N. 37 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2010
Ordinanza del 3 dicembre 2010 emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da Casavola Paola contro Ministero dello sviluppo economico. Amministrazione pubblica - Incarichi dirigenziali conferiti a personale non appartenente ai ruoli dell'Amministrazione - Normativa anteriore all'entrata in vigore dell'art. 40 del d.lgs. n. 150/2009 - Prevista cessazione decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (c.d. "spoil system") - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione e di servizio esclusivo alla Nazione dei pubblici impiegati - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 103 del 2007, 34 del 2010, 81 del 2010 e 224 del 2010. - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 8, come modificato dall'art. 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286. - Costituzione, artt. 3, 97 e 98.(GU n.10 del 2-3-2011 )
IL TRIBUNALE Nella causa iscritta al n. 38245/09 R. G. A ff. Cont. Lavoro tra Paola Casavola, rappresentata e difesa dagli avvocati Prof. Tiziano Treu e Marialucrezia Turco, e il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 novembre 2010, ha pronunciato la seguente ordinanza. Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 19 novembre 2009, la dott.ssa Paola Casavola adiva questo Tribunale esponendo: che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, le era stato conferito, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 6, dei decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di durata triennale di direttore della Direzione generale studi e statistiche nell'ambito del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico (1° gennaio 2008/31 dicembre 2010): che, con nota del 1° agosto 2008, il Capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico le aveva ricordato che, a seguito del mutamento del Governo, il suddetto incarico sarebbe scaduto ope legis il 13 agosto 2048 ai sensi dell'art. 19, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001. cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 41 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e le aveva comunicato l'intenzione del Ministro di non rinnovarle l'incarico precedente e di non conferirgliene uno nuovo; che in effetti, alla predetta scadenza, l'incarico non era stato rinnovato. La dott.ssa Casavola chiedeva dunque: in via principale. di voler dichiarare l'illegittimita' della revoca dell'incarico avvenuta in forza dell'art. 19, comma 8 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal comma 1 dell'art. 41 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, poiche' tale art. 41 non sarebbe stato incluso nella successiva legge di conversione e dunque, ai sensi dell'art. 77 della Costituzione, non sarebbe stato piu' vigente al momento della revoca dell'incarico, con conseguente condanna del Ministero dello Sviluppo Economico al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della illegittima revoca; in via subordinata, di voler inviare gli atti alla Corte costituzionale, ritenendo costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 8, d.lgs. n. 165/2001, in riferimento agli art. 97 e 98 Cost., e, in caso di esito positivo del giudizio di costituzionalita', di voler dichiarare l'illegittimita' del mancato rinnovo dell'incarico e condannare il Ministero convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della illegittima revoca. Si costituiva il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, il quale eccepiva la legittimita' della revoca dell'incarico dirigenziale, perche' avvenuta in forza di una disposizione pienamente vigente al momento in cui il datore di lavoro pubblico aveva posto in essere il provvedimento contestato dalla ricorrente, e chiedeva il rigetto della domanda nel merito. Con sentenza non definitiva del 21 ottobre 2010, questo Tribunale rigettava la domanda proposta in via principale dalla dottoressa Casavola, sul presupposto che, alla data del 13 agosto 2008, l'Amministrazione avesse il potere di revocare l'incarico alla ricorrente, o meglio non avesse l'obbligo di rinnovarlo e avesse pertanto potere di lasciar decorrere il termine di novanta giorni dalla data del giuramento del nuovo Governo, previsto dalla legge per la caducazione automatica degli incarichi dirigenziali. Cio' in quanto la disposizione posta a base della nota del 1° agosto 2008 e del successivo spirare del termine - l'art. 19, comma 8, d.lgs. 165/2001 - era pienamente vigente, ancorche' il testo di legge in vigore fosse stato cosi' definitivamente modificato non gia' dall'art. 41, comma 1 d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, come erroneamente indicato nella nota ministeriale, ma dall'art. 2, comma 159, del medesimo d.l. n. 262/2006, a seguito della sua conversione in legge ad opera della legge 24 novembre 2006, n. 286. Con separata ordinanza, il Tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio e la comparizione delle parti per l'udienza del 24 novembre 2010, all'esito della quale si riservava la decisione sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata in via subordinata. Ritenuto in diritto 1. La questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte ricorrente e' rilevante e non manifestamente infondata. 2. In ordine alla rilevanza, va osservato che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 8, d.lgs. n. 165/2001, in quanto tale disposizione era, per le ragioni esposte in narrativa e poste a fondamento della sentenza non definitiva, pienamente vigente al momento del fatto (1°-13 agosto 2008) e fondava potere dell'Amministrazione di non confermare l'incarico di dirigente generale conferito alla dottoressa Casavola. L'art. 19, comma 8 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente all'agosto 2008, prevedeva infatti che - gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto di fiducia al Governo». Poiche' e' pacifico che alla dott.ssa Casavola fosse stato conferito un incarico dirigenziale di livello generale non apicale e che ella fosse stata scelta per la sua particolare e comprovata qualificazione professionale, tra i soggetti estranei alle amministrazioni statali cui faceva e fa riferimento l'art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 (v. d.P.R. 28 dicembre 2007 con cui la dottoressa Casavola e' stata nominata), se l'art. 19, comma 8, cit., fosse considerato legittimo, ne conseguirebbe la liceita' del comportamento dell'Amministrazione e l'infondatezza della domanda. Cio' rende rilevante ai fini della definizione dei presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 8, d.1gs. n. 165/2001. 2. Rispetto alla non manifesta infondatezza della questione, risulta ampiamente dalla documentazione in ani e non e' comunque controverso tra le parti che l'incarico della dottoressa Casavola non sia stato rinnovato, alla data del 13 maggio 2008, in attuazione del meccanismo di c.d. spoils system previsto all'epoca dall'art. 19, comma 8, cit. (v. la citata nota del Capo di Gabinetto del Ministero resistente del 1° agosto 2008). Tale meccanismo e' stato oggi modificato dall'art. 40 lett. g), d. lgs. n. 150/2009, che, all'interno dell'art. 19, comma 8, cit., ha soppresso le parole - al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all-art. 23, ed al comma Ne consegue che, con decorrenza dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2009, non opera piu' la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali non apicali conferiti a persone e secondo le modalita' indicate al comma 6, tra cui rientra quello in esame. La disciplina previgente, tuttavia, continua ad operare per gli atti di revoca dell'incarico, quale quello in esame, verificatisi prima della suddetta decorrenza (v. sul punto Corte costituzionale 5 marzo 2010, n. 81). 2.1. Ora, la Corte costituzionale e' piu' volte intervenuta sul regime dello spoils system, affermandone la legittimita' solo a precise condizioni e dichiarando di conseguenza costituzionalmente illegittime le norme non in grado di soddisfare tali condizioni. 2.2. Per limitarsi alle sentenze che hanno inciso sulle norme relative ai dirigenti di amministrazioni statali, vanno ricordate: a) Corte cost. 23 marzo 2007, n. 103, con cui e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale, dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145, il quale prevedeva la cessazione automatica, ex lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali interni di livello generale al momento dello spirare del termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge n. 145 del 2002; b) Corte cost. 20 maggio 2008, n. 161, con cui e' stato dichiarato illegittimo l'art. 2, comma 161, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 con riferimento allo spoils system transitorio applicato agli incarichi esterni conferiti a personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche; c) Corte cost. 5 marzo 2010, n. 81, che ha inciso sul medesimo art. 2, comma 161, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, ma con riferimento agii incarichi dirigenziali non generali. Alla base di tutte queste dichiarazioni di incostituzionalita', in cui meccanismo delle spoglie giudicato illegittimo consisteva in una decadenza automatica del dirigente allo spirare del termine previsto dalla legge, non accompagnato da espresso rinnovo, la Corte costituzionale ha posto il principio secondo cui il rapporto di lavoro instaurato dal dirigente con l'amministrazione deve essere «connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongono che esso sia regolato in modo tale da assicurare la tendenziale continuita' dell'azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione»; cio' affinche' dirigente generale possa espletare la propria attivita' - nel corso e nei limiti della durata predeterminata dell'incarico - in conformita' ai principi di imparzialita' e di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)"; tali principi stanno alla base della stessa distinzione funzionale dei compiti tra organi politici e burocratici e cioe' tra l'azione di governo - che e' normalmente legata alle impostazioni di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza - e l'azione dell'amministrazione, la quale, nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, e' vincolata, invece, ad agire senza distinzioni di parti politiche e dunque al "servizio esclusivo della Nazione" (art. 98 Cost.), al fine del perseguimento delle finalita' pubbliche obiettivate dall'ordinamento». Secondo la Corte, dunque, l'unico spoils system legittimo e' quello che riguarda i dirigenti apicali che collaborano direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico o quel personale anche non apicale, che e' assegnato agli uffici di diretta collaborazione e che e' legato da un rapporto strettamente fiduciario con l'organo di governo (v. anche Corte cost. 5 febbraio 2010, n. 34 e 28 ottobre 2010, n. 304). Non e' invece legittimo un meccanismo che determini il mancato rinnovo in termini automatici, senza alcuna valutazione sul merito dell'azione amministrativa e sulla responsabilita' del dirigente nel suo espletamento. 2.3. Poiche' nel caso oggetto del presente giudizio la norma applicabile prevede un meccanismo automatico di decadenza alla scadenza dei novantesimo giorno dalla data del giuramento del nuovo Governo e il dirigente nei cui confronti l'incarico non e' stato rinnovato era persona esterna all'amministrazione chiamata a ricoprire un ruolo dirigenziale generale, non apicale, in ragione della sua comprovata competenza professionale. in continuita' logica con le citate pronunce della Corte costituzionale (e come dalla stessa Corte prefigurato in un passaggio della sentenza n. 81/2010) deve ritenersi che anche tale norma si ponga, in carenza di idonee garanzie procedimentali al momento di cessazione dall'incarico, in contrasto con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione e, in particolare, con il principio di continuita' dell'azione amministrativa, strettamente correlato a quello di buon andamento.
P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 97 e 98 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 8, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui dispone che gli incarichi di funzione dirigenziale generale di cui al comma 6 del medesimo art. 19, conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione. cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo; Dispone rimmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 1° dicembre 2010 Il giudice: Armone