N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 aprile 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 aprile 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Consiglio regionale - Norme della Regione Molise - Statuto - Commissioni consiliari permanenti - Funzione di vigilanza sull'andamento dell'amministrazione regionale - Audizione, in seduta pubblica, di funzionari regionali - Previsto esonero dal segreto d'ufficio - Lamentato contrasto con la disciplina nazionale in materia di segreto d'ufficio - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, esorbitanza dai limiti costituzionali alla potesta' statutaria delle regioni. - Nuovo Statuto della Regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione 19 luglio 2010, n. 184, e confermato in seconda lettura con deliberazione 22 febbraio 2011, art. 30, comma 4. - Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. l), e 123; legge 24 ottobre 1977, n. 801; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 15; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 24, comma 1, lett. a), e 28; legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 14; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 43; codice penale, art. 326; codice di procedura penale, art. 240. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Statuto - Personale degli enti pubblici non economici - Equiparazione al personale regionale - Lamentata genericita' e interferenza nella sfera riservata alla contrattazione collettiva - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, esorbitanza dai limiti costituzionali alla potesta' statutaria delle regioni. - Nuovo Statuto della Regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione 19 luglio 2010, n. 184, e confermato in seconda lettura con deliberazione 22 febbraio 2011, art. 53, comma 4. - Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. l), e 123; legge 29 marzo 1983, n. 93. Regione in genere - Unione Europea - Norme della Regione Molise - Statuto - Rapporti con l'Unione europea - Competenze in ordine alla partecipazione alla c.d. fase ascendente dell'attivita' normativa europea e all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea nella c.d. fase discendente - Attribuzione alla Giunta - Lamentata attribuzione alla Giunta anziche' in generale alla Regione e in particolare al Consiglio regionale per le attivita' di natura legislativa e regolamentare - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti costituzionali alla potesta' statutaria delle regioni. - Nuovo Statuto della Regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione 19 luglio 2010, n. 184, e confermato in seconda lettura con deliberazione 22 febbraio 2011, art. 67, comma 1. - Costituzione, artt. 117, comma quinto, e 121, commi secondo e terzo.(GU n.20 del 11-5-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la regione Molise, in persona del Presidente della giunta pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' degli art. 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, del nuovo Statuto della regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione n. 184 in data 19 luglio 2010, confermato in seconda lettura con deliberazione in data 22 febbraio 2011, pubblicata nel B.U.R. n. 7 - Supplemento speciale - del 2 marzo 2011, giusta delibera del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011. Il nuovo statuto della regione Molise contiene talune disposizioni che si pongono in contrasto con i precetti costituzionali di cui agli artt. 117, comma 2, lett. l); 117, comma 5; 121, comma 2-3, e 123 della Costituzione, come andiamo ad argomentare in dettaglio. 1. - Art. 30, comma 4. La norma prevede che le commissioni consiliari permanenti, al fine di svolgere la funzione di «vigilanza» sull'andamento dell'amministrazione regionale, «Possono altresi' convocare funzionari dell'amministrazione regionale e degli enti dipendenti i quali, in seduta pubblica, sono esonerati dal segreto d'ufficio». Tale disposizione si pone in contrasto con la disciplina statale in materia di segreto d'ufficio. Nel campo sostanziale, ricordiamo la normativa generale di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 [Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato] e, fra le tante, le disposizioni specifiche per il pubblico impiego di cui all'art. 15 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'art. 28 legge n. 241/1990, l'art. 24, comma 1, lett. a) della stessa legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, l'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 [Norme per la tutela della concorrenza e del mercato], l'art. 43 della D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali]. Nel campo penale, l'art. 326 codice penale, l'art. 240 codice di procedura penale. E' evidente che la disposizione regionale oggetto di censura invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale ed esula dalla competenza statutaria della regione. Peraltro, la norma statutaria viola nel merito la richiamata disciplina generale sia perche' pone delle eccezioni al principio di cui all'art. 326 c.p. che prevede il reato di rivelazione di segreti d'ufficio e puo' essere derogato solo con normativa statale (come avvenuto in occasione della disciplina del diritto di accesso agli atti amministrativi con gli art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990) sia per la sua genericita', atteso che esclude l'obbligo del segreto d'ufficio in relazione a qualsiasi atto dell'amministrazione. L'art. 30, comma 4, del nuovo statuto della regione Molise viola, quindi, l'art. 117, comma 2, lett. l) Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la potesta' legislativa in materia di ordinamento civile e penale, e l'art. 123 Cost. che regola la potesta' statutaria delle regioni. 2. - Art. 53, comma 4. La norma, con riguardo agli enti, aziende e agenzie regionali, prevede che «il personale degli enti pubblici non economici e' equiparato al personale regionale». La disposizione e' da censurare, in primo luogo, per la sua genericita' perche' genera incertezza sul regime giuridico del personale genericamente equiparato a quello regionale; in secondo luogo, la disposizione impedisce il corretto evolversi della disciplina contrattuale collettiva dei vari comparti interessati, sottraendo per legge materia alla contrattazione, in violazione del principio generale dettato sin dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 [Legge quadro sul pubblico impiego] che ha riservato alla contrattazione collettiva per comparti la competenza primaria di regolazione del rapporto di lavoro pubblico. La norma, quindi, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la potesta' legislativa in materia di ordinamento civile, e l'art. 123 Cost. che regola la potesta' statutaria delle regioni. 3. - Art. 67, comma 1. La norma regola i rapporti della regione con l'Unione europea prevedendo che la giunta regionale «realizza la partecipazione» alla c.d. fase ascendente dell'attivita' normativa europea e, nella c.d. fase discendente, «provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea». La disposizione e' illegittima perche' riserva la competenza in materia alla giunta regionale, laddove l'art. 117, comma 5, Cost. la attribuisce alla regione e quindi a tutti i suoi organi; in particolare, la illegittimita' appare evidente con riferimento alla c.d. fase discendente le cui attivita' non ricadono certo tutte nelle competenze della giunta regionale, cui competono solo quelle di natura provvedimentale, mentre per le attivita' di natura legislativa e regolamentare la competenza non puo' che essere del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 121 Cost. secondo cui «La giunta regionale e' l'organo esecutivo delle regioni.» Sul punto possiamo richiamare alcune pronunzie della Corte costituzionale, quali le sentenze 24 marzo 2006, n. 119 e 21 ottobre 2003, n. 313. E' evidente la violazione degli art. 117, comma 5, e 121, comma secondo e terzo, della Costituzione.
P. Q. M. Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 30, comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, del nuovo statuto della regione Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione n. 184 in data 19 luglio 2010, confermato in seconda lettura con deliberazione in data 22 febbraio 2011, pubblicata nel B.U.R. n. 7 - Supplemento speciale - del 2 marzo 2011, per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. l); 117, comma 5; 121, comma 2, e 123 della Costituzione. Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri. Roma, addi' 29 marzo 2011 L'Avvocato dello Stato: Albenzio