N. 28 SENTENZA 12 - 26 gennaio 2011

Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum. 
 
Referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilita' della richiesta
  - Scritti presentati da soggetti diversi  dai  presentatori  e  dal
  Governo, interessati alla decisione - Ammissibilita'. 
- Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo  1953,  n.  1,
  art. 2, primo comma; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 33. 
Referendum abrogativo - Energia nucleare - Richiesta  di  abrogazione
  referendaria di disposizioni  che  disciplinano  la  costruzione  e
  l'esercizio di nuove centrali nucleari per la produzione di energia
  elettrica - Insussistenza del contrasto con uno  specifico  obbligo
  derivante da convenzioni internazionali o da  norme  comunitarie  -
  Quesito omogeneo, chiaro ed univoco, in quanto  avente  ad  oggetto
  norme con matrice razionalmente unitaria ed idoneo al conseguimento
  del  fine  perseguito  dai  presentatori  -  Ammissibilita'   della
  richiesta. 
- D.l. 25 giugno 2008, n. 112, art. 7, comma 1, lett. d), convertito,
  con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133;  legge  23
  luglio 2009, n. 99, artt. 25, commi 1, 2, lett. c), d), g), i), l),
  n), o) e q), 3 e 4, 26 e 29, commi 1, 4 e 5, lett. c), e),  g),  h)
  ed i); d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133, comma 1,  lett.  o);
  d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31, titolo, artt. 1, comma 1, lett. a),
  b), c), d), g) ed h), 2, comma 1, lett. b), c), e), f) ed i), e  3,
  commi 1, 2 e 3, lett. a), b), c), d), e), f), g),  h),  i)  ed  l),
  Titolo II (artt. da 4 a 24), artt. 26, comma 1, lett. d) ed e), 27,
  commi 1, 4 e 10, 29 e 30, commi 1, 2 e 3, Titolo  IV  (artt.  31  e
  32), artt. 33, 34 e 35, comma 1. 
- Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo  1953,  n.  1,
  art. 2, primo comma. 
(GU n.5 del 28-1-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente: 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
referendum popolare per l'abrogazione  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, nel testo risultante per effetto  di  modificazioni  ed
integrazioni  successive,  recante  «Disposizioni  urgenti   per   lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
limitatamente alle seguenti parti: 
    art. 7, comma 1, lettera d):  «d)  realizzazione  nel  territorio
nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;»; 
    nonche' la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante  per
effetto  di  modificazioni  ed   integrazioni   successive,   recante
«Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia», limitatamente alle  seguenti
parti: 
    art.   25,   comma   1,   limitatamente   alle   parole:   «della
localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
combustibile nucleare,»; 
    art. 25, comma 1, limitatamente  alle  parole:  «Con  i  medesimi
decreti sono  altresi'  stabiliti  le  procedure  autorizzative  e  i
requisiti  soggettivi  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti  di  cui
al primo periodo.»; 
    art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole:  «,  con
oneri  a  carico  delle  imprese  coinvolte   nella   costruzione   o
nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e'  fatto
divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali»; 
    art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole:  «che  i
titolari di autorizzazioni di attivita' devono adottare»; 
    art. 25, comma 2, lettera  g),  limitatamente  alle  parole:  «la
costruzione e l'esercizio di impianti per la  produzione  di  energia
elettrica nucleare e di impianti per»; 
    art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella «per»
che segue le parole «dei rifiuti radioattivi o»; 
    art. 25, comma 2, lettera i): «i) previsione che le  approvazioni
relative ai requisiti  e  alle  specifiche  tecniche  degli  impianti
nucleari, gia' concesse  negli  ultimi  dieci  anni  dalle  Autorita'
competenti  di  Paesi  membri  dell'Agenzia  per  l'energia  nucleare
dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico
(AENOCSE) o dalle autorita' competenti di Paesi  con  i  quali  siano
definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale
nel settore nucleare, siano  considerate  valide  in  Italia,  previa
approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;»; 
    art. 25, comma 2, lettera l),  limitatamente  alle  parole:  «gli
oneri relativi ai»; 
    art. 25, comma 2,  lettera  l),  limitatamente  alle  parole:  «a
titolo oneroso a carico  degli  esercenti  le  attivita'  nucleari  e
possano essere»; 
    art. 25, comma 2, lettera  n):  «n)  previsione  delle  modalita'
attraverso le  quali  i  produttori  di  energia  elettrica  nucleare
dovranno  provvedere  alla  costituzione   di   un   fondo   per   il
«decommissioning»;»; 
    art. 25, comma 2, lettera  o),  limitatamente  alla  virgola  che
segue le parole «per le popolazioni»; 
    art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle  parole:  «,  al
fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi
e per la gestione degli impianti»; 
    art. 25, comma 2, lettera q): «q) previsione,  nell'ambito  delle
risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna
di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare,  con
particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicita'.»; 
    art. 25, comma 3: «Nei giudizi davanti agli organi  di  giustizia
amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione,
approvazione  e   realizzazione   delle   opere,   infrastrutture   e
insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia  nucleare
e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  246  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»; 
    art. 25, comma 4:  «4.  Al  comma  4  dell'art.  11  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "fonti  energetiche
rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare  prodotta
sul territorio nazionale".»; 
    art. 26; 
    art. 29,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  «gli  impieghi
pacifici dell'energia nucleare,»; 
    art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: «sia da impianti  di
produzione di elettricita' sia»; 
    art.  29,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  «costruzione,
l'esercizio e la»; 
    art. 29, comma 4,  limitatamente  alle  parole:  «nell'ambito  di
priorita' e indirizzi di politica energetica nazionale e»; 
    art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle  parole:  «sugli
impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,»; 
    art. 29, comma 5, lettera e),  limitatamente  alle  parole:  «del
progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari,
nonche' delle infrastrutture pertinenziali,»; 
    art. 29, comma 5,  lettera  g),  limitatamente  alle  parole:  «,
diffidare i titolari delle autorizzazioni»; 
    art. 29, comma 5, lettera  g),  limitatamente  alle  parole:  «da
parte dei medesimi soggetti»; 
    art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: «di  cui
alle autorizzazioni»; 
    art.  29,  comma  5,  lettera  g),  limitatamente  alla   parola:
«medesime»; 
    art. 29, comma 5, lettera h): «h) l'Agenzia informa  il  pubblico
con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione  e  sull'ambiente
delle radiazioni ionizzanti dovuti  alle  operazioni  degli  impianti
nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni
ordinarie che straordinarie;»; 
    art.  29,  comma  5,  lettera  i),  limitatamente  alle   parole:
«all'esercizio o»; 
    art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio  2010,  n.  104
limitatamente alle parole «ivi comprese quelle inerenti l'energia  di
fonte nucleare»; 
nonche' il decreto legislativo 15 febbraio 2010,  n.  31,  nel  testo
risultante per effetto di modificazioni ed  integrazioni  successive,
recante  «Disciplina  della  localizzazione,  della  realizzazione  e
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure  compensative  e
campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23
luglio 2009, n. 99», limitatamente alle seguenti parti: 
    il titolo del decreto  legislativo,  limitatamente  alle  parole:
«della  localizzazione,  della  realizzazione  e  dell'esercizio  nel
territorio nazionale di impianti di produzione di  energia  elettrica
nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,»; 
    il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole:  «e
campagne informative al pubblico»; 
    art. 1, comma 1, limitatamente  alle  parole:  «della  disciplina
della  localizzazione  nel  territorio  nazionale  di   impianti   di
produzione  di   energia   elettrica   nucleare,   di   impianti   di
fabbricazione del combustibile nucleare,»; 
    art. 1, comma 1, lettera a): «a) le procedure autorizzative  e  i
requisiti  soggettivi  degli  operatori  per   lo   svolgimento   nel
territorio nazionale delle attivita' di costruzione, di  esercizio  e
di disattivazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
e), nonche' per l'esercizio delle strutture  per  lo  stoccaggio  del
combustibile irraggiato  e  dei  rifiuti  radioattivi  ubicate  nello
stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;»; 
    art. 1, comma 1, lettera b): «b) il Fondo per  la  disattivazione
degli impianti nucleari;»; 
    art. 1, comma 1, lettera c): «c) le misure compensative  relative
alle attivita' di costruzione e di esercizio degli  impianti  di  cui
alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone  residenti,
delle imprese operanti nel territorio circostante  il  sito  e  degli
enti locali interessati;»; 
    art. 1, comma  1,  lettera  d),  limitatamente  alle  parole:  «e
future»; 
    art. 1, comma 1, lettera g): «g) un programma per la  definizione
e la realizzazione di una  "Campagna  di  informazione  nazionale  in
materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";»; 
    art. 1, comma 1, lettera h): «h) le sanzioni irrogabili  in  caso
di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.»; 
    art. 2, comma 1, lettera b): «b) "area idonea" e' la porzione  di
territorio nazionale rispondente alle  caratteristiche  ambientali  e
tecniche ed ai relativi  parametri  di  riferimento  che  qualificano
l'idoneita' all'insediamento di impianti nucleari;»; 
    art. 2, comma 1, lettera c): «c) "sito" e' la porzione  dell'area
idonea che  viene  certificata  per  l'insediamento  di  uno  o  piu'
impianti nucleari;»; 
    art. 2, comma 1, lettera e): «e)  "impianti  nucleari"  sono  gli
impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,  realizzati  nei
siti, comprensivi delle opere connesse e delle  relative  pertinenze,
ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei  rifiuti  radioattivi  direttamente
connesse  all'impianto  nucleare,  le  infrastrutture  indispensabili
all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento  della
rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in
rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;»; 
    art. 2, comma 1, lettera f): «f) "operatore" e' la persona fisica
o giuridica o il  consorzio  di  persone  fisiche  o  giuridiche  che
manifesta l'interesse  ovvero  e'  titolare  di  autorizzazione  alla
realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;»; 
    art.  2,  comma  1,  lettera  i),  limitatamente   alle   parole:
«dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti»; 
    art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «, con il quale  sono
delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i  quali,
in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni  ionizzanti  e  la
sicurezza nucleare»; 
    art.  3,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:   «la   potenza
complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in  esercizio
degli impianti nucleari da realizzare,»; 
    art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «valuta il contributo
dell'energia nucleare in  termini  di  sicurezza  e  diversificazione
energetica,»; 
    art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «, benefici economici
e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione»; 
    art. 3, comma 2: «2.  La  Strategia  nucleare  costituisce  parte
integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»; 
    art. 3, comma 1, lettera  a):  «a)  l'affidabilita'  dell'energia
nucleare,  in  termini  di  sicurezza  nucleare  ambientale  e  degli
impianti,  di   eventuale   impatto   sulla   radioprotezione   della
popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;»; 
    art. 3, comma 3, lettera  b):  «b)  i  benefici,  in  termini  di
sicurezza degli approvvigionamenti,  derivanti  dall'introduzione  di
una quota significativa di energia nucleare nel  contesto  energetico
nazionale;»; 
    art. 3, comma 3, lettera c): «c) gli obiettivi  di  capacita'  di
potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni
energetici nazionali ed i relativi archi temporali;»; 
    art. 3, comma 3, lettera d): «d) il  contributo  che  si  intende
apportare, attraverso il  ricorso  all'energia  nucleare,  in  quanto
tecnologia a  basso  tenore  di  carbonio,  al  raggiungimento  degli
obiettivi  ambientali  assunti  in  sede  europea   nell'ambito   del
pacchetto clima  energia  nonche'  alla  riduzione  degli  inquinanti
chimico-fisici;»; 
    art. 3, comma 3,  lettera  e):  «e)  il  sistema  di  alleanze  e
cooperazioni internazionali e la capacita'  dell'industria  nazionale
ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;»; 
    art. 3, comma 3, lettera f): «f) gli orientamenti sulle modalita'
realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei  tempi  e
nei costi e  fornire  strumenti  di  garanzia,  anche  attraverso  la
formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;»; 
    art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: «impianti
a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli»; 
    art. 3, comma 3, lettera h): «h) i benefici attesi per il sistema
industriale  italiano  e  i   parametri   delle   compensazioni   per
popolazione e sistema delle imprese;»; 
    art. 3, comma 3, lettera i): «i)  la  capacita'  di  trasmissione
della  rete  elettrica  nazionale,  con   l'eventuale   proposta   di
adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato
di potenza da installare;»; 
    art. 3, comma 3, lettera l): «l)  gli  obiettivi  in  materia  di
approvvigionamento,  trattamento  e  arricchimento  del  combustibile
nucleare.»; 
    l'intero  Titolo  II,  rubricato  «Procedimento  unico   per   la
localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari;
disposizioni sui benefici economici per  le  persone  residenti,  gli
enti locali e le imprese;  disposizioni  sulla  disattivazione  degli
impianti», contenente gli artt. da 4 a 24; 
    art.   26,   comma   1,   limitatamente   alle   parole:   «della
disattivazione»; 
    art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole:  «riceve
dagli operatori interessati al trattamento ed  allo  smaltimento  dei
rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attivita' di cui all'art.
27, con  modalita'  e  secondo  tariffe  stabilite  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e finanze, ed»; 
    art. 26, comma 1,  lettera  d),  limitatamente  alle  parole:  «,
calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo»; 
    art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle  parole:  «,  al
fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi
e per la gestione degli impianti»; 
    art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: «e sulla base  delle
valutazioni derivanti  dal  procedimento  di  Valutazione  Ambientale
Strategica di cui all'art. 9»; 
    art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: «, comma 2»; 
    art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: «Si applica  quanto
previsto dall'art. 12.»; 
    art. 29; 
    art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: «riferito ai rifiuti
radioattivi rinvenienti dalle attivita' disciplinate  dal  Titolo  II
del  presente  decreto  legislativo  ed  uno  riferito   ai   rifiuti
radioattivi  rinvenienti  dalle  attivita'  disciplinate   da   norme
precedenti»; 
    art. 30, comma 2: «2. Per quanto concerne i  rifiuti  radioattivi
derivanti dalle attivita' disciplinate dal  Titolo  II  del  presente
decreto legislativo, il contributo di cui  al  comma  1  e'  posto  a
carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti  con  decreto  del
Ministro dello  Sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e  del
contenuto di radioattivita'. Tale  contributo  e'  ripartito  secondo
quanto previsto all'art. 23 comma 4.»; 
    art. 30, comma 3: «3. La disposizione di cui al comma  2  non  si
applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attivita'  gia'  esaurite
al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per  i  quali
rimane ferma la disciplina di cui all'art.  4  del  decreto-legge  14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2003, n. 368, cosi'  come  modificato  dall'art.  7-ter  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   208,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.»; 
    l'intero  Titolo  IV,  rubricato  «Campagna   di   informazione»,
contenente gli artt. 31 e 32; 
    art. 33; 
    art. 34; 
    art. 35, comma 1: «1. Sono abrogate le seguenti  disposizioni  di
legge: a) art. 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b)  articoli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.»,
giudizio iscritto al n. 153 del registro referendum. 
    Vista l'ordinanza del 6-7 dicembre 2010 con  la  quale  l'Ufficio
centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
dichiarato conforme a legge la richiesta; 
    Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio  2011  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    Uditi gli avvocati Alessandro Pace per i presentatori  Di  Pietro
Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo  e  Parenti  Benedetta,
Carlo Malinconico per il Movimento Fare Ambiente MED -  ONLUS  e  per
l'Associazione italiana  nucleare,  AIN,  e  l'avvocato  dello  Stato
Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito  presso  la
Corte di cassazione ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970,
n. 352 (Norme sui referendum  previsti  dalla  Costituzione  e  sulla
iniziativa legislativa del popolo), e successive  modificazioni,  con
ordinanza  del  6-7  dicembre  2010  ha  dichiarato   conforme   alle
disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2010, serie  generale,  n.  82,
con annunci di rettifica nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2010,
n. 87, del 16 aprile 2010, n. 88, e  del  20  aprile  2010,  n.  91),
promossa  da  diciotto  cittadini  italiani,   sul   quesito,   cosi'
modificato: 
    «Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
nel testo risultante per effetto  di  modificazioni  ed  integrazioni
successive, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,
la  semplificazione,  la  competitivita',  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica e  perequazione  tributaria  «,  limitatamente  alle
seguenti parti: 
        art. 7, comma 1, lettera d): «d) realizzazione nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;»; 
    nonche' la legge 23 luglio 2009, n. 99, nel testo risultante  per
effetto  di  modificazioni  ed   integrazioni   successive,   recante
«Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia», limitatamente alle  seguenti
parti: 
        art.  25,  comma  1,  limitatamente   alle   parole:   «della
localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
combustibile nucleare,»; 
    art. 25, comma 1, limitatamente  alle  parole:  «Con  i  medesimi
decreti sono  altresi'  stabiliti  le  procedure  autorizzative  e  i
requisiti  soggettivi  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti  di  cui
al primo periodo.»; 
    art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole:  «,  con
oneri  a  carico  delle  imprese  coinvolte   nella   costruzione   o
nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e'  fatto
divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali»; 
    art. 25, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole:  «che  i
titolari di autorizzazioni di attivita' devono adottare»; 
    art. 25, comma 2, lettera  g),  limitatamente  alle  parole:  «la
costruzione e l'esercizio di impianti per la  produzione  di  energia
elettrica nucleare e di impianti per»; 
    art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella  «per
"che segue le parole" dei rifiuti radioattivi o»; 
    art. 25, comma 2, lettera i): «i) previsione che le  approvazioni
relative ai requisiti  e  alle  specifiche  tecniche  degli  impianti
nucleari, gia' concesse  negli  ultimi  dieci  anni  dalle  Autorita'
competenti  di  Paesi  membri  dell'Agenzia  per  l'energia  nucleare
dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico
(AENOCSE) o dalle autorita' competenti di Paesi  con  i  quali  siano
definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale
nel settore nucleare, siano  considerate  valide  in  Italia,  previa
approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;»; 
    art. 25, comma 2, lettera l),  limitatamente  alle  parole:  «gli
oneri relativi ai»; 
    art. 25, comma 2,  lettera  l),  limitatamente  alle  parole:  «a
titolo oneroso a carico  degli  esercenti  le  attivita'  nucleari  e
possano essere»; 
    art. 25, comma 2, lettera  n):  «n)  previsione  delle  modalita'
attraverso le  quali  i  produttori  di  energia  elettrica  nucleare
dovranno  provvedere  alla  costituzione   di   un   fondo   per   il
"decommissioning";»; 
    art. 25, comma 2, lettera  o),  limitatamente  alla  virgola  che
segue le parole «per le popolazioni»; 
    art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle  parole:  «,  al
fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi
e per la gestione degli impianti»; 
    art. 25, comma 2, lettera q): «q) previsione,  nell'ambito  delle
risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna
di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare,  con
particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicita'.»; 
    art. 25, comma 3: «Nei giudizi davanti agli organi  di  giustizia
amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione,
approvazione  e   realizzazione   delle   opere,   infrastrutture   e
insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia  nucleare
e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  246  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»; 
    art. 25, comma 4:  «4.  Al  comma  4  dell'art.  11  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "fonti  energetiche
rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare  prodotta
sul territorio nazionale".»; 
    art. 26; 
    art. 29,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  «gli  impieghi
pacifici dell'energia nucleare,»; 
    art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: «sia da impianti  di
produzione di elettricita' sia»; 
    art.  29,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  «costruzione,
l'esercizio e la»; 
    art. 29, comma 4,  limitatamente  alle  parole:  «nell'ambito  di
priorita' e indirizzi di politica energetica nazionale e»; 
    art. 29, comma 5, lettera c), limitatamente alle  parole:  «sugli
impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,»; 
    art. 29, comma 5, lettera e),  limitatamente  alle  parole:  «del
progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari,
nonche' delle infrastrutture pertinenziali,»; 
    art. 29, comma 5,  lettera  g),  limitatamente  alle  parole:  «,
diffidare i titolari delle autorizzazioni»; 
    art. 29, comma 5, lettera  g),  limitatamente  alle  parole:  «da
parte dei medesimi soggetti»; 
    art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: «di  cui
alle autorizzazioni»; 
    art.  29,  comma  5,  lettera  g),  limitatamente  alla   parola:
«medesime»; 
    art. 29, comma 5, lettera h): «h) l'Agenzia informa  il  pubblico
con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione  e  sull'ambiente
delle radiazioni ionizzanti dovuti  alle  operazioni  degli  impianti
nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni
ordinarie che straordinarie;»; 
    art.  29,  comma  5,  lettera  i),  limitatamente  alle   parole:
«all'esercizio o»; 
    art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio  2010,  n.  104
limitatamente alle parole «ivi comprese quelle inerenti l'energia  di
fonte nucleare»; 
    nonche' il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo
risultante per effetto di modificazioni ed  integrazioni  successive,
recante  «Disciplina  della  localizzazione,  della  realizzazione  e
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure  compensative  e
campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23
luglio 2009, n. 99», limitatamente alle seguenti parti: 
        il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole:
«della  localizzazione,  della  realizzazione  e  dell'esercizio  nel
territorio nazionale di impianti di produzione di  energia  elettrica
nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,»; 
        il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole:
«e campagne informative al pubblico»; 
    art. 1, comma 1, limitatamente  alle  parole:  «della  disciplina
della  localizzazione  nel  territorio  nazionale  di   impianti   di
produzione  di   energia   elettrica   nucleare,   di   impianti   di
fabbricazione del combustibile nucleare,»; 
    art. 1, comma 1, lettera a): «a) le procedure autorizzative  e  i
requisiti  soggettivi  degli  operatori  per   lo   svolgimento   nel
territorio nazionale delle attivita' di costruzione, di  esercizio  e
di disattivazione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
e), nonche' per l'esercizio delle strutture  per  lo  stoccaggio  del
combustibile irraggiato  e  dei  rifiuti  radioattivi  ubicate  nello
stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;»; 
    art. 1, comma 1, lettera b): «b) il Fondo per  la  disattivazione
degli impianti nucleari»; 
    art. 1, comma 1, lettera c): «c) le misure compensative  relative
alle attivita' di costruzione e di esercizio degli  impianti  di  cui
alla lettera a), da corrispondere in favore delle persone  residenti,
delle imprese operanti nel territorio circostante  il  sito  e  degli
enti locali interessati;»; 
    art. 1, comma  1,  lettera  d),  limitatamente  alle  parole:  «e
future»; 
    art. 1, comma 1, lettera g): «g) un programma per la  definizione
e la realizzazione di una  "Campagna  di  informazione  nazionale  in
materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";»; 
    art. 1, comma 1, lettera h): «h) le sanzioni irrogabili  in  caso
di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto.»; 
    art. 2, comma 1, lettera b): «b) "area idonea" e' la porzione  di
territorio nazionale rispondente alle  caratteristiche  ambientali  e
tecniche ed ai relativi  parametri  di  riferimento  che  qualificano
l'idoneita' all'insediamento di impianti nucleari;»; 
    art. 2, comma 1, lettera c): «c) "sito" e' la porzione  dell'area
idonea che  viene  certificata  per  l'insediamento  di  uno  o  piu'
impianti nucleari;»; 
    art. 2, comma 1, lettera e): «e)  "impianti  nucleari"  sono  gli
impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli
impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,  realizzati  nei
siti, comprensivi delle opere connesse e delle  relative  pertinenze,
ivi comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei  rifiuti  radioattivi  direttamente
connesse  all'impianto  nucleare,  le  infrastrutture  indispensabili
all'esercizio degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento  della
rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in
rete dell'energia prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;»; 
    art. 2, comma 1, lettera f): «f) "operatore" e' la persona fisica
o giuridica o il  consorzio  di  persone  fisiche  o  giuridiche  che
manifesta l'interesse  ovvero  e'  titolare  di  autorizzazione  alla
realizzazione ed esercizio di un impianto nucleare;»; 
    art.  2,  comma  1,  lettera  i),  limitatamente   alle   parole:
«dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti»; 
    art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «, con il quale  sono
delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i  quali,
in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni  ionizzanti  e  la
sicurezza nucleare»; 
    art.  3,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:   «la   potenza
complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in  esercizio
degli impianti nucleari da realizzare,»; 
    art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «valuta il contributo
dell'energia nucleare in  termini  di  sicurezza  e  diversificazione
energetica,»; 
    art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «, benefici economici
e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione»; 
    art. 3, comma 2: «2.  La  Strategia  nucleare  costituisce  parte
integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»; 
    art. 3, comma 1, lettera  a):  «a)  l'affidabilita'  dell'energia
nucleare,  in  termini  di  sicurezza  nucleare  ambientale  e  degli
impianti,  di   eventuale   impatto   sulla   radioprotezione   della
popolazione e nei confronti dei rischi di proliferazione;»; 
    art. 3, comma 3, lettera  b):  «b)  i  benefici,  in  termini  di
sicurezza degli approvvigionamenti,  derivanti  dall'introduzione  di
una quota significativa di energia nucleare nel  contesto  energetico
nazionale;»; 
    art. 3, comma 3, lettera c): «c) gli obiettivi  di  capacita'  di
potenza elettrica che si intende installare in rapporto ai fabbisogni
energetici nazionali ed i relativi archi temporali;»; 
    art. 3, comma 3, lettera d): «d) il  contributo  che  si  intende
apportare, attraverso il  ricorso  all'energia  nucleare,  in  quanto
tecnologia a  basso  tenore  di  carbonio,  al  raggiungimento  degli
obiettivi  ambientali  assunti  in  sede  europea   nell'ambito   del
pacchetto clima  energia  nonche'  alla  riduzione  degli  inquinanti
chimico-fisici;»; 
    art. 3, comma 3,  lettera  e):  «e)  il  sistema  di  alleanze  e
cooperazioni internazionali e la capacita'  dell'industria  nazionale
ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;»; 
    art. 3, comma 3, lettera f): «f) gli orientamenti sulle modalita'
realizzative tali da conseguire obiettivi di efficienza nei  tempi  e
nei costi e  fornire  strumenti  di  garanzia,  anche  attraverso  la
formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi;»; 
    art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: «impianti
a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli»; 
    art. 3, comma 3, lettera h): «h) i benefici attesi per il sistema
industriale  italiano  e  i   parametri   delle   compensazioni   per
popolazione e sistema delle imprese;»; 
    art. 3, comma 3, lettera i): «i)  la  capacita'  di  trasmissione
della  rete  elettrica  nazionale,  con   l'eventuale   proposta   di
adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato
di potenza da installare;»; 
    art. 3, comma 3, lettera l): «l)  gli  obiettivi  in  materia  di
approvvigionamento,  trattamento  e  arricchimento  del  combustibile
nucleare.»; 
    l'intero  Titolo  II,  rubricato  «Procedimento  unico   per   la
localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari;
disposizioni sui benefici economici per  le  persone  residenti,  gli
enti locali e le imprese;  disposizioni  sulla  disattivazione  degli
impianti», contenente gli artt. da 4 a 24; 
    art.   26,   comma   1,   limitatamente   alle   parole:   «della
disattivazione»; 
    art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole:  «riceve
dagli operatori interessati al trattamento ed  allo  smaltimento  dei
rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attivita' di cui all'art.
27, con  modalita'  e  secondo  tariffe  stabilite  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e finanze, ed»; 
    art. 26, comma 1,  lettera  d),  limitatamente  alle  parole:  «,
calcolate ai sensi dell'art. 29 del presente decreto legislativo»; 
    art. 26, comma 1, lettera e), limitatamente alle  parole:  «,  al
fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi
e per la gestione degli impianti»; 
    art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: «e sulla base  delle
valutazioni derivanti  dal  procedimento  di  Valutazione  Ambientale
Strategica di cui all'art. 9»; 
    art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: «, comma 2»; 
    art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: «Si applica  quanto
previsto dall'art. 12.»; 
    art. 29; 
    art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: «riferito ai rifiuti
radioattivi rinvenienti dalle attivita' disciplinate  dal  Titolo  II
del  presente  decreto  legislativo  ed  uno  riferito   ai   rifiuti
radioattivi  rinvenienti  dalle  attivita'  disciplinate   da   norme
precedenti»; 
    art. 30, comma 2: «2. Per quanto concerne i  rifiuti  radioattivi
derivanti dalle attivita' disciplinate dal  Titolo  II  del  presente
decreto legislativo, il contributo di cui  al  comma  1  e'  posto  a
carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti  con  decreto  del
Ministro dello  Sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e  del
contenuto di radioattivita'. Tale  contributo  e'  ripartito  secondo
quanto previsto all'art. 23, comma 4.»; 
    art. 30, comma 3: «3. La disposizione di cui al comma  2  non  si
applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attivita'  gia'  esaurite
al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per  i  quali
rimane ferma la disciplina di cui all'art.  4  del  decreto-legge  14
novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2003, n. 368, cosi'  come  modificato  dall'art.  7-ter  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   208,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n 13.»; 
    l'intero  Titolo  IV,  rubricato  «Campagna   di   informazione»,
contenente gli artt. 31 e 32; 
    art. 33; 
    art. 34; 
    art. 35, comma 1: «1. Sono abrogate le seguenti  disposizioni  di
legge: a) art. 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b)  articoli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.». 
    2. - L'Ufficio centrale per  il  referendum  ha  provveduto  alla
modifica del quesito n. 5 in considerazione del fatto che  l'art.  41
della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni  per  lo  sviluppo  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia),  contenuto  nella  proposta  dei  richiedenti,  era   stato
abrogato dall'art. 4, comma 1,  n.  43  dell'allegato  4  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n.  104  (Attuazione  dell'art.  44  della
legge 18 giugno 2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
riordino del processo amministrativo), ed era stato  riprodotto,  con
eliminazione delle parole «di  potenza  termica  superiore  a  400MW,
nonche'», nell'art. 133, lettera o) del d.lgs. n. 104 del 2010 e  che
il Comitato promotore aveva chiesto che  «la  richiesta  referendaria
sia estesa alle successive modificazioni di legge». 
    2.1. - L'Ufficio centrale, dato atto di  siffatta  modificazione,
ha quindi espunto dal quesito formulato dai proponenti il riferimento
all'art. 41 della legge n. 99 del 2009, inserendo l'art. 133, lettera
o) del d.lgs. n. 104 del 2010, nei  termini  risultanti  dal  quesito
sopra trascritto ed ha attribuito al  medesimo  il  seguente  titolo:
«Nuove centrali per la produzione di  energia  nucleare.  Abrogazione
parziale di norme». 
    3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio  centrale
per il  referendum,  il  Presidente  della  Corte  costituzionale  ha
fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del
12 gennaio 2011,  disponendo  che  ne  fosse  data  comunicazione  ai
presentatori della  richiesta  di  referendum  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo  comma,  della
legge 25 maggio 1970, n. 352. 
    4. - In data 27 dicembre  2010,  i  presentatori  del  referendum
hanno depositato una memoria illustrativa, in cui  precisano  che  il
quesito  referendario  riguarda  essenzialmente   l'abrogazione   del
«preannuncio»  contenuto  nell'art.  7,  comma  1,  lettera  d)   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito nella legge 6 agosto  2008,  n.  133  (che  ipotizzava  la
«realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia nucleare»)  e  talune  disposizioni  volte  a  permettere  la
produzione di energia elettrica  nucleare  e,  piu'  in  generale,  a
realizzare nel territorio nazionale impianti di produzione di energia
nucleare. La  richiesta  sarebbe,  quindi,  identica  nell'oggetto  a
quella ritenuta gia' ammissibile dalla sentenza n. 25  del  1987.  Il
quesito  sarebbe  pertanto  ammissibile  sia  sotto  il  profilo  del
requisito  dell'omogeneita',  in  quanto   riguardante   disposizioni
accomunate  da  una  medesima  ratio,  sia  sotto  il  profilo  della
chiarezza, in quanto la volonta' popolare si ispirerebbe ad una ratio
puntuale, nella quale e' «incorporata l'evidenza del fine  intrinseco
dell'atto abrogativo». 
    La  richiesta  tenderebbe,   infatti,   ad   impedire,   mediante
l'abrogazione popolare di norme «facoltizzanti», la  possibilita'  di
istituire e attivare  strutture  e  centrali  capaci  di  produrre  e
sfruttare l'energia nucleare elettrica. 
    L'obiettivo immediato e diretto del  quesito  sarebbe  del  resto
chiaramente evidenziato gia' dalla proposta abrogazione del comma  1,
lettera d), dell'art. 7 del citato d.l. n. 112 del 2008 che  enuncia,
tra  gli  obiettivi  della   strategia   energetica   nazionale,   la
realizzazione di impianti di produzione di energia nucleare. 
    Osservano i promotori, inoltre, che prima dell'entrata in  vigore
delle disposizioni oggetto del quesito, la disciplina in  materia  di
sorgenti e impianti nucleari era contenuta nel decreto legislativo 17
marzo  1995,  n.  230  (Attuazione  delle  direttive  89/618/Euratom,
90/641/Euratom,  96/29/Euratom  e  2006/117/Euratom  in  materia   di
radiazioni ionizzanti) e nel decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.
52 (Attuazione della  direttiva  2003/122/CE  Euratom  sul  controllo
delle sorgenti  radioattive  sigillate  ad  alta  attivita'  e  delle
sorgenti  orfane).  Inoltre,  la  legge  25  febbraio  2008,  n.   34
(Disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee.   -   Legge
comunitaria 2007), all'art. 22, aveva delegato il Governo ad adottare
un decreto legislativo al  fine  di  dare  organica  attuazione  alla
direttiva 2006/117/EURATOM. 
    L'abrogazione della  legislazione  nazionale  attuativa  di  tali
direttive  non  costituirebbe,  tuttavia,  l'oggetto  della  presente
richiesta  referendaria  appunto  perche'  essa   non   facoltizzava,
direttamente  o  indirettamente,  la  «realizzazione  nel  territorio
nazionale di impianti di produzione di energia nucleare». 
    La permanenza in vigore delle  discipline  pregresse,  quindi,  a
giudizio dei presentatori, non  renderebbe  disomogeneo  il  contesto
normativo «di risulta», perche' esse riguarderebbero materie  diverse
dall'avvio di produzione di energia nucleare. 
    La   difesa   dei   presentatori,   dopo   aver   richiamato   la
giurisprudenza di questa Corte sui referendum aventi ad oggetto norme
elettorali, sottolinea come il quesito referendario rispetti tutte le
condizioni  poste  da  detta  giurisprudenza.  In  particolare,  esso
sarebbe «dotato delle necessarie qualita' della chiarezza, univocita'
ed omogeneita', in  quanto  risponde  ad  una  matrice  razionalmente
unitaria»; inoltre, sarebbe diretto solo ad abrogare parzialmente  la
normativa, senza sostituirla con una disciplina estranea allo  stesso
contesto normativo. 
    5. - Hanno depositato memorie il Movimento Fare  Ambiente  MED  -
ONLUS e l'Associazione italiana nucleare, AIN, entrambi  sollecitando
la declaratoria di inammissibilita' del quesito referendario. 
    6.  -  Nella  camera  di  consiglio  del  12  gennaio  2011  sono
intervenuti l'avvocato Alessandro Pace per i presentatori  Di  Pietro
Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo  e  Parenti  Benedetta.
Sono stati, altresi', sentiti gli avvocati Carlo Malinconico per Fare
Ambiente MED - ONLUS e per l'Associazione italiana nucleare,  AIN,  e
l'avvocato dello  Stato  Maurizio  Fiorilli  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La richiesta di referendum abrogativo, cosi' come modificata
dall'Ufficio centrale per il referendum ed innanzi trascritta,  sulla
cui ammissibilita' questa Corte e' chiamata a pronunciarsi,  riguarda
una molteplicita' di disposizioni, e di  frammenti  di  disposizioni,
che disciplinano la  costruzione  e  l'esercizio  di  nuove  centrali
nucleari, per la produzione  di  energia  elettrica,  contenute:  nel
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 6 agosto 2008, n. 133;  nella  legge  23  luglio  2009,  n.  99
(Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia); nel  decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della  legge  18  giugno
2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino  del  processo
amministrativo); nel decreto legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31
(Disciplina   della    localizzazione,    della    realizzazione    e
dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione  di
energia  elettrica  nucleare,  di  impianti  di   fabbricazione   del
combustibile nucleare, dei sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure  compensative  e
campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23
luglio 2009, n. 99). 
    2. -  In  linea  preliminare,  dando  continuita'  alla  costante
giurisprudenza di questa Corte, devono  essere  ritenuti  ammissibili
gli scritti presentati da  soggetti  diversi  da  quelli  contemplati
dall'art. 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo),   interessati   alla   decisione   sull'ammissibilita'   del
referendum (sentenze n. 15 del 2008, n. 49, n. 48, n. 47, n. 46 e  n.
45 del 2005). 
    3. - Il quesito e' ammissibile. 
    3.1. - La richiesta referendaria non viola, anzitutto,  i  limiti
stabiliti dall'art. 75, secondo  comma,  Cost.  e  quelli  desumibili
dall'interpretazione logico-sistematica della  Costituzione,  poiche'
le leggi delle quali si chiede l'abrogazione, di cui in epigrafe, non
rientrano fra quelle per le quali  detta  norma  esclude  il  ricorso
all'istituto referendario.  In  particolare,  essa  non  si  pone  in
contrasto  con  obblighi  internazionali  e,  segnatamente,  con   il
Trattato istitutivo  della  Comunita'  europea  dell'energia  atomica
(EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato in  base  alla
legge 14 ottobre 1957, n. 1203. 
    Al riguardo, occorre osservare che questa Corte, in  relazione  a
proposte referendarie concernenti profili della disciplina in materia
di energia nucleare, con una prima, risalente, sentenza, ritenne  che
il  Trattato  EURATOM  mirasse  ad  agevolare   investimenti   e   ad
incoraggiare iniziative in  grado  di  «assicurare  la  realizzazione
degli impianti  fondamentali  necessari  allo  sviluppo  dell'energia
nucleare nella Comunita'»  (art.  2,  lettera  c)  ed  il  «progresso
nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare». Da tale  premessa
la pronuncia desunse  che  l'eventuale  abrogazione  della  normativa
investita  dal  quesito,  in  quanto   «strettamente   collegata   al
richiamato ambito di operativita' del Trattato di  Roma,  indirizzato
alla finalita' di progresso nella utilizzazione pacifica dell'energia
nucleare, che lo Stato italiano ha fatto propria», avrebbe comportato
una «violazione  di  un  fondamentale  impegno  assunto  dallo  Stato
italiano con l'adesione al Trattato di Roma»,  vanificando  l'obbligo
di cooperazione imposto dall'art. 192 del Trattato medesimo (sentenza
n. 31 del 1981). 
    In  seguito,  questa  premessa  non  e'  stata,  sostanzialmente,
disattesa dalla sentenza n. 25 del 1987, che pure ritenne ammissibili
tre richieste  di  referendum  relative  ad  alcune  disposizioni  in
materia di disciplina delle centrali elettronucleari, avendo tuttavia
cura  di  sottolineare,  significativamente,  che  esse  avevano  «un
oggetto diverso da quella che ha dato luogo alla sentenza n.  31  del
1981»,  poiche'  concernevano  esclusivamente  profili  di   politica
interna  relativi  ai  rapporti  economici  tra  enti   che   operano
nell'ordinamento nazionale, alla distribuzione della competenza tra i
vari  organi  ed  enti  nazionali   al   fine   di   determinare   la
localizzazione delle centrali elettronucleari, nonche' alla  facolta'
dell'Enel di promuovere la costituzione di  societa'  con  imprese  o
enti stranieri ovvero di assumervi partecipazioni,  se  aventi  quale
scopo la realizzazione o l'esercizio di impianti elettronucleari. 
    L'interpretazione delle norme del Trattato EURATOM, da ultimo, ha
costituito oggetto della sentenza n. 278 del 2010 che, in un giudizio
di  legittimita'  costituzionale  in  via  principale,  ha,   invece,
affermato che le norme di detto Trattato, quelle della  direttiva  25
giugno  2009,  n.  2009/71/EURATOM  (Direttiva  del   consiglio   che
istituisce un quadro comunitario  per  la  sicurezza  nucleare  degli
impianti nucleari) e quelle contenute nella legge 19 gennaio 1998, n.
10 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare
degli impianti nucleari, fatta a Vienna il 20  settembre  1994),  non
pregiudicano  «la  discrezionalita'  dello   Stato   italiano   nello
«stabilire il proprio mix energetico in base alle politiche nazionali
in  materia  «  (punto  9  del  Considerando   della   direttiva   n.
2009/71/EURATOM)», ma impongono «solo, una volta che  il  legislatore
nazionale abbia optato per l'energia atomica, nella  misura  ritenuta
opportuna, misure e standard di garanzia  "per  la  protezione  della
popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione" (punto
5 dell'appena citato Considerando)». 
    A  questo  recente   orientamento   va   data   continuita',   in
considerazione sia dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato la
disciplina in esame, sia della precisazione pure  operata  da  questa
Corte, secondo la quale, affinche' il limite in questione operi, «non
e' sufficiente che la richiesta referendaria si riferisca  a  materia
la quale abbia formato oggetto di Convenzioni internazionali,  ma  e'
necessario che essa si  ponga  in  posizione  di  contrasto  con  uno
specifico obbligo derivante da convenzioni  internazionali,  sicche',
in caso di abrogazione, sia pure attraverso il  mezzo  di  democrazia
diretta, della  norma  di  attuazione  dell'obbligo  suddetto,  possa
sorgere una responsabilita' dello Stato» (sentenza n. 63 del 1990). 
    L'art. 2, lettera c), del citato Trattato,  benche'  indichi  che
tra  le  finalita'  dell'EURATOM  vi  e'  quella  di  assicurare   la
«realizzazione degli impianti fondamentali  necessari  allo  sviluppo
dell'energia nucleare nella Comunita'», precisa,  infatti,  che  essa
deve  essere  realizzata  «nelle  condizioni  previste  dal  presente
trattato».   Tuttavia,   quest'ultimo   non   contiene   prescrizioni
specifiche, che vincolino gli Stati ad installare centrali  nucleari,
o a non vietarle, e cio' neppure  a  livello  di  collaborazione  nel
quadro degli obiettivi dei  Trattati,  contenendo,  invece,  obblighi
specifici in tema di ricerca e  sicurezza.  L'esatta  identificazione
dell'obbligo di cooperazione menzionato dall'art.  192  del  Trattato
richiede, inoltre, di tenere conto dell'evoluzione  della  disciplina
in questione, da esaminare  altresi'  nel  contesto  di  quella  piu'
generale stabilita dall'Unione europea in materia di energia. 
    Al riguardo, assume rilievo la Comunicazione della Commissione al
Consiglio europeo e al Parlamento europeo,  avente  ad  oggetto  «Una
politica energetica per l'Europa», del 10 gennaio 2007, la quale,  al
punto  3.8,  dedicato  al  «futuro  dell'energia  nucleare»,   indica
espressamente che «spetta ad ogni Stato membro decidere se  ricorrere
all'energia nucleare», pur precisando che,  «qualora  il  livello  di
energia  nucleare   diminuisse   nell'UE,   questa   riduzione   deve
assolutamente essere sincronizzata con l'introduzione di altre  fonti
energetiche a basse  emissioni  di  carbonio  per  la  produzione  di
elettricita'». 
    Inoltre, e con riferimento  ad  un  piu'  generale  contesto,  il
Trattato di Lisbona, entrato  in  vigore  il  1°  dicembre  2009,  ha
inserito nel Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  (TFUE),
il Titolo XXI, dedicato alla «Energia», il cui art. 194, paragrafo 2,
attribuisce al Parlamento europeo ed al  Consiglio  l'adozione  delle
misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1,
ma stabilisce che «esse non incidono sul diritto di uno Stato  membro
di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche,
la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo
approvvigionamento energetico, fatto salvo l'art. 192,  paragrafo  2,
lettera c)» (art. 194, n. 2). L'art. 192, paragrafo  2,  lettera  c),
del TFUE,  a  sua  volta,  prevede  che  «il  Consiglio,  deliberando
all'unanimita' secondo una procedura legislativa  speciale  e  previa
consultazione  del  Parlamento  europeo,  del  Comitato  economico  e
sociale e del Comitato delle regioni» puo'  adottare  «misure  aventi
una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra  diverse
fonti di energia e sulla struttura  generale  dell'approvvigionamento
energetico del medesimo» che, tuttavia, fino ad oggi non  sono  state
adottate, con la conseguenza  che  la  discrezionalita'  di  ciascuno
Stato membro dell'Unione europea, in ordine alla scelta di realizzare
o meno impianti per la produzione di energia elettrica alimentati con
combustibile nucleare, resta piena. 
    In definitiva, l'inesistenza di un preciso obbligo di  realizzare
o mantenere in  esercizio  impianti  per  la  produzione  di  energia
nucleare conduce ad escludere che la richiesta referendaria si  ponga
in posizione di contrasto con  uno  specifico  obbligo  derivante  da
convenzioni internazionali o da norme comunitarie. 
    3.2. - Ad un giudizio  positivo  deve,  altresi',  pervenirsi  in
ordine ai requisiti  di  omogeneita',  chiarezza  ed  univocita'  del
quesito. 
    Le  disposizioni  di  cui  si  propone   l'abrogazione,   benche'
contenute in molteplici atti legislativi,  sono,  infatti,  tra  loro
strettamente connesse, in quanto sono tutte  accomunate  dalla  eadem
ratio,  di  essere  strumentali  a  permettere   la   costruzione   o
l'esercizio di nuove centrali nucleari, per la produzione di  energia
elettrica. La matrice razionalmente unitaria di dette norme  comporta
che il quesito in esame  incorpora  l'evidenza  del  fine  intrinseco
dell'atto  abrogativo,  consistente  nell'intento  di   impedire   la
realizzazione e la gestione di tali centrali, mediante  l'abrogazione
di tutte le norme che rendono  possibile  questo  effetto.  Pertanto,
l'elettore  e'  messo  in  condizione  di  esprimersi,  con  un'unica
risposta, affermativa o negativa, su di una questione ben determinata
nel  contenuto  e  nelle  finalita'  ed  il  quesito  e'  idoneo   al
conseguimento del succitato scopo, quale  risulta  anche  dal  titolo
formulato dall'Ufficio centrale per il referendum  costituito  presso
la  Corte  di  cassazione.  L'esigenza  di  garantire   al   medesimo
univocita' ed omogeneita' giustifica che in esso siano  state  talora
incluse singole parole o singole frasi di alcune  delle  disposizioni
che ne costituiscono oggetto, benche' esse, isolatamente considerate,
siano prive di autonomo significato normativo  (sentenza  n.  17  del
2008). 
    Il quesito,  nonostante  sia  caratterizzato  dalla  tecnica  del
ritaglio, mira, inoltre, a realizzare un effetto di ablazione puro  e
semplice della disciplina concernente la realizzazione e gestione  di
nuove centrali nucleari e, percio', non e'  connotato  dal  carattere
della  manipolativita';  tale  tecnica,   nella   specie,   e'   anzi
giustificata dall'esigenza di  non  incidere  sulla  regolamentazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti e degli  impianti  nucleari
non in esercizio, palesemente estranea rispetto allo scopo  avuto  di
mira dai presentatori del referendum. 
    Non incide, infine, sui requisiti della chiarezza  ed  univocita'
la circostanza che una delle disposizioni oggetto del  quesito  (art.
35 del d.lgs. n.  31  del  2010)  ha  espressamente  abrogato  alcune
preesistenti   norme   concernenti   la    disciplina    in    esame.
Indipendentemente da ogni considerazione in ordine  all'idoneita'  di
queste ultime norme a permettere la realizzazione e  la  gestione  di
centrali   nucleari,   l'abrogazione,   a   seguito    dell'eventuale
accoglimento  della  proposta  referendaria,  di   una   disposizione
abrogativa e', infatti, inidonea a rendere nuovamente operanti  norme
che,  in  virtu'   di   quest'ultima,   sono   state   gia'   espunte
dall'ordinamento (sentenza n. 31 del 2000). 
 
                          Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara ammissibile la richiesta di  referendum  popolare,  come
modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio  centrale  per  il
referendum in data  6-7  dicembre  2010,  avente  ad  oggetto  «Nuove
centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione  parziale
di norme». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositato in cancelleria il 26 gennaio 2011 
 
                      Il cancelliere: Fruscella