N. 81 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2011
Ordinanza del 12 gennaio 2011 emessa da Tribunale di Como - sezione distaccata Menaggio nel procedimento penale a carico di D'Angelo Giovanni. Processo penale - Dibattimento - Richieste di prova - Consenso delle parti all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero - Mancata previsione della diminuzione della pena stabilita, in caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato, dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. - Disparita' di trattamento, a fronte della prefigurazione di un giudizio allo stato degli atti analogo al rito abbreviato - Contrasto con il principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo e della ragionevole durata del processo. - Codice di procedura penale, art. 493, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 111, commi primo e secondo.(GU n.20 del 11-5-2011 )
Il Tribunale Visti gli atti del processo penale indicato in epigrafe a carico dell'imputato D'Angelo Giovanni (costituita la Parte civile Alex Costruzioni Sas in persona del legale rappresentante pro-tempore); Rilevato che si tratta di processo penale avanti il giudice monocratico introdotto con citazione diretta da parte del Pubblico Ministero; Rilevato che all'udienza del 24 novembre 2010 difensore dell'imputato (difensore d'ufficio che aveva vanamente tentato di contattare il proprio assistito) dichiarava di prestare il consenso per l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero a norma dell'art. 493, comma 3, codice procedura penale, con conseguente rinuncia di tutte le parti a formulare qualsiasi, ulteriore richiesta di prova; Rilevato che tale scelta del difensore (scelta che non richiede il consenso dell'imputato assistito ne' il rilascio di procura speciale da parte dello stesso) determina un processo da definire allo stato degli atti, analogamente a quanto previsto dal primo comma dell'art. 438, codice procedura penale (giudizio abbreviato); Rilevato che il giudizio abbreviato e' un «rito premiale» che, in caso di condanna, comporta una diminuzione di pena pari ad un terzo e cio' in virtu' della semplificazione processuale che consente di pervenire alla decisione senza alcuna attivita' probatoria dibattimentale; Rilevato che il medesimo «risparmio processuale» si verifica anche nella presente ipotesi e in tutte le ipotesi in cui il difensore, a norma del citato art. 493, comma 3, codice procedura penale, consente all'acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero; Rilevato che, tuttavia, tale semplificazione non comporta alcuna diminuzione di pena nel caso di condanna; Rilevato, quindi, che a parita' di «semplificazione processuale» si determina un'evidente disparita' di trattamento tra le due identiche situazioni e che cio' sembrerebbe contrastare sia con gli artt. 3 e 24, comma 2 della Costituzione (sotto il profilo dell'uguaglianza e del diritto di difesa) sia con il cosiddetto principio del «giusto processo» di cui all'art. 111 della Costituzione e con il principio della «ragionevole durata» del processo (art. 111, comma 2, Costituzione) dal momento che l'assenza di qualsiasi premialita' a parita' di condizioni (decisione allo stato degli atti) rende il presente processo non giusto e, piu' in generale, non incentiva il difensore ad optare per un rito semplificato (decisione allo stato degli atti) piu' agevole per l'Amministrazione della giustizia e piu' favorevole per l'imputato in caso di condanna; Rilevato che la questione relativa alla legittimita' costituzionale dell'art. 493, comma 3, codice procedura penale (la' dove non prevede la diminuzione della pena stabilita dall'art. 442, comma 3, codice procedura penale) risulta determinante per la decisione della controversia in atto, incidendo concretamente sulla quantificazione dell'eventuale pena da erogare; Rilevato che l'Eccellentissima Corte costituzionale si e' gia' pronunciata sulla legittimita' costituzionale dell'art. 493, comma 3, codice procedura penale, anche con la recente ordinanza numero 0182 del 2001 affrontando, tuttavia, il diverso profilo della necessita' della procura speciale per il giudizio abbreviato e della diversita' ontologica relativa al rito processuale prescelto e all'accordo sull'acquisizione della prova; Rilevato che, tuttavia, la questione potrebbe essere nuovamente valutata sotto il nuovo profilo dell'entita' della pena e della semplificazione del rito alla luce non solo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione ma anche alla luce del sopra citato art. 111 della Costituzione; Per tali ragioni, si ritiene la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 493, comma 3, codice procedura penale non manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la' dove non prevede - in caso di consenso all'acquisizione di tutti gli atti del fascicolo del PM - la diminuzione della pena stabilita dall'art. 442, comma 2, codice procedura penale.
P. Q. M. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 23 della legge 16 marzo 1956, dispone la comunicazione del presente provvedimento al Signor Presidente della Camera dei Deputati, al Signor Presidente del Senato, al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri presso le rispettive sedi istituzionali. Dispone, altresi', la trasmissione del presente provvedimento e di tutti gli atti di causa alla Corte costituzionale. La presente ordinanza viene resa alla presenza delle Parti o dei loro difensori all'udienza pubblica del 12 gennaio 2011. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Menaggio, addi' 12 gennaio 2011 Il giudice: Cecchetti