N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 dicembre 2010
Ordinanza del 27 dicembre 2010 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sez. di Lecce - sul ricorso proposto dalla Societa' Toil s.p.a. contro Comune di Casarano ed altra. Energia - Idrocarburi - Norme della Regione Puglia - Impianti di distribuzione di carburanti e GPL di nuova realizzazione, compresi quelli gia' realizzati non ancora collaudati e quelli esistenti in caso di potenziamento della capacita' complessiva oltre i 30 metri cubi - Distanze minime da rispettare a salvaguardia dell'incolumita' delle persone e dei beni dal rischio di incendi ed esplosioni - Esclusione dall'ambito di applicazione della normativa delle strutture autorizzate gia' realizzate o in fase di realizzazione che, ancorche' non ancora collaudate, siano insuscettibili di materiale modificazione e/o adeguamento - Mancata previsione - Incidenza sul principio di eguaglianza per l'irragionevole diverso trattamento, a parita' di condizioni, delle strutture gia' collaudate rispetto a quelle in attesa di collaudo - Lesione del principio di liberta' d'iniziativa economica privata. - Legge della Regione Puglia 12 ottobre 2009, n. 21, art. 13. - Costituzione, artt. 3 e 41.(GU n.11 del 9-3-2011 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2010, proposto da Societa' Toil s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l'avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9; Contro Comune di Casarano e Regione Puglia, n.c.; Per l'annullamento: del provvedimento della Regione Puglia del 19 maggio 2010, prot. n. AOO/160/14/05/10/_00012946, con il quale le operazioni di collaudo dell'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato della Societa' ricorrente, ubicato sulla strada provinciale Casarano-Maglie n. 69, sono state sospese; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la documentazione tecnica prodotta; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2010 il referendario dott.ssa Simona De Mattia e udito l'avv. Ernesto Sticchi Damiani per la ricorrente; Considerato in fatto La societa' ricorrente, in data 30 settembre 2008, otteneva dal Comune di Casarano l'autorizzazione n. 20/2008 per la realizzazione, entro il termine di un anno dal rilascio, di una stazione di servizio per la distribuzione di carburanti e GPL per autotrazione con attivita' non oil, nonche' l'autorizzazione n. 2/2008 all'esercizio del predetto impianto. Venivano acquisiti, altresi', i pareri favorevoli da parte del Servizio rifiuti, scarichi, emissioni e politiche energetiche della Provincia di Lecce e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Terminati i lavori di che trattasi, dopo aver concesso una proroga di sei mesi per l'ultimazione degli stessi, l'Amministrazione comunale, con nota del 12 maggio 2010, su richiesta della societa' ricorrente, convocava, per il 21 maggio 2010, la Commissione per l'espletamento del collaudo, ai sensi degli artt. 16 della legge regionale n. 23/2004 e 22 della legge regionale n. 2/2006. Tuttavia, poiche' nel frattempo era stata approvata la legge regionale pugliese 12 ottobre 2009, n. 21 (pubblicata nel B.U.R. 19 ottobre 2009, n. 164), il cui art. 13 contiene una nuova disciplina in materia di sicurezza di impianti GPL, l'Amministrazione regionale, con la nota impugnata, comunicava la sospensione delle operazioni di collaudo sul rilievo che l'impianto, ormai compiutamente realizzato, non sarebbe stato adeguato alle suddette prescrizioni. Con il ricorso in epigrafe, pertanto, la societa' ricorrente deduce l'eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione amministrativa, la violazione dell'art. 13 della legge regionale n. 21/2009 e dell'art. 2, comma 4, della legge n. 241/1990, nonche' degli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione. In particolare, asserisce la societa' Toil s.p.a. che l'impianto e' stato realizzato nel rispetto di quanto disposto dall'allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica n. 340/2003, punti 13.2 e 13.3, sulle distanze di sicurezza esterne che siffatto tipo di impianti e' tenuto ad osservare, tanto da aver ottenuto il parere favorevole dei Vigili del Fuoco della provincia di Lecce; poiche' l'impianto medesimo non e' suscettibile di modifica e/o adeguamento (come asseverato dalla perizia tecnica di parte allegata agli atti), la disposizione di cui all'art. 13 della legge regionale n. 21/2009 non puo' trovare applicazione nel caso «de quo». Ed invero, la norma regionale innanzi detta, secondo la prospettazione della ricorrente, andrebbe interpretata nel senso che per «impianti non ancora collaudati» andrebbero intesi solo quelli che, gia' regolarmente autorizzati, siano in qualche modo suscettibili di materiale adeguamento e non anche gli impianti gia' autorizzati che, ancorche' in fase di collaudo, non possano piu' subire alcuna concreta modificazione. Tale interpretazione per cosi' dire «elastica» della norma sarebbe avvalorata dal fatto che la stessa legge regionale non disciplina gli effetti derivanti dall'impossibilita' di adeguamento per le strutture in possesso di titoli autorizzativi regolarmente rilasciati, ne' predispone alcun sistema indennitario in favore dei soggetti che vedono inibita la possibilita' di esercizio dell'impianto gia' completo in ogni sua parte. Diversamente opinando, l'art. 13 della legge regionale n. 21/2009 si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione: il contrasto con l'art. 3 Cost. sarebbe dato dal diverso trattamento che la norma riserva agli impianti collaudati ed a quelli non collaudati, ancorche' questi ultimi siano stati compiutamente realizzati o siano in corso di realizzazione, senza possibilita' di adeguamento; detto trattamento diversificato, infatti, non si giustificherebbe alla luce delle finalita' che la legge regionale intende perseguire, ossia quelle di garantire la sicurezza e l'incolumita' pubblica rispetto all'esercizio di un'attivita' pericolosa, la natura della quale non muta a seconda che il collaudo dell'impianto sia avvenuto o meno; il contrasto con l'art. 41 Cost. sarebbe invece dato dal sacrificio imposto dal legislatore regionale su interessi economici privati ormai definiti in ragione di provvedimenti amministrativi legittimamente rilasciati, senza la previsione di un indennizzo quantomeno per quei casi in cui non sia piu' possibile un adeguamento rispetto alla disciplina introdotta dall'art. 13 legge regionale n. 21/ 2009; sostiene infine la ricorrente che, poiche' l'oggetto dell'art. 13 citato sarebbe da ricondurre ad aspetti inerenti alla materia della sicurezza, che e' di competenza esclusiva dello Stato, la norma in questione contrasterebbe con l'art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione. Nessuno si e' costituito per le Amministrazioni intimate. Alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 il ricorso, all'esito della discussione orale, e' stato assegnato in decisione. Ritenuto in diritto 1.1. - E' opportuno innanzitutto rammentare che l'art. 13 della legge regionale pugliese 12 ottobre 2009, n. 21, cosi' dispone: «Gli impianti di distribuzione carburanti e Gpl di nuova realizzazione, compresi quelli gia' realizzati non ancora collaudati e quelli esistenti in caso di potenziamento della capacita' complessiva oltre 30 metri, ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio ed esplosione, ferme restando le altre norme circa la loro ubicazione, devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni: a) il punto piu' prossimo del serbatoio e della zona di scarico delle cisterne di trasporto del Gpl deve essere a una distanza non inferiore a metri 30 dal bordo della carreggiata stradale, intesa come parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli, e dalla rotaia del binario di corsa piu' vicino di ferrovie e tranvie; b) il punto piu' prossimo del serbatoio e della zona di scarico delle cisterne di trasporto gpl deve essere a una distanza non inferiore a metri 100 da insediamenti abitativi di qualsiasi dimensione e da edifici destinati alla collettivita'». Dal tenore letterale della norma si evince che il legislatore ha inteso distinguere, ai fini del rispetto delle distanze di sicurezza contemplate dalla medesima disposizione, tra impianti gia' realizzati, collaudati e funzionanti, che non sono destinatari delle previsioni contenute nella norma «de qua», ed impianti di nuova realizzazione, intendendo per tali anche quelli realizzati ma non ancora collaudati, che invece hanno l'obbligo di osservare le nuove prescrizioni in materia di sicurezza. Rimangono fuori dalla portata applicativa della norma regionale anche gli impianti di nuova realizzazione gia' collaudati, che quindi possono operare nonostante siano stati realizzati nel rispetto della normativa previgente all'entrata in vigore della legge regionale n. 21/2009. 1.2. - Cio' posto, il Collegio, pur non condividendo i dubbi di costituzionalita' dell'art. 13 della legge regionale pugliese del 12 ottobre 2009, n. 21, sollevati dalla ricorrente in relazione all'art. 117 Cost., in ragione della latitudine della competenza regionale in materia, di impianti di distribuzione di carburanti, che riguarda ogni aspetto, compreso quello relativo alle distanze di sicurezza, ritiene tuttavia rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3 e 41 Cost. La questione e' sicuramente rilevante nel presente giudizio atteso che, non e' possibile fornire una lettura costituzionalmente orientata della norma - nel senso prospettato dalla ricorrente - in ragione della sua formulazione, che circoscrive in maniera precisa l'ambito applicativo della stessa e che, pertanto, non lascia spazio ad una interpretazione ampia rispetto al dato letterale; cosicche', in difetto di accoglimento da parte della Consulta della proposta questione di legittimita' costituzionale, il ricorso andrebbe respinto nel merito; cio' con evidente pregiudizio delle ragioni economiche dei privati che, sulla scorta di atti autorizzativi legittimi rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 21/2009 ed in perfetta aderenza alle prescrizioni dettate dalla normativa statale di riferimento, hanno impegnato importanti investimenti per avviare o addirittura portare a termine il programma di fabbricazione degli impianti. Ritiene, inoltre, il Tribunale che la questione di legittimita' costituzionale non sia manifestamente infondata per i motivi che seguono. 2.1. - In relazione alla finalita' che il legislatore regionale ha inteso perseguire nel fissare le nuove distanze che gli impianti devono osservare - ossia la tutela della sicurezza e della pubblica incolumita' dal rischio di incendi od esplosioni - non si ravvisa alcuna sostanziale differenza tra la condizione dell'impianto di nuova realizzazione gia' collaudato e la condizione di quello, sempre di nuova realizzazione, non ancora oggetto di collaudo. Come correttamente asserito dalla difesa della societa' ricorrente, infatti, l'intervenuto collaudo non puo' servire a rendere meno pericolosa un'attivita' che e' oggettivamente ritenuta tale, con la conseguenza che o deve darsi rilievo al preminente interesse pubblico a prescindere dall'avvenuto rilascio o meno del certificato di collaudo, oppure detto interesse puo' ritenersi gia' sufficientemente garantito dal rispetto della disciplina statale di riferimento (decreto del Presidente della Repubblica n. 340/2003), come nel caso dell'impianto della societa' Toil s.p.a. Risulta, pertanto, irragionevole la previsione dell'art. 13 dello legge regionale n. 21/2009, oltre che in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione anche le strutture autorizzate, gia' realizzate o in fase di realizzazione, che, ancorche' non ancora collaudate, siano insuscettibili di materiale modificazione e/o adeguamento, in quanto la condizione di dette strutture non e' sostanzialmente diversa, per quel che attiene alla sicurezza, da quelle di nuova realizzazione, rispetto alle quali sia gia' stato emesso il certificato di collaudo. 2.2. - Il Collegio, altresi', nutre dubbi di costituzionalita' dell'art. 13 della legge regionale n. 21/2009 anche in relazione all'art. 41 Cost. La legge regionale in questione, infatti, impone ai privati che hanno avviato o addirittura completato il proprio programma di investimento, peraltro nel pieno rispetto della normativa statale di riferimento e prima dell'entrata in vigore delle legge regionale medesima, un sacrificio che, per i motivi innanzi esposti, non si giustifica con l'esigenza di garantire la sicurezza e la salvaguardia delle persone e dei beni dai rischi di incendio ed esplosione che l'omessa osservanza delle nuove distanze potrebbe comportare; e cio' tanto piu' se si considera, come innanzi evidenziato, la non sostanziale diversita' tra gli impianti gia' realizzati e collaudati e gli impianti gia' realizzati ma non ancora collaudati. Ne' la legge regionale «de qua» ha previsto un meccanismo indennitario per compensare i titolari degli impianti incompatibili con la disciplina sopravvenuta del sacrificio economico sopportato in ragione di provvedimenti autorizzativi legittimamente emessi. Questo giudice, in conclusione, ritiene che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge regionale pugliese 12 ottobre 2009, n. 21, nella parte in cui ha previsto che anche gli impianti non ancora collaudati e non suscettibili di materiale modificazione e/o adeguamento devono rispettare le nuove distanze, o, alternativamente, nella parte in cui non ha previsto alcun meccanismo indennitario atto a compensare il sacrificio economico sostenuto dai soggetti privati i cui impianti si trovino nella concreta impossibilita' di essere adeguati alle nuove prescrizioni, sia rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione; dispone, pertanto, la trasmissione del fascicolo alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio in corso fino alla decisione della Consulta.
P. Q. M. Sospende il giudizio sul ricorso indicato in epigrafe e solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge regionale della Puglia 12 ottobre 2009, n. 21, nei sensi indicati in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale pugliese, nonche' comunicata al Presidente del consiglio regionale della Puglia ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 4 novembre 2011. Il Presidente: Costantini L'estensore: De Mattia