163  del  2006,  cosi'  come
affermato dall'AVCP con parere n. 112 del 9 aprile  2008.  Per  tutto
quanto sopra specificato la Commissione esclude  la  ditta  Fin.Se.Co
Costruzione Generali S.p.a. di Napoli dalla gara» (cfr. ibidem,  doc.
3). 
    Con nota prot. 2473/TEC del 30 luglio 2010  il  Presidente  della
Commissione di gara ha comunicato  a  Fin.Se.Co.  l'esclusione  dalla
gara disposta nei suoi confronti, riportando puntualmente nella  nota
medesima quanto  gia'  precisato  nel  sopradescritto  verbale  (cfr.
ibidem, doc. 2). 
    In  esito  a  tale   comunicazione   Fin.Se.Co.   ha   presentato
all'Azienda U.L.S.S. un articolato «atto  di  diffida  e  ricorso  in
autotutela», chiedendo di essere  riammessa  in  gara  (cfr.  ibidem,
doc.4). 
    Con nota prot. 26986/TEC del 23 agosto 2008 il  Presidente  della
Commissione  di  gara  ha  respinto  tale  istanza,   affermando   la
Commissione medesima «ha  tenuto  in  debito  conto  le  osservazione
presentate da codesta spettabile impresa, ma non  ritiene  ugualmente
possibile una azione di autotutela non ritenendo fondate le eccezioni
esplicitate» (cfr. ibidem, doc. 5). 
    Successivamente, con nota prot. 27342/TEC del 26 agosto  2010  il
Responsabile Unico del Procedimento ha invitato  Fin.Se.Co,  al  fine
dell'escussione della cauzione provvisoria contemplata dall'art.  48,
comma 1, seconda parte, del d.lgs. n.163 del  2006,  «entro15  giorni
dal ricevimento della presente via fax, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dalla Vostra appendice di polizza, ad accreditare
l'importo di euro 95.232.000,00. - presso la Unicredit Banca S.p.a. -
Filiale di belluno -Piazza dei martiri n. 41 -  Codice  IBAN  IT  14W
02008 11910 0000040010591 » (cfr. ibidem, doc. 6). 
    Con nota prot. 4896/10 del 26 agosto 2010 Fin.Se.Co. ha diffidato
l'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno a proseguire  il  procedimento  di
incameramento della cauzione, non ottenendo peraltro riscontro a tale
richiesta. 
    1.2.1. Con il ricorso in  epigrafe,  Fin.Se.Co.  chiede  pertanto
nella presente sede  di  giudizio  l'annullamento  della  nota  prot.
24737/TEC del 30 luglio 2010 a firma del Presidente della Commissione
giudicatrice della procedura aperta indetta dall'Azienda U.L.S.S.  n.
1 di Belluno ai fini dell'affidamento della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione  dei  lavori  di  sopraelevazione  del   blocco   «F»
dell'Ospedale di  Belluno  e  recante  l'esclusione  dalla  procedura
medesima; del presupposto e surriportato verbale di gara n. 3 del  29
luglio 2010; delle note prot. 26986/TEC del 23 agosto  2010  e  prot.
27342/TEC del 26 agosto 2010, rispettivamente a  firma  del  predetto
Presidente della Commissione giudicatrice e  del  Responsabile  unico
del procedimento e recanti, nell'ordine, la conferma  dell'esclusione
dalla gara e  l'introito  della  cauzione  provvisoria  a  suo  tempo
prestata ai fini della partecipazione al procedimento di  scelta  del
contraente; nonche' di ogni altro atto presupposto o conseguente. 
    1.2.2. Con un primo ordine  di  censure  Fin.Se.Co.  segnatamente
riferito alla disposta sua esclusione dalla gara,  deduce  l'avvenuta
violazione  e  falsa  applicazione  degli  atti  costituenti  la  lex
specialis di gara, violazione e falsa applicazione deld.lgs.  n.  163
del 2006, violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 445 del 2000,
violazione e falsa  applicazione  dei  principi  di  buon  andamento,
imparzialita' e trasparenza della gara, eccesso di potere per difetto
dei presupposti, difetto di  motivazione,  illogicita',  sproporzione
manifesta e sviamento. 
    Secondo la prospettazione di  Fin.Se.Co.,  la  motivazione  della
propria esclusione dal procedimento di scelta del contraente  sarebbe
sintetizzabile, da un lato, nell'assunto che nel disciplinare di gara
sarebbe stata disposta  la  presentazione  degli  originali  o  copia
autenticata dei documenti dimostrativi, nel mentre  gli  stessi  sono
stati presentati con dichiarazione di conformita' di cui all'art.  19
del d.P.R. n. 445  del  2000;  nonche',  dall'altro  lato,  in  altri
rilievi  inerenti  la  documentazione  presentata   da   alcuni   dei
professionisti indicati quali progettisti da Fin.Se.Co. negli atti da
essa prodotti in sede di gara. 
    Per quanto attiene al rilievo principale, ossia  l'autenticazione
effettuata in conformita' alla disciplina  di  cui  all'art.  19  del
d.P.R. n. 445 del 2000 mediante  dichiarazione  resa  dal  privato  e
corredata dalla fotocopia del  proprio  documento  di  identita',  la
difesa di Fin.Se.Co. evidenzia che la  giurisprudenza  ormai  unanime
ammetterebbe tale modalita' di autenticazione anche nella riscontrata
nella lex specialis di gara assenza di una specifica disposizione  in
tal senso (cfr., ad es., T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 23  gennaio
2007 n. 603; Cons. Stato, Sez. VI, 28 ottobre  2003  n.  7473;  Cons.
Stato,  Sez.  V,  2  luglio  2001  n.  3602)  e  che,  comunque,   il
disciplinare di gara disponeva nella specie, a pag. 35, lett. c), che
«agli operatori economici sorteggiati si richiedera'  di  consegnare,
entro 10  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  richiesta,  la
documentazione  a  comprova  dei  requisiti  finanziari   e   tecnici
autocertificati  dal  o  dai  professionisti  associati  o  indicati:
originale  o  copia  autentica  dei  documenti  relativi   all'ultimo
quinquennio finanziario e di conseguenza: relativamente alle societa'
di capitali i bilanci corredati dalla nota di deposito, relativamente
alle societa' di persone o  ai  concorrenti  individuali,  i  modelli
unici contenenti la parte relativa alla dichiarazione IVA.  Originale
o  copia  autenticata  dei  certificati  di  esecuzione  dei  servizi
dichiarati». 
    Secondo la ricorrente, pertanto, la  lex  specialis  non  avrebbe
indicato in modo puntuale una determinata modalita' di autenticazione
laddove recava la generica espressione  «o  copia  autenticata»,  con
cio' - pertanto - non escludendo la possibilita'  di  produrre  anche
l'autenticazione nella forma di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 445 del
2000. 
    Ne' andrebbe sottaciuto che «il bando di gara non puo'  escludere
l'utilizzabilita'  della  dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di
notorieta', ai fini della conformita'  all'originale  dei  documenti,
rilasciati da amministrazioni o enti pubblici,  esibiti  in  sede  di
verifica   a   campione   per   l'attestazione   dei   requisiti   di
partecipazione ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti»  (cfr.
in tal senso la determinazione n. 5 del 21 maggio 2009 dell'Autorita'
di vigilanza sui contratti  pubblici)  e  che,  soprattutto,  la  lex
specialis  di  gara  non  sanzionava,   nella   specie,   l'eventuale
violazione  delle  prescrizioni  relative  all'autenticazione   della
documentazione con un'esplicita clausola «a pena di esclusione». 
    Per quanto attiene ai rilievi  mossi  dalla  Stazione  appaltante
alla documentazione  presentata  dallo  Studio  Iadanza  e  dall'Ing.
Castagnozzi, la  ricorrente  afferma  che,  per  quanto  segnatamente
attiene  alla  circostanza  per  cui  il  certificato  di  esecuzione
dell'impresa Melfi S.r.l.  riporterebbe  «cifre  inferiori  a  quelle
dichiarate»,  cio'  deriverebbe   dall'avvenuta   rivalutazione   dei
relativi importi da parte del progettista in  sede  di  dichiarazione
predisposta dalla gara, ossia da un'operazione  consentita  dall'art.
50, comma 2, del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ai sensi del quale -
per  l'appunto   -   «gli   importi   degli   interventi   progettati
anteriormente alla data di pubblicazione dei  bandi  sono  aggiornati
secondo le variazioni  accertate  dall'ISTAT  relative  al  costo  di
costruzione di un edificio residenziale». 
    Inoltre - rimarca sempre la  difesa  di  Fin.Se.Co.  -  l'importo
rivalutato e' stato nella specie legittimamente dichiarato a mezzo di
autocertificazione trattandosi di committente di natura privata. 
    Per  quanto   attiene   alla   contestata   irregolarita'   della
documentazione  relativa  alle  prestazioni  rese  per  i  lavori  di
riqualificazione urbana nel Comune di Potenza e per il  Quartiere  II
di Palermo la ricorrente evidenzia che, sebbene si tratti di commesse
condotte  in  associazione   temporanea   professionale   con   altri
professionisti  tecnici,  nel  corso  dell'istruttoria   sono   state
comunque   prodotte   alla   stazione   appaltante   le    rispettive
deliberazioni di approvazione della progettazione esecutiva e che, ad
ogni buon conto, gia' nell'elenco dei servizi  prodotto  in  fase  di
gara sono state riportate «con immediata percezione,  le  percentuali
di  spettanza  del  servizio,  rispetto  alle  categorie  progettuali
espletate direttamente dallo Studio Iadana S.r.l. e corrispondenti al
50%  di  ogni  categoria  progettuale  per  i  lavori  espletati  nel
Contratto di Quartiere II nel Comune di Palermo e pari al 10%  per  i
lavori di riqualificazione urbana nel Comune di Potenza»  (cfr.  pag.
10 dell'atto introduttivo del presente giudizio). 
    Per quanto ancora attiene alle contestazioni sollevate dal seggio
di  gara  in  punto  di  comprova  dei  requisiti  per  i  lavori  di
ampliamento di un complesso residenziale ubicato in Via G.  Ionata  e
in Via P. Nenni nel Comune di Agnone, la ricorrente evidenzia che nel
corso  del  sub-procedimento  di  verifica  sia,  stata  prodotta  la
relativa attestazione strutturale, la quale ex se costituirebbe prova
dell'avvenuto espletamento del servizio, e  denota  che  le  asserite
irregolarita' formali delle dichiarazioni rese dal progettista.  Ing.
Castagnozzi sarebbero del tutto identiche a quelle che il  seggio  di
gara ha formulato nei riguardi delle dichiarazioni rese  dallo  Sudio
Iadanza per quanto attiene  all'avvenuta  applicazione  dell'istituto
della rivalutazione di cui all'art.  50,  comma  2,  del  d.P.R.  554
de11999. 
    1.2.3. Con un secondo ordine di  censure,  segnatamente  riferito
alle  sanzioni  accessorie  discendenti  dall'esclusione  dalla  gara
Fin.Se.Co. deduce l'avvenuta violazione e  falsa  applicazione  degli
atti costituenti la  lex  ,specialis  di  gara,  violazione  e  falsa
applicazione  del  d.lgs.  n.  163  del  2006,  violazione  e   falsa
applicazione  del  d.lgs.  n.  163  del  2006,  violazione  e   falsa
applicazione del d.P.R. n. 445 del 2000, violazione dell'art. 75  del
d.lgs. n. 163 del 2006, violazione e falsa applicazione dei  principi
di buon andamento, imparzialita' e trasparenza della gara, eccesso di
potere  per  difetto  dei  presupposti,   difetto   di   motivazione,
illogicita', sproporzione manifesta e sviamento. 
    Fin.Se.Co rimarca, a tale riguardo, che ai  sensi  dell'art.  35,
lett. c), del disciplinare di gara «la verifica della  documentazione
richiesta  verra'  effettuata  in  seduta  riservata  dalla  stazione
appaltante, la quale in caso di  mancata  rispondeza  provvedera'  ad
escludere gli Operatori Economici candidati inadempienti, ad escutere
la loro cauzione  provvisoria  ed  a  segnalare  l'esclusione  stessa
all'Autorita' di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
e forniture, ai sensi della  normativa  vigente»  e  che,  nondimeno,
nella specie l'esclusione dalla gara e' stata, disposta  con  la  qui
impugnata nota prot. 24737/TEC del  30  luglio  2010  dal  Presidente
della Comissione di gara e non gia' dalla  Stazione  appaltante  e  -
comunque - per asserite irregolarita' non riconducibili  alla  teste'
riferita ipotesi di «mancata rispondenza»; unica - a ben vedere - che
avrebbe legittimato tale sanzione. 
    Tali rilievi, ad  avviso  della  ricorrente,  comporterebbero  ad
escludere anche l'applicazione delle sanzioni  accessorie  costituite
dall'incameramento della polizza fideiussoria  e  dalla  segnalazione
all'Autorita' di Vigilanza per i contratti pubblici. 
    Fin.Se.Co. - altresi' - reputa che l'Amministrazione intimata non
abbia nella specie rettamente  inteso  il  senso  della  sentenza  di
T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 11 maggio  2010  n.  717  citata
nella motivazione  della  propria  esclusione  e  che  -  per  contro
-l'Amministrazione  medesima,  nel  disporre  l'incameramento   della
cauzione provvisoria, abbia violato l'art. 75, comma 6, del d.lgs. n.
163 del 2006 laddove dispone  che  la  relativa  garanzia  «copre  la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario». 
    Nel caso di specie,  infatti,  ad  avviso  della  ricorrente  non
sarebbe configurabile una mancata sottoscrizione  del  contratto  per
fatto dell'affidatario, anche e soprattutto perche' la funzione della
cauzione   provvisoria   indefettibilmente   identificherebbe   nella
garanzia per gli inadempimenti successivi  all'aggiudicazione  e  che
riguardano, per l'appunto, la fase in  cui  sorge  esclusivamente  il
rapporto tra i due contraenti che conduce  alla  formale  conclusione
del contratto (cfr. amplius su tale punto Cons.  Stato,  Sez.  V,  1°
luglio 2002 n. 3601). 
    1.2.4.  Con  un  terzo  e  ultimo  ordine  di   censure,   sempre
segnatamente   riferito   alle   sanzioni   accessorie    discendenti
dall'esclusione dalla gara, Fin.Se.Co.deduce l'avvenuta violazione  e
falsa applicazione degli atti costituenti la lex specialis  di  gara,
violazione dell'art. 48 del d.lgs. n.  163  del  2006,  violazione  e
falsa applicazione dei principi di buon  andamento,  imparzialita'  e
trasparenza della gara, eccesso di potere,  carenza  di  motivazione,
assenza dei presupposti, sproporzione manifesta e sviamento. 
    Mediante tale ordine  di  censure  la  ricorrente,  innanzitutto,
sostanzialmente  ribadisce  che  l'Amministrazione  intimata  avrebbe
erroneamente omesso di considerare la circostanza che  i  certificati
prodotti  a  comprova  dei  requisiti  di  partecipazione  alla  gara
recherebbero importi  inferiori  rispetto  a  quelli  dichiarati  dai
progettisti  in  dipendenza  dell'avvenuta  e  del  tutto   legittima
applicazione da parte di questi ultimi  della  rivalutazione  di  cui
all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999. 
    Fin.Se.Co., inoltre, ribadisce l'avvenuta violazione della stessa
funzione dell'istituto della cauzione  provvisoria,  descritta  quale
«liquidazione  anticipata  dei  danni  derivanti  all'Amministrazione
dall'inadempimento  dell'obbligo  di  serieta'  del  concorrente»,  a
garanzia della veridicita' delle dichiarazioni da lui rese in sede di
partecipazione al procedimento di scelta  del  contraente  (cfr.  sul
punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile  2003  n.  2190  e
T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 14 gennaio 2008 n. 184). 
    La ricorrente afferma, conclusivamente,  che  l'applicazione  nei
suoi riguardi delle sanzioni accessorie avviene,  in  via  del  tutto
paradossale, anche se ad essa  non  potrebbero  essere  imputati  una
mancata conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara, ovvero  un
ostacolo alle operazioni di gara o danni arrecati all'Amministrazione
aggiudicatrice, ed essendo -  semmai  -  nella  specie  asseritamente
configurabili  la  diligenza  e  la  buona   fede   propria   e   dei
professionisti incaricati. 
    1.3. La ricorrente ha - altresi' - chiesto,  ai  sensi  dell'art.
23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (ora art.55  c.p.amm.)  la
sospensione cautelare degli atti impugnati. 
    2. Si e' costituita  in  giudizio  l'Azienda  U.L.S.S.  n.  1  di
Belluno,  replicando   puntualmente   alle   censure   avversarie   e
concludendo per la reiezione  sia  del  ricorso,  sia  della  domanda
cautelare contestualmente proposta da Fin.Se.Co. 
    Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2010 la domanda cautelare
della ricorrente e' stata trattenuta in decisione. 
    4.1. Tutto cio' premesso, il Collegio  preliminarmente  evidenzia
che il disciplinare di gara faceva obbligo ai concorrenti sorteggiati
a' sensi dell'art. 48, comma  1,  del  d.lgs.  n.  163  del  2006  di
produrre quanto segue: «originale o copia autenticata  dei  documenti
relativi  all'ultimo  quinquennio  finanziario  e   di   conseguenza:
relativamente alle societa' di capitali  i  bilanci  corredali  dalla
nota di  deposito,  relativamente  alle  societa'  di  persone  o  ai
concorrenti individuali i Modelli Unici contenenti la parte  relativa
alla dichiarazione IVA; originale o copia autenticata dei certificati
di esecuzione dei servizi  dichiarati»  (cfr.  pag.  18  disciplinare
cit., doc. 1 di parte ricorrente). 
    Invero, la dichiarazione resa ai sensi dell'art.  19  del  d.P.R.
445  del   2000   (c.d.   «autocertificazione»)   sulla   conformita'
all'originale della documentazione da esibire nello svolgimento delle
procedure di gara contemplate dal d.lgs. n. 12  aprile  2006  n.  163
puo' reputarsi  di  per  se'  ammessa  anche  in  assenza  nella  lex
specialis  di  un'espressa  di  una  norma  in   tal   senso   (cfr.,
expiurirnis, Cons. Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2003 n. 7473). 
    Tuttavia, per quanto segnatamente attiene alla fase di  controllo
del possesso  dei  requisiti  di  capacita'  economico-finanziaria  e
tecnico-organizzativa  richiesti  nel  bando   di   gara,disciplinata
dall'art.  48,  comma  1,  del  medesimo  d.lgs.  n.  163  del  2006,
l'effettuazione  del  controllo  stesso   indefettibilmente   avviene
mediante la presentazione,  da  parte  del  concorrente  sorteggiato,
«della documentazione indicata nel bando o nella lettera  di  invito»
(cfr. art. 48 cit.). 
    Come  ha  puntualmente  chiarito  l'Autorita'  di  Vigilanza  sui
contratti pubblici mediante il proprio parere n. 5 -  PREC270/07  del
16 gennaio 2008, reso anche sulla scorta  della  giurisprudenza  gia'
formatasi sull'omologa disciplina a suo tempo contenuta nell'art.  1,
comma 1-quater, della legge 11 febbraio 1994  n.  109  come  aggiunto
dall'art. 3 della legge 18 novembre 1998 n. 415 (cfr., ad es.,  Cons.
Stato, Sez. V, 9 dicembre 2002 n. 6768), si  devono  distinguere  due
fasi   nei   rapporti   tra   i   concorrenti   e   l'Amministrazione
aggiudicatrice:   quella   iniziale,   nella   quale   puo'    essere
legittimamente  utilizzata  la  dichiarazione  sostitutiva  di   atto
notorio  contestualmente  alla   presentazione   della   domanda   di
partecipazione alla gara; e quella  successiva  di  controllo,  nella
quale - viceversa - l'attestazione  del  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione     deve     essere     necessariamente     verificata
dall'Amministrazione medesima  mediante  la  documentazione  pubblica
certificativa della qualita' e dello stato richiesti, non potendo per
contro  essere  ammessa  in  tale  frangente   la   modalita'   della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. 
    A parte l'inequivoco  significato  letterale  della  prescrizione
teste' riferita che esplicitamente onera il concorrente  di  produrre
«la documentazione» di cui trattasi e  non  gia'  l'autodichiarazione
della  stessa,  e'  ben  evidente  che,  ove  cio'  non   fosse,   la
presentazione nella fase di  controllo  di  ulteriore  documentazione
autocertificata condurrebbe l'Amministrazione ad  acquisire  soltanto
un infinito  ripetersi  di  una  documentazione  mai  definitivamente
comprovata. 
    Ne' la produzione di mere fotocopie di documenti, pur  dichiarate
conformi all'originale potrebbe  soddisfare  quanto  inderogabilmente
disposto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163 del 2006, stante il fatto che
un documento prodotto in copia informe nell'ambito di  una  procedura
in cui e' contemplata la produzione in originale o in copia autentica
e'  -  semplicemente  -  un  documento  non   prodotto,   senza   che
l'Amministrazione possa indagare sulle ragioni  di  tale  difformita'
rispetto al paradigma  normativamente  prefigurato  (cfr.  sul  punto
T.A.R. Lombardia, Sez. III, 10 febbraio 2009 n. 1235). 
    In   definitiva,   pertanto,   nel   particolare   contesto   del
procedimento di verifica formato dall'art. 48 della d.lgs. n. 163 del
2006, la predetta richiesta di esibizione dell'  «originale  o  copia
autenticata» dei documenti  gia'  prodotti  in  sede  di  domanda  di
partecipazione di gara, contenuta  nella  lex  specialis  della  gara
medesima,   va    indefettibilmente    riferita    alla    produzione
dell'originale  di  tale  documentazione  ovvero   alla   sua   copia
autenticata con le modalita' di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 445 del
2000, ossia resa tale dal  pubblico  ufficiale  dal  quale  e'  stato
emesso o presso il quale e' depositato l'originale o  al  quale  deve
essere prodotto il  documento,  ovvero  da  un  notaio,  cancelliere,
segretario comunale o altro funzionario incaricato dal  sindaco,  nel
mentre e' esclusa la  «modalita'  alternativa  all'autenticazione  di
copie»  disciplinata  dall'art.  19  del  d.P.R.  445  del  2000   ed
effettuata  mediante  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto   di
notorieta' di cui all'art. 47 dello stesso d.P.R. 445 del  2000  resa
dal diretto interessato. 
    Quanto sopra va unito  alla  constatazione  che  l'esclusione  di
Fin.Se.Co. e' stata  legittimamente  disposta  dalla  Commissione  di
gara, posto che il generico riferimento  alla  «Stazione  appaltante»
contenuto nell'art. 35, lett. c), del disciplinare di gara identifica
comunque quest'organo laddove si prevede che  la  relativa  decisione
sia assunta «in seduta segreta», nonche' all'ulteriore considerazione
che, agli effetti dell'esclusione medesima, la  nozione  di  «mancata
rioondenza»,contenuta sempre  nella  stessa  disposizione  della  lex
specialis,  va  all'evidenza  intesa  come   qualsiasi   ipotesi   di
difformita'  tra  quanto  dichiarato  dal  concorrente  in  sede   di
presentazione della domanda di partecipazione alla gara e  quanto  da
lui documentato, o anche non documentato, in sede di controllo  sulla
veridicita' delle precedenti dichiarazioni. 
    Va anche  evidenziato  che  l'istituto  dell'incameramento  della
cauzione   provvisoria,   proprio   poiche'    sanzione    accessoria
espressamente disposta dalla  legge,  non  e'  incompatibile  con  la
funzione ordinariamente assolta  dalla  cauzione  medesima  ai  sensi
dell'art. 75 dello stesso d.lgs. n. 163 del 2006. 
    Ne' - da ultimo - va sottaciuto che la mancata produzione in sede
di controllo dell'originale della  documentazione  di  cui  trattasi,
ovvero della copia conforme della stessa ai sensi  dell'art.  18  del
d.P.R. 445 del 2000 assume valore del tutto assorbente  agli  effetti
della legittimita' dell'esclusione di Fin.Se.Co dalla gara. 
    4.2. Ad avviso del Collegio - tuttavia - va fatta una riflessione
sul piano della rispondenza  alla  Costituzione  circa  le  ulteriori
conseguenze che per effetto dello stesso art. 48,  comma  1,  seconda
parte, del d.lgs. n. 163 del 2006 discendono, in termini di  sanzioni
accessorie, nei confronti di Fin.Se.Co. 
    Infatti, se in  seguito  alla  verifica  «non  sia  fornita»  dal
concorrente sorteggiato la «prova»  del  possesso  dei  requisiti  di
capacita'  economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa   da   lui
precedentemente dichiarati in sede di domanda di partecipazione  alla
gara, «ovvero» il concorrente medesimo «non confermi le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni
appaltanti procedono (non solo) all'esclusione del concorrente  dalla
gara», ma anche «all'escussione della relativa cauzione provvisoria e
alla segnalazione del fatto all'Autorita' per  provvedimenti  di  cui
all'art.  6  comma  11»,   ossia   all'irrogazione   della   sanzione
amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822,00.- in caso di  rifiuto
o di omissione senza giustificato motivo di fornire le informazioni o
di  esibire  i  documenti  richiesti  ai  fini  della  gara,   ovvero
all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino a  euro
51.545,00.- nel caso che nella gara siano stati forniti  informazioni
o documenti non veritieri. 
    «L'Autorita' dispone altresi' la sospensione da uno a dodici mesi
dalla partecipazione alle procedure  di  affidamento»  (cfr.  ibidem,
terza parte). 
    Il Collegio non sottace che la ratio dell'art. 48, comma  1,  del
d.lgs.  n.  163  del  2006  va   complessivamente   individuata   nel
contemperamento del principio del libero accesso  alle  gare  con  la
garanzia che vi partecipino imprese affidabili, e che a tale fine  il
legislatore impone una campionatura a sorteggio tesa a riscontrare il
possesso, da parte delle imprese, dei requisiti  dichiarati  ai  fini
partecipativi, in modo  da  responsabilizzare  i  partecipanti  e  di
escludere  da  subito  i  soggetti  privi  delle  richieste  qualita'
economico - imprenditoriali volute dal bando: soggetti  che,  per  il
solo fatto di partecipare sine titulo al procedimento di  scelta  del
contraente, alterano di per se' la gara quantomeno per un aggravio di
lavoro del seggio, chiamato a vagliare  anche  concorrenti  inidonei,
con  le  relative  questioni  innescabili  (cosi',  ad  es.,   T.A.R.
Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 giugno 2010 n. 12713). 
    Nondimeno, e' agevole constatare  che  il  sopradescritto  regime
sanzionatorio  accessorio  rispetto  all'esclusione  del  concorrente
dalla gara si articola,  in  buona  sostanza,  e  per  quanto  teste'
riferito: 
        1)   nella   sanzione   dell'incameramento   della   cauzione
provvisoria, inderogabilmente disposta dalla stazione appaltante  sia
nell'ipotesi in cui non sia fornita dal  concorrente  sorteggiato  la
prova del possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa da lui precedentemente dichiarati  in  sede  di
domanda di partecipazione alla gara, sia  nelle  ipotesi  in  cui  il
concorrente medesimo non confermi le  dichiarazioni  contenute  nella
domanda di partecipazione o nell'offerta; 
        2) nella conseguente segnalazione all'Autorita' di  vigilanza
che, a sua volta, irroghera' la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
fino a euro 25.822,00 - in caso di  rifiuto  o  di  omissione,  senza
giustificato motivo, di  fornire  le  informazioni  o  di  esibire  i
documenti  richiesti  ai  fini  della  gara,   ovvero   la   sanzione
amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545,00 - nel caso che  nella
gara siano stati forniti informazioni o documenti non veritieri; 
        3) nella sospensione, sempre disposta dall'Autorita', da  uno
o dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. 
    Risulta quindi ben evidente che, mentre per l'incameramento della
cauzione da parte della stazione appaltante non assume alcun  rilievo
se il comportamento del concorrente sia consistito in un  difetto  di
informazioni o di esibizione di documenti  richiesti  ai  fini  della
gara, ovvero nella presentazione di informazioni e/o di documenti non
veritieri, tali due fattispecie di comportamento  contra  legem  sono
diversamente sanzionate da parte dell'Autorita'  di  vigilanza  sulla
base della prefigurazione di un differente massimale  della  sanzione
amministrativa pecuniaria rispettivamente prevista, cui corrisponde -
poi - un'ulteriore graduabilita' nella durata  della  sanzione  della
sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento. 
    Il regime dell'attivita' sanzionatoria complessivamente posta  in
essere dall'Autorita' risulta, pertanto, legittimamente conformato al
canone generale di ragionevolezza e di proporzionalita' delle  misure
sanzionatorie. 
    La mancanza di una graduazione della sanzione anche per la misura
dell'incameramento della cauzione, non  disgiunta  dalla  circostanza
che proprio la  sua  irrogazione  -  direttamente  discendente  dalle
verifiche  compiute  dalla  stazione  appaltante  -  costituisce   il
presupposto per  la  susseguente  attivita'  sanzionatoria  posta  in
essere  dall'Autorita'   di   vigilanza,   ha   invero   indotto   la
giurisprudenza, sin dall'epoca della vigenza dell'omologa  disciplina
a suo tempo introdotta dall'art. 1, comma 1-quater,  della  legge  11
febbraio 1994 n.  109  come  aggiunto  dall'art.  3  della  legge  18
novembre 1998 n. 415, ad affermare che la disposizione che  contempla
la  sanzione  dell'incameramento  della   cauzione   provvisoria   va
interpretata  secondo  un  criterio  logico  e  in   relazione   alla
circostanza che non si 
    deve trattare  di  una  violazione  lieve,  fermo  -  altresi'  -
restando che, per il principio di tassativita', la sanzione  medesima
non puo' essere emessa al di fuori dei limiti normativamente  fissati
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2008 n. 6101). 
    Sempre in tale precedente contesto, la stessa  giurisprudenza  ha
pure affermato l'inapplicabilita' della  sanzione  dell'incameramento
della cauzione provvisoria nei casi in cui il  concorrente  in  buona
fede abbia errato in ordine all'interpretazione  del  bando  e  della
normativa generale ed abbia ritenuto di avere il requisito in realta'
carente o contestato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23  giugno  2006  n.
3981). 
    Ad avviso del Collegio, peraltro, tali petizioni di  principio  -
comunque  ermeneuticamente  ricavate  extra   ordinem   rispetto   ad
un'interpretazione  letterale  del  disposto  normativo  di  per  se'
rispondente a criteri di  assoluta  automaticita'  della  conseguenza
dell'irrogazione della sanzione a fronte del mero dato formale  della
dichiarazione  o  documentazione  mancante  o  non  veritiera  -  non
consentono alla stazione appaltante di valutare  discretivamente,  al
fine di un possibile incameramento parziale della cauzione  da  parte
della  stazione  appaltante  -   la   pur   ontologicamente   diversa
fattispecie della dichiarazione o della documentazione che  non  sono
state  prodotte  rispetto  a  quella  della  dichiarazione  o   della
documentazione  che  sono  state  prodotte  ma  che   non   risultano
rispondenti  al  vero;  ne'  consentono  di  valutare  alla  medesima
stazione  appaltante,  in  via   ulteriormente   e   conseguentemente
discretiva, il possibile concorso della buona  fede  del  concorrente
anche a fronte di disposizioni della lex specialis o anche della  lex
generalis non del tutto chiare, ovvero dell'intrinseca  gravita'  del
comportamento anche rispetto ai suoi effetti indotti (tempo perso dal
seggio  di  gara  per  gli   adempimenti   conseguenti,   riconteggi,
riverifiche, ecc.). 
    La possibilita' - o, meglio, la necessita' - di tale  valutazione
discrezionale  ben  riemerge,  per  contro,  nella   susseguente   (e
ancorche' conseguente) attivita' dell'Autorita' di Vigilanza, laddove
pur dopo l'incameramento della cauzione provvisoria indifferentemente
disposto  nei  riguardi  del  concorrente  che  non  ha  fornito   le
informazioni e/o  la  documentazione  richieste,  ovvero  ha  fornito
informazioni e/o documentazioni false non  veritiere  -  le  sanzioni
devono essere opportunamente differenziate e irrogate in  proporzione
della gravita' delle fattispecie. 
    Ad avviso del Collegio, questo stato  di  cose  confligge  con  i
principi di  parita'  di  eguaglianza  (art.  3  Cost.),  nonche'  di
imparzialita' e buon andamento dell'azione  amministrativa  (art.  97
Cost.), posto che in tal modo situazioni ontologicamente dissimili  e
che  verranno  necessariamente  considerate  tali  dall'Autorita'  di
Vigilanza  nelle   susseguenti   azioni   sanzionatone   di   propria
competenza, devono per contro  essere  riguardate  allo  stesso  modo
dalle stazioni appaltanti ai fini dell'incameramento della  cauzione,
senza un'opportuna possibilita'  di  graduazione  dell'entita'  della
somma attribuita alle stazioni medesime a titolo di sanzione. 
    Risulta altrettanto evidente che, per lo stesso motivo di  fondo,
l'attuale formulazione dell'art. 48, primo comma, seconda  parte  del
d.lgs. n. 163 del 2006 non risponde a quei basilari e  irrinunciabili
principi generali della ragionevolezza e della  proporzionalita'  che
devono in  defettibilmente  assistere  l'essenza  delle  disposizioni
legislative  ai  fini  della  loro  legittimazione  ad  essere  parte
congruente dell'ordinamento giuridico. 
    Ne', da ultimo, va sottaciuto che soprattutto  nella  presente  e
ben notoria fase  di  crisi  economica  risulta  comunque  iniqua  la
sopravvivenza nel  «sistema»  di  una  disciplina  che  incida  sulla
posizione patrimoniale  delle  imprese  partecipanti  alle  pubbliche
gare, ancorche' riconosciute responsabili di violazioni delle  regole
di partecipazione alle gare medesime, mediante prelievi  patrimoniali
forzosi con i quali si sanzionino  in  via  indifferenziata  mancanze
oggettivamente   valutabili   in   modo   diverso   e   proporzionale
all'intrinseca gravita', del fatto. 
    5.  La  questione  di  legittimita'  costituzionale,  cosi'  come
innanzi descritta, risulta rilevante  ai  fini  della  decisione  del
merito di causa, posto che da essa non puo' prescindersi al  fine  di
una determinazione dell'entita' della sanzione concretamente riferita
alla natura della violazione commessa all'attuale ricorrente. 
    Per quanto attiene alla manifesta infondatezza, ci si richiama  a
quanto teste' riferito al § 4.2. della presente ordinanza. 
    In relazione a cio', con ordinanza n. 694 del 14 ottobre 2010  il
Collegio  ha  quindi  accolto  la  domanda  cautelare   in   epigrafe
limitatamente al disposto incameramento della  cauzione  provvisoria,
stante il dedotto pregiudizio economico della parte ricorrente,  sino
all'esito della questione di legittimita' costituzionale sollevata ai
sensi dell'art. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953 n. 87 mediante  la
presente, contestuale ordinanza  in  ordine  all'art.  48,  comma  1,
seconda parte del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nella parte in  cui  -
per l'appunto - contempla in  via  automatica  l'incameramento  della
cauzione provvisoria da parte delle stazioni appaltanti. 
    In esito a cio', il presente giudizio rimane  sospeso  sino  alla
definizione della sopradescritta questione di costituzionalita'. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 48, primo comma, seconda parte,
del  d.lgs.  n.  12  aprile  2006  n.163  laddove  contempla  in  via
automatica l'incameramento della cauzione provvisoria da parte  delle
stazioni appaltanti per contrasto con gli artt. 97 e 3 Cost., nonche'
per contrasto con i principi di proporzionalita' e di ragionevolezza. 
    Dispone ai sensi dell'art. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953  n.
87 l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
sospensione del presente giudizio. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa nonche' Presidente del  Consiglio  dei
Ministri, e sia comunicata al Presidente del Senato della  Repubblica
e al Presidente della Camera dei Deputati. 
    Cosi' deciso in Venezia nella camera di consiglio del  giorno  13
ottobre 2010. 
 
                        Il Presidente: Borea 
 
 
                                                   L'estensore: Rocco