N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 dicembre 2010

Ordinanza del 27 dicembre 2010 emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Puglia - sez. di Lecce - sul ricorso proposto  dalla
Societa' Toil s.p.a. contro Comune di Casarano ed altra. 
 
Energia - Idrocarburi - Norme della  Regione  Puglia  -  Impianti  di
  distribuzione di carburanti e GPL di nuova realizzazione,  compresi
  quelli gia' realizzati non ancora collaudati e quelli esistenti  in
  caso di potenziamento della capacita' complessiva oltre i 30  metri
  cubi   -   Distanze   minime   da   rispettare    a    salvaguardia
  dell'incolumita' delle persone e dei beni dal rischio di incendi ed
  esplosioni - Esclusione dall'ambito di applicazione della normativa
  delle  strutture  autorizzate  gia'  realizzate  o   in   fase   di
  realizzazione  che,  ancorche'   non   ancora   collaudate,   siano
  insuscettibili di materiale modificazione e/o adeguamento - Mancata
  previsione  -  Incidenza   sul   principio   di   eguaglianza   per
  l'irragionevole diverso trattamento, a parita' di condizioni, delle
  strutture gia' collaudate rispetto a quelle in attesa di collaudo -
  Lesione del principio di liberta' d'iniziativa economica privata. 
- Legge della Regione Puglia 12 ottobre 2009, n. 21, art. 13. 
- Costituzione, artt. 3 e 41. 
(GU n.11 del 9-3-2011 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1170 del 2010, proposto da  Societa'  Toil  s.p.a.,
rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Ernesto  Sticchi  Damiani,   con
domicilio eletto presso l'avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce,  via
95° Rgt. Fanteria n. 9; 
    Contro Comune di Casarano e Regione Puglia, n.c.; 
    Per l'annullamento: 
        del provvedimento della Regione Puglia del  19  maggio  2010,
prot. n. AOO/160/14/05/10/_00012946, con il quale  le  operazioni  di
collaudo dell'impianto di distribuzione  carburanti  ad  uso  privato
della  Societa'  ricorrente,   ubicato   sulla   strada   provinciale
Casarano-Maglie n. 69, sono state sospese; 
        di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Vista la documentazione tecnica prodotta; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  4  novembre  2010  il
referendario dott.ssa Simona De Mattia e udito l'avv. Ernesto Sticchi
Damiani per la ricorrente; 
 
                        Considerato in fatto 
 
    La societa' ricorrente, in data 30 settembre 2008,  otteneva  dal
Comune di Casarano l'autorizzazione n. 20/2008 per la  realizzazione,
entro il termine di un anno dal rilascio, di una stazione di servizio
per la  distribuzione  di  carburanti  e  GPL  per  autotrazione  con
attivita' non oil, nonche' l'autorizzazione n.  2/2008  all'esercizio
del predetto impianto. 
    Venivano acquisiti, altresi', i pareri favorevoli  da  parte  del
Servizio rifiuti, scarichi, emissioni e politiche  energetiche  della
Provincia di Lecce e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. 
    Terminati i lavori  di  che  trattasi,  dopo  aver  concesso  una
proroga di sei mesi per l'ultimazione degli stessi, l'Amministrazione
comunale, con nota del 12 maggio 2010, su  richiesta  della  societa'
ricorrente, convocava, per il 21  maggio  2010,  la  Commissione  per
l'espletamento del collaudo, ai sensi  degli  artt.  16  della  legge
regionale n. 23/2004 e 22 della legge regionale n. 2/2006. 
    Tuttavia, poiche' nel frattempo  era  stata  approvata  la  legge
regionale pugliese 12 ottobre 2009, n. 21 (pubblicata nel  B.U.R.  19
ottobre 2009, n. 164), il cui art. 13 contiene una  nuova  disciplina
in materia di sicurezza di impianti GPL, l'Amministrazione regionale,
con la nota impugnata, comunicava la sospensione delle operazioni  di
collaudo sul rilievo che l'impianto, ormai compiutamente  realizzato,
non sarebbe stato adeguato alle suddette prescrizioni. 
    Con il ricorso in  epigrafe,  pertanto,  la  societa'  ricorrente
deduce  l'eccesso  di   potere   per   irragionevolezza   dell'azione
amministrativa, la violazione dell'art. 13 della legge  regionale  n.
21/2009 e dell'art. 2, comma 4,  della  legge  n.  241/1990,  nonche'
degli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione. 
    In particolare, asserisce la societa' Toil s.p.a. che  l'impianto
e' stato realizzato nel rispetto di quanto disposto dall'allegato  A)
del decreto del Presidente della Repubblica n. 340/2003, punti 13.2 e
13.3, sulle distanze  di  sicurezza  esterne  che  siffatto  tipo  di
impianti e' tenuto ad osservare, tanto da  aver  ottenuto  il  parere
favorevole dei Vigili del Fuoco della  provincia  di  Lecce;  poiche'
l'impianto medesimo non e' suscettibile di modifica  e/o  adeguamento
(come asseverato dalla perizia tecnica di parte allegata agli  atti),
la disposizione di cui all'art. 13 della legge regionale  n.  21/2009
non puo' trovare applicazione nel caso «de quo». Ed invero, la  norma
regionale innanzi detta, secondo la prospettazione della  ricorrente,
andrebbe  interpretata  nel  senso  che  per  «impianti  non   ancora
collaudati» andrebbero intesi  solo  quelli  che,  gia'  regolarmente
autorizzati,  siano  in  qualche  modo  suscettibili   di   materiale
adeguamento e non anche gli impianti gia' autorizzati che,  ancorche'
in  fase  di  collaudo,  non  possano  piu'  subire  alcuna  concreta
modificazione. Tale interpretazione per cosi' dire  «elastica»  della
norma sarebbe avvalorata dal fatto che la stessa legge regionale  non
disciplina gli effetti derivanti dall'impossibilita'  di  adeguamento
per le strutture in possesso  di  titoli  autorizzativi  regolarmente
rilasciati, ne' predispone alcun sistema indennitario in  favore  dei
soggetti  che   vedono   inibita   la   possibilita'   di   esercizio
dell'impianto gia' completo in ogni sua parte. 
    Diversamente opinando, l'art. 13 della legge regionale n. 21/2009
si  porrebbe  in  contrasto  con  gli  artt.  3,  41  e   117   della
Costituzione: 
        il contrasto con l'art. 3  Cost.  sarebbe  dato  dal  diverso
trattamento che la norma riserva agli impianti collaudati ed a quelli
non collaudati, ancorche' questi  ultimi  siano  stati  compiutamente
realizzati o siano in corso di realizzazione, senza  possibilita'  di
adeguamento;  detto  trattamento  diversificato,  infatti,   non   si
giustificherebbe alla luce delle finalita'  che  la  legge  regionale
intende  perseguire,  ossia  quelle  di  garantire  la  sicurezza   e
l'incolumita'  pubblica  rispetto   all'esercizio   di   un'attivita'
pericolosa, la natura della quale non muta a seconda che il  collaudo
dell'impianto sia avvenuto o meno; 
        il contrasto con l'art. 41  Cost.  sarebbe  invece  dato  dal
sacrificio imposto dal legislatore regionale su  interessi  economici
privati ormai definiti in  ragione  di  provvedimenti  amministrativi
legittimamente rilasciati,  senza  la  previsione  di  un  indennizzo
quantomeno per quei casi in cui non sia piu' possibile un adeguamento
rispetto alla disciplina introdotta dall'art. 13 legge  regionale  n.
21/ 2009; 
        sostiene  infine  la  ricorrente   che,   poiche'   l'oggetto
dell'art. 13 citato sarebbe da ricondurre ad  aspetti  inerenti  alla
materia della sicurezza, che e' di competenza esclusiva dello  Stato,
la norma in questione contrasterebbe con l'art. 117, comma 2, lettera
h) della Costituzione. 
    Nessuno si e' costituito per le Amministrazioni intimate. 
    Alla pubblica udienza del 4 novembre 2010 il  ricorso,  all'esito
della discussione orale, e' stato assegnato in decisione. 
 
                         Ritenuto in diritto 
 
    1.1. - E' opportuno innanzitutto rammentare che l'art.  13  della
legge regionale pugliese 12 ottobre 2009, n. 21, cosi' dispone:  «Gli
impianti di distribuzione carburanti e Gpl  di  nuova  realizzazione,
compresi quelli  gia'  realizzati  non  ancora  collaudati  e  quelli
esistenti in caso di potenziamento della capacita' complessiva  oltre
30 metri, ai fini della prevenzione degli incendi  e  allo  scopo  di
garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle  persone
e la tutela dei beni contro i rischi di incendio ed esplosione, ferme
restando le altre norme circa la loro ubicazione,  devono  assicurare
il rispetto delle seguenti condizioni: 
        a) il punto piu' prossimo  del  serbatoio  e  della  zona  di
scarico delle cisterne  di  trasporto  del  Gpl  deve  essere  a  una
distanza non  inferiore  a  metri  30  dal  bordo  della  carreggiata
stradale, intesa come parte della strada destinata alla  circolazione
dei veicoli, e dalla rotaia del  binario  di  corsa  piu'  vicino  di
ferrovie e tranvie; 
        b) il punto piu' prossimo  del  serbatoio  e  della  zona  di
scarico delle cisterne di trasporto gpl deve essere  a  una  distanza
non inferiore a metri 100  da  insediamenti  abitativi  di  qualsiasi
dimensione e da edifici destinati alla collettivita'». 
    Dal tenore letterale della norma si evince che il legislatore  ha
inteso distinguere, ai fini del rispetto delle distanze di  sicurezza
contemplate  dalla   medesima   disposizione,   tra   impianti   gia'
realizzati, collaudati e funzionanti, che non sono destinatari  delle
previsioni contenute nella norma  «de  qua»,  ed  impianti  di  nuova
realizzazione, intendendo per tali anche  quelli  realizzati  ma  non
ancora collaudati, che invece hanno l'obbligo di osservare  le  nuove
prescrizioni in materia di sicurezza. 
    Rimangono fuori dalla portata applicativa della  norma  regionale
anche gli impianti di nuova realizzazione gia' collaudati, che quindi
possono operare nonostante siano stati realizzati nel rispetto  della
normativa previgente all'entrata in vigore della legge  regionale  n.
21/2009. 
    1.2. - Cio' posto, il Collegio, pur non condividendo i  dubbi  di
costituzionalita' dell'art. 13 della legge regionale pugliese del  12
ottobre 2009, n. 21, sollevati dalla ricorrente in relazione all'art.
117 Cost., in ragione della latitudine della competenza regionale  in
materia, di impianti di distribuzione  di  carburanti,  che  riguarda
ogni aspetto, compreso quello relativo alle  distanze  di  sicurezza,
ritiene  tuttavia  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   la
prospettata questione di  legittimita'  costituzionale  in  relazione
agli artt. 3 e 41 Cost. 
    La questione  e'  sicuramente  rilevante  nel  presente  giudizio
atteso che, non e' possibile fornire una  lettura  costituzionalmente
orientata della norma - nel senso prospettato dalla ricorrente  -  in
ragione della sua formulazione, che circoscrive  in  maniera  precisa
l'ambito applicativo della stessa e che, pertanto, non lascia  spazio
ad una interpretazione ampia rispetto al dato  letterale;  cosicche',
in difetto di accoglimento da parte  della  Consulta  della  proposta
questione  di  legittimita'  costituzionale,  il   ricorso   andrebbe
respinto nel merito; cio'  con  evidente  pregiudizio  delle  ragioni
economiche dei  privati  che,  sulla  scorta  di  atti  autorizzativi
legittimi  rilasciati  prima  dell'entrata  in  vigore  della   legge
regionale n.  21/2009  ed  in  perfetta  aderenza  alle  prescrizioni
dettate dalla  normativa  statale  di  riferimento,  hanno  impegnato
importanti investimenti per avviare o addirittura portare  a  termine
il programma di fabbricazione degli impianti. 
    Ritiene, inoltre, il Tribunale che la questione  di  legittimita'
costituzionale non sia manifestamente  infondata  per  i  motivi  che
seguono. 
    2.1. - In relazione alla finalita' che il  legislatore  regionale
ha inteso perseguire nel fissare le nuove distanze che  gli  impianti
devono osservare - ossia la tutela della sicurezza e  della  pubblica
incolumita' dal rischio di incendi od esplosioni  -  non  si  ravvisa
alcuna sostanziale differenza  tra  la  condizione  dell'impianto  di
nuova realizzazione gia' collaudato e la condizione di quello, sempre
di  nuova  realizzazione,  non  ancora  oggetto  di  collaudo.   Come
correttamente  asserito  dalla  difesa  della  societa'   ricorrente,
infatti, l'intervenuto collaudo  non  puo'  servire  a  rendere  meno
pericolosa un'attivita' che e' oggettivamente ritenuta tale,  con  la
conseguenza che o deve darsi rilievo al preminente interesse pubblico
a prescindere  dall'avvenuto  rilascio  o  meno  del  certificato  di
collaudo, oppure detto interesse puo' ritenersi gia' sufficientemente
garantito  dal  rispetto  della  disciplina  statale  di  riferimento
(decreto del Presidente della Repubblica n. 340/2003), come nel  caso
dell'impianto della societa' Toil s.p.a. 
    Risulta, pertanto, irragionevole la previsione dell'art. 13 dello
legge regionale n. 21/2009, oltre che in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui non esclude dal  proprio  ambito  di
applicazione anche le strutture autorizzate,  gia'  realizzate  o  in
fase di realizzazione, che, ancorche' non  ancora  collaudate,  siano
insuscettibili di materiale modificazione e/o adeguamento, in  quanto
la condizione di dette strutture non e' sostanzialmente diversa,  per
quel che attiene alla sicurezza, da quelle  di  nuova  realizzazione,
rispetto alle quali sia gia' stato emesso il certificato di collaudo. 
    2.2. - Il Collegio, altresi', nutre  dubbi  di  costituzionalita'
dell'art. 13 della legge regionale  n.  21/2009  anche  in  relazione
all'art. 41 Cost. 
    La legge regionale in questione, infatti, impone ai  privati  che
hanno avviato  o  addirittura  completato  il  proprio  programma  di
investimento, peraltro nel pieno rispetto della normativa statale  di
riferimento e prima dell'entrata  in  vigore  delle  legge  regionale
medesima, un sacrificio che, per i motivi  innanzi  esposti,  non  si
giustifica con l'esigenza di garantire la sicurezza e la salvaguardia
delle persone e dei beni dai rischi di  incendio  ed  esplosione  che
l'omessa osservanza delle nuove distanze potrebbe comportare; e  cio'
tanto  piu'  se  si  considera,  come  innanzi  evidenziato,  la  non
sostanziale diversita' tra gli impianti gia' realizzati e  collaudati
e gli impianti gia' realizzati ma non ancora collaudati. Ne' la legge
regionale  «de  qua»  ha  previsto  un  meccanismo  indennitario  per
compensare i titolari degli impianti incompatibili con la  disciplina
sopravvenuta  del  sacrificio  economico  sopportato  in  ragione  di
provvedimenti autorizzativi legittimamente emessi. 
    Questo giudice, in  conclusione,  ritiene  che  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della   legge   regionale
pugliese 12 ottobre 2009, n. 21, nella parte in cui ha  previsto  che
anche gli impianti  non  ancora  collaudati  e  non  suscettibili  di
materiale modificazione e/o adeguamento devono  rispettare  le  nuove
distanze, o, alternativamente, nella parte in  cui  non  ha  previsto
alcun  meccanismo  indennitario  atto  a  compensare  il   sacrificio
economico sostenuto dai soggetti privati i cui  impianti  si  trovino
nella  concreta  impossibilita'  di  essere   adeguati   alle   nuove
prescrizioni, sia  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  per
contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione; dispone, pertanto,
la trasmissione del fascicolo alla Corte Costituzionale,  sospendendo
il giudizio in corso fino alla decisione della Consulta. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Sospende il giudizio sul ricorso indicato in epigrafe  e  solleva
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  13  della  legge
regionale della Puglia 12 ottobre 2009, n. 21, nei sensi indicati  in
motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale
pugliese, nonche' comunicata al Presidente  del  consiglio  regionale
della Puglia ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del  Senato
della Repubblica. 
        Cosi' deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno  4
novembre 2011. 
 
                      Il Presidente: Costantini 
 
 
                                               L'estensore: De Mattia