N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 2011

Ordinanza del 2 febbraio 2011 emessa  dalla  Corte  di  cassazione  -
Ufficio Centrale  per  il  Referendum  di  Roma  sulla  richiesta  di
referendum proposta da Fasolino Francesco ed altra n.q.  di  delegati
del Comune di Albanella ed altri . 
 
Comuni e province - Variazione territoriale -  Fattispecie:  distacco
  del territorio della Provincia di Salerno  dalla  Regione  Campania
  per la creazione di una nuova regione coincidente con il territorio
  dell'attuale  Provincia  di  Salerno, denominata   "Principato   di
  Salerno" - Previsione  che  la  richiesta  del  referendum  per  il
  distacco da una regione, di una o piu' province o  di  uno  o  piu'
  comuni, se diretto alla creazione di una regione a se stante,  deve
  essere  corredata  delle  deliberazioni,  identiche   nell'oggetto,
  rispettivamente dei consigli provinciali e  dei  consigli  comunali
  della province e dei comuni di cui si propone il distacco,  nonche'
  di tanti consigli provinciali e  di  tanti  consigli  comunali  che
  rappresentino  almeno  un  terzo  della  restante   popolazione   -
  Limitazione dell'iniziativa per  il  referendum  ai  soli  soggetti
  direttamente interessati alla variazione  -  Mancata  previsione  -
  Contrasto  con   il   principio   costituzionale   del   necessario
  coinvolgimento  nell'iniziativa  referendaria  delle   "popolazioni
  degli enti territoriali interessati al distacco", che,  secondo  la
  giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n.  334/2004)  "si
  riferisce  solo  ai  cittadini  degli  enti   locali   direttamente
  coinvolti". 
- Legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 42, comma 2. 
- Costituzione, art. 132, primo comma. 
(GU n.13 del 23-3-2011 )
 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 
    L'anno  2011,  il  giorno 1º  febbraio,  alle  ore  9,  nell'Aula
«Giallombardo» sita al III piano del  palazzo  di  Giustizia,  si  e'
riunito l'Ufficio Centrale per il Referendum costituito  con  decreto
in data 16  settembre  2010  del  Primo  Presidente  della  Corte  di
cassazione a norma dell'art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352  e
successive modificazioni. Sono presenti: 
    Presidente dott. Antonino Elefante; 
    Vice Presidente dott. Fernando Lupi; 
    Consiglieri: 
    dott. Corrado Carnevale; 
    dott. Giovanni Battista Petti; 
    dott. Alessandro De Renzis; 
    dott. Ciro Petti; 
    dott. Alfonso Amato; 
    dott. Alfredo Teresi; 
    dott. Carlo Giuseppe Brusco; 
    dott. Gaetanino Zecca; 
    dott. Antonio Agro'; 
    dott. Mario Finocchiaro; 
    dott. Claudia Squassoni; 
    dott. Secondo Libero Carmenini; 
    dott. Lucio Mazziotti di Celso (relatore) 
    dott. Francesco Serpico; 
    dott. Umberto Goldoni; 
    dott. Pietro Dubolino; 
    dott. Enzo Iannelli; 
    dott. Luigi Piccialli; 
    dott. Filiberto Pagano; 
    dott. Antonio Bevere; 
    dott. Ruggero Galbiati; 
    Esaminata la richiesta di referendum presentata  il  16  dicembre
2010 per il distacco del territorio della Provincia di Salerno  dalla
Regione Campania per la creazione di una  nuova  Regione  coincidente
con il territorio dell'attuale  Provincia  di  Salerno  e  denominata
«Principato di Salerno»; 
    Ritenuto che  la  richiesta  di  referendum  e'  corredata  delle
seguenti delibere: 
        del Consiglio Comunale di Albanella n. 35  del  30  settembre
2010, del Consiglio Comunale di Alfano n. 26 del 1 ottobre 2010,  del
Consiglio Comunale di Silentina n. 34  del  29  settembre  2010,  del
Consiglio Comunale di  Aquara  n.  30  del  29  settembre  2010,  del
Consiglio Comunale di Ascea n. 18 del 5 novembre 2010; del  Consiglio
Comunale di Atena Lucana n. 26 del 30 novembre  2010,  del  Consiglio
Comunale di Baronissi n.  94  del  12  ottobre  2010,  del  Consiglio
Comunale di Bellizzi n. 46  del  29  settembre  2010,  del  Consiglio
Comunale di Calvanico  n.  29  del  5  ottobre  2010,  del  Consiglio
Comunale di Camerota n. 54  del  28  settembre  2010,  del  Consiglio
Comunale  di  Campora  n. 11del  29  settembre  2010,  del  Consiglio
Comunale di  Casaletto  Spartano  n.  25  del  2  ottobre  2010,  del
Consiglio Comunale di Caselle in Pittari n. 15 dell'8  ottobre  2010,
del Consiglio Comunale di Castel San Giorgio n. 54 del  28  settembre
2010, del Consiglio Comunale di  Castel  San  Lorenzo  n.  32  del  7
ottobre 2010, del Consiglio Comunale di Castellabate  n.  68  del  19
ottobre 2010, del Consiglio Comunale di Cava de' Tirreni n. 76 del 29
settembre 2010, del Consiglio  Comunale  di  Centola  n.  21  del  12
ottobre 2010, del  Consiglio  Comunale  di  Cicerale  n.  29  del  22
settembre 2010, del Consiglio Comunale di Conca dei Marini n. 15  del
7 ottobre 2010, del Consiglio Comunale di Corleto Monforte n. 19  del
8 ottobre 2010, del Consiglio Comunale  di  Giungano  n.  20  del  28
settembre 2010, del Consiglio  Comunale  di  Laurino  n.  28  del  28
settembre 2010, del Consiglio Comunale di Magliano Vetere n.  15  del
30 settembre 2010, del Consiglio Comunale di Moio della Civitella  n.
23 del 28 ottobre 2010, del Consiglio Comunale di Montano Antilia  n.
24 del 29 novembre 2010, del Consiglio Comunale di Montecorice n.  30
del 1 ottobre 2010, del Consiglio Comunale di  Montecorvino  Pugliano
n. 32 del 6 ottobre 2010,  del  Consiglio  Comunale  di  Montecorvino
Rovella n.  39  dell'11  ottobre  2010,  del  Consiglio  Comunale  di
Monteforte Cilento n. n del 28 settembre 2010, del Consiglio Comunale
di Nocera Superiore n.  77  del  28  settembre  2010,  del  Consiglio
Comunale di Ogliastro Cilento n. 24 del 4 ottobre 2010, del Consiglio
Comunale di Orria n. 27 del 14 ottobre 2010, del  Consiglio  Comunale
di Pagani n. 46 del  13  ottobre  2010,  del  Consiglio  Comunale  di
Palomonte n.26  del  21  ottobre  2010,  del  Consiglio  Comunale  di
Perdifumo n. 21 del 28 settembre  2010,  del  Consiglio  Comunale  di
Petina n. 22 del 27/09/2010, del Consiglio Comunale di  Pisciotta  n.
19 dell'11 ottobre  2010,  del  Consiglio  Comunale  di  Pontecagnano
Faiano n. 36 del 29 novembre 2010, del Consiglio Comunale di Positano
n. 25 dell'8 novembre 2010, del Consiglio Comunale di Postiglione  n.
41 del 15 ottobre 2010, del Consiglio Comunale di Roccadaspide n.  44
del 26 novembre 2010, del Consiglio Comunale di Roccagloriosa  n.  17
del 17 settembre 2010, del Consiglio Comunale di Roccapiemonte n.  27
del 18 ottobre 2010, del Consiglio Comunale di San Cipriano Picentino
n. 61 del 3 dicembre 2010, del Consiglio Comunale di San  Giovanni  a
Piro n. 31 del 24  novembre  2010,  del  Consiglio  Comunale  di  San
Marzano sul Sarno n. 39 del 7 ottobre 2010, del Consiglio Comunale di
Santa Marina n. 33 del 2 ottobre  2010,  del  Consiglio  Comunale  di
Sant'Angelo a Fasanella n. 31 del 30  novembre  2010,  del  Consiglio
Comunale di Sarno n. 45 del 25 ottobre 2010, del  Consiglio  Comunale
di Scafati n. 57 del 19 novembre  2010,  del  Consiglio  Comunale  di
Scala n. 31 del 30 novembre 2010, del  Consiglio  Comunale  di  Sessa
Cilento n. 31 del  30  settembre  2010,  del  Consiglio  Comunale  di
Tramonti n. 37 del 27 ottobre 2010, del Consiglio Comunale  di  Valva
n. 10 del 2 ottobre 2010, del Consiglio Comunale di  Vibonati  n.  27
del 6 ottobre 2010; 
    Rilevato, aldila' della singolarita' del nome che  si  e'  inteso
dare alla istituenda Regione, che tutte le dette delibere:  hanno  lo
stesso  oggetto;  recano  la  designazione  di  uno  stesso  delegato
effettivo e di uno stesso delegato supplente (che hanno depositato la
richiesta in esame nella  Cancelleria  della  Corte  di  cassazione);
recano la riproduzione testuale del seguente quesito da sottoporre  a
referendum: «Volete voi che il territorio della Provincia di  Salerno
sia separato dalla Regione Campania per formare  una  Regione  a  se'
stante denominata Principato di Salerno»;  sono  state  adottate  dai
sopra riportati Consigli comunali rappresentativi di  un  complessivo
numero di abitanti pari a 427.915 (secondo le  acquisite  rilevazioni
ISTAT) superiore ad un  terzo  del  numero  della  popolazione  della
Provincia di Salerno pari a 1.107.612 ( secondo le dette  rilevazioni
ISTAT); 
    Preso atto: a) che i richiedenti hanno espressamente richiesto di
volersi avvalere del termine di tre mesi dal deposito  della  istanza
per il deposito  di  ulteriori  delibere  di  consigli  comunali  e/o
provinciali cosi' come consentito dall'art. 42, ultimo comma legge 25
maggio 1970 n. 352; b) che, come da verbale in data 31 gennaio  2011,
i richiedenti hanno depositato le seguenti delibere: 
        del Consiglio Provinciale di Salerno  n.  2  del  28  gennaio
2011, del Consiglio Comunale di Colliano n. 24 del 5  novembre  2010,
del Consiglio Comunale di Celle di Bulgheria n. 23  del  14  dicembre
2010, del Consiglio Comunale di Buonabitacolo n.  3  del  25  gennaio
2011, del Consiglio Comunale di Mercato S.  Severino  n.  25  del  22
dicembre 2010,  del  Consiglio  Comunale  di  Petina  n.  22  del  27
settembre 2010, del Consiglio Comunale di Pellezzano  n.  36  del  14
dicembre 2010, del Consiglio Comunale di  Salvitelle  n.  38  del  28
dicembre 2010, del  Consiglio  Comunale  di  Torraca  n.  38  del  17
dicembre 2010; 
    Considerato: a) che l'articolo  132  Costituzione  prevede  -  al
primo comma - la possibilita' di apportare, con legge costituzionale,
modifiche territoriali delle Regioni mediante la  fusione  di  quelle
esistenti o la  creazione  di  nuove  e  -  al  secondo  comma  -  la
possibilita' del distacco-aggregazione, con legge  della  Repubblica,
di Comuni e/o  Province  da  una  Regione  ad  un'altra;  b)  che  in
particolare, secondo quanto  disposto  dal  primo  comma  del  citato
articolo 132 Costituzione, per la creazione di nuove Regioni (con  un
minimo di un milione di abitanti) occorre che «ne facciano  richiesta
tanti Consigli comunali  che  rappresentino  almeno  un  terzo  delle
popolazioni  interessate»  e  che  «la  proposta  sia  approvata  con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni  stesse»;  c)  che  il
secondo comma dell'articolo 132 Costituzione - nel  testo  risultante
dalla modifica introdotta con l'articolo 9, primo comma, della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, e 42 - dispone testualmente: «Si
puo', con l'approvazione della maggioranza  delle  popolazioni  della
Provincia o delle Province interessate e  del  Comune  o  dei  Comuni
interessati  espressa  mediante  referendum   e   con   legge   della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che  Province  e
Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una  Regione  ed
aggregati  ad  un'altra»;  d)  che  l'articolo  42  della  legge   di
attuazione 25 maggio 1970 n. 352  al  secondo  comma  dispone  quanto
segue «La richiesta del referendum per il distacco, da  una  regione,
di una o piu' province ovvero di uno o piu' comuni, se  diretta  alla
creazione di una regione a se' stante, deve  essere  corredata  delle
deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente  dei  consigli
provinciali e dei consigli comunali delle province e  dei  comuni  di
cui si propone il distacco, nonche' di tanti consigli  provinciali  o
di tanti consigli comunali che rappresentino almeno  un  terzo  della
restante  popolazione  della  regione  dalla  quale  e'  proposto  il
distacco  delle  province  o  comuni  predetti»;  e)  che  la   Corte
costituzionale, con sentenza io novembre 2004, n. 334 , ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del secondo  comma  dell'articolo  42
legge n. 352/1970 nella parte in cui prescrive che  la  richiesta  di
referendum per il distacco di una Provincia o di  un  Comune  da  una
Regione e l'aggregazione ad altra Regione  deve  essere  corredata  -
oltre    che    delle    deliberazioni,    identiche    nell'oggetto,
rispettivamente dei consigli  Provinciali  e  dei  consigli  comunali
delle Province e dei Comuni di cui si propone  il  distacco  -  anche
delle  deliberazioni,  identiche  nell'oggetto,  «di  tanti  consigli
Provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno  un
terzo  della  restante  popolazione  della  Regione  dalla  quale  e'
proposto il distacco delle Province o  dei  Comuni  predetti»  e  «di
tanti  consigli  provinciali  o  di  tanti  consigli   comunali   che
rappresentino almeno un terzo della popolazione  della  Regione  alla
quale si propone che le Province o i Comuni siano aggregati»; 
    Osservato che - in funzione della pronuncia da adottare ai  sensi
dell'articolo 43 legge n. 352/1970 sulla legittimita'  o  meno  della
richiesta di referendum in esame - e' preliminare la soluzione  della
questione di costituzionalita' del  secondo  comma  dell'articolo  42
della detta legge con riferimento al primo  comma  dell'articolo  132
Costituzione; 
    Atteso che dalla lettura  delle  due  disposizioni  normative  in
esame risulta evidente e con immediatezza il contrasto tra  il  primo
comma dell'articolo 132 Costituzione - in base al quale la  richiesta
di  referendum  deve  provenire  da  «tanti  Consigli  comunali   che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate» -  e  il
secondo comma dell'articolo 42 legge n. 352/1970 il quale  stabilisce
invece che la detta richiesta deve  provenire  da  tutti  i  consigli
provinciali e comunali delle province e dei comuni di cui si  propone
il distacco e da tanti consigli comunali che rappresentino almeno  un
terzo  della  restante  popolazione  della  regione  dalla  quale  e'
proposto il distacco delle province o comuni predetti: il legislatore
ordinario ha infatti aggiunto una serie di presupposti (deliberazioni
di tutti i  consigli  provinciali  e  comunali  dei  comuni  e  delle
province di cui si chiede il distacco) non previsti dall'articolo 132
Costituzione (che richiede il quorum solo di tanti consigli  comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate); 
    Segnalato che la incostituzionalita' della disposizione normativa
in esame  e'  altresi'  ravvisabile  ove  l'espressione  «popolazioni
interessate» adoperata dal primo comma dell'articolo 132 Costituzione
venga rapportata alle sole popolazioni degli enti del  territorio  di
cui si chiede il distacco per  la  creazione  di  una  nuova  Regione
(nella specie le popolazioni di tutti i comuni del  territorio  della
provincia di  Salerno)  e  non  anche  alle  popolazioni  dell'intera
Regione dalla quale si chiede il distacco; 
    Notato che il primo  comma  dell'articolo  132  Costituzione  non
precisa quali siano le «popolazioni interessate» e che e' logicamente
proponibile l'interpretazione secondo cui la volonta' del costituente
sia stata quella di riconoscere il coinvolgimento nell'iniziativa del
distacco di alcuni comuni da una regione per la creazione di un'altra
solo  alle   popolazioni   degli   enti   territoriali   direttamente
interessati al distacco da una regione e alla creazione di un'altra e
non anche alle popolazioni  di  tutti  gli  altri  enti  territoriali
indirettamente  interessati  al   richiesto   cambiamento   dell'ente
territoriale regionale; 
    Sottolineato  che  la   detta   interpretazione   della   portata
precettava  del  primo  comma  dell'articolo  132   Costituzione   e'
consentita e rafforzata dalla menzionata pronuncia n.  334  del  2004
con la quale  la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato  la  parziale
incostituzionalita' del  secondo  comma  dell'articolo  42  legge  n.
352/1970 rilevando in particolare che «La  specificita'  dell'ipotesi
di variazione  territoriale  disciplinata  dall'art.  132  Cost.  non
consente di  mutuare  l'accezione  e  l'estensione  del  concetto  di
"popolazioni interessate" individuato da questa  Corte  relativamente
al procedimento, affatto diverso, di  cui  al  successivo  art.  133,
secondo comma,  che  prevede  l'istituzione  di  nuovi  Comuni  e  la
modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni (cfr. sentenze  n.
47  del  2003  e  n.  94  del   2000).   L'espressione   "popolazioni
interessate", utilizzata da tale ultima norma costituzionale evoca un
dato che puo' anche  prescindere  dal  diretto  coinvolgimento  nella
variazione territoriale; ed e' stata  intesa  dalle  sentenze  citate
come  comprensiva  sia  dei  gruppi  direttamente   coinvolti   nella
variazione territoriale, sia di quelli interessati in via  mediata  e
indiretta. Invece l'espressione "popolazioni della Provincia o  delle
Province  interessate  e  del  Comune  o  dei  Comuni   interessati",
utilizzata dal nuovo art.  132,  secondo  comma,  inequivocamente  si
riferisce  soltanto  ai  cittadini  degli  enti  locali  direttamente
coinvolti nel distacco-aggregazione»; 
    Ritenuto: che l'espressione «popolazioni interessate» di  cui  al
primo comma  dell'articolo  132  Costituzione  possa  ragionevolmente
intendersi riferita solo ai cittadini degli enti locali  direttamente
coinvolti nel «distacco-creazione» e non  anche  ai  cittadini  degli
enti locali indirettamente interessati  dal  sollecitato  cambiamento
dell'ente  territoriale  Regione;  che  quindi  il   legislatore   di
attuazione si  e'  posto  in  contrasto  con  la  detta  disposizione
costituzionale nel considerare interessate in ogni fase  procedurale,
sin  da  quella  dell'iniziativa,  tutte  le   popolazioni   comunque
interessate alla  variazione  territoriale  e,  di  conseguenza,  nel
prevedere  la  necessaria  iniziativa  anche   «di   tanti   consigli
provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno  un
terzo  della  restante  popolazione  della  regione  dalla  quale  e'
proposto il distacco»; che in tal  modo  il  legislatore  non  si  e'
limitato  a  disporre  l'associazione  all'iniziativa  dei   soggetti
direttamente interessati alla variazione, ma ha preteso  il  concorso
necessario all'iniziativa di soggetti indirettamente interessati alla
variazione con effetto di una eccessiva (in quanto  non  necessitata)
onerosita' del procedimento da esso  strutturato;  che  peraltro  gli
interessi delle  popolazioni  non  direttamente  interessate  possono
trovare adeguata tutela  nella  successiva  fase  dell'audizione  dei
consigli  regionali  coinvolti  (nella  specie  del  solo   consiglio
regionale  coinvolto),  fase  che  precede  la   determinazione   del
Parlamento  ai  fini  dell'eventuale  approvazione  della  legge   di
modifica territoriale; 
    Evidenziato che, in base alle considerazioni  che  precedono,  si
deve porre di ufficio  la  questione  -  certamente  rilevante  -  di
legittimita'   costituzionale   (in   relazione   al   primo    comma
dell'articolo 132 Costituzione) del secondo  comma  dell'articolo  42
legge n. 352/1970 nella parte in cui dispone che  «La  richiesta  del
referendum per il distacco, da una regione, di una  o  piu'  province
ovvero di uno o piu' comuni, se diretta alla creazione di una regione
a se' stante, deve essere corredata  delle  deliberazioni,  identiche
nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli
comunali delle province e dei comuni di cui si propone  il  distacco,
nonche' di tanti consigli provinciali o di  tanti  consigli  comunali
che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione»; 
    Atteso pertanto che - esclusa la possibilita' di procedere ad una
interpretazione adeguatrice della  norma  -  la  detta  questione  di
legittimita' costituzionale sopra illustrata deve essere rimessa alla
Corte costituzionale previa sospensione del procedimento in esame. 
 
                               P.Q.M. 
 
    a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata nei  termini
di cui in motivazione la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 42, secondo comma, legge 25  maggio  1970,  n.  352  in
relazione al primo comma dell'articolo 132 Costituzione; 
    b)  dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale e sospende il presente procedimento sino all'esito del
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; 
    c) dispone, altresi', che la presente ordinanza sia notificata  a
cura della cancelleria, ai richiedenti ed al Presidente del Consiglio
dei ministri, nonche' comunicata al Presidente  della  Camera  e  del
Senato della Repubblica. 
        Roma, addi' 1º febbraio 2011 
 
                       Il Presidente: Elefante