N. 75 ORDINANZA 23 febbraio - 3 marzo 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Straniero - Reato di ingresso e  soggiorno  illegale  nel  territorio
  dello Stato - Mancata previsione del  "giustificato  motivo"  quale
  esimente della condotta  sanzionata  -  Denunciata  violazione  dei
  principi di uguaglianza e di  colpevolezza  -  Carente  descrizione
  della fattispecie concreta - Difetto di motivazione sulla rilevanza
  e sulla non manifesta  infondatezza  -  Manifesta  inammissibilita'
  delle questioni. 
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, introdotto dall'art. 1,
  comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
- Costituzione, artt. 3 e 27. 
(GU n.11 del 9-3-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nei giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  10-bis  del
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art.  1,  comma  16,
lettera a), della legge  15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in
materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di  pace  di  La
Spezia con quattro  ordinanze  del  1°  dicembre  2009  e  con  sette
ordinanze del 4 maggio 2010,  iscritte  ai  nn.  da  270  a  280  del
registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. 
    Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio  2011  il  giudice
relatore Gaetano Silvestri. 
    Ritenuto che il Giudice  di  pace  di  La  Spezia  -  con  undici
ordinanze di identico tenore, deliberate nelle date del  1°  dicembre
2009 (r.o. numeri 270-273 del 2010) e del 4 maggio 2010 (r.o.  numeri
275-280 del 2010) - ha sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  27
della  Costituzione,   questioni   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 10-bis del decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla  condizione  dello  straniero),  come
introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge  15  luglio
2009, n. 94 (Disposizioni in materia di  sicurezza  pubblica),  nella
parte in cui non prevede  il  «giustificato  motivo»  quale  esimente
della condotta sanzionata; 
    che, nei provvedimenti indicati, il rimettente  osserva  come  la
norma censurata, pur avendo «funzione sussidiaria» rispetto a  quella
contenuta nell'art. 14, comma 5-ter, dello stesso d.lgs. n.  286  del
1998, e pur  «collocandosi  in  posizione  di  minor  gravita'»,  non
contenga un'analoga fattispecie di esclusione della punibilita'; 
    che, su questa premessa, il giudice a quo esprime un  «dubbio  di
legittimita' costituzionale», evocando  nel  solo  dispositivo  delle
proprie ordinanze, quali parametri violati, gli artt. 3 e 27 Cost. 
    Considerato che le questioni sollevate dal Giudice di pace di  La
Spezia, con tutte  le  ordinanze  indicate  in  epigrafe,  presentano
identico oggetto e, pertanto, possono essere valutate congiuntamente; 
    che le questioni medesime sono manifestamente inammissibili,  per
una pluralita' di ragioni concomitanti; 
    che, infatti, ciascuno dei provvedimenti di rimessione e' carente
sia nella descrizione della concreta fattispecie  cui  si  riferisce,
sia nella  motivazione  in  punto  di  rilevanza,  di  talche'  resta
inibita, per questa Corte, la necessaria verifica  circa  l'influenza
della  questione  di  legittimita'  sulla  decisione   richiesta   al
rimettente; 
    che  analoghe  carenze  segnano  le  ordinanze  di  rimessione  a
proposito delle ragioni di conflitto tra  la  norma  censurata  ed  i
parametri costituzionali evocati (artt. 3 e 27 Cost.); 
    che il difetto  di  motivazione  in  punto  di  rilevanza  e  non
manifesta infondatezza e' causa, secondo la  costante  giurisprudenza
di  questa  Corte,  di  manifesta  inammissibilita'  della  questione
sollevata (ex multis, tra le piu' recenti, ordinanze n. 347 del  2010
e n. 13 del 2011). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), come introdotto dall'art. 1, comma 16, lettera a),  della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza
pubblica),  sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  27  della
Costituzione, dal Giudice di pace di  La  Spezia,  con  le  ordinanze
indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Silvestri 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 2011. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella