N. 76 ORDINANZA 23 febbraio - 3 marzo 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della  Regione  Siciliana  -
  Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria -  Ampliamento
  del termine per il  rimborso  delle  anticipazioni  di  cassa  gia'
  erogate o da erogarsi a carico del bilancio regionale,  in  assenza
  della   quantificazione   dei   relativi   oneri    finanziari    e
  dell'indicazione delle risorse  per  farvi  fronte  -  Ricorso  del
  Commissario dello Stato per  la  Regione  Siciliana  -  Intervenuta
  promulgazione  della  delibera  legislativa  con  omissione   della
  disposizione censurata - Questione  divenuta  priva  di  oggetto  -
  Cessazione della materia del contendere. 
- Delibera  legislativa  dell'Assemblea  regionale  siciliana  del  5
  agosto 2010, n. 336-338, art. 5. 
- Costituzione, art. 81, quarto comma. 
(GU n.11 del 9-3-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5   della
delibera legislativa n. 336-338 (Interventi per l'eliminazione  delle
carcasse di animali e per la prevenzione del  randagismo.  Interventi
in favore dei comuni in crisi finanziaria), approvata  dall'Assemblea
regionale siciliana nella seduta del  5  agosto  2010,  promosso  dal
Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana  con   ricorso
notificato il 13 agosto 2010, depositato in cancelleria il 18  agosto
2010 ed iscritto al n. 91 del registro ricorsi 2010. 
    Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio  2011  il  giudice
relatore Franco Gallo. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  13  agosto  2010  e
depositato in cancelleria il 18  agosto  successivo,  il  Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana ha  proposto  -  in  riferimento
all'art.  81,  quarto  comma,  della  Costituzione  -  questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 5 della delibera legislativa n.
336-338 (Interventi per l'eliminazione delle carcasse  di  animali  e
per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in
crisi  finanziaria),  approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana
nella seduta del 5 agosto 2010; 
    che la disposizione censurata  modifica  l'art.  11  della  legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6 (Interventi in favore  dei  comuni  in
crisi finanziaria), prevedendo che, al comma 1 di detto articolo, «la
parola tre e' sostituita dalla parola dieci»; 
    che il ricorrente rileva che l'articolo 11 della legge  regionale
n. 6 del  2009,  modificato  dalla  disposizione  censurata,  prevede
l'erogazione  di  anticipazioni  di  cassa  a  carico  del   bilancio
regionale, nel limite del 30 per cento del  fondo  per  le  autonomie
locali, in favore dei comuni per far fronte  ad  esigenze  di  ordine
pubblico o situazioni di  emergenza  comprese  quelle  relative  alla
gestione integrata dei rifiuti; 
    che tali anticipazioni devono essere recuperate  in  base  ad  un
dettagliato piano finanziario di rimborso, approvato con decreto  del
Ragioniere regionale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti
locali, sulla base delle risorse  attribuite  agli  stessi  ai  sensi
dell'art. 76 della legge  regionale  26  marzo  2002,  n.  2,  o  con
eventuali altre assegnazioni di competenza dei medesimi; 
    che, in base alla suddetta disposizione legislativa,  sono  stati
erogati  nel  2009  «€ 261.555.249,55  a  circa  160  amministrazioni
locali, (per talune di esse in piu'  occasioni  e  per  significativi
importi) ed iscritte apposite voci di entrata (cap. 4207) e di  spese
(cap. 215212) nel bilancio della regione»; 
    che il  ricorrente  lamenta  che,  con  la  norma  censurata,  il
legislatore  dispone  che  il   termine   per   il   rimborso   delle
anticipazioni gia' erogate o da erogarsi  sia  determinato  in  dieci
anni e non piu'  in  tre  anni,  omettendo  non  solo  la  necessaria
quantificazione  degli   oneri   finanziari   derivanti,   ma   anche
l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte, ponendosi  pertanto
in evidente contrasto con il principio costituzionale della copertura
della spesa; 
    che la Regione  Siciliana  non  si  e'  costituita  nel  giudizio
costituzionale; 
    che, successivamente alla proposizione del  ricorso,  l'impugnata
delibera legislativa n. 336-338 e' stata promulgata e pubblicata come
legge della Regione Siciliana 5 ottobre 2010, n. 20  (Interventi  per
l'eliminazione delle carcasse di animali e  per  la  prevenzione  del
randagismo. Interventi in favore dei comuni  in  crisi  finanziaria),
con omissione della disposizione oggetto di censura. 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana ha proposto - in riferimento  all'art.  81,  quarto  comma,
della  Costituzione  -  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 5 della delibera legislativa  n.  336-338  (Interventi  per
l'eliminazione delle carcasse di animali e  per  la  prevenzione  del
randagismo. Interventi in favore dei comuni  in  crisi  finanziaria),
approvata dall'Assemblea  regionale  siciliana  nella  seduta  del  5
agosto 2010; 
    che,  successivamente  all'impugnazione,  la  predetta   delibera
legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
Siciliana 5 ottobre 2010, n. 20 (Interventi per l'eliminazione  delle
carcasse di animali e per la prevenzione del  randagismo.  Interventi
in favore dei comuni  in  crisi  finanziaria),  con  omissione  della
disposizione oggetto di censura; 
    che, secondo la giurisprudenza di  questa  Corte,  «l'intervenuto
esaurimento del potere promulgativo, che si esercita  necessariamente
in  modo  unitario  e  contestuale  rispetto  al   testo   deliberato
dall'Assemblea regionale, preclude  definitivamente  la  possibilita'
che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione
acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia,  privando  cosi'  di
oggetto il giudizio di legittimita' costituzionale» (ordinanze n. 175
e n. 74 del 2010; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze  n.  304
del 2008 e n. 229 del 2007); 
    che si e' determinata, pertanto, la cessazione della materia  del
contendere. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara cessata la materia del contendere in ordine  al  ricorso
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 3 marzo 2011. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella