N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 2011
Ordinanza del 14 gennaio 2011 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Manna Benedetto contro Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca. Impiego pubblico - Personale dipendente prossimo al compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo - Previsione, per gli anni 2009, 2010 e 2011, della possibilita' per detto personale, di chiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni - Esclusione di tale beneficio per il personale della Scuola - Violazione del principio di uguaglianza sotto i profili dell'irrazionalita' e dell'ingiustificata disparita' di trattamento - Lesione dei principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 72, comma 1, ultimo periodo, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.14 del 30-3-2011 )
IL GIUDICE A scioglimento della riserva, Rilevato che Parte ricorrente ha proposto azione giudiziale per ottenere il riconoscimento del suo diritto a essere collocato a riposo, attraverso l'applicazione dell'art. 72, comma 1, decreto-legge n. 112/08 convertito con modifiche dalla legge n. 133/08, avendo maturato un'anzianita' pari a oltre 35 anni di servizio. Il prof. Manna a tale fine aveva presentato domanda in via amministrativa il 10 dicembre 2008, rappresentando che avrebbe maturato i 35 anni di anzianita' contributiva nel 2009; il Ministero convenuto, con nota del 29 dicembre 2008, rigettava tale istanza applicando l'ultimo periodo della norma richiamata, che esclude l'applicazione del riposo anticipato al personale della scuola. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento di tale provvedimento negativo; il TAR Piemonte ha declinato la propria giurisdizione, indicando il giudice del lavoro come giudice naturale per la presente controversia (che riguarda fatti successivi al 1998), la quale coinvolge diritti soggettivi del pubblico dipendente, essendo in un ambito in cui la P.A. non puo' far altro che applicare le disposizioni di legge. Riassunta la causa davanti al presente giudice, il ricorrente ha chiesto, appunto, l'accertamento del suo diritto al collocamento al riposo previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi ostativi e, soprattutto, previa rimessione alla Corte Costituzionale degli atti perche' venga dichiarato incostituzionale l'ultimo periodo dell'art. 72, comma 1, D.L. 112/08 convertito dalla legge n. 133/08. Il medesimo ha dimostrato la propria anzianita' mediante un documento che proviene dall'Istituto presso il quale lavora; ne', peraltro, viene contestato il possesso del requisito di anzianita' da parte della convenuta, la quale si limita a difendere il suo operato, sottolineando come la disposizione legislativa e' chiara nell'escludere i dipendenti del comparto scuola dall'applicazione del medesimo articolo. Ritenuto che 1) In merito alla rilevanza Nessun dubbio puo' aversi in merito alla rilevanza del giudizio sulla costituzionalita' o meno dell'art. 72, comma 1, D.L. n. 112/08 convertito dalla legge n. 133/08: infatti il fondamento legislativo della richiesta del ricorrente di collocamento anticipato a riposo e' proprio l'articolo di legge citato, il cui ultimo periodo (di cui il Manna denuncia l'incostituzionalita') esclude da tale beneficio il personale della scuola. L'accoglimento della pretesa del ricorrente e quindi l'eventuale riconoscimento del suo diritto non puo' che passare attraverso la dichiarazione di' incostituzionalita' di tale inciso che gli preclude di usufruire dell'anticipazione di cinque anni del suo collocamento a riposo. L'eventuale pronuncia in tal senso della Consulta porterebbe senz'altro al riconoscimento del diritto del lavoratore, essendo l'unico requisito previsto dalla legge l'anzianita' contributiva gia' maturata dal Manna. 2) In merito alla non manifesta infondatezza La norma impugnata sembra porsi in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. In ordine all'art. 3, si deve rilevare come venga introdotta un'esclusione di una determinata categoria di dipendenti pubblici senza che, peraltro, si possa risalire, rilediante la lettura dell'intero provvedimento, al motivo che sta alla base di detta deroga. Infatti, pur essendo ovvio che la legge non deve essere motivata, e' punto pacifico che i trattamenti diversificati di dipendenti appartenenti a diversi settori del pubblico impiego possono essere ammessi qualora, pero', non oltrepassino il confine della ragionevolezza. Il principio di uguaglianza, infatti, ammette che il legislatore introduca trattamenti diversificati, qualora cio' non vada pero' a ledere, irragionevolmente, la parita' dei cittadini. Nel caso di specie, nessun elemento e' stato fornito neppure in causa dalla difesa della convenuta (anzi, la stessa nulla dice in merito alle doglianze esposte in ricorso, limitandosi a richiamare il testo di legge e degli atti amministrativi applicativi ed esplicativi della stessa) che possa giustificare l'esclusione dei dipendenti del comparto scuola dall'applicazione dell'art. 72, comma 1, gia' citato. Pertanto lo scrivente, cui spetta solo valutare se la questione non sia manifestamente infondata, non puo' far altro che rimettere gli atti alla Consulta affinche' si esprima in merito. Infatti, la circostanza che tutto il personale della scuola sia escluso dalla possibilita' di accedere al riposo con cinque anni di anticipo, cioe' che la deroga si rivolga ad una intera categoria di lavoratori non puo', di per se', essere ritenuta sufficiente a rispettare i canoni di uguaglianza e ragionevolezza della norma, poiche' (come gia' detto) non vengono in rilievo motivi evidenti per tale esclusione; ogni esame piu' approfondito sul rispetto dei canoni costituzionali da parte del legislatore trascenderebbe la valutazione di manifesta infondatezza poiche' il presente giudice si dovrebbe pronunciare nel merito delle scelte legislative, sostituendosi di fatto all'organo a cio' preposto (la Corte Costituzionale, appunto). In ordine all'art. 97, anche nella sua lettura congiunta con l' art. 3 della Costituzione (sotto il profilo della ragionevolezza), parte ricorrente sottolinea come tale norma di esclusione contrasti irrazionalmente con le esigenze di riduzione del personale in servizio all'interno del comparto scuola, che sono rese palesi (il fatto e' notorio) dalle attuali riforme del settore. La difesa del Manna cita anche il parere del Consiglio di Stato del 2 febbraio 2009, con il quale tale consesso si pronuncia in merito all'art. 64 del medesimo decreto legge (112/08, oggi convertito dalla legge n. 133/08) il quale pone l'obiettivo di aumentare il rapporto alunni/docenti di un punto e di giungere (comma 2) ad una riduzione dell'organico del 17 % rispetto all'anno scolastico 2007/2008. Tale normativa particolare per la scuola, invece di giustificare l'esclusione del personale scolastico dal pensionamento anticipato previsto dall'art. 72, rende tale deroga ancora piu' ingiustificata, poiche' da un lato (art. 64) lo Stato si pone l'obiettivo di ridurre l'organico del settore e dall'altro (art. 72, comma 1, ultimo periodo) impedisce a chi intenda avvalersi di tale possibilita' di cessare il proprio rapporto di lavoro con cinque anni di anticipo; inoltre, l'estensione della possibilita' del riposo anticipato permetterebbe un risparmio maggiore rispetto a quello della riduzione del personale docente piu' giovane, poiche' verrebbero a cessare rapporti di lavoro piu' onerosi per le casse pubbliche, a causa dell'incidenza dell'anzianita' sugli stipendi di coloro che sono vicini alla massima eta' contributiva. Anche sotto tale profilo, nulla dice la convenuta. La questione non appare manifestamente infondata in quanto le doglianze esposte dal ricorrente sollevano dei punti critici in merito alla razionalita' dell'operato del legislatore, in particolare sotto il profilo del contrasto tra le ratio delle due norme (articoli 64 e 72) contenute nello stesso provvedimento legislativo. Occorre infine sottolineare che, pur conscio del suo compito di cercare di individuare una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in oggetto, non appare possibile in alcun modo fornire una soluzione ermeneutica che possa attribuire alla disposizione impugnata un significato diverso da quello letterale, poiche' la medesima e' chiarissima, nella propria sinteticita', nell'escludere l'applicazione della disposizione di cui all'art. 72 comma l citato al "personale della Scuola" cui indubitabilmente il Manna appartiene.
P.Q.M. Visto l'art. 23 legge n. 53/1987: accertata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale affinche' la stessa si pronunci, adottando i provvedimenti di competenza, in merito alla costituzionalita' dell'ultimo periodo dell'art. 72, comma 1, D.L. n. 112/08 convertito con modificazioni dalla legge 133/08 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; manda alla cancelleria di notificare il presente provvedimento alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' di comunicarlo ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Torino, addi' 13 gennaio 2011 Il Giudice: Mollo