N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 aprile 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5  aprile  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Consiglio  regionale  -  Norme  della  Regione  Molise  -  Statuto  -
  Commissioni  consiliari  permanenti   -   Funzione   di   vigilanza
  sull'andamento  dell'amministrazione  regionale  -  Audizione,   in
  seduta pubblica, di funzionari regionali  -  Previsto  esonero  dal
  segreto d'ufficio - Lamentato contrasto con la disciplina nazionale
  in materia di segreto d'ufficio - Ricorso del Governo -  Denunciata
  violazione  della  competenza  legislativa  esclusiva  statale   in
  materia di ordinamento civile  e  penale,  esorbitanza  dai  limiti
  costituzionali alla potesta' statutaria delle regioni. 
- Nuovo Statuto della Regione Molise, approvato,  in  prima  lettura,
  con deliberazione 19 luglio 2010, n. 184, e confermato  in  seconda
  lettura con deliberazione 22 febbraio 2011, art. 30, comma 4. 
- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lett. l), e 123;  legge  24
  ottobre 1977, n. 801; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 15;  legge
  7 agosto 1990, n. 241, artt. 24, comma 1, lett. a), e 28; legge  10
  ottobre 1990, n. 287, art. 14; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  art.
  43; codice penale, art. 326; codice di procedura penale, art. 240. 
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico  -  Norme  della  Regione
  Molise - Statuto - Personale degli enti pubblici  non  economici  -
  Equiparazione al personale  regionale  -  Lamentata  genericita'  e
  interferenza nella sfera riservata alla contrattazione collettiva -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa esclusiva statale in  materia  di  ordinamento  civile,
  esorbitanza dai  limiti  costituzionali  alla  potesta'  statutaria
  delle regioni. 
- Nuovo Statuto della Regione Molise, approvato,  in  prima  lettura,
  con deliberazione 19 luglio 2010, n. 184, e confermato  in  seconda
  lettura con deliberazione 22 febbraio 2011, art. 53, comma 4. 
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. l), e 123;  legge  29
  marzo 1983, n. 93. 
Regione in genere - Unione Europea - Norme  della  Regione  Molise  -
  Statuto - Rapporti con l'Unione europea - Competenze in ordine alla
  partecipazione alla c.d. fase ascendente  dell'attivita'  normativa
  europea e all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali
  e degli atti dell'Unione europea  nella  c.d.  fase  discendente  -
  Attribuzione alla  Giunta  -  Lamentata  attribuzione  alla  Giunta
  anziche' in generale alla Regione e  in  particolare  al  Consiglio
  regionale per le attivita' di natura legislativa e regolamentare  -
  Ricorso  del  Governo   -   Denunciata   esorbitanza   dai   limiti
  costituzionali alla potesta' statutaria delle regioni. 
- Nuovo Statuto della Regione Molise, approvato,  in  prima  lettura,
  con deliberazione 19 luglio 2010, n. 184, e confermato  in  seconda
  lettura con deliberazione 22 febbraio 2011, art. 67, comma 1. 
- Costituzione, artt. 117, comma  quinto,  e  121,  commi  secondo  e
  terzo. 
(GU n.20 del 11-5-2011 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso  i  cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la regione Molise, in persona del Presidente della  giunta
pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' degli art. 30,
comma 4, 53, comma 4, e 67, comma 1, del nuovo Statuto della  regione
Molise, approvato, in prima lettura, con deliberazione n. 184 in data
19 luglio 2010, confermato in seconda lettura  con  deliberazione  in
data 22 febbraio 2011, pubblicata  nel  B.U.R.  n.  7  -  Supplemento
speciale - del 2  marzo  2011,  giusta  delibera  del  Consiglio  dei
ministri 23 marzo 2011. 
    Il  nuovo  statuto   della   regione   Molise   contiene   talune
disposizioni  che  si   pongono   in   contrasto   con   i   precetti
costituzionali di cui agli artt. 117, comma 2, lett. l);  117,  comma
5; 121,  comma  2-3,  e  123  della  Costituzione,  come  andiamo  ad
argomentare in dettaglio. 
    1. - Art. 30, comma  4.  La  norma  prevede  che  le  commissioni
consiliari permanenti, al fine di svolgere la funzione di «vigilanza»
sull'andamento  dell'amministrazione  regionale,  «Possono   altresi'
convocare funzionari  dell'amministrazione  regionale  e  degli  enti
dipendenti i quali, in seduta pubblica, sono  esonerati  dal  segreto
d'ufficio». 
    Tale disposizione si pone in contrasto con la disciplina  statale
in materia di segreto d'ufficio. 
    Nel campo sostanziale, ricordiamo la normativa  generale  di  cui
alla legge 24 ottobre 1977, n. 801  [Istituzione  e  ordinamento  dei
servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina  del  segreto
di Stato] e, fra le tante, le disposizioni specifiche per il pubblico
impiego di cui all'art.  15  d.P.R.  10  gennaio  1957,  n.  3,  come
modificato dall'art. 28 legge n. 241/1990, l'art. 24, comma 1,  lett.
a) della stessa legge n. 241/1990  sul  procedimento  amministrativo,
l'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 [Norme  per  la  tutela
della concorrenza e del mercato], l'art. 43 della  D.Lgs.  18  agosto
2000, n. 267 [Testo unico delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali]. 
    Nel campo penale, l'art. 326 codice penale, l'art. 240 codice  di
procedura penale. 
    E' evidente che la  disposizione  regionale  oggetto  di  censura
invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia  di
ordinamento civile e penale  ed  esula  dalla  competenza  statutaria
della regione. 
    Peraltro, la norma statutaria  viola  nel  merito  la  richiamata
disciplina generale sia perche' pone delle eccezioni al principio  di
cui all'art. 326 c.p. che prevede il reato di rivelazione di  segreti
d'ufficio e puo' essere derogato solo  con  normativa  statale  (come
avvenuto in occasione della disciplina del diritto  di  accesso  agli
atti amministrativi con  gli  art.  22  e  seguenti  della  legge  n.
241/1990) sia per la sua genericita', atteso  che  esclude  l'obbligo
del   segreto   d'ufficio   in    relazione    a    qualsiasi    atto
dell'amministrazione. 
    L'art. 30, comma 4, del nuovo statuto della regione Molise viola,
quindi, l'art. 117,  comma  2,  lett.  l)  Cost.,  che  riserva  alla
competenza esclusiva dello Stato la potesta' legislativa  in  materia
di ordinamento civile e penale, e l'art.  123  Cost.  che  regola  la
potesta' statutaria delle regioni. 
    2. - Art. 53, comma 4. La norma, con riguardo agli enti,  aziende
e agenzie regionali, prevede che «il personale  degli  enti  pubblici
non economici e' equiparato al personale regionale». 
    La disposizione e' da censurare,  in  primo  luogo,  per  la  sua
genericita'  perche'  genera  incertezza  sul  regime  giuridico  del
personale genericamente equiparato a  quello  regionale;  in  secondo
luogo,  la  disposizione  impedisce  il  corretto   evolversi   della
disciplina contrattuale collettiva  dei  vari  comparti  interessati,
sottraendo per legge materia alla contrattazione, in  violazione  del
principio generale dettato sin dalla  legge  29  marzo  1983,  n.  93
[Legge  quadro  sul  pubblico  impiego]   che   ha   riservato   alla
contrattazione collettiva per  comparti  la  competenza  primaria  di
regolazione del rapporto di lavoro pubblico. 
    La norma, quindi, si pone in contrasto con l'art. 117,  comma  2,
lett. l) Cost. che riserva alla competenza esclusiva dello  Stato  la
potesta' legislativa in materia di ordinamento civile, e  l'art.  123
Cost. che regola la potesta' statutaria delle regioni. 
    3. - Art. 67, comma 1. La norma regola i rapporti  della  regione
con l'Unione europea prevedendo che la giunta regionale «realizza  la
partecipazione» alla c.d. fase  ascendente  dell'attivita'  normativa
europea e, nella c.d. fase discendente, «provvede  all'attuazione  ed
esecuzione degli accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
europea». 
    La disposizione e' illegittima perche' riserva la  competenza  in
materia alla giunta regionale, laddove l'art. 117, comma 5, Cost.  la
attribuisce  alla  regione  e  quindi  a  tutti  i  suoi  organi;  in
particolare, la illegittimita' appare evidente con  riferimento  alla
c.d. fase discendente le cui attivita' non ricadono certo tutte nelle
competenze della giunta  regionale,  cui  competono  solo  quelle  di
natura provvedimentale, mentre per le attivita' di natura legislativa
e regolamentare la competenza  non  puo'  che  essere  del  Consiglio
regionale, ai sensi  dell'art.  121  Cost.  secondo  cui  «La  giunta
regionale e' l'organo esecutivo delle regioni.» 
    Sul  punto  possiamo  richiamare  alcune  pronunzie  della  Corte
costituzionale, quali le sentenze 24 marzo 2006, n. 119 e 21  ottobre
2003, n. 313. 
    E' evidente la violazione degli art. 117, comma 5, e  121,  comma
secondo e terzo, della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si chiede che la Corte  costituzionale  adita  voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli artt. 30, comma 4, 53, comma 4,
e 67, comma 1, del nuovo statuto della regione Molise, approvato,  in
prima lettura, con deliberazione n.  184  in  data  19  luglio  2010,
confermato in seconda lettura con deliberazione in data  22  febbraio
2011, pubblicata nel B.U.R. n. 7 - Supplemento speciale - del 2 marzo
2011, per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. l);  117,  comma
5; 121, comma 2, e 123 della Costituzione. 
    Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri. 
      Roma, addi' 29 marzo 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Albenzio