N. 46 SENTENZA 7 - 11 febbraio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -  Tardiva
  costituzione in giudizio di una delle parti del processo  a  quo  -
  Istanza   di   rimessione   in   termini   -   Reiezione,    attesa
  l'inapplicabilita' al processo costituzionale  dell'istituto  della
  sospensione feriale dei termini. 
- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6. 
- Costituzione, artt. 3 e 24. 
Poste - Esclusione  di  responsabilita'  dell'Amministrazione  e  dei
  concessionari del servizio telegrafico per  il  ritardato  recapito
  delle  spedizioni  effettuate  con  il   servizio   postacelere   -
  Ingiustificato privilegio in favore del gestore  -  Violazione  del
  canone  di  ragionevolezza  e  del  principio  di   uguaglianza   -
  Illegittimita' costituzionale in parte  qua  -  Assorbimento  della
  questione posta con riferimento ad altro parametro. 
- D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6. 
- Costituzione, art. 3 (art. 24). 
(GU n.8 del 16-2-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente: 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.  156  (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
Bancoposta e di telecomunicazioni), promosso dal Tribunale  ordinario
di Napoli, nel procedimento vertente tra Gestione Epurazione Ambiente
GEA S.p.A. e Poste Italiane S.p.A., con ordinanza del 5 gennaio 2007,
iscritta al n. 214 del registro ordinanze  2010  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  33,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di costituzione, fuori termine,  di  Poste  Italiane
S.p.A.; 
    Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio  2011  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ordinanza del 5 gennaio 2007, il Tribunale ordinario  di
Napoli ha sollevato, in  riferimento  agli  articoli  3  e  24  della
Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica 29  marzo  1973,  n.  156
(Approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia postale, di Bancoposta e di telecomunicazioni). 
    1.1. - Il rimettente premette che, con atto notificato in data 27
ottobre 2003, la societa' Gestione  Epurazione  Ambiente  GEA  S.p.A.
aveva convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. al fine di ottenere
il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardato recapito  di
un plico spedito con il servizio di  postacelere.  A  sostegno  della
pretesa, la  societa'  attrice  esponeva  di  aver  spedito  a  mezzo
postacelere la documentazione necessaria per la partecipazione ad una
gara per l'affidamento, tramite procedura negoziata, di alcuni lavori
concernenti  un  impianto  di  depurazione.  Per  una   evidente   ed
ingiustificabile responsabilita' da parte del vettore, la  spedizione
era stata effettuata non a Reggio Emilia ma a  Reggio  Calabria,  con
conseguente esclusione dell'istante dalla partecipazione  alla  gara,
essendo scaduto il termine fissato. La  societa'  attrice,  assumendo
che, ove il  plico  fosse  giunto  tempestivamente,  sarebbe  rimasta
aggiudicataria della gara, avendo offerto un ribasso  maggiore  delle
altre concorrenti, aveva chiesto l'integrale risarcimento  del  danno
subito, non risultando  in  alcun  modo  soddisfacente  l'assegno  di
€ 7,23, per «ritardo recapito invio dell'8 novembre 2002»,  inviatole
dalla convenuta come previsto dal decreto ministeriale 9 aprile 2001,
Carta della qualita' del servizio pubblico postale. 
    Costituitasi nel giudizio, Poste Italiane S.p.A.  riconosceva  il
proprio inadempimento ma, rilevava di avere correttamente  provveduto
ad effettuare il solo rimborso delle spese sostenute, in  virtu'  del
d.P.R. n.156 del 1973, nonche' della Carta della qualita' sui servizi
postali. 
    1.2. - Tanto premesso, il Tribunale di  Napoli  sostiene  che  la
pretesa   risarcitoria   dell'attrice   incontrerebbe   un   ostacolo
insuperabile nelle disposizioni  legislative  vigenti  all'epoca  dei
fatti, in quanto, in virtu' del rinvio all'art. 6 del d.P.R.  n.  156
del 1973, operato dall'art. 19, primo comma del  decreto  legislativo
22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della   direttiva   97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo  del  mercato  interno  dei
servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita'  del
servizio), risultava ancora in vigore l'esclusione o  limitazione  di
responsabilita' dell'amministrazione che all'epoca gestiva i  servizi
postali. 
    Sebbene, infatti, il predetto art. 6 sia stato abrogato dall'art.
218 del decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259  (Codice  delle
comunicazioni  elettroniche),  tale  norma  continuerebbe  a  trovare
applicazione per  tutte  le  fattispecie  verificatesi  anteriormente
all'entrata in vigore della norma abrogatrice. 
    1.3. - Il rimettente dubita, in conseguenza,  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 156  del  1973,  poiche'  la
tale disciplina in essa contenuta si porrebbe  in  contrasto  con  il
canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza  garantiti
dall'art. 3  della  Costituzione,  «rappresentando  un  anacronistico
privilegio  in  favore  del  concessionario  del  servizio   postale,
nonostante la natura privatistica della rapporto». 
    Il Tribunale di Napoli richiama, poi, la sentenza di questa Corte
n. 254 del 2002, che ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
della norma in questione  con  riferimento  al  mancato  recapito  di
telegramma, sottolineando che, secondo i principi da essa desumibili,
sebbene debba «ritenersi sempre possibile delineare,  in  materia  di
responsabilita' per danni causati agli utenti del  servizio  postale,
una disciplina speciale ispirata a criteri piu' restrittivi di quella
ordinaria», tuttavia  la  previsione,  contenuta  nella  Carta  della
qualita' sui servizi postali, del solo rimborso del  costo  sostenuto
per la  spedizione  -  trattandosi  di  plico  postacelere  giunto  a
destinazione con un ritardo  inferiore  al  sesto  giorno  lavorativo
successivo alla spedizione -  non  assolverebbe  ad  alcuna  funzione
risarcitoria.  Tale  situazione  determinerebbe  per  il  gestore  di
servizi  postali  un  completo  ed  ingiustificato  esonero  da  ogni
responsabilita' nei confronti degli utenti del servizio, analogamente
alla fattispecie del mancato recapito di telegramma, esaminata  dalla
Consulta con la citata sentenza n. 254 del 2002. 
    1.4. - La norma censurata si porrebbe altresi' in  contrasto  con
l'art. 24 della Costituzione, «non consentendo all'utente danneggiato
di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un  risarcimento  in
misura superiore a quella predeterminata dalla legge». 
    2. - Si e' costituita tardivamente  la  societa'  Poste  Italiane
S.p.A., depositando nel contempo un'istanza di rimessione in termini,
sostenendo  che  la  pubblicazione  dell'ordinanza   nella   Gazzetta
Ufficiale in pieno periodo estivo avrebbe impedito alla  medesima  di
depositare tempestivamente la memoria di costituzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Tribunale ordinario di Napoli dubita, in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimita' costituzionale
dell'art. 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  marzo
1973,  n.  156  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   in   materia    postale,    di    Bancoposta    e    di
telecomunicazioni), nella parte in cui stabilisce che il gestore  del
servizio «non incontra alcuna responsabilita' per i servizi  postali,
di Bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e  dei  limiti
espressamente stabiliti dalla legge», per il  caso  del  servizio  di
postacelere. 
    Tale esclusione  di  responsabilita',  violerebbe  il  canone  di
ragionevolezza e il  principio  di  eguaglianza,  «rappresentando  un
anacronistico privilegio in favore del  concessionario  del  servizio
postale, nonostante  la  natura  privatistica  del  rapporto»  e  non
«consentirebbe all'utente danneggiato di far valere  in  giudizio  il
diritto ad ottenere un risarcimento  in  misura  superiore  a  quella
predeterminata dalla legge». 
    2. - Preliminarmente, deve essere disattesa, in quanto infondata,
l'istanza di rimessione in termini avanzata da Poste Italiane S.p.A. 
    Secondo la giurisprudenza di questa  Corte,  infatti,  l'istituto
della sospensione feriale dei termini non e' applicabile al  processo
costituzionale,  in  considerazione  delle  peculiari   esigenze   di
rapidita' e certezza cui il medesimo  processo  deve  rispondere  (da
ultimo sentenza n. 278 del 2010). 
    3. - La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6  del
d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., e'
fondata. 
    4. - La norma, nonostante sia stata abrogata  dall'art.  218  del
decreto  legislativo  1°  agosto   2003,   n.   259   (Codice   delle
comunicazioni elettroniche),  risulta,  secondo  la  motivazione  non
implausibile del giudice rimettente, applicabile ratione temporis nel
giudizio a quo. 
    5. - L'impugnato art. 6 e' richiamato dall'art. 19, primo  comma,
del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della
direttiva 97/67/CE concernente regole  comuni  per  lo  sviluppo  del
mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento
della  qualita'  del  servizio),  il  quale,  nel   disciplinare   la
responsabilita' «per la fornitura del servizio  universale»,  applica
al gestore di tale servizio (attualmente, Poste Italiane  S.p.A.)  la
generale regola di irresponsabilita' prevista  per  l'Amministrazione
postale pubblica  per  i  servizi  postali,  di  Bancoposta  e  delle
telecomunicazioni  «fuori  dei  casi  e  dei   limiti   espressamente
stabiliti dalla legge». 
    6. - Come gia'  affermato  da  questa  Corte,  per  il  caso  del
servizio telegrafico, sebbene sia  «sempre  possibile  delineare,  in
materia di responsabilita' per danni causati agli utenti del servizio
postale, una disciplina speciale ispirata a criteri piu'  restrittivi
di quella ordinaria, in  rapporto  alla  complessita'  tecnica  della
gestione del servizio ed all'esigenza del  contenimento  dei  costi»,
tuttavia la carenza di siffatta disciplina della responsabilita'  del
gestore del servizio e' in grado di tradursi in un «privilegio, privo
di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, percio',
lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio
di eguaglianza garantiti dall'art. 3 della Costituzione» (sentenza n.
254 del 2002). 
    6.1. - Anche nel caso di specie,  infatti,  per  il  servizio  di
postacelere, il legislatore ha inteso, attraverso  il  citato  rinvio
all'art. 6, determinare un'esclusione di responsabilita'  secondo  un
criterio  soggettivo,  escludendo  per  il   gestore   del   servizio
universale, che il ritardato recapito determini  una  responsabilita'
di tipo risarcitorio, se non nei limiti  espressamente  previsti,  in
questo caso, ratione temporis,  dal  decreto  ministeriale  9  aprile
2001, Carta della qualita' del servizio pubblico postale. 
    La  previsione  della  mera  corresponsione  del  costo  per   la
spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una
totale  esclusione  di  responsabilita',  non  essendo  in  grado  di
assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente,
che utilizza il predetto servizio proprio in  vista  della  celerita'
del medesimo e di quel quid pluris  garantito  dalle  caratteristiche
prefissate nell'atto della sua istituzione (Decreto  ministeriale  28
luglio 1987,  n.  564  -  istituzione  del  servizio  di  postacelere
interna). 
    6.2. - La norma impugnata,  pertanto,  determina  in  favore  del
gestore  un  ingiustificato  privilegio,  svincolato   da   qualsiasi
esigenza connessa con le caratteristiche del servizio,  senza  dunque
realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e
quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece  dovuto
realizzare,   essendo   venuta   meno   la    concezione    puramente
amministrativa del servizio postale, e  quindi  «la  possibilita'  di
collegare tali limitazioni  di  responsabilita'  alla  necessita'  di
garantire la discrezionalita' dell'Amministrazione» (sentenza n.  463
del 1997). 
    Tale privilegio determina,  quindi,  la  dedotta  violazione  del
canone di ragionevolezza e del  principio  di  eguaglianza  garantiti
dall'art. 3  Cost.,  con  conseguente  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 6 del  codice  postale  nella  parte  in  cui  esclude,  in
mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilita'  delle
Poste per il ritardato recapito delle spedizioni di postacelere. 
    7.  -  La  pronuncia   di   illegittimita'   costituzionale   con
riferimento all'art. 3, della Costituzione, determina  l'assorbimento
della questione posta con riferimento all'art. 24 Cost. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.  156  (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
Bancoposta e di telecomunicazioni), nella parte in  cui  dispone  che
l'Amministrazione ed i concessionari  del  servizio  telegrafico  non
incontrano alcuna responsabilita' per  il  ritardato  recapito  delle
spedizioni effettuate con il servizio postacelere. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria l'11 febbraio 2011. 
 
                       Il cancelliere: Melatti