N. 90 SENTENZA 9 - 21 marzo 2011

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Appalti pubblici - Regione Siciliana - Decreto del Dirigente generale
  del Dipartimento regionale foreste - Previsione  di  iscrizione  in
  apposito albo quale condizione necessaria per  l'affidamento  degli
  incarichi di collaudo di opere pubbliche - Ricorso per conflitto di
  attribuzione proposto dal Governo -  Denunciato  contrasto  con  la
  disciplina statale - Asserita violazione della competenza esclusiva
  statale  nelle   materie   della   tutela   della   concorrenza   e
  dell'ordinamento civile - Vizio riconducibile a violazione di norme
  sulla competenza contenute in leggi ordinarie  -  Insussistenza  di
  materia per conflitto di attribuzione -  Mancato  riferimento  allo
  statuto speciale - Inammissibilita'. 
- Decreto del Dirigente generale del Dipartimento  regionale  foreste
  della Regione Siciliana del 22 ottobre 2009, art. 2. 
- Costituzione,  art.  117,  secondo  comma,  lett.  e)  ed  l),   «e
  derivatamente» d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 4, comma  3,  e
  45, comma 4. 
(GU n.13 del 23-3-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO 
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
  GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto  a  seguito
del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste
della Regione Siciliana del 22 ottobre 2009, promosso dal  Presidente
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 dicembre 2009
- 5 gennaio 2010, depositato in cancelleria  il  5  gennaio  2010  ed
iscritto al n.1 del registro conflitti tra enti 2010. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; 
    udito nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  2011  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    udito l'avvocato dello Stato Carlo Sica  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 30 dicembre 2009 - 5 gennaio 2010,
depositato il  5  gennaio  2010,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha proposto conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  della
Regione  Siciliana,  «per  la   declaratoria   della   illegittimita'
costituzionale in parte qua del decreto del  Dirigente  generale  del
Dipartimento regionale foreste in data 22  ottobre  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 6 novembre
2009», in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed  l),
della Costituzione «e derivatamente» agli artt. 4,  comma  3,  e  45,
comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» (Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 
    1.1. - Il ricorrente premette che, con il  predetto  decreto,  e'
stata  disposta  l'«approvazione  dell'albo  dei   collaudatori   per
l'affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia
inferiore  ad  euro  100.000,00,  I.V.A.  esclusa,  degli  interventi
finanziati aventi natura di lavori  pubblici,  di  cui  all'art.  28,
comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia
di lavori pubblici) nel testo coordinato con le  leggi  regionali,  e
dei professionisti per l'affidamento degli incarichi, il cui  importo
stimato sia inferiore a  euro  100.000,00,  I.V.A.  esclusa,  di  cui
all'art. 17, comma 11, della legge n. 109 del 1994,  come  modificato
ed integrato dalla legge regionale 2 agosto  2002,  n.  7  (Norme  in
materia di opere pubbliche. Disciplina  degli  appalti  pubblici,  di
fornitura,  di  servizi  e  nei   settori   esclusi)   e   successive
modificazioni ed integrazioni». L'articolo  2  del  medesimo  decreto
stabilisce,  in  particolare,   che   «l'inserimento   nell'albo   e'
condizione necessaria per l'affidamento  degli  incarichi  che  sara'
effettuato mediante selezione comparativa  tra  i  soggetti  iscritti
secondo le procedure di cui all'art. 11,  comma  2,  e  all'art.  57,
comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006». 
    Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   la
disposizione contenuta nel citato articolo 2 violerebbe  l'art.  117,
secondo comma, lettere e) e l), Cost. che  stabilisce  la  competenza
legislativa esclusiva  dello  Stato  nelle  materie  dell'ordinamento
civile e della tutela della concorrenza, e, derivatamente, gli  artt.
4, comma 3, e 45, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006. 
    L'art. 4, comma 3, del citato decreto dispone, infatti,  che  «le
regioni non possono prevedere una disciplina diversa  da  quella  del
presente codice in relazione [...] alla stipulazione e all'esecuzione
dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione  dei
lavori, contabilita' e collaudo  [...]».  L'art.  45,  comma  4,  del
medesimo decreto, a sua volta, prevede che «l'iscrizione  in  elenchi
ufficiali di fornitori  o  prestatori  di  servizi  non  puo'  essere
imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad  un
pubblico  appalto».  Il  decreto  dirigenziale  impugnato,  pertanto,
introducendo, all'art. 2, una disciplina diversa, contrasterebbe  con
quanto stabilito dal legislatore statale, violando peraltro,  in  tal
modo, anche l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l),  Cost.,  che
assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le  materie
della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile. 
    Il ricorrente ricorda, infatti, che questa Corte  ha  piu'  volte
affermato che, anche nelle Regioni ad autonomia  speciale  dotate  di
competenza «esclusiva» in materia di  lavori  pubblici  di  interesse
regionale,  il  legislatore  regionale  non   puo'   introdurre   una
disciplina in materia di appalti pubblici diversa da  quella  dettata
dal  legislatore  statale  neanche  in  tema  di  collaudo  di  opere
pubbliche, che e' di esclusiva competenza statale  (sentenze  n.  411
del 2008 e n. 401 del 2007). In materia di collaudo, peraltro, l'art.
120, comma 2-bis,  del  codice  degli  appalti  obbliga  le  stazioni
appaltanti  a  valutare  l'idoneita'  di  propri  dipendenti   o   di
dipendenti di altra amministrazione  aggiudicatrice,  consentendo  il
ricorso a professionalita' esterne «secondo le  procedure  e  con  le
modalita' previste per l'affidamento dei  servizi  solo  in  caso  di
carenza di organico o d'inidoneita'  dei  dipendenti».  Non  sarebbe,
quindi, consentita la previsione di un albo  o  elenco,  l'iscrizione
nel quale sia condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi
di collaudo. 
    1.2. -  Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Siciliana,
chiedendo che  questa  Corte  dichiari  il  ricorso  inammissibile  e
comunque infondato. 
    La Regione eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilita'  del
conflitto  che  non  contiene  come  petitum  la  definizione   delle
rispettive sfere di attribuzione degli enti rispetto al provvedimento
impugnato, ma e'  proposto  per  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale in  parte  qua  del  decreto  dirigenziale  impugnato,
risolvendosi nell'impugnazione del provvedimento  per  illegittimita'
e, in particolare, per violazione dell'art. 45, comma 4,  del  d.lgs.
n. 163 del 2006. 
    Nel merito, la Regione Siciliana sostiene che la previsione della
necessaria iscrizione all'albo non atterrebbe alla  disciplina  della
«stipulazione ed esecuzione dei contratti» - che, ai sensi  dell'art.
4, comma 3, del d.lgs. n.  163  del  2006  la  Regione  non  potrebbe
disciplinare in maniera difforme  dal  Codice  -  ma  ad  un  momento
anteriore concernente  la  disciplina  del  procedimento  finalizzato
all'individuazione  dei  soggetti  interessati  all'affidamento   dei
collaudi, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 57,  comma  6,
del d.lgs. n. 163 del 2006, che lascerebbe una  piena  liberta'  alla
stazione appaltante in ordine all'organizzazione amministrativa della
propria attivita' contrattuale. Neppure  potrebbe  ritenersi  che  la
materia oggetto del decreto  impugnato  sia  quella  dell'ordinamento
civile, posto che quest'ultima attiene a profili  di  esecuzione  del
rapporto  contrattuale,  laddove,  nel  caso  in  esame,  il  decreto
impugnato rientrerebbe, come  detto,  nell'ambito  della  regolazione
amministrativa precontrattuale. 
    2. - All'udienza pubblica dell'8 febbraio 2011 l'Avvocatura dello
Stato ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni svolte  nelle
difese scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  ha  chiesto  «la
declaratoria della illegittimita' costituzionale in  parte  qua»  del
decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste  in
data 22 ottobre  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione Siciliana n. 51 del 6 novembre 2009», in riferimento all'art.
117,  secondo  comma,  lettere  e)  ed  l),  della  Costituzione   «e
derivatamente» agli artt. 4, comma 3, e  45,  comma  4,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163» (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE). 
    In particolare, il ricorrente assume che l'art. 2 del  richiamato
decreto,  recante  l'approvazione  dell'albo  dei  collaudatori,  sia
illegittimo  nella  parte  in  cui  stabilisce   che   «l'inserimento
nell'albo e' condizione necessaria per l'affidamento degli  incarichi
che sara' effettuato mediante selezione comparativa  tra  i  soggetti
iscritti secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 2, e all'art.
57, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006» (art. 2). 
    Cosi' disponendo, infatti, l'art. 2 violerebbe gli artt. 4, comma
3, e 45, comma 4, del d.lgs. n.  163  del  2006,  in  base  ai  quali
l'iscrizione in  elenchi  ufficiali  di  fornitori  o  prestatori  di
servizi  non  puo'  essere  imposta  agli  operatori  economici  come
condizione necessaria per la partecipazione ad un  pubblico  appalto,
neanche da un atto normativo secondario della Regione, che  non  puo'
prevedere una disciplina diversa da quella del codice in relazione al
collaudo. Tale previsione regionale, in quanto  contrastante  con  la
disciplina dettata dal legislatore statale,  violerebbe  l'art.  117,
secondo comma, lettere e) ed l) Cost., che attribuisce allo Stato  la
competenza legislativa esclusiva nelle  materie  della  tutela  della
concorrenza e dell'ordinamento civile, alle quali deve ricondursi  la
disciplina del collaudo. 
    2.  -  In  via  preliminare,  occorre  esaminare  l'eccezione  di
inammissibilita' del ricorso formulata  dalla  Regione  Siciliana  in
riferimento a piu' di un profilo. 
    Secondo la resistente il conflitto sarebbe inammissibile  perche'
non contiene come petitum la definizione delle  rispettive  sfere  di
attribuzione degli  enti  rispetto  al  provvedimento  impugnato,  ma
sarebbe proposto per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
in   parte   qua    del    medesimo    provvedimento,    risolvendosi
nell'impugnazione di quest'ultimo per illegittimita'. 
    2.1. - L' eccezione e' fondata, con conseguente  inammissibilita'
del ricorso. 
    2.1.1. - Dall'intero testo del ricorso introduttivo  risulta  che
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  sollevando  il  conflitto  di
attribuzione  fra  enti,  cosi'  qualificato   esclusivamente   nella
delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  17  dicembre  2009   di
promovimento del  ricorso  e  nella  relazione  del  Ministro  per  i
rapporti con le Regioni ad essa allegata, chiede a  questa  Corte  di
«dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2  del  decreto
del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste in data  22
ottobre 2009», per violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettere
e) ed l) Cost. e «derivatamente» degli articoli 4,  comma  3,  e  45,
comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006. 
    Il ricorrente assume, in sostanza, che la richiamata disposizione
del   decreto   dirigenziale   regionale    sia    costituzionalmente
illegittima, in  quanto  la  disciplina  del  collaudo,  dettata  dal
legislatore statale con l'art. 45, comma 4, del d.lgs n. 163 del 2006
(c.d. Codice dei  contratti),  deve  ricondursi  alle  materie  della
tutela della  concorrenza  e  dell'ordinamento  civile,  entrambe  di
competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma,  lettere  e)
ed l) Cost.. 
    Il ricorso in esame appare, quindi,  espressamente  proposto  non
gia'  allo  scopo  di  ottenere  la  declaratoria   della   spettanza
dell'attribuzione   rispetto   al   provvedimento   impugnato,    cui
eventualmente consegua l'annullamento del medesimo provvedimento, ove
lesivo della predetta attribuzione, scopo a cui il conflitto fra enti
e' per sua natura finalizzato, quanto piuttosto a quello di  ottenere
esclusivamente la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  in
parte qua del decreto dirigenziale impugnato. 
    Come gia' rilevato da questa Corte, non e' consentito far  valere
in  sede  di  conflitto  di  attribuzione   fra   enti   censure   di
illegittimita' costituzionale inerenti ad atti non  aventi  forza  di
legge, in quanto, «diversamente argomentando, potrebbe accadere  che,
tramite  lo  strumento  del  conflitto,  la  Corte   venga   chiamata
impropriamente   ad   un   sindacato   generale    di    legittimita'
costituzionale - del tutto estraneo al sistema - su atti  non  aventi
forza di legge» (sentenza n. 9 del 2004). 
    Nella   specie,   peraltro,    la    denunciata    illegittimita'
costituzionale dell'art. 2 del decreto dirigenziale regionale sarebbe
una mera conseguenza della pretesa violazione di legge della medesima
disposizione  del   decreto   dirigenziale:   l'impugnato   art.   2,
nell'imporre come  condizione  necessaria  per  l'affidamento  di  un
incarico   di    collaudo    l'inserimento    nell'albo    regionale,
contrasterebbe, ad avviso del ricorrente, con l'art. 45, comma 4, del
d.lgs. n. 163 del 2006 che, viceversa, esclude  che  l'iscrizione  in
elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi  possa  essere
imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad  un
pubblico appalto. 
    Secondo  la  stessa  prospettazione  svolta   dalla   ricorrente,
pertanto, l'atto  impugnato  sarebbe  costituzionalmente  illegittimo
proprio in quanto emanato in violazione della norma di legge statale,
adottata nell'esercizio della  competenza  stabilita  dall'art.  117,
secondo comma, lettere e) ed  l)  Cost..  La  lesione  costituzionale
lamentata non e' che il riflesso di tale violazione di legge, sicche'
non residua «materia per  un  conflitto  di  attribuzione»,  restando
invece aperta «la strada della ordinaria  tutela  giurisdizionale  al
fine di far valere la illegittimita' dell'atto  impugnato»  (sentenza
n. 235 del 2008 e n. 380 del 2007). 
    3. - Infine, il ricorso, sebbene proposto nei  confronti  di  una
Regione ad autonomia speciale, quale  e'  la  Regione  Siciliana,  si
fonda esclusivamente sull'art. 117  Cost.,  senza  alcun  riferimento
allo statuto speciale,  nonostante  quest'ultimo  sia  pienamente  in
vigore anche dopo la  riforma  del  Titolo  V,  parte  seconda  della
Costituzione, ed attribuisca alla  predetta  Regione  una  competenza
esclusiva in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi  opere
pubbliche di interesse prevalentemente  nazionale»  (art.  14,  primo
comma, lettera g). L'omissione di ogni argomentazione  sulle  ragioni
dell'applicazione, nella specie, delle norme del Titolo V della parte
seconda della Costituzione determina,  anche  sotto  questo  profilo,
l'inammissibilita' del ricorso (sentenza n. 258 del 2004). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  nei  confronti  della  Regione
Siciliana,  in  relazione  al  decreto  del  Dirigente  generale  del
Dipartimento regionale foreste in data 22  ottobre  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 6 novembre
2009, con il ricorso indicato in epigrafe. 
        Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
        Depositata in cancelleria il 21 marzo 2011. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella