N. 26 SENTENZA 12 - 26 gennaio 2011

Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum. 
 
Referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilita' della richiesta
  - Ammissione di scritti difensivi presentati  da  soggetti  diversi
  dai promotori e dal Governo, non  implicante  il  diritto  di  tali
  soggetti di partecipare al procedimento e  di  illustrare  le  loro
  tesi in camera di consiglio - Facolta' della  Corte  di  consentire
  brevi integrazioni orali degli scritti pervenuti. 
- Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo  1953,  n.  1,
  art. 2, primo comma; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 33. 
Referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilita' della richiesta
  - Specificita' ed autonomia del tipo di giudizio -  Valutazione  in
  tale sede di profili di incostituzionalita' della normativa oggetto
  dell'iniziativa referendaria - Esclusione. 
- Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo  1953,  n.  1,
  art. 2, primo comma. 
Referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilita' della richiesta
  - Obbligo per la Corte di valutare  separatamente  la  coerenza  di
  ciascun quesito referendario dichiarato legittimo e  non  nel  loro
  complesso, anche nella ipotesi in cui  l'Ufficio  centrale  per  il
  referendum abbia dichiarato legittima  una  pluralita'  di  quesiti
  "concentrati" per uniformita' o analogia di materia. 
- Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo  1953,  n.  1,
  art. 2, primo comma. 
Referendum abrogativo - Servizio  idrico  integrato  -  Richiesta  di
  abrogazione referendaria parziale di norma -  Determinazione  della
  tariffa  del  servizio  idrico  integrato  in   base   all'adeguata
  remunerazione del capitale investito - Quesito chiaro, coerente  ed
  omogeneo - Normativa residua immediatamente applicabile,  priva  di
  elementi di contraddittorieta'  -  Ammissibilita'  della  richiesta
  referendaria. 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1, limitatamente alla
  seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del  capitale
  investito". 
- Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo  1953,  n.  1,
  art. 2, primo comma. 
(GU n.5 del 28-1-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'articolo  2,  primo
comma,  della  legge  costituzionale  11  marzo  1953,  n.  1,  della
richiesta di referendum popolare  per  l'abrogazione  dell'art.  154,
comma 1 (Tariffa del servizio idrico integrato), decreto  legislativo
del  3  aprile  2006,  n.  152   (Norme   in   materia   ambientale),
limitatamente   alla   seguente   parte:   «dell'adeguatezza    della
remunerazione del capitale investito», giudizio iscritto  al  n.  151
del registro referendum. 
    Vista l'ordinanza del 7 dicembre 2010 - integrata da  quella  del
15 dicembre 2010 - con la quale l'Ufficio centrale per il  referendum
presso la Corte di cassazione  ha  dichiarato  conforme  a  legge  la
richiesta; 
    udito nella camera di consiglio del 12 gennaio  2011  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo; 
    uditi gli  avvocati  Ugo  Mattei  per  il  Comitato  referendario
Siacquapubblica, Pietro Adami per l'Associazione  Nazionale  Giuristi
Democratici,  Federico  Sorrentino  per   l'   ANFIDA   (Associazione
Nazionale fra gli  Industriali  degli  Acquedotti),  Tommaso  Edoardo
Frosini e Giovanni Pitruzzella per il Comitato  contro  i  referendum
per la statalizzazione dell'acqua-AcquaLiberAtutti,  Tommaso  Edoardo
Frosini per Fare Ambiente-Movimento ecologista europeo onlus, Massimo
Luciani per i presentatori Carsetti Paolo, Barbera Guido e  Valassina
Antonio e l'Avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito  presso  la
Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970,
n. 352 (Norme sui referendum  previsti  dalla  Costituzione  e  sulla
iniziativa legislativa del popolo), e successive  modificazioni,  con
ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, pervenuta a questa Corte il
successivo 9 dicembre, ha dichiarato conforme  alle  disposizioni  di
legge, tra le altre, la richiesta di referendum popolare  (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010, serie  generale,  n.76),
promossa dal sig. Paolo  Carsetti  e  altri,  sul  seguente  quesito:
«Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154  (Tariffa  del
servizio idrico integrato) del  Decreto  Legislativo  n.  152  del  3
aprile  2006  «Norme  in  materia  ambientale»,  limitatamente   alla
seguente parte: «dell'adeguatezza della  remunerazione  del  capitale
investito»?». 
    2. - L'Ufficio centrale ha attribuito al quesito il numero 3 e il
seguente titolo: «Determinazione della tariffa  del  servizio  idrico
integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale  investito.
Abrogazione parziale di norma». 
    3.  -  Ricevuta  comunicazione  della  suddetta   ordinanza,   il
Presidente della Corte costituzionale ha fissato, per la  conseguente
deliberazione, la camera di consiglio del 12 gennaio 2011, disponendo
che ne fosse data comunicazione ai presentatori  della  richiesta  di
referendum e al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi
dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352. 
    4. - In data 23 dicembre 2010,  i  presentatori  della  richiesta
hanno depositato, a norma dell'art. 33, terzo comma, della  legge  n.
352 del 1970, una  memoria  a  sostegno  della  ammissibilita'  della
richiesta referendaria, nella quale sottolineano, in primo luogo,  la
estraneita' del quesito ai limiti di cui all'art. 75, secondo  comma,
della Costituzione, non vertendosi in tema di leggi «tributarie e  di
bilancio»,   ne'   di   «autorizzazione   a    ratificare    trattati
internazionali», ne' di «amnistia e indulto»  e  tantomeno  di  leggi
"collegate"  a   quelle   espressamente   sottratte   al   referendum
abrogativo. 
    In particolare, la disposizione oggetto del quesito  non  sarebbe
una norma «collegata a quella di bilancio», in quanto  non  incidente
direttamente  sul  quadro  delle   «coerenze   macroeconomiche»   ne'
costituente  elemento  imprescindibile  della  manovra   finanziaria.
Quanto  ai  limiti  esterni  all'art.  75   Cost.,   i   presentatori
evidenziano  come  la  norma  in  questione  non  sia   a   contenuto
costituzionalmente vincolato, disponendo il legislatore  di  un'ampia
discrezionalita' in materia di servizi pubblici locali, ne' tantomeno
norma indefettibile per il funzionamento della macchina statale. 
    Ad  avviso  dei  presentatori,   la   richiesta   sarebbe,   poi,
caratterizzata dalla chiarezza e  univocita'  del  «fine  intrinseco»
perseguito,  diretto   ad   abrogare   la   sola   previsione   della
«rimunerativita'» della tariffa, stante la piena  operativita'  della
normativa di risulta. Anche il  cosiddetto  limite  internazionale  e
comunitario sarebbe stato rispettato, in quanto, mentre la  copertura
dei costi sarebbe coessenziale alla natura "economica" del  servizio,
non lo sarebbe la remunerazione del capitale investito. 
    5.  -  L'Avvocatura  generale  dello  Stato,  avvalendosi   della
facolta' prevista dall'art. 33, terzo comma, della legge n.  352  del
1970, ha depositato il 7 gennaio  2011  una  memoria,  con  la  quale
deduce l'inammissibilita' della richiesta referendaria in quanto:  a)
il quesito sarebbe fittizio, incompleto e incongruo, inidoneo di  per
se'  solo  a  raggiungere  un  qualche  risultato  utile,  dato  che,
eliminando   il   riferimento   normativo   «all'adeguatezza    della
remunerazione del capitale investito», nulla  vieterebbe  che,  nella
determinazione della tariffa di un servizio qualificato di  rilevanza
economica, debba o comunque possa tenersi conto  della  remunerazione
del  capitale  investito;   b)   il   quesito   sarebbe   incoerente,
contraddittorio e  manipolativo  se  il  risultato  fosse  quello  di
eliminare  la  cosiddetta   privatizzazione   del   servizio   idrico
integrato, attraverso la soppressione della sua  rimunerativita',  in
quanto si piegherebbe la norma originaria ad un significato del tutto
diverso e incompatibile con il restante sistema. Infatti, non sarebbe
possibile che,  da  una  parte,  il  servizio  idrico  integrato  sia
classificato tra i servizi pubblici locali a rilevanza  economica  e,
dall'altra, che ne sia impedita una adeguata rimunerazione. 
    6.  -  In  data  29  dicembre  2010,  il  Comitato   referendario
Siacquapubblica (cosiddetto Comitato Rodota' per i beni  comuni),  in
persona del legale rappresentante pro tempore, ha depositato  memoria
ad adiuvandum circa l'ammissibilita' della richiesta referendaria, in
quanto la stessa, mirando, in modo chiaro e univoco, ad escludere  il
profitto tra le motivazioni accettabili per  un  soggetto  che  vuole
gestire il servizio idrico integrato, sarebbe finalizzata, a  seguito
della auspicata abrogazione, a fondare un  sistema  coerente  con  il
riconoscimento dell'acqua come bene comune. 
    7. - In data 5 gennaio 2011,  l'Associazione  Nazionale  Giuristi
Democratici, in persona del legale  rappresentante  pro  tempore,  ha
depositato  atto  di  intervento  sostenendo  l'ammissibilita'  della
richiesta referendaria, in quanto:  a)  il  fine  perseguito  sarebbe
chiaro e coerente, ovvero far si' che  il  servizio  idrico  non  sia
gestito con la  logica  del  profitto,  eliminando  il  parametro  di
determinazione   della   tariffa   costituito   dalla   remunerazione
dell'investimento,  che  presenterebbe   elementi   di   «disarmonia»
rispetto  alle  altre  voci,  dirette  ad  assicurare  la   copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio; b) attraverso  il
detto  quesito  si  cercherebbe  almeno  di  evitare  all'utenza   un
eccessivo  incremento  della  tariffa;  c)  anche  dopo  l'intervento
referendario  la  norma  manterrebbe  intatta  la  propria  capacita'
operativa, essendo la tariffa determinata con parametri in  grado  di
consentire la copertura dei costi. 
    8. - In data 5 gennaio 2011, l'Associazione  «Comitato  contro  i
referendum per la statalizzazione dell'acqua -  AcquaLiberAtutti»,  e
l'Associazione «Fare Ambiente»,  in  persona  dei  rispettivi  legali
rappresentanti pro tempore, hanno depositato  due  memorie  deducendo
l'inammissibilita'  della  richiesta  referendaria  sulla   base   di
analoghe argomentazioni. 
    In primo luogo, in esse  si  pone  in  evidenza  la  mancanza  di
chiarezza, coerenza  ed  univocita'  del  quesito  in  esame  nonche'
l'inidoneita' dello stesso  rispetto  ai  fini  perseguiti.  Infatti,
l'eliminazione dell'inciso dell'art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152  del
2006, relativo alla «adeguatezza  della  remunerazione  del  capitale
investito», non farebbe venire meno il  principio  del  corrispettivo
della tariffa, ne' il principio della gara e dell'eventuale  gestione
da parte di un soggetto privato, ne', in particolare, la possibilita'
che  la  tariffa  e/o  le  altre  condizioni  del   contratto   siano
determinate tenendo altresi' conto degli investimenti realizzati.  Da
qui l'incertezza dell'effetto giuridico in caso di esito positivo del
referendum, dato che la quantificazione della tariffa  non  subirebbe
alcuna variazione, stante la natura  della  stessa  di  corrispettivo
contrattuale. 
    9. - In data 7 gennaio 2011, l'ANFIDA  -  Associazione  Nazionale
fra  gli  Industriali  degli  Acquedotti  -  in  persona  del  legale
rappresentante pro  tempore,  ha  depositato  una  memoria  deducendo
l'inammissibilita' della  richiesta  referendaria  sulla  base  delle
seguenti  argomentazioni:  a)  l'eventuale  successo  della  proposta
abrogazione  parziale  non  garantirebbe   il   perseguimento   della
finalita' intrinseca del quesito, cioe'  di  «rendere  estraneo  alle
logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua» in  quanto,
stante la portata "oggettiva" della nozione di servizio  pubblico  di
rilevanza   economica,   l'eliminazione    del    riferimento    alla
remunerazione  del  capitale,  quale  componente  della  tariffa,  e,
dunque, alla  possibilita'  di  conseguire  utili  dall'attivita'  di
gestione di un servizio pubblico, non sarebbe sufficiente  a  privare
il  servizio  idrico   della   sua   rilevanza   economica,   essendo
quest'ultimo pur sempre esercitato secondo criteri  di  economicita',
quanto meno in vista dell'esigenza di copertura dei costi; b) oggetto
del  quesito  sarebbe  una  norma  a   contenuto   costituzionalmente
vincolato, in quanto la previsione che  si  intende  abrogare,  nello
stabilire che il  corrispettivo  del  servizio  idrico  integrato  e'
stabilito anche in considerazione del  diritto  dell'imprenditore  di
ottenere un utile dall'attivita' prestata, costituirebbe  espressione
ed  attuazione  dell'art.  41  Cost.,  che  garantisce  la   liberta'
economica e  dunque  anche  la  possibilita'  per  colui  che  svolge
un'attivita' di impresa di ricavarne utili; c) si tratterebbe di  una
abrogazione apparente, priva di effetti in ordine alla materia  sulla
quale si  intende  incidere,  in  quanto,  anche  a  seguito  di  una
eventuale abrogazione parziale, l'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006
andrebbe comunque interpretato alla luce dell'art. 41 Cost., e dunque
non nel senso di vietare il conseguimento di utili dallo  svolgimento
dell'attivita' di gestione  del  servizio  idrico  integrato;  d)  la
proposta  referendaria  sarebbe  non   puramente   ablativa,   bensi'
innovativa, essendo finalizzata a produrre l'effetto di una  radicale
riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica,  con  una
configurazione del servizio idrico "strutturalmente e  funzionalmente
privo  di  rilevanza  economica"  e,  in  ogni  caso,  lo   strumento
referendario sarebbe inidoneo  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di
«ripubblicizzazione» dei servizi pubblici locali. 
    10. - Nella  camera  di  consiglio  del  12  gennaio  2011,  sono
intervenuti, per le  rispettive  parti  assistite  come  indicate  in
epigrafe, gli avvocati Ugo Mattei, Pietro Adami, Federico Sorrentino,
Tommaso  Edoardo  Frosini,  Giovanni  Pitruzzella,  Massimo  Luciani,
nonche' l' avvocato dello Stato Antonio Tallarida. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La richiesta di referendum abrogativo,  dichiarata  conforme
alle disposizioni di legge dall'Ufficio centrale  per  il  referendum
con ordinanza del 6 dicembre 2010, ha ad oggetto l'art. 154, comma 1,
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale), limitatamente  alla  seguente  parte:  «dell'adeguatezza
della remunerazione del capitale investito»". 
    2. - Conformemente alla piu' recente giurisprudenza (sentenze  n.
15 del 2008 e nn. 45, 46, 47, 48 e 49 del  2005),  si  deve  rilevare
che, nella  camera  di  consiglio  del  12  gennaio  2011,  la  Corte
costituzionale ha disposto sia di dare corso all'illustrazione  orale
delle memorie depositate dai soggetti presentatori del  referendum  e
dal Governo, ai sensi dell'art.  33,  terzo  comma,  della  legge  25
maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione
e  sulla   iniziativa   legislativa   del   popolo),   e   successive
modificazioni, sia di ammettere gli scritti  presentati  da  soggetti
diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata,  e  tuttavia
interessati  alla  decisione  sulla  ammissibilita'  della  richiesta
referendaria, come  contributi  contenenti  argomentazioni  ulteriori
rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte. 
    Tale ammissione, che deve essere qui confermata, non  si  traduce
pero' in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento
- che, comunque, deve «tenersi, e concludersi, secondo una  scansione
temporale definita» (sentenza n.  35  del  2000)  -  con  conseguente
facolta' ad illustrare le relative tesi in  camera  di  consiglio,  a
differenza di quanto  vale  per  i  soggetti  espressamente  indicati
dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970, ossia per i  promotori  del
referendum e per il Governo. In ogni caso, e' fatta salva la facolta'
della  Corte,  ove  lo  ritenga  opportuno,   di   consentire   brevi
integrazioni orali degli scritti pervenuti in  camera  di  consiglio,
prima che  i  soggetti  di  cui  al  citato  art.  33  illustrino  le
rispettive posizioni. 
    3. - Sempre in premessa, si deve ribadire  che,  nell'ambito  del
presente giudizio, la Corte costituzionale e'  chiamata  a  giudicare
della sola ammissibilita' della richiesta  referendaria  e  che  tale
competenza   si   atteggia,   per   giurisprudenza   costante,   «con
caratteristiche specifiche ed  autonome  nei  confronti  degli  altri
giudizi riservati a questa  Corte,  ed  in  particolare  rispetto  ai
giudizi sulle controversie relative alla legittimita'  costituzionale
delle leggi e degli atti con forza di legge» (sentenze nn.  16  e  15
del 2008; n. 45 del 2005). Non e' quindi in  discussione,  in  questa
sede,  la  valutazione  di  eventuali   profili   di   illegittimita'
costituzionale della normativa oggetto dell'iniziativa  referendaria.
4.  -  L'art.  154  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,   e   successive
modificazioni,  con  la  rubrica   «Tariffa   del   servizio   idrico
integrato», si compone di sette commi. 
    La richiesta referendaria investe il comma 1, che cosi'  dispone:
«La  tariffa  costituisce  il  corrispettivo  del   servizio   idrico
integrato ed  e'  determinata  tenendo  conto  della  qualita'  della
risorsa  idrica  e  del  servizio  fornito,  delle  opere   e   degli
adeguamenti necessari,  dell'entita'  dei  costi  di  gestione  delle
opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito  e
dei costi di gestione delle aree  di  salvaguardia,  nonche'  di  una
quota parte dei costi di funzionamento  dell'Autorita'  d'ambito,  in
modo  che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi   di
investimento e di esercizio secondo il  principio  del  recupero  dei
costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della
tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo». 
    In particolare, il quesito e' diretto ad  ottenere  l'abrogazione
referendaria della  seguente  parte  della  norma:  «dell'adeguatezza
della remunerazione del capitale investito» 
    5. - Il quesito e' ammissibile. 
    In primo luogo, si deve rilevare che la Corte costituzionale,  in
sede di  giudizio  di  ammissibilita',  deve  valutare  separatamente
ciascun  quesito  referendario  dichiarato   legittimo   dall'Ufficio
centrale per il referendum; cio' anche nel  caso  in  cui  sia  stata
dichiarata legittima una pluralita' di quesiti attinenti alla  stessa
materia. Il potere attribuito dalla legge all'Ufficio centrale (e non
alla Corte costituzionale) di «concentrare» le richieste referendarie
«che rivelano uniformita' od analogia di materia» e di  stabilire  la
denominazione di ciascuna richiesta (eventualmente  gia'  oggetto  di
concentrazione), nonche'  la  possibilita'  che  le  varie  richieste
presentate perseguano obiettivi diversi, dimostrano che la Corte deve
valutare  ciascun  quesito  indipendentemente  dagli  altri   e,   in
particolare, dagli effetti che per  l'esito  degli  altri  referendum
potrebbero aversi sulla normativa di risulta. 
    In altri termini,  la  coerenza  di  tali  quesiti  (la  «matrice
razionalmente    unitaria»     richiesta     dalla     giurisprudenza
costituzionale) va valutata in relazione a ciascuno di  essi,  e  non
nel loro complesso, senza che assuma rilievo l'eventualita' che siano
stati promossi, in tutto o in parte, dai medesimi promotori. 
    Si   deve   aggiungere   che,   in   base   alla   giurisprudenza
costituzionale, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, il  giudizio
di  ammissibilita'  del  referendum  e'  diretto  ad  accertare:   a)
l'insussistenza dei limiti (indicati o rilevabili in via  sistematica
dall'art. 75,  secondo  comma,  Cost.)  attinenti  alle  disposizioni
oggetto  del  quesito  referendario  (leggi  di  autorizzazione  alla
ratifica di  trattati  internazionali;  leggi  tributarie;  leggi  di
bilancio, leggi di amnistia e di indulto; leggi costituzionali; leggi
a  contenuto  costituzionalmente   vincolato   o   costituzionalmente
necessarie);  b)  la  sussistenza  dei   requisiti   concernenti   la
formulazione  del  quesito  referendario  (omogeneita';  chiarezza  e
semplicita'; completezza; coerenza; idoneita' a  conseguire  il  fine
perseguito;   rispetto   della   natura    essenzialmente    ablativa
dell'operazione referendaria). 
    5.1. - In questo quadro, si osserva che la richiesta referendaria
non riguarda leggi per le  quali  l'art.  75,  secondo  comma,  Cost.
espressamente esclude l'iniziativa  referendaria  (dianzi  indicate),
ne' tantomeno leggi «collegate» a quelle espressamente  sottratte  al
referendum ed e', al tempo stesso, rispettosa  dei  limiti  ulteriori
che questa  Corte  ha  desunto  in  via  interpretativa  dal  sistema
costituzionale. 
    In particolare,  va  escluso  che  la  disposizione  oggetto  del
quesito  sia  a  contenuto  costituzionalmente  vincolato   o   norma
costituzionalmente necessaria, cosi' da sottrarsi  alla  possibilita'
di abrogazione referendaria. 
    Infondato  e'  il  rilievo  secondo  cui   il   quesito   sarebbe
inammissibile per contrarieta' alla normativa  comunitaria.  Infatti,
l'inciso oggetto della richiesta referendaria non risulta a contenuto
imposto dalla normativa indicata, essendo coessenziale  alla  nozione
di «rilevanza» economica del servizio  idrico  integrato  l'esercizio
dell'attivita' con metodo economico, «nel senso che essa, considerata
nella sua globalita', deve essere svolta in  vista  quantomeno  della
copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi  mediante  i
ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli  eventuali
finanziamenti pubblici)» (sentenza n. 325 del 2010,  punto  9.1.  del
Considerato in diritto). Pertanto  il  carattere  rimunerativo  della
tariffa non puo' essere definito elemento caratterizzante la  nozione
di «rilevanza» economica del servizio idrico integrato. 
    5.2. - Il quesito, benche' formulato con  la  cosiddetta  tecnica
del ritaglio, presenta, d'altro canto, i  necessari  caratteri  della
chiarezza, coerenza ed omogeneita'. Infatti, attraverso l'abrogazione
parziale del comma 1  dell'art.  154,  e,  in  particolare,  mediante
l'eliminazione del riferimento al criterio della  «adeguatezza  della
remunerazione del capitale investito», si persegue,  chiaramente,  la
finalita' di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo  e
la gestione dell'acqua. Dunque il quesito  incorpora  l'evidenza  del
fine intrinseco all'atto abrogativo, cioe' la puntuale ratio  che  lo
ispira (sentenza n. 29 del 1987), in quanto dall'inciso proposto  per
l'abrogazione e' dato trarre con evidenza «una matrice  razionalmente
unitaria» (sentenze n. 25 del 1981 e n. 16 del 1978). 
    Non si puo' condividere, al riguardo, l'ulteriore  rilievo  circa
la presunta inidoneita' del quesito a perseguire il fine di eliminare
la remunerazione del capitale investito,  non  potendosi  non  tenere
conto anche di quest'ultimo nella determinazione della tariffa di  un
servizio qualificato di rilevanza economica. Invero,  il  quesito  in
questione risulta idoneo al fine perseguito, perche', come  sopra  si
e' notato, coessenziale alla nozione  di  "rilevanza"  economica  del
servizio e' la copertura dei costi (sentenza n. 325  del  2010),  non
gia' la remunerazione del capitale. 
    5.3. - E' poi da escludere  che  il  referendum  in  esame  abbia
carattere surrettiziamente propositivo. 
    Il  quesito  referendario  e',  infatti,  diretto   ad   abrogare
parzialmente  la  disciplina   stabilita   dal   legislatore,   senza
sostituirne una estranea allo stesso contesto normativo: si tratta di
una abrogazione parziale, e non della costruzione di una nuova  norma
mediante  la  saldatura  di  frammenti  lessicali   eterogenei,   che
caratterizzerebbe un inammissibile quesito propositivo  (sentenze  n.
34 del 2000 e n. 36 del 1997). 
    5.4. - Infine, la normativa residua,  immediatamente  applicabile
(sentenza n. 32 del 1993), data proprio dall'art. 154 del  d.lgs.  n.
152  del  2006,  non   presenta   elementi   di   contraddittorieta',
persistendo la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata  in
modo  tale  da  assicurare  «la  copertura  integrale  dei  costi  di
investimento e di esercizio secondo il  principio  del  recupero  dei
costi e secondo il principio "chi inquina paga"». 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara ammissibile la  richiesta  di  referendum  popolare  per
l'abrogazione dell'art. 154,  comma  1,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152  (Norme  in  materia  ambientale),  e  successive
modificazioni, limitatamente  alle  parole:  «dell'adeguatezza  della
remunerazione   del   capitale   investito»;   richiesta   dichiarata
legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010, dall'Ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Criscuolo 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositato in cancelleria il 26 gennaio 2011 
 
                      Il cancelliere: Fruscella