N. 37 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2010

Ordinanza del 3 dicembre  2010  emessa  dal  Tribunale  di  Roma  nel
procedimento civile promosso da Casavola Paola contro Ministero dello
sviluppo economico. 
 
Amministrazione  pubblica  -  Incarichi  dirigenziali   conferiti   a
  personale  non  appartenente  ai   ruoli   dell'Amministrazione   -
  Normativa anteriore all'entrata in vigore dell'art. 40  del  d.lgs.
  n. 150/2009 - Prevista cessazione decorsi novanta giorni  dal  voto
  sulla fiducia al Governo (c.d. "spoil  system")  -  Violazione  del
  principio di uguaglianza - Incidenza sui principi di  imparzialita'
  e buon andamento  della  pubblica  amministrazione  e  di  servizio
  esclusivo alla Nazione  dei  pubblici  impiegati  -  Richiamo  alle
  sentenze della Corte costituzionale nn. 103 del 2007, 34 del  2010,
  81 del 2010 e 224 del 2010. 
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma  8,  come
  modificato dall'art. 2, comma  159,  del  decreto-legge  3  ottobre
  2006,  n.  262,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  24
  novembre 2006, n. 286. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 98. 
(GU n.10 del 2-3-2011 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Nella causa iscritta al n. 38245/09 R. G. A ff. Cont. Lavoro  tra
Paola Casavola, rappresentata e difesa dagli avvocati  Prof.  Tiziano
Treu e Marialucrezia Turco, e il Ministero dello sviluppo  economico,
in  persona  del  Ministro  pro  tempore,  rappresentata   e   difesa
dall'Avvocatura dello Stato, a  scioglimento  della  riserva  assunta
all'udienza  del  24  novembre  2010,  ha  pronunciato  la   seguente
ordinanza. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Con ricorso depositato il 19 novembre  2009,  la  dott.ssa  Paola
Casavola adiva questo  Tribunale  esponendo:  che,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre  2007,  le  era
stato conferito, ai sensi dell'art. 19, commi  4  e  6,  dei  decreto
legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di durata  triennale
di direttore della Direzione generale studi e statistiche nell'ambito
del  Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  e  coesione  del
Ministero dello  sviluppo  economico  (1°  gennaio  2008/31  dicembre
2010): che, con nota del 1° agosto 2008, il  Capo  di  Gabinetto  del
Ministro dello sviluppo economico le aveva ricordato che,  a  seguito
del mutamento del Governo, il suddetto incarico sarebbe  scaduto  ope
legis il 13 agosto 2048 ai sensi dell'art. 19, comma 8, del d.lgs. n.
165/2001.  cosi'  come  modificato  dal  comma 1  dell'art.  41   del
decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  e  le  aveva   comunicato
l'intenzione del Ministro di non rinnovarle l'incarico  precedente  e
di non conferirgliene  uno  nuovo;  che  in  effetti,  alla  predetta
scadenza, l'incarico non era stato rinnovato. 
    La dott.ssa Casavola chiedeva dunque: in via principale. di voler
dichiarare l'illegittimita' della revoca  dell'incarico  avvenuta  in
forza dell'art. 19, comma 8 del d.lgs. n. 165/2001,  come  modificato
dal comma 1 dell'art. 41 del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,
poiche' tale art. 41 non sarebbe stato incluso nella successiva legge
di conversione e dunque, ai sensi dell'art.  77  della  Costituzione,
non sarebbe stato piu' vigente al momento della revoca dell'incarico,
con conseguente condanna del Ministero dello  Sviluppo  Economico  al
risarcimento del danno patrimoniale e  non  patrimoniale  subito  per
effetto della  illegittima  revoca;  in  via  subordinata,  di  voler
inviare   gli   atti    alla    Corte    costituzionale,    ritenendo
costituzionalmente  illegittimo  l'art.  19,  comma  8,   d.lgs.   n.
165/2001, in riferimento agli art. 97 e 98 Cost., e, in caso di esito
positivo del  giudizio  di  costituzionalita',  di  voler  dichiarare
l'illegittimita' del mancato rinnovo dell'incarico  e  condannare  il
Ministero convenuto al risarcimento  del  danno  patrimoniale  e  non
patrimoniale subito per effetto della illegittima revoca. 
    Si costituiva il Ministero dello sviluppo economico,  in  persona
del Ministro pro tempore, il quale  eccepiva  la  legittimita'  della
revoca dell'incarico dirigenziale, perche' avvenuta in forza  di  una
disposizione pienamente vigente al momento in cui il datore di lavoro
pubblico aveva posto in  essere  il  provvedimento  contestato  dalla
ricorrente, e chiedeva il rigetto della domanda nel merito. 
    Con sentenza non definitiva del 21 ottobre 2010, questo Tribunale
rigettava la domanda proposta  in  via  principale  dalla  dottoressa
Casavola,  sul  presupposto  che,  alla  data  del  13  agosto  2008,
l'Amministrazione  avesse  il  potere  di  revocare  l'incarico  alla
ricorrente, o meglio non avesse  l'obbligo  di  rinnovarlo  e  avesse
pertanto potere di lasciar decorrere il  termine  di  novanta  giorni
dalla data del giuramento del nuovo Governo, previsto dalla legge per
la caducazione  automatica  degli  incarichi  dirigenziali.  Cio'  in
quanto la disposizione posta a base della nota del 1° agosto  2008  e
del successivo spirare del termine  -  l'art.  19,  comma  8,  d.lgs.
165/2001 - era pienamente vigente, ancorche' il  testo  di  legge  in
vigore  fosse  stato  cosi'  definitivamente  modificato   non   gia'
dall'art. 41, comma 1 d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, come  erroneamente
indicato nella nota ministeriale, ma  dall'art.  2,  comma  159,  del
medesimo d.l. n. 262/2006, a seguito della sua conversione  in  legge
ad opera della legge 24 novembre 2006, n. 286. 
    Con separata ordinanza, il Tribunale  disponeva  la  prosecuzione
del giudizio e la comparizione  delle  parti  per  l'udienza  del  24
novembre 2010, all'esito della quale si riservava la decisione  sulla
questione   di   legittimita'   costituzionale   sollevata   in   via
subordinata. 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
    1. La questione di legittimita' costituzionale sollevata da parte
ricorrente e' rilevante e non manifestamente infondata. 
    2. In  ordine  alla  rilevanza,  va  osservato  che  il  presente
giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 8,
d.lgs. n. 165/2001, in quanto tale disposizione era, per  le  ragioni
esposte  in  narrativa  e  poste  a  fondamento  della  sentenza  non
definitiva, pienamente vigente al momento  del  fatto  (1°-13  agosto
2008)  e  fondava  potere  dell'Amministrazione  di  non   confermare
l'incarico di dirigente generale conferito alla dottoressa  Casavola.
L'art. 19,  comma  8  del  d.lgs.  n.  165/2001,  nel  testo  vigente
all'agosto 2008, prevedeva infatti che - gli  incarichi  di  funzione
dirigenziale di cui al comma 3,  al  comma  5-bis,  limitatamente  al
personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23, e al comma 6,
cessano decorsi novanta giorni dal voto di fiducia al Governo». 
    Poiche' e'  pacifico  che  alla  dott.ssa  Casavola  fosse  stato
conferito un incarico dirigenziale di livello generale non apicale  e
che ella fosse stata scelta  per  la  sua  particolare  e  comprovata
qualificazione  professionale,   tra   i   soggetti   estranei   alle
amministrazioni statali cui faceva e fa riferimento l'art. 19,  comma
6, d.lgs. 165/2001 (v. d.P.R. 28 dicembre 2007 con cui la  dottoressa
Casavola e' stata nominata), se  l'art.  19,  comma  8,  cit.,  fosse
considerato legittimo, ne conseguirebbe la liceita' del comportamento
dell'Amministrazione e l'infondatezza della domanda. 
    Cio' rende rilevante  ai  fini  della  definizione  dei  presente
giudizio la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  19,
comma 8, d.1gs. n. 165/2001. 
    2. Rispetto alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione,
risulta ampiamente dalla documentazione in  ani  e  non  e'  comunque
controverso tra le parti che l'incarico della dottoressa Casavola non
sia stato rinnovato, alla data del 13 maggio 2008, in attuazione  del
meccanismo di c.d. spoils system  previsto  all'epoca  dall'art.  19,
comma 8, cit. (v. la citata nota del Capo di Gabinetto del  Ministero
resistente del 1° agosto 2008). 
    Tale meccanismo e' stato oggi modificato dall'art. 40  lett.  g),
d. lgs. n. 150/2009, che, all'interno dell'art. 19, comma 8, cit., ha
soppresso le parole - al comma 5-bis, limitatamente al personale  non
appartenente ai ruoli di cui all-art. 23, ed  al  comma  Ne  consegue
che, con decorrenza dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2009, non
opera piu' la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali  non
apicali conferiti a persone e secondo le modalita' indicate al  comma
6, tra cui rientra quello in esame. 
    La disciplina previgente, tuttavia, continua ad operare  per  gli
atti di revoca dell'incarico, quale  quello  in  esame,  verificatisi
prima della suddetta decorrenza (v. sul punto Corte costituzionale  5
marzo 2010, n. 81). 
    2.1. Ora, la Corte costituzionale e' piu' volte  intervenuta  sul
regime dello spoils  system,  affermandone  la  legittimita'  solo  a
precise condizioni e dichiarando  di  conseguenza  costituzionalmente
illegittime le norme non in grado di soddisfare tali condizioni. 
    2.2. Per limitarsi alle sentenze che  hanno  inciso  sulle  norme
relative ai dirigenti di amministrazioni statali, vanno ricordate: a)
Corte cost. 23 marzo 2007, n. 103, con cui  e'  stata  dichiarata  la
illegittimita' costituzionale, dell'art. 3, comma 7, della  legge  15
luglio 2002, n. 145, il quale prevedeva la cessazione automatica,  ex
lege e generalizzata, degli incarichi dirigenziali interni di livello
generale al momento dello spirare  del  termine  di  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore della stessa legge n. 145 del 2002;  b)  Corte
cost. 20 maggio 2008, n. 161, con cui e' stato dichiarato illegittimo
l'art. 2, comma 161, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 con riferimento allo
spoils system transitorio applicato agli incarichi esterni  conferiti
a personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche;  c)  Corte
cost. 5 marzo 2010, n. 81, che ha inciso sul medesimo art.  2,  comma
161, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, ma con riferimento  agii  incarichi
dirigenziali non generali. 
    Alla base di tutte queste dichiarazioni  di  incostituzionalita',
in cui meccanismo delle spoglie giudicato illegittimo  consisteva  in
una decadenza automatica  del  dirigente  allo  spirare  del  termine
previsto dalla legge, non accompagnato da espresso rinnovo, la  Corte
costituzionale ha posto il  principio  secondo  cui  il  rapporto  di
lavoro instaurato dal dirigente  con  l'amministrazione  deve  essere
«connotato da specifiche garanzie, le quali  presuppongono  che  esso
sia regolato in modo tale da assicurare  la  tendenziale  continuita'
dell'azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra  i
compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli  di  gestione»;
cio'  affinche'  dirigente  generale  possa  espletare   la   propria
attivita' - nel  corso  e  nei  limiti  della  durata  predeterminata
dell'incarico - in conformita' ai principi di imparzialita' e di buon
andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)"; tali  principi
stanno alla base della stessa distinzione funzionale dei compiti  tra
organi politici e burocratici e cioe' tra l'azione di governo  -  che
e' normalmente  legata  alle  impostazioni  di  una  parte  politica,
espressione   delle   forze   di    maggioranza    -    e    l'azione
dell'amministrazione,  la   quale,   nell'attuazione   dell'indirizzo
politico della maggioranza, e'  vincolata,  invece,  ad  agire  senza
distinzioni di parti politiche e dunque al "servizio esclusivo  della
Nazione" (art. 98 Cost.), al fine del perseguimento  delle  finalita'
pubbliche obiettivate dall'ordinamento». 
    Secondo la Corte, dunque,  l'unico  spoils  system  legittimo  e'
quello che riguarda i dirigenti apicali che collaborano  direttamente
al processo di formazione dell'indirizzo politico  o  quel  personale
anche  non  apicale,  che  e'  assegnato  agli  uffici   di   diretta
collaborazione e che e' legato da un rapporto strettamente fiduciario
con l'organo di governo (v. anche Corte cost. 5 febbraio 2010, n.  34
e 28 ottobre 2010, n. 304). Non e' invece legittimo un meccanismo che
determini il mancato rinnovo  in  termini  automatici,  senza  alcuna
valutazione   sul   merito   dell'azione   amministrativa   e   sulla
responsabilita' del dirigente nel suo espletamento. 
    2.3. Poiche' nel caso oggetto  del  presente  giudizio  la  norma
applicabile  prevede  un  meccanismo  automatico  di  decadenza  alla
scadenza dei novantesimo giorno dalla data del giuramento  del  nuovo
Governo e il dirigente nei cui  confronti  l'incarico  non  e'  stato
rinnovato  era  persona  esterna   all'amministrazione   chiamata   a
ricoprire un ruolo dirigenziale generale,  non  apicale,  in  ragione
della sua comprovata competenza professionale. in continuita'  logica
con le citate pronunce  della  Corte  costituzionale  (e  come  dalla
stessa Corte prefigurato in un passaggio della sentenza  n.  81/2010)
deve ritenersi che anche tale norma si ponga, in  carenza  di  idonee
garanzie procedimentali al momento di  cessazione  dall'incarico,  in
contrasto  con  i  principi  costituzionali  di  buon   andamento   e
imparzialita' della pubblica amministrazione e, in  particolare,  con
il principio di continuita' dell'azione amministrativa,  strettamente
correlato a quello di buon andamento. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli art. 97 e 98 della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma 8, del d.lgs. 30  marzo  2001,  n.
165, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40  del
d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui  dispone  che  gli
incarichi di funzione dirigenziale generale di cui  al  comma  6  del
medesimo art. 19, conferiti a persone  di  particolare  e  comprovata
qualificazione   professionale,    non    rinvenibile    nei    ruoli
dell'Amministrazione. cessano decorsi novanta giorni dal  voto  sulla
fiducia al Governo; 
      
    Dispone   rimmediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Manda alla cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' per la sua comunicazione ai Presidenti delle due  Camere  del
Parlamento. 
 
        Roma, addi' 1° dicembre 2010 
 
                         Il giudice: Armone