N. 62 SENTENZA 21 - 25 febbraio 2011

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Opere pubbliche  -  Provincia  autonoma  di  Trento  -  Autostrade  -
  Convenzione  7  dicembre   1999   tra   ANAS   Spa   e   Autostrada
  Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. che proroga  la  durata  della
  concessione della costruzione  e  dell'esercizio  della  Autostrada
  A/31 - Decreto 21 dicembre 1999 del Ministro dei  lavori  pubblici,
  di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
  programmazione  economica  di  approvazione  della  convenzione   -
  Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia  autonoma  di
  Trento - Convenzione, approvata con il decreto interministeriale 21
  dicembre  1999,  interamente  sostituita  da  quella  del  2007   -
  Inammissibilita' in parte qua del conflitto. 
- Convenzione  7  dicembre  1999  tra  ANAS   s.p.a.   e   Autostrada
  Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a.; decreto 21 dicembre 1999  del
  Ministro dei lavori pubblici,  di  concerto  con  il  Ministro  del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
- Costituzione, artt. 97, 116, primo comma, 117, terzo comma, e  118;
  Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 14; d.P.R.  22
  marzo 1974, n. 381, art. 19, primo comma, lett. b). 
Opere pubbliche  -  Provincia  autonoma  di  Trento  -  Autostrade  -
  Convenzione  9  luglio  2007   tra   ANAS   s.p.a.   e   Autostrada
  Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., che proroga la  durata  della
  concessione della costruzione  e  dell'esercizio  della  Autostrada
  A/31 -  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  della  Provincia
  autonoma di Trento - Carenza di adeguata motivazione  in  relazione
  ai parametri evocati - Inammissibilita' in parte qua del conflitto. 
- Convenzione  9  luglio  2007   tra   ANAS   s.p.a.   e   Autostrada
  Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. 
- Costituzione, artt. 97, 116, primo comma, 117, terzo comma, e  118;
  Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 14. 
Opere pubbliche - Provincia autonoma di Trento - Autostrade -  Parere
  della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio
  2010 -  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  della  Provincia
  autonoma di  Trento  -  Atto  impugnato  ma  non  ricompreso  nella
  delibera della Giunta provinciale di proposizione del  conflitto  -
  Inammissibilita' in parte qua del conflitto. 
- Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  27
  gennaio 2010. 
- D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19, primo comma, lett. b). 
Opere pubbliche  -  Provincia  autonoma  di  Trento  -  Autostrade  -
  Delibere CIPE 26 giugno 2009, n. 51 e  15  luglio  2009,  n.  52  -
  Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia  autonoma  di
  Trento - Tardivita' del ricorso - Inammissibilita' in parte qua del
  conflitto. 
- Delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge  443/2001  -  Interventi
  fondo infrastrutture quadro di  dettaglio  delibera  CIPE  6  marzo
  2009); delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52  (Legge  n.  443/2001  -
  Allegato opere  infrastrutturali  al  Documento  di  programmazione
  economico-finanziaria - DPEF - 2010-2013). 
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39, secondo comma. 
Opere pubbliche  -  Provincia  autonoma  di  Trento  -  Autostrade  -
  Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici
  di preminente interesse  nazionale,  approvato  dal  Consiglio  dei
  ministri  il  15  luglio  2009,  inserito  nel  7°   Documento   di
  Programmazione Economica e Finanziaria - Ricorso per  conflitto  di
  attribuzione della  Provincia  autonoma  di  Trento  -  Assenza  di
  descrizione dei denunciati profili di lesione  nonche'  motivazione
  sintetica e generica - Inammissibilita' in parte qua del conflitto. 
- Programma delle infrastrutture e insediamenti produttivi strategici
  di preminente interesse  nazionale,  approvato  dal  Consiglio  dei
  ministri  il  15  luglio  2009,  inserito  nel  7°   Documento   di
  Programmazione Economica e Finanziaria. 
- Costituzione, artt. 116, primo comma,  117  e  118;  Statuto  della
  Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 14. 
Opere pubbliche  -  Provincia  autonoma  di  Trento  -  Autostrade  -
  Convenzione  9  luglio  2007   tra   ANAS   s.p.a.   e   Autostrada
  Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. -  Ricorso  per  conflitto  di
  attribuzione  della  Provincia  autonoma  di  Trento   -   Eccepita
  irricevibilita' dei ricorsi per tardivita' della loro  proposizione
  - Reiezione. 
- Convenzione  9  luglio  2007   tra   ANAS   s.p.a.   e   Autostrada
  Brescia-Verona-Vicenza-Padova     s.p.a.;      Programma      delle
  infrastrutture e insediamenti produttivi strategici  di  preminente
  interesse nazionale, approvato dal Consiglio  dei  ministri  il  15
  luglio 2009, inserito nel 7° Documento di Programmazione  Economica
  e Finanziaria. 
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39, secondo comma. 
Opere pubbliche  -  Provincia  autonoma  di  Trento  -  Autostrade  -
  Convenzione  9  luglio  2007   tra   ANAS   s.p.a.   e   Autostrada
  Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. -  Ricorso  per  conflitto  di
  attribuzione  della  Provincia  autonoma  di  Trento   -   Eccepita
  inammissibilita' per asserita incomprensibilita' dell'oggetto della
  censura e delle  prerogative  costituzionali  asseritamene  lese  -
  Reiezione. 
- Convenzione  9  luglio  2007   tra   ANAS   s.p.a.   e   Autostrada
  Brescia-Verona-Vicenza-Padova     s.p.a.;      Programma      delle
  infrastrutture e insediamenti produttivi strategici  di  preminente
  interesse nazionale, approvato dal Consiglio  dei  ministri  il  15
  luglio 2009, inserito nel 7° Documento di Programmazione  Economica
  e Finanziaria. 
- D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19, primo comma, lett. b). 
Opere pubbliche  -  Provincia  autonoma  di  Trento  -  Autostrade  -
  Convenzioni  9  luglio  2007   tra   ANAS   s.p.a.   e   Autostrada
  Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. - Bando  di  concorso  per  la
  progettazione provvisoria e definitiva dell'opera, impugnato in via
  consequenziale  dalla  ricorrente  -  Ricorso  per   conflitto   di
  attribuzione della  Provincia  autonoma  di  Trento  -  Intervenuta
  previsione secondo la quale  l'autostrada  in  questione  non  puo'
  essere realizzata senza previa intesa con la Provincia  autonoma  -
  Cessazione della materia del contendere -  Inidoneita'  lesiva  del
  bando di concorso per la  progettazione  provvisoria  e  definitiva
  dell'opera. 
- Convenzione  9  luglio  2007   tra   ANAS   s.p.a.   e   Autostrada
  Brescia-Verona-Vicenza-Padova     s.p.a.;      Programma      delle
  infrastrutture e insediamenti produttivi strategici  di  preminente
  interesse nazionale, approvato dal Consiglio  dei  ministri  il  15
  luglio 2009, inserito nel 7° Documento di Programmazione  Economica
  e Finanziaria. 
- D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19, primo comma, lett. b). 
(GU n.10 del 2-3-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti  sorti  a  seguito
dell'art. 23 della convenzione 7 dicembre  1999  tra  ANAS  s.p.a.  e
Autostrada  Brescia-Verona-Vicenza-Padova   s.p.a.,   approvata   con
decreto 21  dicembre  1999  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica; dell'art. 4 della convenzione 9 luglio 2007
tra ANAS s.p.a. e  Autostrada  Brescia-Verona-Vicenza-Padova  s.p.a.;
del  Programma  delle  infrastrutture   e   insediamenti   produttivi
strategici di preminente interesse nazionale, approvato dal Consiglio
dei ministri  il  15  luglio  2009,  inserito  nel  7°  Documento  di
Programmazione Economica e  Finanziaria,  e,  in  particolare,  della
Tabella 11 allegata; della delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge
443/2001  -  Interventi  fondo  infrastrutture  quadro  di  dettaglio
delibera CIPE 6 marzo 2009); della delibera CIPE 15 luglio  2009,  n.
52 (Legge n. 443/2001 - Allegato opere infrastrutturali al  Documento
di programmazione economico-finanziaria - DPEF -  2010-2013);  e  del
parere della Conferenza delle Regioni e delle  Province  autonome  27
gennaio 2010; giudizi promossi dalla Provincia autonoma di Trento con
due ricorsi notificati il 26 aprile 2010, depositati  in  cancelleria
il 12 maggio 2010 ed iscritti ai nn. 5 e 6 del registro conflitti tra
enti 2010. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  2011  il  giudice
relatore Gaetano Silvestri; 
    Uditi l'avvocato Achille Chiappetti per la Provincia autonoma  di
Trento e l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 23 aprile  2010  e  depositato  il
successivo 12 maggio, la Provincia autonoma di Trento, in persona del
Presidente pro tempore, ha proposto conflitto di  attribuzione  (reg.
confl. enti n. 5 del 2010) nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri in relazione all'art. 23 della  convenzione  7  dicembre
1999  ed  all'art.  4  della  convenzione  9  luglio  2007,  entrambe
stipulate da ANAS s.p.a. e  Autostrada  Brescia-Verona-Vicenza-Padova
s.p.a.  (d'ora  in  poi,  s.p.a.  Autostrada   Brescia-Padova),   per
violazione degli artt. 97, 116, primo comma, 117, terzo comma, e  118
della Costituzione, degli artt. 8 e 14 del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.
670  (Approvazione  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto   Adige),
dell'art. 19, primo comma, lettera b), del d.P.R. 22 marzo  1974,  n.
381 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  per  la  regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere  pubbliche)  e
del principio di leale collaborazione. 
    1.1. - La difesa provinciale premette di  essere  titolare  della
potesta' legislativa primaria  in  materia  urbanistica,  viaria,  di
assetto del territorio, di tutela ambientale  e  di  opere  pubbliche
(art. 8 del d.P.R. n. 670 del 1972). La medesima difesa  precisa  che
l'art. 19, primo comma, lettera  b),  del  d.P.R.  n.  381  del  1974
stabilisce la competenza statale in ordine «alle  autostrade  che  si
estendono oltre il territorio della provincia,  salva  la  necessita'
dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui  tracciato
interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una  regione
finitima», mentre sono «di esclusiva competenza dello Stato anche per
tali autostrade i provvedimenti successivi  all'atto  di  concessione
che  sia  stato  emanato  anteriormente  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto, anche  se  relativi  a  varianti,  completamenti  e
prolungamenti del tracciato originario». 
    La ricorrente sottolinea  come  l'autostrada  Trento-Rovigo,  che
viene in questione nel presente giudizio, interessi esclusivamente il
territorio della Provincia autonoma di Trento e quello della  Regione
Veneto, con particolare riguardo alla finitima Provincia di Vicenza. 
    La difesa provinciale riferisce altresi' di  aver  appreso  dalla
stampa, solo negli ultimi  giorni  del  mese  di  febbraio  2010,  la
notizia che la s.p.a. Autostrada  Brescia-Padova  aveva  bandito  una
gara  (BN01-2010-G0003-CIG0439885C92)  per  la  predisposizione   dei
progetti, preliminare e definitivo, concernenti la realizzazione  del
tronco Trento-Valdastico-Piovene dell'autostrada A/31 Trento-Rovigo. 
    Acquisita notizia della gara (il cui bando era  stato,  peraltro,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22  febbraio  2010,  n.  21),  la
Provincia ha richiesto all'ANAS tutti  gli  atti  della  procedura  e
quindi ha preso visione dei seguenti documenti: a) le due convenzioni
oggetto del presente conflitto di  attribuzione;  b)  il  decreto  21
dicembre 1999 del Ministro dei lavori pubblici, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
con il quale e' stata approvata la convenzione 7 dicembre 1999; c) la
delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 41 (Schema di convenzione unica  tra
ANAS  S.p.A.  e  Societa'  Autostrada   Brescia-Verona-Vicenza-Padova
S.p.A.), con la quale e' stato valutato favorevolmente lo  schema  di
convenzione poi stipulata il 9 luglio 2007. 
    Sulla  base  di  quanto  riportato  nelle  premesse   delle   due
convenzioni la difesa provinciale ricostruisce la  successione  degli
atti concessori, sottolineando come, a seguito del I atto  aggiuntivo
del 1° agosto 1986, la s.p.a. Autostrada  Brescia-Padova  (costituita
nel 1952)  abbia  acquisito  la  concessione  per  la  costruzione  e
l'esercizio dell'autostrada  A/31  (Trento-Rovigo)  dalla  precedente
concessionaria     (Autostrada      Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera
Berica-Rovigo s.p.a.) che l'aveva conseguita nel 1970. 
    Successivamente,  in  attuazione  dell'art.  11  della  legge  23
dicembre 1992, n. 498  (Interventi  urgenti  in  materia  di  finanza
pubblica), che ha assegnato al CIPE il potere  di  emanare  direttive
per la revisione  delle  convenzioni  e  degli  atti  aggiuntivi  che
disciplinano le convenzioni  stradali,  l'originaria  convenzione  e'
stata sostituita, in data 7 dicembre 1999, mediante la sottoscrizione
di un nuovo ed analogo atto, il cui art. 23 ha  fissato  al  2013  la
data di scadenza della concessione. 
    A seguito dell'entrata in  vigore  del  decreto-legge  3  ottobre
2006,  n.  262  (Disposizioni  urgenti  in   materia   tributaria   e
finanziaria), convertito in legge,  con  modificazioni,  dall'art.  1
della legge 24 novembre 2006, n. 286,  la  convenzione  del  1999  e'
stata, a sua volta, sostituita da una convenzione unica, stipulata il
9 luglio 2007, il cui art. 4 ha nuovamente modificato la durata della
concessione, fissandone la scadenza al 31 dicembre 2026. 
    La Provincia autonoma di Trento si duole del fatto di non  essere
stata interpellata in occasione della stipula delle due  convenzioni,
sebbene un ampio tratto dell'autostrada A/31 debba essere  realizzato
sul suo territorio. 
    La ricorrente precisa altresi' come la delibera CIPE  n.  41  del
2007 abbia riconosciuto la natura non definitiva della convenzione  9
luglio 2007, in attesa che si concludesse una procedura di infrazione
avviata dalla Commissione europea in relazione al  prolungamento  del
termine di durata della concessione. 
    Secondo la difesa provinciale, l'avvenuta pubblicazione del bando
di  gara  per  la  stesura  del  progetto  preliminare  e  di  quello
definitivo presupporrebbe la natura definitiva e non gia' provvisoria
della convenzione del 2007. Pertanto, la medesima difesa ipotizza che
la suddetta  convenzione  sia  stata  definitivamente  approvata,  in
virtu' peraltro di «un procedimento di mero fatto», in quanto, fra  i
documenti  trasmessi  dall'ANAS,  non  e'  compreso  il  decreto   di
approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
    1.2. - La Provincia autonoma di  Trento  ritiene  che  dall'esame
degli atti, di cui e' venuta a conoscenza solo dopo la  pubblicazione
del bando di gara, emerga un preciso disegno volto a  vanificare  del
tutto illegittimamente la sua prerogativa costituzionale, consistente
nel partecipare a pieno titolo, attraverso un'intesa, alla  decisione
sulla concessione autostradale relativa al tronco di cui si tratta. 
    In particolare, tale tesi sarebbe confermata dal  fatto  che  per
due volte (nel 1999  e  nel  2007)  si  e'  colta  l'occasione  della
revisione  della  convenzione  per   modificare   la   durata   della
concessione;  inoltre,  la  convenzione  del  2007,  pur   dichiarata
formalmente  provvisoria  e  sebbene  non  approvata,  sarebbe  stata
«ritenuta surrettiziamente efficace per  fare  trovare  la  Provincia
autonoma davanti al fatto compiuto». 
    Da quanto appena detto deriverebbe la lesione delle  attribuzioni
costituzionali della Provincia in materia di assetto del  territorio,
di ambiente e di paesaggio, ed in particolare la violazione dell'art.
19, primo comma,  lettera  b),  del  d.P.R.  n.  381  del  1974.  Con
riferimento a quest'ultima disposizione, la ricorrente evidenzia come
l'intesa con la Provincia non sia necessaria solo per  il  compimento
di atti «meramente attuativi» della concessione, anche  se  contenuti
in una convenzione successiva. Nel caso di specie,  la  modifica  del
termine di durata della concessione dell'A/31  avrebbe  inciso  sulla
fase  determinativa  della  concessione  stessa;  pertanto,  non   si
tratterebbe   di   meri   «provvedimenti   successivi   all'atto   di
concessione», quanto piuttosto di due nuove concessioni per le  quali
sarebbe stato necessario il ricorso allo strumento dell'intesa con la
Provincia autonoma. 
    1.3. - La ricorrente lamenta inoltre la violazione del  principio
di leale  collaborazione  perche'  lo  Stato,  con  un  comportamento
scorretto,  avrebbe  tentato  di  neutralizzare  il  dissenso   della
Provincia autonoma. 
    La difesa provinciale denuncia infine la violazione delle  regole
di imparzialita' e di buon andamento sancite dall'art. 97 Cost. 
    1.4. - Per le ragioni suesposte la Provincia autonoma  di  Trento
chiede sia dichiarato che non spettava allo Stato  modificare,  senza
la previa intesa con  la  ricorrente,  il  periodo  di  durata  delle
concessioni autostradali che incidono sul territorio della  Provincia
stessa e di una  Regione  finitima,  e  che,  di  conseguenza,  siano
annullati: l'art. 23 della convenzione 7 dicembre  1999  tra  ANAS  e
s.p.a. Autostrada Brescia-Padova; il decreto  21  dicembre  1999  del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, con il quale e'  stata
approvata la convenzione 7 dicembre 1999; l'art. 4 della  convenzione
9 luglio 2007 tra ANAS e s.p.a. Autostrada Brescia-Padova; ogni  atto
connesso e conseguente, ivi compreso il relativo parere  CIPE  ed  il
Bando di gara BN01-2010-G0003-CIG0439885C92 per l'appalto dei servizi
di ingegneria finalizzati  alla  realizzazione  dell'autostrada  A/31
Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette. 
    2. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio chiedendo che il ricorso per conflitto di  attribuzione  sia
dichiarato irricevibile o inammissibile o infondato. 
    2.1. - In via preliminare, la difesa statale ritiene irricevibile
il ricorso poiche' notificato oltre il  termine  di  sessanta  giorni
previsto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte   costituzionale),
decorrente dalla data  di  adozione  dell'atto  asseritamente  lesivo
delle prerogative costituzionali provinciali, che, nella  specie,  e'
la convenzione 9 luglio 2007. In particolare,  l'Avvocatura  generale
reputa non plausibile che il ricorrente abbia appreso  dell'esistenza
di tale atto ben tre anni dopo la sua adozione e solo  in  quanto  e'
intervenuta  la  pubblicazione  del  bando  di  gara  concernente  la
progettazione di un tratto autostradale. 
    2.2. - Il ricorso risulterebbe inoltre inammissibile poiche'  non
sarebbero individuate le prerogative costituzionali provinciali  lese
dagli atti impugnati.  Al  riguardo,  l'Avvocatura  generale  ritiene
sussistente l'esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 19  del
d.P.R. n. 381 del 1974, che sancisce la necessita' dell'intesa con la
Provincia interessata per le autostrade il  cui  tracciato  interessi
solo il territorio provinciale e  quello  di  una  Regione  finitima,
tranne che nei casi in cui si  tratti  di  «provvedimenti  successivi
all'atto di concessione» emanato anteriormente all'entrata in  vigore
dello stesso d.P.R. n. 381. 
    Apparterebbero al novero  degli  "atti  successivi",  secondo  la
difesa statale, gli eventuali provvedimenti di proroga della scadenza
della  convenzione  medesima  e  non  gia',  come  prospettato  dalla
Provincia, i  soli  atti  di  mera  esecuzione  ed  attuazione  della
convenzione. D'altra  parte,  la  ratio  della  norma  di  attuazione
statutaria consisterebbe proprio nella semplificazione delle fasi che
seguono l'avvio della concessione, concentrando la competenza per  le
stesse in capo ad un'unica autorita' (statale), cosi'  da  assicurare
la piu' agevole e veloce realizzazione dei lavori. 
    Al riguardo, l'Avvocatura generale sottolinea la  differenza  tra
il  rinnovo  di  una  concessione  gia'  assentita  dalle   autorita'
territoriali interessate, e la stipula di nuove e diverse convenzioni
con oggetto e parti differenti. Pertanto, sarebbe di  tutta  evidenza
che il  semplice  prolungamento  del  termine  di  durata  dell'unica
concessione non equivalga affatto a stipula ex novo di un nuovo  atto
convenzionale. 
    Il ricorso proposto dalla Provincia autonoma  difetterebbe  anche
del requisito dell'interesse ad  agire,  da  individuarsi  sia  nella
necessita' di utilizzare lo strumento del conflitto  di  attribuzione
per eliminare una  violazione  di  attribuzioni  costituzionali,  sia
nella idoneita' del conflitto a raggiungere tale scopo,  non  essendo
consentiti ricorsi a difesa di attribuzioni ipotetiche, o  lese  solo
in via  astratta,  ovvero  senza  invocare  le  norme  costituzionali
concretamente violate. 
    2.3.  -  Quanto  al  merito  del  conflitto,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri richiama, preliminarmente, i fatti da cui trae
origine la presente controversia. 
    2.3.1. - In particolare, la difesa  statale  sottolinea  che  nel
1970  e'  stata  stipulata  l'originaria  convenzione  tra   ANAS   e
Autostrada  Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera  Berica-Rovigo  s.p.a.,
che avrebbe dovuto avere  termine  entro  trenta  anni  dall'apertura
all'esercizio  dell'intera  autostrada.  Tuttavia,  a   causa   delle
difficolta'  finanziarie  della  stessa  concessionaria,   nel   1985
quest'ultima   veniva    incorporata    dalla    s.p.a.    Autostrada
Brescia-Padova,  che  aveva  gia'  in  concessione   la   costruzione
dell'autostrada A/4. 
    Tutti  i  successivi  atti  aggiuntivi  e,  in  particolare,   la
convenzione 7 dicembre 1999, hanno  riconfermato  la  titolarita'  in
capo alla societa' concessionaria dell'intervento in  questione,  non
realizzato a causa delle leggi  che  negli  anni  '70  impedivano  la
costruzione di nuove autostrade. Allo scadere del primo  quinquennio,
l'ANAS   procedeva   alla   revisione   della   convenzione   citata,
disponendone la proroga di ventitre anni, allo scopo di consentire la
realizzazione dell'autostrada Trento-Rovigo. 
    Nel frattempo, la Commissione  europea  avanzava  alle  Autorita'
italiane una richiesta di informazioni in ordine all'avvenuta proroga
della concessione e, nel 2006, avviava la procedura di infrazione  n.
4378. 
    A  seguito  dell'entrata  in  vigore  dell'art.  2,  commi  82  e
seguenti, del d.l. n. 262 del 2006, che imponeva l'inclusione in  una
«convenzione unica» di tutte  le  regole  in  vigore  nell'ambito  di
concessioni gia' esistenti, l'ANAS stipulava con la s.p.a. Autostrada
Brescia-Padova uno  schema  di  convenzione  unica,  il  cui  art.  2
prevede, tra gli interventi assentiti in concessione e gia'  previsti
dalla convenzione del 1999,  la  realizzazione  dell'autostrada  A/31
Valdastico (Nord e Sud). 
    Successivamente, veniva avviato il procedimento di cui  al  comma
84 dell'art. 2 del  citato  d.l.  n.  262  del  2006,  che  prevedeva
l'acquisizione del parere del Nucleo di consulenza  per  l'attuazione
delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica  utilita'
(NARS),   preordinato    all'adozione    del    successivo    decreto
interministeriale di approvazione. 
    Tuttavia, con il comma 2 dell'art. 8-duodecies del  decreto-legge
8 aprile 2008,  n.  59  (Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di
obblighi  comunitari  e  l'esecuzione  di  sentenze  della  Corte  di
giustizia  delle  Comunita'  europee),  convertito  in   legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  giugno  2008,  n.
101, era disposta l'approvazione di tutti gli schemi  di  convenzione
con  l'ANAS   gia'   sottoscritti   dalle   societa'   concessionarie
autostradali alla data di entrata in  vigore  del  medesimo  decreto.
Veniva meno, in questo modo, l'iter approvativo previsto dal comma 84
dell'art. 2 del d.l. n. 262 del 2006,  e  quindi  la  necessita'  del
decreto   interministeriale   di   approvazione,   posto    che    il
perfezionamento dell'atto convenzionale si produceva ex lege. 
    In  pendenza  della  procedura   di   infrazione   davanti   alla
Commissione europea, l'ANAS comunicava alla  societa'  concessionaria
che l'efficacia del nuovo atto convenzionale doveva ritenersi sospesa
fino alla chiusura della  procedura  stessa.  Quest'ultima  -  sempre
secondo la ricostruzione della difesa statale - in considerazione dei
chiarimenti forniti dalle Autorita'  italiane,  nonche'  dell'impegno
assunto dalla societa'  concessionaria  di  realizzare  il  100%  dei
lavori relativi alla Valdastico Nord mediante procedure  di  evidenza
pubblica, si concludeva con l'archiviazione (in data 8 ottobre 2009),
riconoscendosi in tal modo la legittimita' della convenzione del 2007
e la sua piena efficacia. 
    2.3.2.  -  Dalla   ricostruzione   dei   fatti   sopra   operata,
l'Avvocatura   generale   deduce   l'infondatezza   delle   doglianze
avversarie, sia riguardo all'intervenuto rinnovo  della  concessione,
sia  in  merito  alla  mancanza  del  decreto  interministeriale   di
approvazione della proroga della concessione. 
    Sotto  il  primo  profilo,  nessuna   lesione   di   attribuzioni
costituzionali della Provincia autonoma sarebbe ravvisabile nell'atto
di proroga della concessione disposto  dalle  Autorita'  statali,  le
quali sarebbero titolari di una competenza esclusiva in materia. 
    Quanto all'asserita illegittimita' dell'iter di approvazione  del
rinnovo  intervenuto  nel  2007,  in  ragione  di  una  presunta  sua
provvisorieta' e dell'omissione  del  decreto  interministeriale,  si
tratterebbe  di  doglianze  del  tutto  infondate.  Quanto  al  primo
profilo, infatti, la sospensione dell'efficacia della convenzione per
il periodo aggiuntivo era stata disposta provvisoriamente, in ragione
della contestuale pendenza della procedura di infrazione dinanzi alla
Commissione europea; con riguardo all'altro profilo, la necessita' di
un decreto  interministeriale  di  approvazione  era  venuta  meno  a
seguito  dell'entrata  in  vigore  del  citato  comma   2   dell'art.
8-duodecies del d.l. n. 59 del 2008. 
    La correttezza dell'operato del Governo sarebbe stata  confermata
dal TAR Lazio, sezione terza-ter, ordinanza 21 maggio 2010, n.  2211,
che  ha  respinto  il  ricorso  cautelare  proposto  dalla  Provincia
autonoma, riconoscendo la fondatezza  di  tutte  le  eccezioni  mosse
dall'Avvocatura generale. Il giudice amministrativo  era  chiamato  a
pronunziarsi, tra l'altro, sulla legittimita' del bando di  gara  per
la  progettazione  e  degli  atti  di   rinnovo   della   concessione
autostradale, contestata dalla Provincia autonoma  sulla  base  delle
argomentazioni oggi riproposte,  e  cioe'  della  presunta  efficacia
provvisoria degli atti in esame,  del  mancato  coinvolgimento  della
Provincia  e  dell'assenza  di  un   decreto   interministeriale   di
approvazione. 
    3. - In prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento
e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno  depositato  memorie
nelle quali insistono nelle rispettive conclusioni. 
    4. - Con ricorso notificato il 23 aprile  2010  e  depositato  il
successivo 12 maggio, la Provincia autonoma di Trento, in persona del
Presidente pro tempore, ha proposto conflitto di  attribuzione  (reg.
confl. enti n. 6 del 2010) nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri  per  chiedere  l'annullamento  dei  seguenti  atti:  a)
Programma delle infrastrutture e insediamenti  produttivi  strategici
di  preminente  interesse  nazionale,  approvato  dal  Consiglio  dei
ministri  il  15  luglio  2009,  inserito   nel   7°   Documento   di
Programmazione Economica e  Finanziaria,  e,  in  particolare,  della
Tabella 11 allegata e «degli altri punti del  Programma  stesso,  dai
quali  discenda  che  l'autostrada  Trento-Piovene  Rocchette  e'  (o
sarebbe) inclusa nella legge obiettivo e nei  corridoi  comunitari  e
pertanto inserita nell'elenco delle grandi  opere  per  le  quali  si
applicano le disposizioni della [...] legge  n.  443  del  2001»;  b)
delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge n. 443/2001  -  Interventi
fondo infrastrutture quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009);
c) delibera CIPE 15 luglio 2009, n. 52 (Legge n. 443/2001 -  Allegato
opere    infrastrutturali    al    Documento    di     programmazione
economico-finanziaria - DPEF - 2010-2013); d) parere della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome 27 gennaio 2010. 
    Secondo la ricorrente, gli atti impugnati violerebbero gli  artt.
116, primo comma, 117 e 118 Cost., gli artt. 8 e 14 del d.P.R. n. 670
del 1972, ed i principi di  leale  collaborazione,  sussidiarieta'  e
adeguatezza, «come concretizzati» attraverso l'intesa preventiva  con
la Provincia autonoma introdotta dall'art. 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici  ed  altri  interventi  per  il
rilancio delle attivita' produttive). 
    4.1. - La difesa provinciale premette di  essere  titolare  della
potesta'  legislativa  primaria  e  di   quella   amministrativa   in
molteplici  materie   attinenti   al   territorio,   tra   le   quali
l'urbanistica, la tutela del paesaggio e la viabilita'. 
    La ricorrente precisa altresi' che la legge n. 443  del  2001  ha
stabilito i principi e i criteri relativi alla nuova  disciplina  per
la  realizzazione  di  infrastrutture  ed   insediamenti   produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale, rilevando  come  tale
disciplina  abbia  superato  il  vaglio  della  Corte  costituzionale
proprio in considerazione  dei  procedimenti  collaborativi  in  essa
previsti. 
    In particolare, secondo l'art. 1, comma 1,  della  legge  citata,
l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale deve avvenire «a mezzo
di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province
autonome interessate e inserito, previo  parere  del  CIPE  e  previa
intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento  di  programmazione
economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi  stanziamenti».
Dunque,  l'intesa  con  la  Regione  o  la  Provincia  autonoma  deve
precedere la presentazione del Programma e solo  dopo  l'approvazione
di quest'ultimo si puo' provvedere alla progettazione  preliminare  e
definitiva. 
    4.2. - La  difesa  provinciale  precisa  di  aver  appreso  dalla
stampa, solo negli ultimi  giorni  del  mese  di  febbraio  2010,  la
notizia che la s.p.a. Autostrada  Brescia-Padova  aveva  bandito  una
gara  (BN01-2010-G0003-CIG0439885C92)  per  la  predisposizione   dei
progetti, preliminare e definitivo, concernenti la realizzazione  del
tronco Trento-Valdastico-Piovene dell'autostrada A/31 Trento-Rovigo. 
    Acquisita notizia della gara (il cui bando era  stato,  peraltro,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22  febbraio  2010,  n.  21),  la
Provincia  autonoma  di  Trento   ha   sottoposto   a   verifica   la
documentazione  relativa  al  Programma  Infrastrutture  Strategiche,
predisposto nel luglio 2009 dal Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, ed inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e
Finanziaria, nonche' gli  atti  relativi  all'intesa  richiesta  alla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. 
    Ad avviso della ricorrente,  dall'esame  dei  documenti  indicati
sarebbe  emersa  la  volonta'  di  «mimetizzare  il  piu'   possibile
l'intervento stesso sotto nomi diversi affinche'  la  Provincia  (cui
peraltro non e' stata  mai  chiesta  la  preventiva  intesa)  non  si
avvedesse dell'inserimento dell'opera in parola in sede di conferenza
dei Presidenti  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome».  Anzi,
aggiunge la difesa provinciale, la dissimulazione  sarebbe  «talmente
forte  che  e'  quasi  da  escludere  che  il  tronco  Trento-Piovene
Rocchette (o l'intera A/31) sia  stato  effettivamente  inserito  nel
programma delle opere strategiche». 
    Al  riguardo,  la  Provincia  rileva  che,  pur  esaminando   con
attenzione il Programma Infrastrutture Strategiche, non e'  possibile
individuare con certezza l'opera autostradale in questione,  che  non
e' esplicitamente  menzionata  nell'elenco  contenuto  nel  Programma
medesimo.  Nella  allegata  Tabella  11  e'  indicato  un  intervento
genericamente  attinente   all'autostrada   in   esame,   in   quanto
concernente l'asse autostradale Brescia-Padova; un ulteriore generico
riferimento sarebbe presente nel  Capitolo  4  del  Programma,  nella
parte in  cui  si  precisa  che  «gli  interventi  relativi  all'asse
Pedemontana  Lombarda  e  all'asse   Val   d'Astico   (Trento-Piovene
Rocchette)  fanno  parte  della  legge  Obiettivo  e   dei   Corridoi
comunitari». Peraltro, la Provincia di Trento rileva come l'«asse Val
d'Astico» sia cosa diversa dall'«asse  autostradale  Brescia-Padova»,
menzionato nella Tabella 11. 
    L'incertezza sull'effettivo inserimento del  tratto  autostradale
in  questione  nel  Programma  Infrastrutture   Strategiche   sarebbe
accentuata dal modo in  cui  la  Conferenza  delle  Regioni  e  delle
Province autonome ha formulato, il 27 gennaio 2010, il proprio parere
favorevole sulla delibera CIPE n. 51 del 2009. A  tal  proposito,  la
ricorrente dubita che tale parere favorevole sia stato effettivamente
reso  e  precisa  come   esso   sia   stato   comunque   condizionato
all'accoglimento di «alcune richieste  e  integrazioni»;  tra  queste
ultime, la Provincia annovera quella formulata dalla Regione  Veneto,
desumibile  dall'Intesa  Generale  Quadro  tra  detta  Regione  e  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  allegata  al  parere
della Conferenza. 
    Nella  richiamata  Intesa  Generale  Quadro   si   sollecita   la
formazione, «d'intesa con la Provincia autonoma di  Trento»,  di  «un
gruppo di lavoro congiunto per individuare e  definire  le  modalita'
trasportistiche piu' idonee, anche sotto il profilo  ambientale,  per
collegare  l'Autostrada  Valdastico   Nord   con   l'Autostrada   del
Brennero». 
    In definitiva, la Provincia autonoma di Trento si duole del fatto
di non  essere  mai  stata  interpellata  al  fine  di  pervenire  ad
un'intesa  sull'inserimento  dell'autostrada   A/31   nel   Programma
Infrastrutture Strategiche. 
    4.3. - Se dunque, come emerso dalle notizie di stampa, il  tratto
Trento-Piovene Rocchette dell'autostrada A/31 e' stato effettivamente
inserito nel Programma di cui sopra, la ricorrente  ritiene  lese  le
proprie  competenze  costituzionalmente  garantite,  essendo  esclusa
anche per il futuro  la  possibilita'  della  Provincia  autonoma  di
intervenire  efficacemente  sulla  scelta   fondamentale   dell'opera
stessa.  Infatti,  l'eventuale   dissenso   della   Provincia   sulla
progettazione di massima potrebbe essere superato solo attraverso  il
complesso procedimento previsto dall'art. 3 del  decreto  legislativo
20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre  2001,  n.
443, per la realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti
produttivi strategici e  di  interesse  nazionale),  oggi  sostituito
dall'art. 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 
    L'omessa richiesta e la conseguente mancanza  di  intesa  con  la
Provincia di Trento  costituirebbero  violazione  delle  attribuzioni
costituzionali  della  Provincia  stessa.  Inoltre,  dovrebbe  essere
stigmatizzato anche il procedimento seguito dallo Stato, contrario ad
ogni criterio di leale collaborazione. 
    4.4. - Per le ragioni suesposte la Provincia autonoma  di  Trento
chiede sia dichiarato che non  spettava  allo  Stato  individuare  ed
inserire - senza previa intesa con la Provincia autonoma di Trento  -
nel Programma Infrastrutture Strategiche di cui all'art. 1, comma  1,
della legge n. 443 del 2001, opere di rilievo nazionale preminente da
realizzare sul territorio della Provincia autonoma medesima, e che di
conseguenza siano annullati, nelle parti relative alla  realizzazione
della  tratta  finale  (Trento-Piovene   Rocchette)   dell'autostrada
Valdastico  Nord  della  A/31,  i   seguenti   atti:   il   Programma
Infrastrutture   Strategiche,   inserito   nel   7°   Documento    di
Programmazione Economica e Finanziaria, ed in particolare la  Tabella
11 allegata a tale Programma; le delibere CIPE n.  51  e  n.  52  del
2009; ed il parere della Conferenza delle Regioni  e  delle  Province
autonome 27 gennaio 2010. 
    5. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  si  e'  costituito  in
giudizio chiedendo che il ricorso per conflitto di  attribuzione  sia
dichiarato inammissibile o infondato. 
    5.1. - Preliminarmente, la difesa statale contesta l'attualita' e
l'effettivita' dell'interesse  al  ricorso,  oltre  alla  sua  stessa
necessita', in quanto la  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  del
bando di gara e l'ulteriore prosieguo della  procedura  costituiscono
solo un passaggio per  acquisire  la  progettazione  dell'opera,  non
determinando affatto, quale automatica conseguenza, la sua  immediata
realizzazione. 
    Dal richiamato bando  di  gara,  quindi,  non  potrebbe  derivare
alcuna lesione, tanto piu' definitiva, di attribuzioni e  prerogative
costituzionali, anche in considerazione del fatto che rimane ferma la
possibilita' per  la  Provincia  di  esprimere  il  proprio  dissenso
successivamente al fine di arrestare il procedimento  (e'  citata  la
sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale). 
    Da quanto appena detto  deriverebbe  l'evidente  inammissibilita'
del ricorso, che non  appare  sorretto  da  un  interesse  ad  agire,
concreto ed attuale, in considerazione sia  della  non  definitivita'
dell'iter di approvazione dell'opera, sia della  non  necessita'  del
rimedio esperito. 
    5.2. - Secondo la difesa  statale,  l'effettivo  svolgimento  dei
fatti, come riassunto in relazione al conflitto enti n. 5  del  2010,
dimostrerebbe non  solo  l'infondatezza  delle  censure  mosse  dalla
Provincia autonoma, ma anche la negligenza di quest'ultima,  che  non
si sarebbe avveduta per tempo dell'effettivo inserimento della tratta
autostradale  nel  programma  assentito   in   sede   di   Conferenza
Stato-Regioni. 
    Del  resto,  la  stessa  ricorrente  ha  ammesso  che  il  tronco
autostradale in questione  era  stato  in  piu'  parti  indicato  nel
Programma Infrastrutture Strategiche, allegato  al  7°  Documento  di
Programmazione Economica e Finanziaria, e sottoposto all'approvazione
ed all'intesa della Conferenza unificata,  alla  quale  la  Provincia
autonoma e' stata regolarmente invitata ed ha preso parte. 
    Pertanto, la ricorrente non  avrebbe  dimostrato  alcuna  lesione
delle prerogative partecipative e di coinvolgimento; al contrario, la
stessa Provincia, come gli altri enti  chiamati  a  partecipare  alla
Conferenza,  avrebbe  avuto  modo  di  intervenire  per  tempo  e  di
manifestare il proprio eventuale dissenso in  quella  specifica  sede
istituzionale. 
    La difesa  statale  richiama,  al  riguardo,  i  vari  punti  del
Programma  in   cui   si   farebbe   riferimento   al   completamento
dell'autostrada A/31, osservando come  fosse  agevole  individuare  i
suddetti riferimenti; di  conseguenza,  la  mancata  espressione  del
dissenso sarebbe imputabile solo alla negligenza della  Provincia  di
Trento. 
    L'Avvocatura generale rileva altresi' come, ai fini  della  piena
attuazione del principio di leale collaborazione, risulti sufficiente
che ciascuna Regione o Provincia autonoma sia messa nelle  condizioni
di intervenire e di  concorrere  al  raggiungimento  di  un  accordo,
eventualmente opponendosi  alle  soluzioni  proposte  (e'  citata  la
sentenza n. 206 del 2001 della Corte costituzionale). Anzi, gli  enti
interessati sarebbero non solo legittimati, ma gravati dall'onere  di
prendere posizione e di  avanzare  eventuali  obiezioni  in  sede  di
Conferenza unificata. 
    Inoltre, non potrebbe censurarsi il momento in  cui  l'intesa  e'
stata concretamente sollecitata, in quanto questa  puo'  precedere  o
seguire l'individuazione delle infrastrutture da  parte  del  Governo
(e' nuovamente richiamata la sentenza n. 303  del  2003  della  Corte
costituzionale).  Ne   consegue,   secondo   l'Avvocatura   generale,
l'irrilevanza del fatto che il  Governo  abbia  dapprima  individuato
l'opera, inserendola nel programma da sottoporre alla  Conferenza,  e
su tale programma abbia successivamente  richiesto  l'intesa  con  le
Autorita' coinvolte. 
    5.3. - La difesa statale conclude richiamando l'ordinanza del TAR
Lazio, sezione terza-ter, 21  maggio  2010,  n.  2211,  che,  per  le
ragioni gia' esposte in relazione al conflitto enti n.  5  del  2010,
confermerebbe la correttezza dell'operato del Governo. 
    6. - In prossimita' dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento
e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno  depositato  memorie
nelle quali insistono nelle rispettive conclusioni. 
    6.1. - In particolare, la difesa  provinciale  evidenzia  che  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  rispondendo   ad
un'interrogazione   parlamentare,   ha    confermato    l'inserimento
dell'autostrada Valdastico  Nord  tra  gli  interventi  di  rilevanza
strategica. 
    La Provincia ricorrente riferisce,  inoltre,  dei  suoi  ripetuti
tentativi di risolvere bonariamente il conflitto,  nel  rispetto  del
principio di leale collaborazione.  Tali  tentativi  hanno  condotto,
nella riunione della Conferenza unificata del 4 novembre  2010,  alla
conclusione di un'intesa, nella quale si riconosce la necessita'  del
pieno coinvolgimento  della  Provincia  autonoma  di  Trento  per  la
realizzazione dell'autostrada Valdastico Nord. 
    Quanto concordato in sede  di  Conferenza  unificata  ha  trovato
riscontro nell'espresso  riconoscimento  -  contenuto  nel  Programma
Infrastrutture Strategiche, 8° Allegato Infrastrutture, elaborato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel mese di  settembre
2010 - della necessita' dell'intesa  con  la  Provincia  autonoma  di
Trento per la realizzazione della tratta autostradale in esame. 
    Per queste ragioni, la ricorrente chiede che  sia  dichiarata  la
cessazione della materia del  contendere  e,  in  subordine,  che  il
ricorso  sia  accolto,  in  quanto  lo  Stato  non  ha  espressamente
cancellato  dal  Programma  Infrastrutture  Strategiche  2010   altri
riferimenti all'autostrada A/31 Valdastico Nord, privi di indicazioni
circa la necessaria intesa con la Provincia autonoma. 
    7. - In data 31 gennaio 2011 la difesa della  Provincia  autonoma
di Trento ha depositato copia della delibera della Giunta provinciale
23 aprile 2010, n. 947, con la quale e' stata decisa la  proposizione
dei presenti conflitti di attribuzione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con distinti ricorsi, la Provincia  autonoma  di  Trento  ha
proposto due conflitti di attribuzione nei confronti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Con il primo conflitto (reg.  confl.  enti  n.  5  del  2010)  la
ricorrente ha chiesto che la Corte costituzionale  dichiari  che  non
spettava allo  Stato  modificare,  senza  la  previa  intesa  con  la
ricorrente, il periodo di durata delle concessioni  autostradali  che
incidono sul territorio della  Provincia  stessa  e  di  una  Regione
finitima,  e  che,  di  conseguenza,  annulli:  a)  l'art.  23  della
convenzione  7  dicembre  1999   tra   ANAS   s.p.a.   e   Autostrada
Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. (d'ora in poi, s.p.a. Autostrada
Brescia-Padova); b) il decreto 21  dicembre  1999  del  Ministro  dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con il quale e' stata approvata  la
convenzione 7 dicembre 1999; c) l'art. 4 della convenzione  9  luglio
2007  tra  ANAS  s.p.a.  e  Autostrada  Brescia-Verona-Vicenza-Padova
s.p.a.; d) ogni atto connesso e conseguente, ivi compreso il relativo
parere CIPE ed il Bando  di  gara  BN01-2010-G0003-CIG0439885C92  per
l'appalto dei servizi di ingegneria  finalizzati  alla  realizzazione
dell'autostrada A/31 Trento-Rovigo, tronco  Trento-Valdastico-Piovene
Rocchette. 
    Gli atti impugnati con il primo ricorso violerebbero, secondo  la
Provincia autonoma, gli artt. 97, 116, primo comma, 117, terzo comma,
e 118 della Costituzione, gli artt. 8 e 14 del d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige),  l'art.
19, primo comma, lettera b), del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381  (Norme
di attuazione dello statuto speciale  per  la  regione  Trentino-Alto
Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) ed  il  principio
di leale collaborazione. 
    Con il secondo conflitto  (reg.  confl.  enti  n.  6  del  2010),
invece, la Provincia autonoma di  Trento  ha  chiesto  che  la  Corte
costituzionale dichiari che non spettava allo  Stato  individuare  ed
inserire - senza la previa intesa con la ricorrente -  nel  Programma
Infrastrutture Strategiche di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici  ed  altri  interventi  per  il
rilancio  delle  attivita'  produttive),  la   progettazione   e   la
realizzazione del  tronco  Trento-Piovene  Rocchette  dell'autostrada
A/31. 
    Di conseguenza,  la  ricorrente  ha  chiesto  l'annullamento  dei
seguenti atti: a) Programma Infrastrutture  Strategiche,  predisposto
nel luglio 2009 dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
inserito nel 7° Documento di Programmazione Economica e  Finanziaria,
ed in particolare della Tabella 11 allegata a tale Programma e «degli
altri punti del Programma stesso, dai quali discenda che l'autostrada
Trento-Piovene Rocchette e' (o sarebbe) inclusa nella legge obiettivo
e nei corridoi  comunitari  e  pertanto  inserita  nell'elenco  delle
grandi opere per le quali si applicano le  disposizioni  della  [...]
legge n. 443 del 2001»; b) delibera CIPE 26 giugno 2009, n. 51 (Legge
n. 443/2001 - Interventi fondo  infrastrutture  quadro  di  dettaglio
delibera CIPE 6 marzo 2009); c) delibera CIPE 15 luglio 2009,  n.  52
(Legge n. 443/2001 - Allegato opere infrastrutturali al Documento  di
programmazione economico-finanziaria - DPEF - 2010-2013);  d)  parere
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  27  gennaio
2010. 
    Secondo la ricorrente, gli atti impugnati con il secondo  ricorso
violerebbero gli artt. 116, primo comma, 117 e 118 Cost., gli artt. 8
e  14  del  d.P.R.  n.  670  del  1972,  ed  i  principi   di   leale
collaborazione, sussidiarieta' e  adeguatezza,  «come  concretizzati»
attraverso l'intesa preventiva con la Provincia  autonoma  introdotta
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001. 
    2. - Entrambi i ricorsi, pur avendo ad oggetto  atti  differenti,
attengono  alla  progettazione  e  alla  realizzazione   del   tronco
Trento-Valdastico-Piovene  Rocchette  (cosiddetto  Valdastico   Nord)
dell'autostrada A/31, e in entrambi i giudizi la  Provincia  autonoma
ricorrente si duole del suo  mancato  coinvolgimento  nella  fase  di
individuazione e progettazione dell'opera. 
    Pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi  con
un'unica sentenza. 
    3. - Preliminarmente, devono essere affrontati alcuni profili  di
inammissibilita' del primo ricorso (reg. confl. enti n. 5 del  2010),
che solo in parte sono stati eccepiti dalla difesa statale. 
    3.1. -  Innanzitutto,  le  censure  rivolte  alla  convenzione  7
dicembre 1999 devono essere dichiarate inammissibili,  in  quanto  la
citata convenzione e' stata  interamente  sostituita  da  quella  del
2007. 
    La Provincia ricorrente impugna congiuntamente le due convenzioni
tra ANAS e s.p.a. Autostrada Brescia-Padova, in quanto entrambe hanno
prorogato l'originario termine di durata  della  concessione  per  la
realizzazione e la gestione dell'autostrada A/31. 
    In proposito, occorre rilevare che la  convenzione  del  1999  e'
stata approvata con il decreto 21 dicembre 1999  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  (impugnato,  in  via  consequenziale,
dalla Provincia), mentre la convenzione del 9 luglio  2007  e'  stata
approvata in virtu' di quanto  stabilito  dall'art.  8-duodecies  del
decreto-legge  8  aprile  2008,  n.  59  (Disposizioni  urgenti   per
l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze  della
Corte di giustizia delle Comunita' europee), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  giugno  2008,  n.
101. 
    Il citato art. 8-duodecies,  comma  2,  nel  testo  risultante  a
seguito di modifiche successive, dispone che  «sono  approvati  tutti
gli  schemi  di  convenzione  con  la  societa'  ANAS   S.p.a.   gia'
sottoscritti dalle societa' concessionarie autostradali alla data del
31 luglio 2010, a condizione che i  suddetti  schemi  recepiscano  le
prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di  approvazione,  ai
fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica,  fatti  salvi
gli schemi di convenzione gia' approvati». 
    La delibera CIPE 15 giugno 2007, n.  41  (Schema  di  convenzione
unica     tra     ANAS     S.p.A.     e      Societa'      Autostrada
Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.) ha valutato  favorevolmente  lo
schema di  convenzione,  poi  stipulata  il  9  luglio  2007,  «fermo
restando che la stesura definitiva potra' essere definita  solo  dopo
la conclusione della procedura di infrazione in corso», che era stata
avviata dalla Commissione europea, nel 2006, in  ordine  all'avvenuta
proroga della concessione autostradale in oggetto. 
    L'8   ottobre   2009   la   Commissione   Europea   ha   disposto
l'archiviazione  della  procedura   di   infrazione   nei   confronti
dell'Italia, e il 4 novembre 2009 l'ANAS ha  comunicato  alla  s.p.a.
Autostrada Brescia-Padova l'avvenuta archiviazione della procedura di
infrazione nei confronti dell'Italia. 
    Pertanto, con l'approvazione ad opera del d.l. n. 59 del  2008  e
con la successiva archiviazione della  procedura  di  infrazione,  la
convenzione  stipulata  il  9  luglio  2007  e'  divenuta  pienamente
efficace; essa pertanto ha interamente sostituito quella del 1999. 
    Al riguardo, occorre osservare che la convenzione 9  luglio  2007
si autodefinisce «ricognitiva e novativa della precedente convenzione
del 1999, che ha a sua volta novato la convenzione del 1956, del 1972
e dei relativi atti aggiuntivi del 1986, 1990, 1992». 
    Inoltre,  l'art.  1,  comma  1.2,  della  convenzione  del   2007
stabilisce  che  quest'ultima  «sostituisce  ad   ogni   effetto   la
convenzione sottoscritta in data 7  dicembre  1999,  registrata  alla
Corte  dei  conti  in  data  11  aprile  2000,  a  far   data   dalla
registrazione del decreto interministeriale di approvazione». Come si
e' gia' detto, la convenzione del 2007 non e' stata approvata con  un
decreto interministeriale (come era avvenuto per quella  del  1999  e
per le altre precedenti) ma con il d.l. n. 59 del 2008. 
    Formule analoghe a quelle contenute nella convenzione del 2007 si
rinvengono  nella  precedente  del  1999;  di  conseguenza,  si  puo'
affermare che la Provincia ricorrente avrebbe  dovuto  censurare  una
sola convenzione (che non a caso si definisce «convenzione unica») ed
in particolare quella del 2007. 
    Dall'inammissibilita' del ricorso nella parte in cui e' impugnata
la convenzione del 1999 deriva analoga conseguenza per  l'impugnativa
del decreto interministeriale 21 dicembre 1999 di approvazione  della
medesima convenzione. 
    3.2. - Un'ulteriore causa di inammissibilita' del  primo  ricorso
deve essere individuata nella carenza  di  adeguata  motivazione  che
caratterizza tutte le censure mosse, fuorche' quella  concernente  la
denunciata violazione dell'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974. 
    Infatti, per un verso, si e' in presenza della mera evocazione di
parametri costituzionali (artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e
118 Cost.), senza che venga fornita alcuna descrizione dei denunciati
profili  di  lesione,  mentre,  in  relazione  ad  alcuni   parametri
ulteriori, si riscontra  una  motivazione  estremamente  sintetica  e
generica (art. 97 Cost., artt. 8 e 14 del d.P.R.  n.  670  del  1972,
principio di  leale  collaborazione).  Peraltro,  in  relazione  alla
presunta violazione dell'art. 97 Cost., la ricorrente avrebbe  dovuto
illustrare le ragioni dell'eventuale ridondanza di questa  violazione
sulle attribuzioni costituzionali delle Province. 
    4. - Anche il secondo ricorso (reg. confl. enti n.  6  del  2010)
presenta plurimi profili di inammissibilita'. 
    4.1. - Preliminarmente, va  dichiarata  l'inammissibilita'  delle
censure rivolte al parere della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle
Province autonome 27 gennaio 2010. 
    Infatti, a prescindere dall'intrinseca idoneita' lesiva dell'atto
in questione, la  suddetta  impugnativa  non  trova  riscontro  nella
delibera della Giunta provinciale 23 aprile  2010,  n.  947,  con  la
quale e' stata decisa la  proposizione  degli  odierni  conflitti  di
attribuzione. In particolare, nel secondo punto del citato atto della
Giunta provinciale,  si  legge  che  quest'ultima  ha  deliberato  di
ricorrere alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione  al
fine  di  ottenere  l'annullamento   «degli   atti   strumentali   al
finanziamento  e  alla   realizzazione   dell'autostrada   A31-tronco
Trento-Valdastico-Piovene Rocchette, posti in essere da organi  dello
Stato, al fine della qualificazione dell'opera autostradale in parola
quale infrastruttura strategica ai  sensi  della  legge  21  dicembre
2001, n. 443 [...] e, in particolare,  delle  delibere  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica del 26 giugno 2009,
n. 51 e del 15 luglio 2009,  n.  52,  concernenti  l'allegato  "Opere
infrastrutturali"   al   documento   di   programmazione    economico
finanziaria (DPEF)  2010-2013,  e  del  Documento  di  programmazione
economico finanziaria per il 2010-2013 - Allegato II "Programma delle
infrastrutture  strategiche",   nella   parte   in   cui   riguardano
l'autostrada  A31,  tronco  Trento-Valdastico-Piovene  Rocchette,  in
quanto atti tutti adottati senza la previa  acquisizione  dell'intesa
con la Provincia autonoma di Trento [...]». 
    Dalla lettura del testo sopra  riportato  si  evince  chiaramente
come l'unico atto impugnato e non  ricompreso  nella  delibera  della
Giunta provinciale sia il parere  della  Conferenza  Regioni-Province
autonome del 27  gennaio  2010;  dunque,  come  gia'  anticipato,  il
ricorso va dichiarato inammissibile nella parte de qua. 
    4.2. -  Inammissibili  sono  altresi'  le  censure  rivolte  alle
delibere CIPE n. 51 e n. 52 del 2009, per tardivita' del  ricorso  in
quanto notificato oltre i  sessanta  giorni  stabiliti  dall'art.  39
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale). 
    Entrambe le delibere sono state infatti pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale del 21 gennaio 2010, con la conseguenza che il dies  a  quo
per il decorso del termine deve individuarsi in questa data e non  in
altra successiva. 
    4.3. - Infine, un'ulteriore causa di inammissibilita' del secondo
ricorso deve essere individuata nella carenza di adeguata motivazione
che caratterizza tutte le censure mosse, fuorche' quella  concernente
la  denunciata  violazione  dei  principi  di  leale  collaborazione,
sussidiarieta'  e  adeguatezza,   «come   concretizzati»   attraverso
l'intesa preventiva con la Provincia autonoma introdotta dall'art. 1,
comma 1, della legge n. 443 del 2001. 
    Infatti, per un verso, si e' in presenza della mera evocazione di
parametri costituzionali (artt. 116, primo comma, Cost.),  senza  che
venga fornita alcuna descrizione dei denunciati profili  di  lesione,
mentre, in relazione ad alcuni parametri ulteriori, si riscontra  una
motivazione estremamente sintetica e generica (artt. 117 e 118 Cost.,
artt. 8 e 14 del d.P.R. n. 670 del 1972). 
    5. - Si deve invece  escludere  che  i  ricorsi  della  Provincia
autonoma di Trento siano  irricevibili,  perche'  proposti  oltre  il
termine di cui all'art. 39, secondo comma,  della  legge  n.  87  del
1953. 
    Per quanto riguarda il primo (reg. confl. enti n. 5 del 2010), si
deve notare che la  convenzione  9  luglio  2007  non  e'  stata  mai
pubblicata; che il riferimento alla stessa contenuto  nella  delibera
CIPE n. 41 del 2007 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  29  ottobre
2007, n. 252, S.O.) concerne solo uno schema  di  convenzione,  senza
che sia  stata  successivamente  pubblicata  la  convenzione  vera  e
propria, stipulata in data successiva; che lo stesso art. 8-duodecies
del d.l. n. 59 del 2008 ha approvato «tutti gli schemi di convenzione
con la societa' ANAS S.p.a. gia' sottoscritti alla data di entrata in
vigore del presente decreto  [poi  differita,  con  atti  legislativi
successivi, al 31 luglio 2010]», senza tuttavia che  lo  stesso  atto
legislativo elencasse tali convenzioni, ne' che  il  relativo  elenco
fosse compreso in un allegato. 
    Da quanto sopra esposto discende che le convenzioni impugnate non
sono state  ne'  pubblicate,  ne'  notificate  alla  ricorrente;  non
risulta neppure da dati oggettivi che la stessa abbia avuto effettiva
conoscenza  della  giuridica  esistenza  delle  stesse  prima   della
pubblicazione del bando di gara, impugnato in via consequenziale  nel
presente giudizio, e che ha indotto la ricorrente  ad  effettuare  un
accesso agli atti, dal quale sono emerse le convenzioni asseritamente
lesive. 
    Per quanto riguarda il secondo ricorso (reg. confl. enti n. 6 del
2010),  si  deve  notare  che  nella   Tabella   11   del   Programma
Infrastrutture   Strategiche,   contenuto   del   7°   Documento   di
Programmazione Economica e  Finanziaria  del  2009,  si  rinviene  un
riferimento generico all'autostrada Brescia-Padova, senza una precisa
individuazione del  tronco  cosiddetto  Valdastico  Nord:  lo  stesso
riferimento, piu' specifico, agli «interventi relativi  all'asse  Val
d'Astico (Trento-Piovene  Rocchette)»,  contenuto  nell'elenco  degli
Impegni del Dicastero delle infrastrutture e dei  trasporti  coerenti
con le disponibilita' finanziarie, inserito nel  medesimo  DPEF,  non
implica  una  decisione  operativa  di  realizzare  l'autostrada   in
questione, subordinata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n.
443 del 2001, all'intesa con la Provincia ricorrente.  La  ricorrente
ha quindi dedotto l'effettivita' dell'impegno dalla pubblicazione del
bando di gara per la progettazione, dopo  aver  effettuato  l'accesso
agli atti. 
    Da quanto sopra esposto emerge che anche il secondo  ricorso  non
e' stato presentato fuori termine, giacche' la  percezione  dell'iter
operativo di realizzazione della porzione specifica  di  un  generico
programma  infrastrutturale  e'  stata   possibile   solo   dopo   la
pubblicazione del gia' citato bando  di  gara  per  la  progettazione
dell'opera in questione. Cio' a prescindere dalla reale potenzialita'
lesiva di tale atto, di cui si dira' piu' avanti. 
    6.   -   Deve   essere   altresi'   rigettata   un'eccezione   di
inammissibilita' proposta dalla difesa dello Stato in relazione  alla
pretesa  incomprensibilita'  dell'oggetto  della  censura   e   delle
prerogative costituzionali asseritamene lese. 
    L'autostrada  Trento-Rovigo,  ed   in   particolare   il   tronco
Trento-Valdastico-Piovene Rocchette, rientra  a  pieno  titolo  nella
prescrizione contenuta nell'art. 19, lettera b), d.P.R.  n.  381  del
1974, che in quanto norma di attuazione dello Statuto speciale  della
Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  costituisce   parametro   di
legittimita' costituzionale delle leggi statali e regionali ricadenti
nel suo ambito di disciplina. La disposizione citata stabilisce  che,
per  quanto  riguarda  le  autostrade,  il  cui  tracciato  interessi
soltanto il territorio provinciale e quello di una Regione  finitima,
e' necessaria l'intesa con la Provincia interessata, salvo che non si
tratti di «provvedimenti successivi all'atto di concessione  che  sia
stato emanato anteriormente all'entrata in vigore [della stessa norma
di  attuazione],  anche  se  relativi  a  varianti,  completamenti  e
prolungamenti del tracciato originario». 
    Il tronco  autostradale,  su  cui  si  controverte  nel  presente
giudizio, e' stato oggetto di un originario atto di  concessione  del
1970 (e percio' anteriore al d.P.R. n. 381 del 1974). Successivamente
e'  pero'  intervenuta,   tra   l'ANAS   e   la   s.p.a.   Autostrada
Brescia-Padova, dopo varie modifiche e integrazioni, la convenzione 7
dicembre 1999,  impugnata  dalla  ricorrente,  che  ha  integralmente
sostituito le convenzioni precedenti ed i relativi  atti  aggiuntivi.
Come si e' visto sopra, tale  convenzione  e'  stata,  a  sua  volta,
integralmente sostituita dalla convenzione 9 luglio  2007,  stipulata
tra le medesime parti. 
    Sulla base della precedente ricostruzione, si deve escludere  che
il tronco autostradale, rispetto al quale la  ricorrente  lamenta  la
mancanza dell'intesa prescritta dalla norma di attuazione citata,  si
possa  considerare  variante,  completamento   o   prolungamento   di
autostrada oggetto di concessione anteriore all'entrata in vigore del
d.P.R. n. 381 del 1974, giacche' l'atto concessorio, cui si deve  far
riferimento, e' oggi databile al 9 luglio 2007. Di  conseguenza,  non
si puo' neppure parlare di atti di  mera  esecuzione  di  concessione
anteriore alla norma di attuazione, per il semplice  motivo  che  gli
atti esecutivi  impugnati  dalla  ricorrente  vanno  ricondotti  alla
citata convenzione del 2007. 
    7. - Nel merito,  deve  essere  dichiarata  la  cessazione  della
materia del contendere, con riferimento ad entrambi i ricorsi. 
    La  stessa  ricorrente  ha  chiesto  che  venga   dichiarata   la
cessazione  della  materia  del  contendere  quanto   alla   censura,
contenuta nel secondo ricorso (reg. confl. n. 6 del  2010),  relativa
all'inosservanza della  prescrizione  dell'intesa  con  la  Provincia
autonoma contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001.
La difesa provinciale ha ricordato che nel  Programma  Infrastrutture
Strategiche, 8°  Allegato  Infrastrutture,  del  settembre  2010,  il
Governo ha condiviso la fondatezza della pretesa della  Provincia  di
Trento che l'autostrada in  contestazione  fosse  realizzata  solo  a
seguito di intesa tra Stato e Provincia autonoma. Tale riconoscimento
emerge dalla dichiarazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, con la quale «si precisa che per  la  realizzazione  della
Valdastico Nord A31 e  nel  rispetto  dello  Statuto  speciale  della
Provincia,  deve  essere  raggiunta  l'intesa  della  Provincia   nel
rispetto altresi' della legge 21 dicembre 2001 n. 443 e della vigente
normativa in materia di infrastrutture strategiche». 
    Nell'accogliere la richiesta della ricorrente riguardo al secondo
ricorso, questa Corte deve tuttavia  osservare  che  l'ampia  formula
impiegata nella dichiarazione sopra riportata  si  estende  anche  al
profilo di illegittimita' denunciato con il primo  ricorso,  giacche'
si  invoca  il  rispetto  innanzitutto  dello  Statuto   speciale   e
«altresi'» della legge n. 443 del  2001.  In  sintesi,  lo  Stato  ha
dichiarato, per mezzo  del  Ministero  delle  infrastrutture,  in  un
documento ufficiale, che l'autostrada in questione  non  puo'  essere
realizzata senza previa intesa, sia in quanto l'opera e' inserita nel
Programma Infrastrutture Strategiche (per il quale l'intesa stessa e'
prescritta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del  2001),  sia,
piu' in generale, per il rispetto dovuto allo Statuto speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle sue norme di attuazione.
Di conseguenza, nessun organo o soggetto riconducibile allo Stato - e
quindi la stessa ANAS - puo' procedere alla realizzazione  dell'opera
suddetta senza acquisire  preventivamente  l'intesa  della  Provincia
autonoma di Trento. 
    Occorre precisare che non sono richieste due intese,  ma  che  la
medesima intesa e' necessaria a doppio titolo, sia per effetto  della
norma di attuazione citata sia per  effetto  dell'art.  1,  comma  1,
della legge n. 443  del  2001.  Entrambe  queste  fonti  di  garanzia
dell'autonomia  provinciale  sono  contemplate  nella   dichiarazione
governativa  prima  riportata   e   non   residua   pertanto   alcuna
possibilita' che si possa procedere  alla  realizzazione  dell'opera,
senza  l'esperimento  della  prescritta  forma  specifica  di   leale
collaborazione. E' appena il caso di aggiungere che  l'autostrada  di
cui si controverte e' la medesima, oggetto sia delle convenzioni  tra
ANAS  e  societa'  autostradali  sia  del  Programma   Infrastrutture
Strategiche, atti, questi, impugnati dalla  ricorrente.  Non  avrebbe
senso pertanto sdoppiare la valutazione dei profili  di  legittimita'
attinenti alla mancanza di  intesa,  che  rimane  sempre  e  comunque
necessaria,  a  prescindere   dal   soggetto   realizzatore   e   dal
procedimento adottato a tal fine. 
    Si deve ritenere quindi che sia venuto meno anche  il  motivo  di
censura posto a base del primo ricorso, giacche' pure la  convenzione
del  9  luglio  2007  non  potrebbe  ricevere  attuazione  senza   la
preventiva  intesa  con  la  Provincia,  come  la  stessa   autorita'
governativa ha esplicitamente riconosciuto. 
    8. - Quanto al bando di concorso per la progettazione provvisoria
e  definitiva  dell'opera,  impugnato  in  via  consequenziale  dalla
ricorrente, si deve ritenere che lo stesso non possieda una lesivita'
attuale, come affermato peraltro  dal  giudice  amministrativo  adito
dalla  stessa  Provincia   autonoma   di   Trento.   Solo   se   alla
programmazione e progettazione dovessero  seguire  concreti  atti  di
realizzazione  dell'opera  sarebbe  indispensabile  l'intesa  con  la
Provincia stessa, la cui mancanza avrebbe l'effetto di  arrestare  il
procedimento. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto  di  attribuzione
(reg. confl. enti n. 5 del 2010) proposto dalla Provincia autonoma di
Trento nei confronti dello Stato, in  relazione  alla  convenzione  7
dicembre     1999     tra     ANAS      s.p.a.      e      Autostrada
Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., ed al decreto 21 dicembre  1999
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto  di  attribuzione
(reg. confl. enti n. 5 del 2010) proposto dalla Provincia autonoma di
Trento nei confronti dello Stato, in  relazione  alla  convenzione  9
luglio     2007      tra      ANAS      s.p.a.      e      Autostrada
Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a., per violazione degli artt.  97,
116, primo comma, 117, terzo comma, e 118 della  Costituzione,  degli
artt. 8 e 14 del d.P.R. 31 agosto  1972,  n.  670  (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per  il  Trentino-Alto  Adige)  e  del  principio  di  leale
collaborazione; 
    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto  di  attribuzione
(reg. confl. enti n. 6 del 2010) proposto dalla Provincia autonoma di
Trento nei confronti dello Stato, in relazione ai seguenti  atti:  a)
parere della Conferenza delle Regioni e delle  Province  autonome  27
gennaio 2010; b) delibera CIPE  26  giugno  2009,  n.  51  (Legge  n.
443/2001  -  Interventi  fondo  infrastrutture  quadro  di  dettaglio
delibera CIPE 6 marzo 2009); c) delibera CIPE 15 luglio 2009,  n.  52
(Legge n. 443/2001 - Allegato opere infrastrutturali al Documento  di
programmazione economico-finanziaria - DPEF - 2010-2013); 
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di  Trento  con  il
ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. enti n.  5  del  2010),  ed
avente ad oggetto la convenzione 9 luglio  2007  tra  ANAS  s.p.a.  e
Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a.; 
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto
di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di  Trento  con  il
ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. enti n.  6  del  2010),  ed
avente ad oggetto il Programma delle  infrastrutture  e  insediamenti
produttivi strategici di preminente  interesse  nazionale,  approvato
dal Consiglio dei  ministri  il  15  luglio  2009,  inserito  nel  7°
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Silvestri 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 25 febbraio 2011. 
 
                       Il cancelliere: Melatti