N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2011
Ordinanza del 17 febbraio 2011 emssa dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto dall'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) ONLUS ed altra contro Provincia di Genova ed altri. Caccia - Norme della Regione Liguria - Divieti di caccia in territori montani coperti di neve - Previsione della possibilita' per le province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, di autorizzare deroghe per gli ungulati - Contrasto con la normativa statale in materia (legge n. 157/1992), cui spetta di fissare in materia gli standards minimi ed uniformi di tutela della fauna selvatica e limiti assoluti all'esercizio della caccia. - Legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, art. 47, comma 5. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).(GU n.21 del 18-5-2011 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso di registro generale 89 del 2011, proposto da: Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, Associazione per il World Wide Fund for nature Wwf Onlus, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Linzola, con domicilio eletto presso Claudio Linzola in Genova, c/o Segreteria T.A.R. Liguria; Contro Provincia di Genova, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Giovanetti, Valentina Manzone, Carlo Scaglia, con domicilio eletto presso Roberto Giovanetti in Genova, p.le Mazzini, 2; Nei confronti di Atc Genova 1 Ponente, Atc Genova 2 Levante, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14; E con l'intervento di ad opponendum: Federazione Italiana della Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Sez. Prov.le di Genova, Anuu Migratorisi - Presidenza Regionale Liguria - Fed.Ne Reg.le, Urca Liguria, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Bormioli, Elisabetta Sordini, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14; Per l'annullamento della determina dirigenziale n. 7254 prot. N. 0146864/2010 del 25 novembre 2010 avente ad oggetto «Autorizzazione per l'annata venatoria 2010/2011, al prelievo degli ungulati anche su terreno coperto di neve ex art. 47, comma 5 della legge reg. 29/94 e successive modificazioni ed integrazioni»; Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Genova e di Atc Genova 1 Ponente e di Atc Genova 2 Levante; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori Guidi, per delega di Linzola, per l'associazione ricorrente, Scaglia, per la Provincia resistente, e Bormioli, (con il praticante Pansecchi), per le controinteressate; Con ricorso notificato il 31 dicembre 2010 l'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia e l'Associazione per World Wide Fund for Nature riconosciute ai sensi dell'art. 13 L. 349/86 impugnavano, chiedendone l'annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il competente dirigente della Provincia di Genova aveva autorizzato per la restante annata venatoria 2010/2011 la caccia agli ungulati anche su terreno ricoperto da manto nevoso. Le ricorrenti deducevano le seguenti censure: 1. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 L. 241/90 e dell'art. 47 legge reg. 29/94. Il provvedimento fa riferimento alla necessita' di abbattere i capi previsti nella programmazione, senza specificare alcunche' sul numero di quanti gia' abbattuti e su quanti conseguentemente ne residuano. 2. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica e per difetto di motivazione. I contingentamenti annuali di animali da abbattere costituiscono il numero massimo prelevabile della selvaggina; la Provincia nulla ha specificato sul perche' della fissazione del numero massimo e l'intenzione di contenere i danni all'agricoltura ed alle attivita' agro - silvo - pastorali, cosi' come adombrato in motivazione, costituisce un sintomo di sviamento dell'intenzione di favorire gli interessi dei cacciatori. 3. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica e per difetto di motivazione. Non si comprende il motivo reale per cui debba essere autorizzata la caccia sulla neve, quando il regime ordinario degli abbattimenti permette di raggiungere i numeri consentiti dalla legge. 4. Violazione dell'art. 21 lett. m) L. 157/92 e dell'art. 47 co. 4 e 5 legge reg. 29/94. La legge statale indicata in rubrica vieta la caccia su terreni coperti dalla neve, fatta eccezione della zona faunistica delle Alpi, per le sue peculiarita' e tradizione e altrettanto stabilisce l'art. 47 co. 4 e 5 legge reg. 29/94 in un'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 117 co. 2 della Costituzione. Diversa ed opposta interpretazione porterebbe fatalmente all'illegittimita' costituzionale delle norme regionali, stanti le piu' recenti pronunce della Corte costituzionale. Le ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, previa eventuale remissione degli atti alla Corte costituzionale sulla legittimita' dell'art. 47 co. 4 e 5 legge reg. Liguria 29/94 in riferimento all'art. 117 co. 2 della Costituzione. Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Genova e i due Ambiti Territoriali di Caccia Genova 1 e Genova 2, sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto ed altrettanto hanno sostenuto una serie di associazioni, di cacciatori intervenute ad opponendum. Con ordinanza n. 134 del 3 febbraio 2011, a seguito della discussione in camera di consiglio sulla domanda cautelare proposta, questo Tribunale sospendeva l'esecuzione della determina dirigenziale impugnata in vista del danno grave ed irreparabile riscontrato e disponeva l'adozione di separata ordinanza recante il rinvio parziale alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale sollevata. Nel merito il provvedimento impugnato appare esente dai vizi sostenuti con i primi tre motivi di ricorso. La «determina» reca nelle premesse una serie di ragioni che hanno portato alla sua emanazione. Da un lato si afferma con evidenza la complessita' della popolazione di cinghiali, fatto questo del tutto notorio, e la corrispettiva necessita' di limitare i danni per le attivita' agricole, mentre dall'altro, per quanto concerne i cervidi (nel territorio provinciale si tratta di daini e caprioli), si rinvia ai limiti gia' stabiliti nei piani numerici di abbattimento ed alle necessita' da questi fissate. Inoltre vengono richiamate le proposte degli ATC per operare nei terreni coperti di neve, cosi' come autorizzato dall'art. 47 co. 5 legge reg. 29/94, proposte intervenute alla fine di novembre 2010 in una stagione che si era annunciata fredda e densa di precipitazioni, cio' inevitabilmente in un territorio come quello della provincia di Genova caratterizzato al 90% da rilievi montuosi. Rimane allora il quarto motivo, riguardante il divieto di caccia su terreni innevati non facenti parte della cerchia alpina: sono sufficienti cognizioni geografiche elementari per escludere l'appartenenza dei rilievi della provincia di Genova alle Alpi - le quali iniziano in Liguria dal colle di Cadibona, all'incirca a meta' del territorio provinciale di Savona - percio' la censura ha gia' di per se' rilievo ai fini della risoluzione della controversia. La situazione legislativa e', per il Collegio, del tutto chiara. La vigente legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157 pone all'art. 21 una serie di divieti di caccia in punto di luoghi e modalita' e tra questi, alla lettera m), proibisce a chiunque di cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate. Sulla portata generale del divieto non vi possono essere dubbi, vista la chiarezza esemplare della norma e le disposizioni da emanare da parte delle Regioni interessate non possono che riguardare le singole discipline delle modalita' di caccia nella zona alpina: se si vieta a chiunque di cacciare su terreni innevati senz'altra specificazione, con l'eccezione di una area peculiare del territorio nazionale secondo le disposizioni regionali, e' evidente che queste ultime devono concernere necessariamente tempi e criteri relativi a questa area e non possono riguardare deroghe a fronte di un principio indicato dalla legge nazionale in maniera tanto recisa. Altrettanto chiaro e' il dettato dell'art. 47 co. 4 legge reg. Liguria 1° luglio 1994 n. 29, il quale riproduce in buona sostanza il suindicato divieto della legge nazionale, tra l'altro senza specificare l'eccezione della zona alpina e quindi introducendo una previsione di maggior rigore; ma il seguente comma 5, inserito dall'art. 10 legge reg. Liguria 3 settembre 2001 n. 28, recita letteralmente "Le province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4". L'art. 47 comma 5 legge reg. n. 29/94 nella versione introdotta dall'art. 10 legge reg. 3 settembre 2001 n. 28 introduce quindi una deroga rispetto ai generali divieti nazionali, dato che essa vale palesemente per tutto il territorio regionale - le province e sul cui significato letterale non possono esservi dubbi alla stregua degli usuali canoni interpretativi delle norme di legge. I generali divieti nazionali fissati dalla legge statale n. 157/92 ed in questo caso dall'art. 21 di detta legge sono stati configurati da un ormai pacifica giurisprudenza costituzionale come fonti di standards minimi ed uniformi di tutela della fauna selvatica e come limiti assoluti all'esercizio della cacciagione, la cui determinazione appartiene in via esclusiva alla competenza del legislatore statale ex art. 117 co. 2 lett. s) della Costituzione (da ultime Corte cost. 29 maggio 2009 n. 165; 22 dicembre 2006 n. 441; 27 luglio 2006 n. 313). Deve quindi essere riconosciuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 co. 5 della legge reg. Liguria 1° luglio 1994 n. 29 nella versione introdotta dall'art. 10 legge reg. 3 settembre 2001 n. 28 in riferimento all'art. 117 co. 2 lett. s) della Costituzione e quanto alla sua rilevanza, si e' visto che il provvedimento del dirigente della Provincia di Genova costituisce corretta applicazione della norma in questione e che percio' il ricorso non puo' essere definito, se non alla luce della risoluzione della questione stessa. Deve percio' disporsi la sospensione del giudizio e la dimensione della questione all'esame della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge 11.3.53 n. 87.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11.3.53 n. 87, dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perche' si pronunci sulla questione di legittimita' come sopra formulata e ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Regione Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale. Cosi' deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011. Il Presidente: Di Sciascio L'estensore: Prosperi