N. 63 ORDINANZA 21 - 25 febbraio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte  -  Previsione  che,  nei
  casi  di  irreperibilita'  o  rifiuto  di  ricevere  la  copia,  la
  notificazione della cartella di pagamento si ha  per  eseguita  nel
  giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e'  affisso
  nell'albo del comune - Decorrenza  del  termine  per  l'impugnativa
  dalla concreta conoscibilita' dell'atto  impositivo  da  parte  del
  destinatario - Preclusione - Denunciata violazione dei principi  di
  uguaglianza, di ragionevolezza e di  parita'  del  contraddittorio,
  nonche'  asserita  lesione  del  diritto  di   difesa   -   Carente
  descrizione della fattispecie concreta  -  Affermazione  apodittica
  della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
  art. 26, quarto comma. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111. 
(GU n.10 del 2-3-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO. 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 26,  quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte  sul  reddito),
promosso dalla Commissione tributaria  regionale  della  Toscana  nel
procedimento vertente tra Menichetti Monica e l'Agenzia delle Entrate
- Ufficio di Empoli con ordinanza del 23 marzo 2010, iscritta  al  n.
228 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio  2011  il  Giudice
relatore Paolo Maddalena. 
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 marzo 2010 nel  corso  di
un giudizio tra Monica  Menichetti  e  l'Agenzia  delle  entrate,  la
Commissione  tributaria  regionale  di  Firenze  ha   sollevato,   in
riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della  Costituzione,  questione
di legittimita' costituzionale dell'articolo 26,  quarto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito); 
        che  il  giudice  rimettente  riferisce  che  la  Commissione
tributaria provinciale di Firenze  ha  dichiarato  inammissibile  per
tardivita'  il  ricorso  promosso  dalla  contribuente  avverso   una
cartella di pagamento per omesso o carente versamento  di  IRPEF  per
l'anno 2002, in un caso nel quale la cartella di pagamento era  stata
notificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 cod. proc.
civ. e 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973; 
        che quest'ultima disposizione prevede che «Nei casi  previsti
dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione  della
cartella di pagamento si ha per  eseguita  nel  giorno  successivo  a
quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune»; 
        che - prosegue la Commissione tributaria regionale rimettente
-  il  ricorso  della  contribuente   alla   Commissione   tributaria
provinciale era stato proposto, nella  specie,  nei  sessanta  giorni
dall'effettiva conoscibilita' dell'atto impositivo, avvenuta  con  la
ricezione della raccomandata  che  avvisava  del  deposito  dell'atto
nell'albo del comune, ma oltre i sessanta giorni dalla notifica  come
perfezionata ai sensi dell'art. 26 richiamato; 
        che,  riferisce  il  giudice  a  quo,  la  contribuente,  nel
proporre appello avverso la decisione di primo grado, ha dedotto  che
il predetto meccanismo normativo configura una fictio iuris  assoluta
in ordine alla  conoscibilita'  dell'atto  impositivo  da  parte  del
contribuente, senza tener conto che la  sua  concreta  conoscibilita'
puo' essere posteriore - come avvenuto nel caso di specie - al giorno
successivo a quello in cui l'avviso di deposito e'  affisso  all'albo
del comune, ed ha eccepito l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
26, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui  non
consente - in violazione del diritto di difesa  e  del  principio  di
eguaglianza e di ragionevolezza -  che  i  sessanta  giorni  previsti
quale   termine   per   l'impugnativa   decorrano   dalla    concreta
conoscibilita', da parte del destinatario, dell'atto impositivo; 
        che la Commissione tributaria regionale ritiene  la  predetta
questione  non  manifestamente  infondata,  «anche  alla  luce  della
sentenza n.  3  del  14  gennaio  2010  della  Corte  costituzionale,
sussistendo, allo stato, una irragionevole sproporzione tra la tutela
dell'interesse  del  notificante  e  quello  del  destinatario  della
notifica,  mentre  il  principio  del  contraddittorio   impone   una
effettiva parita' di trattamento delle opposte ragioni»; 
        che il giudice a quo ritiene «la risoluzione  della  predetta
questione rilevante ai fini della decisione dell'appello in oggetto». 
    Considerato che la questione di legittimita' costituzionale ha ad
oggetto l'art. 26, quarto comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla  riscossione
delle imposte sul reddito), il quale prevede che «Nei  casi  previsti
dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione  della
cartella di pagamento si ha per  eseguita  nel  giorno  successivo  a
quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune»; 
        che,  ad  avviso  della  Commissione   tributaria   regionale
rimettente, la disposizione impugnata violerebbe gli artt.  3,  24  e
111 Cost., nella parte in cui non  consente  che  i  sessanta  giorni
previsti quale termine per  l'impugnativa  decorrano  dalla  concreta
conoscibilita', da  parte  del  destinatario,  dell'atto  impositivo,
«anche alla luce della sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 della  Corte
costituzionale,   sussistendo,   allo   stato,   una    irragionevole
sproporzione tra la tutela dell'interesse del  notificante  e  quello
del  destinatario   della   notifica,   mentre   il   principio   del
contraddittorio impone una effettiva  parita'  di  trattamento  delle
opposte ragioni»; 
        che l'ordinanza di rimessione presenta carenze  in  punto  di
descrizione  della  fattispecie  concreta  e  di  motivazione   sulla
rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione; 
        che il giudice a quo - premesso che la notifica  e'  avvenuta
ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 cod. proc. civ. e 26,
quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - si limita a  riferire  che
il  ricorso  avverso  la  cartella  di  pagamento  sarebbe   tardivo,
considerando perfezionata la notifica il  giorno  successivo  in  cui
l'avviso e' stato affisso nell'albo del comune, ma sarebbe tempestivo
avendo riguardo all'effettiva  conoscibilita'  dell'atto  impositivo,
avvenuta  nella  specie  con  la  ricezione  della  raccomandata  che
avvisava del deposito dell'atto nell'albo del comune; 
        che il giudice rimettente - che pure invoca un intervento  di
questa Corte sulla disposizione denunciata, analogo a quello  operato
sull'art. 140 cod. proc. civ.  con  la  sentenza  n.  3  del  2010  -
tralascia di considerare che la disposizione del codice di  procedura
civile e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte
in  cui  prevedeva  che  la  notifica  si   perfezionasse,   per   il
destinatario,  con  la  spedizione  della  raccomandata  informativa,
anziche' con il ricevimento della stessa o, comunque,  decorsi  dieci
giorni dalla relativa spedizione; 
        che, in particolare, la Commissione tributaria  -  non  dando
gli elementi temporali di riscontro della  scansione  della  concreta
vicenda notificatoria sottoposta al  suo  esame  -  non  si  pone  il
problema della tempestivita' o meno della impugnazione della cartella
rispetto all'altro momento  risultante  dalla  predetta  sentenza  di
illegittimita' costituzionale, costituito, appunto,  dal  decorso  di
dieci giorni dalla spedizione della raccomanda informativa, ove  esso
si  sia  compiuto   anteriormente   al   ricevimento   della   stessa
raccomandata; 
        che  in  questo  contesto,  di  carente   descrizione   della
fattispecie, appare  apodittica  l'affermazione  di  rilevanza  della
questione «ai fini della decisione dell'appello  in  oggetto»,  senza
specificazione o motivazione ulteriori; 
        che,  pertanto,   la   questione   deve   essere   dichiarata
manifestamente inammissibile. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 26, quarto comma,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   602
(Disposizioni  sulla  riscossione   delle   imposte   sul   reddito),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della  Costituzione,
dalla Commissione tributaria regionale  di  Firenze  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Maddalena 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositato in cancelleria il 25 febbraio 2011 
 
                       Il cancelliere: Melatti