N. 100 ORDINANZA 21 - 24 marzo 2011
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata lesione dei diritti inviolabili dell'uomo e dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di materialita' del reato - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94. - Costituzione, artt. 2, 3 e 25, secondo comma.(GU n.14 del 30-3-2011 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di pace di Gallarate con quattro ordinanze del 4 febbraio 2010, una dell'11 marzo 2010, tre del 22 aprile 2010 e cinque dell'11 maggio 2010, rispettivamente iscritte ai nn. da 229 a 241 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano. Ritenuto che, con tredici ordinanze, identiche nella parte motiva, emesse quattro il 4 febbraio 2010, una l'undici marzo 2010, tre il 22 aprile 2010 e cinque l'undici maggio 2010, nell'ambito di distinti procedimenti penali, il Giudice di pace di Gallarate ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), per violazione degli artt. 2, 3 e 25 della Costituzione; che il rimettente, in tutte le ordinanze, premette in fatto di essere investito del processo penale nei confronti di cittadini extracomunitari, imputati del reato di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato; che, in particolare, l'art. 1, comma 16, della legge n. 94 del 2009 ha introdotto, nel d.lgs. n. 286 del 1998, l'art. 10-bis che prevede la nuova fattispecie criminosa dell'ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, sanzionando con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro «lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonche' di quelle di cui all'art. 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68»; che, ad avviso del Giudice di pace di Gallarate, la norma censurata violerebbe il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. perche' la scelta di far discendere una sanzione di tipo penale dalla condotta di chi si introduce o si intrattiene clandestinamente nel territorio nazionale mancherebbe di un fondamento giustificativo; che, infatti, la finalita' perseguita dal legislatore sarebbe da ricercarsi esclusivamente nell'allontanamento dello straniero irregolare, finalita' del tutto irragionevole nella vigenza di una normativa quale quella relativa all'espulsione di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, idonea a raggiungere il medesimo scopo; che, pertanto, essendo l'ambito di applicazione della nuova figura contravvenzionale identico a quello della preesistente normativa sull'espulsione, per esser identici i soggetti destinatari e la ratio che ad entrambe le norme sottende, l'adozione dello strumento penale sarebbe del tutto privo di qualsivoglia giustificazione; che l'irragionevolezza della nuova fattispecie penale emergerebbe anche sotto il profilo sanzionatorio, considerato nel suo complesso, comprensivo, quindi, non solo della pena dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro ma anche del divieto di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della facolta' concessa al giudice di pace di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione piu' grave, quale quella dell'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva piu' grave della sanzione principale sostituita); che l'art. 3 Cost. risulterebbe violato sotto un altro specifico profilo, concernente la irragionevole disparita' di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede la punibilita' dello straniero inottemperante all'ordine di allontanamento del Questore solo quando lo stesso si trattenga nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito e «senza giustificato motivo»; che, secondo il rimettente, l'assenza delle due condizioni sopraindicate comporta che sia sufficiente il venir meno, per un qualche motivo, del permesso di soggiorno perche' sia immediatamente e automaticamente integrata una ipotesi di trattenimento illecito, senza alcuna possibilita', per l'interessato, di addurre una qualche giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare; che, in tal senso, il Giudice di pace di Gallarate richiama le motivazioni della sentenza di questa Corte n. 5 del 2004 che ha rigettato la questione di costituzionalita' dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, in virtu' dell'interpretazione costituzionalmente orientata della clausola «senza giustificato motivo» considerata, al pari di altre simili rinvenibili nell'ordinamento, una «valvola di sicurezza» del meccanismo repressivo atta ad evitare «che la sanzione penale scatti allorche' - anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione - l'osservanza del precetto appaia concretamente inesigibile» per i piu' svariati motivi riconducibili «a situazioni ostative di particolare pregnanza che incidano sulla stessa possibilita', soggettiva od oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa»; che il nuovo art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 sarebbe, secondo il rimettente, in contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., avuto riguardo alla configurazione di una fattispecie penale discriminatoria, perche' fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziche' su fatti e comportamenti riconducibili alla volonta' del soggetto attivo; che cio' che la nuova fattispecie incriminatrice sanziona sarebbe solo apparentemente una condotta (l'azione dell'ingresso e l'omissione del mancato allontanamento), in realta' in se' e per se' del tutto neutra agli effetti penalistici, mentre il vero oggetto della incriminazione sarebbe la mera condizione personale dello straniero, costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso e alla successiva permanenza nel territorio dello Stato, condizione tipica del migrante economico e priva di una qualche significativita' sotto il profilo della pericolosita' sociale; che, pertanto, la criminalizzazione del migrante economico sarebbe in contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., che vieta ogni discriminazione fondata su condizioni personali e sociali, sia con la fondamentale garanzia costituzionale secondo cui si puo' essere puniti solo per fatti materiali (art. 25, secondo comma, Cost.); che, anche in questo caso, il rimettente cita la sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2007, in tema di applicabilita' delle misure alternative alla detenzione agli stranieri clandestini, nella parte in cui si afferma che «il mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato» costituisce «una condizione soggettiva» «che, di per se' non e' univocamente sintomatica [...] di una particolare pericolosita' sociale» dal che consegue «l'impossibilita' di individuare nella esigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello straniero sul piano dell'accesso al percorso rieducativo, cui la concessione delle misure alternative e' funzionale» perche', sanzionando penalmente la clandestinita' dello straniero, essa collega a tale condizione un implicito, quanto ingiustificato e irrazionale, giudizio di pericolosita' sociale che e' di per se' incompatibile «con il perseguimento di un percorso riabilitativo attraverso qualsiasi misura alternativa»; che la nuova fattispecie sarebbe, infine, in contrasto con l'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale; che, ancora una volta, il rimettente richiama la sentenza della Corte costituzionale con la quale si e' dichiarata l'illegittimita' costituzionale del reato di mendicita' di cui all'art. 670 del codice penale non potendosi ritenere necessitato il ricorso alla regola penale per sanzionare la mera mendicita' non invasiva che, risolvendosi in una semplice richiesta di aiuto, non poteva dirsi porre seriamente in pericolo i beni giuridici della tranquillita' pubblica e dell'ordine pubblico (sentenza n. 519 del 1995); che tale motivazione sarebbe applicabile anche ai nuovi poveri di oggi, vale a dire agli stranieri migranti, in quanto lo spirito solidaristico di cui e' impregnata la Carta costituzionale dovrebbe impedire l'adozione di misure puramente repressive per risolvere il problema dell'immigrazione e lo straniero migrante non dovrebbe essere considerato pericoloso per l'ordine e la tranquillita' pubblica e colpevole per il solo fatto di esistere; che in tutte le ordinanze il Giudice di pace di Gallarate conclude affermando che le questioni sono rilevanti nei rispettivi giudizi poiche' se accolte, con la conseguente declaratoria di illegittimita' delle norme denunciate, comporterebbero l'assoluzione degli imputati. Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione; che il rimettente dubita, in riferimento a plurimi parametri, della legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato; che tutte le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni; che, in particolare, in tutte le ordinanze il capo d'imputazione riportato nella parte introduttiva e' formulato in modo talmente generico da essere lo stesso per ognuna di esse; che la successiva descrizione del fatto, specifica per ognuna delle ordinanze, e', in tutti i casi, del tutto insufficiente a descrivere compiutamente la fattispecie, cosi' da precludere alla Corte di valutare la rilevanza delle questioni sollevate; che, in mancanza di una compiuta descrizione della fattispecie concreta che ha dato origine all'imputazione, resta inibita a questa Corte la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimita' sulla decisione che deve assumere il rimettente; che le questioni vanno dichiarate, pertanto, manifestamente inammissibili.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice di Pace di Gallarate con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011. Il Presidente: De Siervo Il redattore: Napolitano Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 24 marzo 2011. Il cancelliere: Melatti