N. 29 SENTENZA 12 - 26 gennaio 2011

Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum. 
 
Referendum abrogativo - Processo penale - Disposizioni in materia  di
  legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
  dei Ministri a comparire in udienza come imputati  -  Richiesta  di
  abrogazione  referendaria  dell'intera  legge  -  Disposizioni  non
  riconducibili alle  categorie  escluse  dal  referendum  -  Quesito
  omogeneo, chiaro ed univoco, siccome  rispondente  ad  una  matrice
  razionalmente unitaria - Ammissibilita' della richiesta. 
- Legge 7 aprile 2010, n. 51. 
- Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo  1953,  n.  1,
  art. 2, primo comma. 
(GU n.5 del 28-1-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO 
Giudici:  Paolo   MADDALENA   Giudice,   Alfio   FINOCCHIARO, Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI 
ha pronunciato la seguente 
 
                               SENTENZA 
 
    nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'articolo  2,  primo
comma,  della  legge  costituzionale  11  marzo  1953,  n.  1,  della
richiesta di referendum popolare  per  l'abrogazione  della  legge  7
aprile 2010, n. 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81  dell'8
aprile 2010,  recante  «Disposizioni  in  materia  di  impedimento  a
comparire in udienza», giudizio  iscritto  al  n.  154  del  registro
referendum. 
    Vista l'ordinanza del 7 dicembre  2010  con  la  quale  l'Ufficio
centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
dichiarato conforme a legge la richiesta; 
    udito nella camera di consiglio del 12 gennaio  2011  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    uditi l'avvocato Alessandro Pace per  i  presentatori  Di  Pietro
Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti  Benedetta  e
l'avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio
dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ordinanza pronunciata  il  6  dicembre  2010,  l'Ufficio
centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione,
ai sensi dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352  (Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo), e successive modificazioni, ha dichiarato conforme  alle
disposizioni di legge la richiesta di referendum  popolare,  promossa
da diciotto cittadini  italiani,  sul  seguente  quesito  (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2010, serie generale, n.  86):
«Volete voi  che  sia  abrogata  la  legge  7  aprile  2010,  n.  51,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 2010, recante
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?». 
    2. - L'Ufficio centrale ha attribuito al quesito il  n.  6  e  il
seguente titolo: «Abrogazione della legge 7 aprile  2010,  n.  51  in
materia di legittimo impedimento del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale». 
    3. -  Il  Presidente  di  questa  Corte,  ricevuta  comunicazione
dell'ordinanza, ha fissato,  per  la  conseguente  deliberazione,  la
camera  di  consiglio  del  12   gennaio   2011,   dandone   regolare
comunicazione ai sensi dell'art. 33 della legge n. 352 del 1970. 
    4. - In data 3 gennaio 2011, i presentatori  della  richiesta  di
referendum hanno depositato una memoria, chiedendo che  la  richiesta
stessa venga dichiarata ammissibile. Ad avviso  dei  promotori,  tale
richiesta «non urta contro alcuno dei divieti previsti  dall'art.  75
Cost.,  nonche'  di  quelli  enucleati  sulla  base  di  esso   dalla
giurisprudenza» costituzionale. 
    5. - In data 7 gennaio 2011,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha depositato memoria, chiedendo  che  questa  Corte  dichiari
inammissibile la  richiesta  referendaria.  Ad  avviso  della  difesa
statale, la  richiesta  sarebbe  inammissibile,  in  particolare,  in
quanto l'abrogazione della legge che ne forma oggetto  farebbe  venir
meno «quel livello minimo di  disciplina  che,  secondo  l'autorevole
avviso [della Corte Costituzionale...] deve sempre essere  assicurato
allorche' la materia,  oggetto  di  formazione,  coinvolga  interessi
costituzionalmente rilevanti».  Inoltre,  ad  avviso  dell'Avvocatura
generale  dello  Stato,  e'  inammissibile  un  quesito  referendario
«avente ad oggetto l'abrogazione di  una  legge,  la  cui  disciplina
risulta,   comunque,   destinata   a    perdere    efficacia    quasi
contemporaneamente alla conclusione del procedimento referendario». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Questa Corte e' chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilita'
della richiesta di referendum abrogativo della legge 7  aprile  2010,
n. 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in
udienza». 
    La legge n. 51 del 2010 disciplina  il  legittimo  impedimento  a
comparire in udienza, ai sensi dell'art. 420-ter cod. proc. pen., del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  (art.  1,  comma  1)  e  dei
ministri (art. 1, comma 2), in qualita' di imputati. In  particolare,
in base all'art. 1, comma 3, di tale legge, il giudice, su  richiesta
di parte, rinvia il processo ad altra  udienza  quando  ricorrono  le
ipotesi di impedimento a comparire individuate dal comma  1  (per  il
Presidente del Consiglio) e  dal  comma  2  (per  i  ministri)  della
medesima legge. In base a tali  disposizioni,  costituisce  legittimo
impedimento  «il  concomitante  esercizio  di  una   o   piu'   delle
attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in  particolare
dagli articoli 5, 6 e 12 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni,  dagli  articoli  2,  3  e  4  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal
regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10  novembre  1993,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre  1993,  e  successive
modificazioni,    delle    relative    attivita'    preparatorie    e
consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale  alle
funzioni di Governo». Inoltre, l'art.  1,  comma  4,  della  medesima
legge, dispone che «ove la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
attesti  che  l'impedimento  e'   continuativo   e   correlato   allo
svolgimento delle funzioni di cui alla  presente  legge,  il  giudice
rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che  non
puo' essere superiore a sei mesi». L'art. 1, comma 5, della legge  n.
51 del 2010 chiarisce che «il corso della prescrizione rimane sospeso
per l'intera durata del rinvio». Tale disciplina si applica «anche ai
processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla  data  di
entrata in vigore della» medesima legge (art. 1, comma  6),  e  «fino
alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante  la
disciplina organica delle prerogative del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri e dei Ministri, nonche' della disciplina attuativa delle
modalita' di  partecipazione  degli  stessi  ai  processi  penali  e,
comunque, non oltre diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, salvi i casi previsti  dall'articolo  96  della
Costituzione, al fine di consentire al Presidente del  Consiglio  dei
ministri e ai ministri il  sereno  svolgimento  delle  funzioni  loro
attribuite dalla Costituzione e dalla legge» (art. 2). 
    2. - La richiesta referendaria  -  dichiarata  conforme  a  legge
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione - e' ammissibile. 
    2.1. - L'oggetto del quesito  referendario  e'  rappresentato  da
disposizioni legislative che non rientrano  nelle  categorie  per  le
quali l'art. 75 Cost. preclude il ricorso  al  referendum  (leggi  in
materia  tributaria  e  di  bilancio,  di  amnistia  ed  indulto,  di
autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali), ne' possono
considerarsi ad esse collegate. La legge n. 51 del 2010, inoltre, non
e' una legge costituzionale o di revisione  costituzionale,  ne'  una
legge  a  contenuto  costituzionalmente   vincolato,   ne',   infine,
costituzionalmente necessaria. 
    2.2. - La  formulazione  del  quesito  presenta  i  requisiti  di
omogeneita', chiarezza ed univocita' individuati dalla giurisprudenza
costituzionale in materia di ammissibilita' del referendum. 
    La domanda referendaria risponde  ad  una  matrice  razionalmente
unitaria: l'elettore e' posto dinanzi all'alternativa  di  eliminare,
ovvero di conservare,  una  disciplina  differenziata  del  legittimo
impedimento a comparire in udienza, applicabile ai soli  titolari  di
cariche governative. 
    Il quesito e' poi chiaro e univoco. Esso investe un'intera legge,
che si compone di due soli articoli, e rivela  chiaramente  l'intento
dei promotori di ripristinare l'applicabilita' ai titolari di cariche
governative della disciplina  comune  di  cui  all'art.  420-ter  del
codice di procedura penale, senza le  integrazioni  e  specificazioni
introdotte  dalla  disciplina  che  forma  oggetto  della   richiesta
referendaria. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara ammissibile la  richiesta  di  referendum  popolare  per
l'abrogazione della legge 7  aprile  2010,  n.  51  (Disposizioni  in
materia di impedimento a comparire in udienza), dichiarata  legittima
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione con ordinanza del 6 dicembre 2010. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositato in cancelleria il 26 gennaio 2011 
 
                      Il cancelliere: Fruscella