N. 107 SENTENZA 23 marzo - 1 aprile 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione  di
  energia  da  fonti  rinnovabili   -   Estensione   dell'ambito   di
  applicabilita' del regime semplificato  della  denuncia  di  inizio
  attivita'  (DIA)  agli  impianti  per  la  produzione  di   energia
  elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza  superiore
  a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati,  se  proposti  dallo
  stesso  soggetto  e/o  dallo  stesso  proprietario  dei  suoli   di
  ubicazione dell'impianto, a  condizione  che  siano  posti  ad  una
  distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria - Contrasto  con
  la normativa statale che prevede  un  decreto  del  Ministro  dello
  sviluppo di concerto con  quello  dell'ambiente,  d'intesa  con  la
  conferenza unificata, per l'individuazione di soglie  di  capacita'
  di generazione maggiori di 60 kW, e delle caratteristiche dei  siti
  di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA
  - Violazione di  normativa  statale  di  principio  in  materia  di
  «produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia»  -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010,  n.  21,  art.  3,
  comma 1, par. i), che modifica il par. 1.2.2.1. della  Appendice  A
  al  Piano  di  Indirizzo  Energetico  Ambientale  Regionale,  parte
  integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n.
  1. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29  dicembre  2003,  n.
  387, art. 12, comma 5, e tabella A. 
Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti di produzione  di
  energia  da  fonti  rinnovabili   -   Estensione   dell'ambito   di
  applicabilita' del regime semplificato  della  denuncia  di  inizio
  attivita' (DIA) agli impianti fotovoltaici  non  integrati  per  la
  produzione di energia  elettrica  di  microgenerazione  di  potenza
  superiore a 200 kW  ed  inferiore  ad  1  MW  ovunque  ubicati,  se
  proposti dallo stesso soggetto e/o dallo  stesso  proprietario  dei
  suoli di ubicazione dell'impianto, a condizione che siano posti  ad
  una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria -  Contrasto
  con la normativa statale che prevede un decreto del Ministro  dello
  sviluppo di concerto con  quello  dell'ambiente,  d'intesa  con  la
  conferenza unificata, per l'individuazione di soglie  di  capacita'
  di generazione maggiori di 20 kW, e delle caratteristiche dei  siti
  di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA
  - Violazione di  normativa  statale  di  principio  in  materia  di
  «produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia»  -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010,  n.  21,  art.  3,
  comma 1, par. iii), che modifica il par. 2.2.2. della  Appendice  A
  al  Piano  di  Indirizzo  Energetico  Ambientale  Regionale,  parte
  integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n.
  1. 
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.lgs. 29  dicembre  2003,  n.
  387, art. 12, comma 5, e tabella A. 
(GU n.15 del 6-4-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Ugo DE SIERVO; 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  3,  comma  1,
paragrafo i) e paragrafo iii), della legge della  Regione  Basilicata
15  febbraio  2010  n.  21  (Modifiche  ed  integrazioni  alla  Legge
regionale 19 gennaio 2010, n. 1 e al Piano  di  Indirizzo  Energetico
Ambientale Regionale)  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 19-22 aprile 2010,  depositato  in
cancelleria il 26 aprile 2010 ed  iscritto  al  n.  61  del  registro
ricorsi 2010. 
    Udito nell'udienza pubblica  del  22  febbraio  2011  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro; 
    Udito  l'avvocato  dello  Stato  Maria  Letizia  Guida   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato alla Regione Basilicata il 19  aprile
2010 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il
26 aprile 2010  (reg.  ric.  n.  61  del  2010),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha  promosso  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  3,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche  ed  integrazioni  alla
Legge regionale 19 gennaio  2010,  n.  1  e  al  Piano  di  Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale), in particolare dei paragrafi  i)  e
iii), che modificano, rispettivamente, il paragrafo  1.2.2.1.  ed  il
paragrafo 2.2.2. della Appendice A del Piano di Indirizzo  Energetico
Ambientale Regionale, parte  integrante  della  legge  della  Regione
Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano
di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152 - l.r. n. 9/2007), in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione. 
    1.1. - Il ricorrente espone che l'art. 3 della legge regionale n.
21 del 2010 apporta varie modifiche  all'Appendice  A  del  Piano  di
Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, il  quale,  a  sua  volta,
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  citata   legge
regionale n. 1 del 2010.  La  norma  censurata  estende  l'ambito  di
applicabilita' del  regime  semplificato  della  denuncia  di  inizio
attivita' (DIA), in  relazione  alla  installazione  di  impianti  di
produzione di energia da fonti rinnovabili, attribuendo, a tal  fine,
rilevanza alla collocazione e  alle  caratteristiche  degli  impianti
stessi. 
    In primo luogo,  il  paragrafo  i)  dell'art.  3,  comma  1,  nel
riformulare il paragrafo 1.2.2.1. della suddetta  Appendice  A  della
legge n. 1 del 2010 (in particolare il terzo  capoverso),  stabilisce
che «il progetto di impianti per la produzione di  energia  elettrica
di microgenerazione da fonte eolica di potenza superiore a 200 kW  ed
inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti  dallo  stesso  soggetto,
sia egli persona fisica o giuridica, e/o  dallo  stesso  proprietario
dei suoli di ubicazione dell'impianto, possono  essere  costruiti  ed
eserciti DIA ai sensi degli articoli 22 e  23  del  d.P.R.  6  giugno
2001, n. 380, a condizione  che  siano  posti  ad  una  distanza  non
inferiore a 500 metri in linea d'aria». 
    In coerenza con tale  previsione,  il  successivo  paragrafo  ii)
dello stesso  comma  aggiunge,  sempre  nel  contesto  del  paragrafo
1.2.2.1.  della  citata  Appendice  A,  alla  dicitura  (del   quinto
capoverso) «Requisiti tecnici minimi» le seguenti  parole:  «per  gli
impianti di potenza superiore a 200 kW». Diversamente,  la  normativa
statale (art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre  2003,
n.  387,  Attuazione  della  direttiva   2001/77/CE   relativa   alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'),  con  riferimento
alla installazione di impianti della suddetta tipologia, consente  il
ricorso alla disciplina della DIA di cui alle menzionate disposizioni
del d.P.R. n. 380 del 2001 «quando la capacita'  di  generazione  sia
inferiore alle soglie  individuate  dalla  tabella  A»  dello  stesso
decreto legislativo, vale a dire quando quest'ultima sia inferiore ai
60 kW. 
    1.2. - Ancora, l'art. 3, comma 1,  paragrafo  iii),  della  legge
regionale impugnata, modifica  la  citata  Appendice  A  nella  parte
dedicata alle  procedure  per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti fotovoltaici di microgenerazione  (par.  2.2.2),  stabilendo
(con la riformulazione del  quinto  capoverso)  che  il  progetto  di
impianti fotovoltaici non integrati  per  la  produzione  di  energia
elettrica di microgenerazione  di  potenza  superiore  a  200  kW  ed
inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, proposti dallo  stesso  soggetto,
sia egli persona fisica o giuridica, e/o  dallo  stesso  proprietario
dei suoli di ubicazione dell'impianto, possono  essere  costruiti  ed
eserciti con la DIA, ancora a  condizione  che  siano  posti  ad  una
distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria. Con riguardo alla
fonte solare fotovoltaica, la normativa statale (art.  12,  comma  5,
del d.lgs. n. 387 del 2003, e relativa Tabella A)  consente,  invece,
il ricorso alla  disciplina  della  DIA  solo  con  riferimento  agli
impianti con capacita' di generazione inferiore ai 20 kW. 
    1.3. - Con riferimento a entrambe le tipologie  di  impianti,  le
disposizioni regionali  aumenterebbero,  secondo  il  ricorrente,  le
soglie massime entro le quali  e'  consentita  l'effettuazione  degli
interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile, tramite
DIA, ai sensi della tabella A allegata al d.lgs.  n.  387  del  2003,
ponendosi in tal modo il contrasto con quanto previsto dall'art.  12,
comma 5, dello stesso decreto legislativo, per cui  «maggiori  soglie
di  capacita'  di  generazione  e   caratteristiche   dei   siti   di
installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della
denuncia di inizio attivita'» possono  essere  individuate  solo  con
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
d'intesa con la Conferenza unificata.  Si  configurerebbe,  pertanto,
una violazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387  del  2003  e
della tabella A allegata allo stesso,  in  cui  e'  da  ravvisare  un
principio  fondamentale  della  materia  «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia» che, ai  sensi  dell'art.  117,
terzo comma, della Cost., vincola la potesta' legislativa concorrente
delle Regioni. 
    2. - Non ha svolto attivita' difensiva la Regione Basilicata. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art.
3, comma 1, della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n.
21 (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19  gennaio  2010,
n. 1 e al Piano di Indirizzo  Energetico  Ambientale  Regionale),  in
particolare i paragrafi i) e iii), che  modificano,  rispettivamente,
il paragrafo 1.2.2.1. ed il paragrafo 2.2.2. della  Appendice  A  del
Piano di Indirizzo Energetico  Ambientale  Regionale,  che  e'  parte
integrante della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1
(Norme  in  materia  di  energia  e  Piano  di  Indirizzo  Energetico
Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l.r. n.  9/2007),
in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    2. - Le questioni sono fondate. 
    2.1. - La norma censurata estende l'ambito di applicabilita'  del
regime semplificato della denuncia di inizio attivita' (DIA)  di  cui
agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia), in relazione  alla  installazione
di  impianti  di  produzione  di  energia   da   fonti   rinnovabili,
attribuendo,  a  tal  fine,  rilevanza  alla  collocazione   e   alle
caratteristiche degli impianti stessi. 
    Il nuovo testo dell'Allegato A del Piano di Indirizzo  Energetico
Ambientale Regionale (PIEAR), che e'  parte  integrante  della  legge
della Regione Basilicata del 2010, n. 1, al paragrafo 1.2.2.1., terzo
capoverso, come riformulato dal paragrafo i) dell'art.  3,  comma  1,
della legge regionale n. 21 del 2010, stabilisce che gli impianti per
la produzione di  energia  elettrica  di  microgenerazione  da  fonte
eolica di potenza superiore a 200 kW ed inferiore  ad  1  MW  ovunque
ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli  persona  fisica  o
giuridica, e/o dallo stesso  proprietario  dei  suoli  di  ubicazione
dell'impianto, possono essere «costruiti ed eserciti con la  DIA»,  a
condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500  metri
in linea d'aria. 
    La norma viene ad innalzare la soglia di potenza individuata, per
gli impianti eolici, in kW 60, dalla tabella A  richiamata  dall'art.
12, comma 5,  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387
(Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'). 
    L'aumento della soglia di potenza per  la  quale,  innalzando  la
capacita', dai limiti ben  piu'  contenuti  di  cui  alla  tabella  A
allegata al d.lgs. n. 387  del  2003,  la  costruzione  dell'impianto
risulta    subordinata    a    procedure    semplificate,    comporta
l'illegittimita' della norma regionale, posto che maggiori soglie  di
capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di installazione,
per i  quali  si  proceda  con  diversa  disciplina,  possono  essere
individuate solo con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, d'intesa con la  Conferenza  unificata,  senza
che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 194, 124
e 119 del 2010). 
    Emerge in tal modo la  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
Cost., avendo la legge  regionale  violato  i  principi  della  legge
statale,  nella  materia  «produzione,  trasporto   e   distribuzione
nazionale dell'energia», di competenza concorrente (sentenze nn. 366,
332, 168 e 124 del 2010). 
    3. - Analogamente, il nuovo testo del  paragrafo  2.2.2.  (quinto
capoverso) dell'Allegato A del PIEAR, come riformulato dal  paragrafo
iii) dell'art. 3, comma 1, della legge  regionale  n.  21  del  2010,
stabilisce  che  gli  impianti  fotovoltaici  non  integrati  per  la
produzione  di  energia  elettrica  di  microgenerazione  di  potenza
superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW,  ovunque  ubicati,  proposti
dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo
stesso proprietario dei suoli di  ubicazione  dell'impianto,  possono
essere «costruiti ed eserciti con la DIA», anch'essi a condizione che
siano posti ad una distanza  non  inferiore  a  500  metri  in  linea
d'aria. 
    Anche in tal caso, la  norma  regionale,  prevedendo  una  soglia
superiore a quella stabilita dalla legge statale  per  tali  tipi  di
impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile  (20
kW), si pone in contrasto con l'art. 12 del d.lgs. n. 387  del  2009,
che  contiene  la  normativa  statale  di  principio  in  materia  di
«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia».  Ne
va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  1,
paragrafo i), della legge della Regione Basilicata 15 febbraio  2010,
n. 21 (Modifiche ed integrazioni  alla  Legge  regionale  19  gennaio
2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale  Regionale),
che modifica il terzo capoverso del paragrafo 1.2.2.1. dell'Appendice
A al PIEAR, parte integrante della legge della Regione Basilicata  19
gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di  Indirizzo
Energetico Ambientale Regionale d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152  -  l.r.
n. 9/2007); 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  comma  1,
paragrafo iii), della stessa legge della Regione Basilicata n. 21 del
2010,  che  modifica  il  quinto  capoverso  del   paragrafo   2.2.2.
dell'Appendice A al PIEAR, parte integrante della citata legge  della
Regione Basilicata n. 1 del 2010. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 1° aprile 2011 
 
                       Il cancelliere: Melatti