N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2011

Ordinanza del 14 gennaio 2011 emessa  dal  Tribunale  di  Torino  nel
procedimento civile promosso  da  Manna  Benedetto  contro  Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca. 
 
Impiego pubblico - Personale dipendente prossimo  al  compimento  del
  limite di eta' per il collocamento a riposo - Previsione,  per  gli
  anni 2009, 2010 e 2011, della possibilita' per detto personale,  di
  chiedere  l'esonero  dal  servizio  nel   corso   del   quinquennio
  antecedente  la  data  di   maturazione   dell'anzianita'   massima
  contributiva di 40 anni -  Esclusione  di  tale  beneficio  per  il
  personale della Scuola - Violazione del  principio  di  uguaglianza
  sotto   i   profili   dell'irrazionalita'   e   dell'ingiustificata
  disparita' di trattamento - Lesione dei principi di imparzialita' e
  buon andamento della pubblica amministrazione. 
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  art.  72,  comma  1,  ultimo
  periodo, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto  2008,
  n. 133. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
(GU n.14 del 30-3-2011 )
 
                             IL GIUDICE 
 
    A scioglimento della riserva, 
 
                            Rilevato che 
 
    Parte ricorrente ha proposto azione giudiziale  per  ottenere  il
riconoscimento  del  suo  diritto  a  essere  collocato   a   riposo,
attraverso l'applicazione dell'art. 72,  comma  1,  decreto-legge  n.
112/08  convertito  con  modifiche  dalla  legge  n.  133/08,  avendo
maturato un'anzianita' pari a oltre 35 anni  di  servizio.  Il  prof.
Manna a tale fine aveva presentato domanda in via  amministrativa  il
10 dicembre 2008, rappresentando che avrebbe maturato i  35  anni  di
anzianita' contributiva nel 2009; il Ministero  convenuto,  con  nota
del 29 dicembre 2008,  rigettava  tale  istanza  applicando  l'ultimo
periodo della norma richiamata, che esclude l'applicazione del riposo
anticipato  al  personale  della  scuola.  Il  ricorrente  ha  quindi
proposto ricorso  davanti  al  giudice  amministrativo  per  ottenere
l'annullamento di tale provvedimento negativo;  il  TAR  Piemonte  ha
declinato la propria giurisdizione, indicando il giudice  del  lavoro
come giudice naturale per  la  presente  controversia  (che  riguarda
fatti successivi al 1998), la quale coinvolge diritti soggettivi  del
pubblico dipendente, essendo in un ambito in cui la P.A. non puo' far
altro che applicare le disposizioni di legge. 
    Riassunta la causa davanti al presente giudice, il ricorrente  ha
chiesto, appunto, l'accertamento del suo diritto al  collocamento  al
riposo  previa  disapplicazione  dei   provvedimenti   amministrativi
ostativi e, soprattutto, previa rimessione alla Corte  Costituzionale
degli atti perche' venga dichiarato incostituzionale l'ultimo periodo
dell'art. 72, comma 1, D.L. 112/08 convertito dalla legge n.  133/08.
Il medesimo ha dimostrato la propria anzianita' mediante un documento
che proviene dall'Istituto presso il  quale  lavora;  ne',  peraltro,
viene contestato il possesso del requisito  di  anzianita'  da  parte
della convenuta, la quale si  limita  a  difendere  il  suo  operato,
sottolineando   come   la   disposizione   legislativa   e'    chiara
nell'escludere i dipendenti del comparto scuola dall'applicazione del
medesimo articolo. 
 
                            Ritenuto che 
 
1) In merito alla rilevanza 
    Nessun dubbio puo' aversi in merito alla rilevanza  del  giudizio
sulla costituzionalita' o meno dell'art. 72, comma 1, D.L. n.  112/08
convertito dalla legge n. 133/08: infatti il  fondamento  legislativo
della richiesta del ricorrente di collocamento anticipato a riposo e'
proprio l'articolo di legge citato, il cui ultimo periodo (di cui  il
Manna denuncia l'incostituzionalita') esclude da  tale  beneficio  il
personale della scuola. 
    L'accoglimento della pretesa del ricorrente e quindi  l'eventuale
riconoscimento del suo diritto non puo'  che  passare  attraverso  la
dichiarazione di' incostituzionalita' di tale inciso che gli preclude
di usufruire dell'anticipazione di cinque anni del suo collocamento a
riposo. L'eventuale pronuncia in tal senso della Consulta  porterebbe
senz'altro al riconoscimento  del  diritto  del  lavoratore,  essendo
l'unico requisito previsto dalla legge l'anzianita' contributiva gia'
maturata dal Manna. 
2) In merito alla non manifesta infondatezza 
    La norma impugnata sembra porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97
della Costituzione. 
    In ordine all'art. 3, si  deve  rilevare  come  venga  introdotta
un'esclusione di una determinata  categoria  di  dipendenti  pubblici
senza  che,  peraltro,  si  possa  risalire,  rilediante  la  lettura
dell'intero provvedimento, al motivo  che  sta  alla  base  di  detta
deroga. Infatti, pur essendo ovvio  che  la  legge  non  deve  essere
motivata, e'  punto  pacifico  che  i  trattamenti  diversificati  di
dipendenti  appartenenti  a  diversi  settori  del  pubblico  impiego
possono essere ammessi qualora, pero', non  oltrepassino  il  confine
della ragionevolezza. Il principio di uguaglianza,  infatti,  ammette
che il legislatore introduca trattamenti diversificati, qualora  cio'
non vada pero' a ledere, irragionevolmente, la parita' dei cittadini. 
    Nel caso di specie, nessun elemento e' stato fornito  neppure  in
causa dalla difesa della convenuta (anzi, la  stessa  nulla  dice  in
merito alle doglianze esposte in ricorso, limitandosi a richiamare il
testo di legge e degli atti amministrativi applicativi ed esplicativi
della stessa) che possa giustificare l'esclusione dei dipendenti  del
comparto scuola dall'applicazione dell'art. 72, comma 1, gia' citato.
Pertanto lo scrivente, cui spetta solo valutare se la  questione  non
sia manifestamente infondata, non puo' far altro  che  rimettere  gli
atti alla Consulta  affinche'  si  esprima  in  merito.  Infatti,  la
circostanza che tutto il personale della  scuola  sia  escluso  dalla
possibilita' di accedere al riposo con cinque anni di anticipo, cioe'
che la deroga si rivolga ad una intera categoria  di  lavoratori  non
puo', di per se', essere ritenuta sufficiente a rispettare  i  canoni
di uguaglianza e  ragionevolezza  della  norma,  poiche'  (come  gia'
detto) non vengono in rilievo motivi evidenti  per  tale  esclusione;
ogni esame piu' approfondito sul rispetto dei  canoni  costituzionali
da parte del legislatore trascenderebbe la valutazione  di  manifesta
infondatezza poiche' il presente giudice si dovrebbe pronunciare  nel
merito delle scelte legislative, sostituendosi di fatto all'organo  a
cio' preposto (la Corte Costituzionale, appunto). 
    In ordine all'art. 97, anche nella sua lettura congiunta  con  l'
art. 3 della Costituzione (sotto il  profilo  della  ragionevolezza),
parte ricorrente sottolinea come tale norma di  esclusione  contrasti
irrazionalmente  con  le  esigenze  di  riduzione  del  personale  in
servizio all'interno del comparto scuola, che sono  rese  palesi  (il
fatto e' notorio) dalle attuali riforme del settore.  La  difesa  del
Manna cita anche il parere del Consiglio  di  Stato  del  2  febbraio
2009, con il quale tale consesso si pronuncia in merito  all'art.  64
del medesimo decreto legge (112/08, oggi convertito  dalla  legge  n.
133/08)  il  quale  pone  l'obiettivo  di   aumentare   il   rapporto
alunni/docenti di un punto e di giungere (comma 2) ad  una  riduzione
dell'organico del 17 % rispetto all'anno scolastico 2007/2008. 
    Tale normativa particolare per la scuola, invece di  giustificare
l'esclusione del personale scolastico  dal  pensionamento  anticipato
previsto dall'art. 72, rende tale deroga ancora piu'  ingiustificata,
poiche' da un lato (art. 64) lo Stato si pone l'obiettivo di  ridurre
l'organico del  settore  e  dall'altro  (art.  72,  comma  1,  ultimo
periodo) impedisce a chi intenda avvalersi di  tale  possibilita'  di
cessare il proprio rapporto di lavoro con cinque  anni  di  anticipo;
inoltre,  l'estensione  della  possibilita'  del  riposo   anticipato
permetterebbe un risparmio maggiore rispetto a quello della riduzione
del personale docente piu'  giovane,  poiche'  verrebbero  a  cessare
rapporti di lavoro piu' onerosi  per  le  casse  pubbliche,  a  causa
dell'incidenza dell'anzianita' sugli  stipendi  di  coloro  che  sono
vicini alla massima eta' contributiva. 
    Anche sotto tale profilo, nulla dice la convenuta.  La  questione
non appare manifestamente infondata in quanto  le  doglianze  esposte
dal  ricorrente  sollevano  dei  punti   critici   in   merito   alla
razionalita' dell'operato del legislatore, in  particolare  sotto  il
profilo del contrasto tra le ratio delle due norme (articoli 64 e 72)
contenute nello stesso provvedimento legislativo. 
    Occorre infine sottolineare che, pur conscio del suo  compito  di
cercare  di  individuare   una   interpretazione   costituzionalmente
orientata delle norme in oggetto, non appare possibile in alcun  modo
fornire  una  soluzione  ermeneutica  che   possa   attribuire   alla
disposizione impugnata un significato diverso  da  quello  letterale,
poiche' la  medesima  e'  chiarissima,  nella  propria  sinteticita',
nell'escludere l'applicazione della disposizione di cui  all'art.  72
comma l citato al "personale della Scuola"  cui  indubitabilmente  il
Manna appartiene. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 legge n. 53/1987: 
        accertata la rilevanza e la non manifesta infondatezza  della
questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata,  sospende  il
giudizio e rimette gli atti alla Corte  costituzionale  affinche'  la
stessa si pronunci,  adottando  i  provvedimenti  di  competenza,  in
merito alla costituzionalita' dell'ultimo periodo dell'art. 72, comma
1, D.L. n. 112/08 convertito con modificazioni dalla legge 133/08 per
contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; 
        manda   alla   cancelleria   di   notificare   il    presente
provvedimento alle parti, al Presidente del  Consiglio  dei  ministri
nonche' di comunicarlo ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
          Torino, addi' 13 gennaio 2011 
 
                          Il Giudice: Mollo