N. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2011

Ordinanza del 17 febbraio 2011  emssa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Liguria sul ricorso proposto dall'Associazione  Lega
per l'Abolizione della Caccia (LAC) ONLUS ed altra  contro  Provincia
di Genova ed altri. 
 
Caccia - Norme della Regione Liguria - Divieti di caccia in territori
  montani coperti di neve -  Previsione  della  possibilita'  per  le
  province,  sulla  base  di  specifiche  e  motivate  esigenze,   di
  autorizzare deroghe per gli ungulati - Contrasto con  la  normativa
  statale in materia (legge n. 157/1992), cui spetta  di  fissare  in
  materia gli standards minimi ed  uniformi  di  tutela  della  fauna
  selvatica e limiti assoluti all'esercizio della caccia. 
- Legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, art.  47,  comma
  5. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s). 
(GU n.21 del 18-5-2011 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato la presente  ordinanza  sul  ricorso  di  registro
generale 89 del 2011, proposto da: Associazione Lega per l'Abolizione
della Caccia (Lac) Onlus, Associazione per il  World  Wide  Fund  for
nature Wwf Onlus, rappresentati e difesi dall'avv.  Claudio  Linzola,
con domicilio eletto presso Claudio Linzola in Genova, c/o Segreteria
T.A.R. Liguria; 
    Contro Provincia di Genova, rappresentata  e  difesa  dagli  avv.
Roberto Giovanetti, Valentina Manzone, Carlo Scaglia,  con  domicilio
eletto presso Roberto Giovanetti in Genova, p.le Mazzini, 2; 
    Nei confronti di Atc Genova 1  Ponente,  Atc  Genova  2  Levante,
rappresentati e difesi dall'avv.  Giovanni  Bormioli,  con  domicilio
eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14; 
    E con l'intervento di ad opponendum: Federazione  Italiana  della
Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro -  Sez.  Prov.le  di
Genova, Anuu Migratorisi -  Presidenza  Regionale  Liguria  -  Fed.Ne
Reg.le, Urca Liguria, rappresentati  e  difesi  dagli  avv.  Giovanni
Bormioli, Elisabetta Sordini, con domicilio  eletto  presso  Giovanni
Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14; 
    Per l'annullamento della determina dirigenziale n. 7254 prot.  N.
0146864/2010 del 25 novembre 2010 avente ad  oggetto  «Autorizzazione
per l'annata venatoria 2010/2011, al prelievo degli ungulati anche su
terreno coperto di neve ex art. 47, comma 5 della legge reg. 29/94  e
successive modificazioni ed integrazioni»; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Genova
e di Atc Genova 1 Ponente e di Atc Genova 2 Levante; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011  il
dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori  Guidi,  per
delega di Linzola, per l'associazione  ricorrente,  Scaglia,  per  la
Provincia resistente, e Bormioli, (con il praticante Pansecchi),  per
le controinteressate; 
    Con ricorso notificato il 31 dicembre  2010  l'Associazione  Lega
per l'Abolizione della Caccia e l'Associazione per  World  Wide  Fund
for Nature riconosciute ai sensi dell'art. 13 L. 349/86  impugnavano,
chiedendone l'annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con
il quale il competente dirigente  della  Provincia  di  Genova  aveva
autorizzato per la restante annata venatoria 2010/2011 la caccia agli
ungulati anche su terreno ricoperto da manto nevoso. 
    Le ricorrenti deducevano le seguenti censure: 
        1. Eccesso di potere per difetto di  motivazione.  Violazione
dell'art.  3  L.  241/90  e  dell'art.  47  legge  reg.   29/94.   Il
provvedimento fa riferimento alla  necessita'  di  abbattere  i  capi
previsti nella programmazione, senza specificare alcunche' sul numero
di quanti gia' abbattuti e su quanti conseguentemente ne residuano. 
        2. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica  e  per
difetto di motivazione. I  contingentamenti  annuali  di  animali  da
abbattere  costituiscono  il   numero   massimo   prelevabile   della
selvaggina; la Provincia  nulla  ha  specificato  sul  perche'  della
fissazione del numero massimo e l'intenzione  di  contenere  i  danni
all'agricoltura ed alle attivita' agro -  silvo  -  pastorali,  cosi'
come adombrato in motivazione, costituisce un  sintomo  di  sviamento
dell'intenzione di favorire gli interessi dei cacciatori. 
        3. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica  e  per
difetto di motivazione. Non si comprende  il  motivo  reale  per  cui
debba essere autorizzata la  caccia  sulla  neve,  quando  il  regime
ordinario  degli  abbattimenti  permette  di  raggiungere  i   numeri
consentiti dalla legge. 
        4. Violazione dell'art. 21 lett. m) L. 157/92 e dell'art.  47
co. 4 e 5 legge reg. 29/94. La  legge  statale  indicata  in  rubrica
vieta la caccia su terreni coperti dalla neve, fatta eccezione  della
zona faunistica delle Alpi, per le sue peculiarita'  e  tradizione  e
altrettanto stabilisce l'art. 47 co.  4  e  5  legge  reg.  29/94  in
un'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 117  co.  2
della Costituzione. Diversa  ed  opposta  interpretazione  porterebbe
fatalmente all'illegittimita' costituzionale delle  norme  regionali,
stanti le piu' recenti pronunce della Corte costituzionale. 
    Le ricorrenti concludevano per  l'accoglimento  del  ricorso  con
vittoria di spese, previa eventuale remissione degli atti alla  Corte
costituzionale sulla legittimita' dell'art. 47 co. 4 e 5  legge  reg.
Liguria 29/94 in riferimento all'art. 117 co. 2 della Costituzione. 
    Si sono costituiti in giudizio la Provincia di  Genova  e  i  due
Ambiti Territoriali  di  Caccia  Genova  1  e  Genova  2,  sostenendo
l'infondatezza del ricorso e chiedendone il  rigetto  ed  altrettanto
hanno sostenuto una serie di associazioni, di cacciatori  intervenute
ad opponendum. 
    Con ordinanza n.  134  del  3  febbraio  2011,  a  seguito  della
discussione in camera di consiglio sulla domanda cautelare  proposta,
questo Tribunale sospendeva l'esecuzione della determina dirigenziale
impugnata in vista del danno  grave  ed  irreparabile  riscontrato  e
disponeva l'adozione di separata ordinanza recante il rinvio parziale
alla   Corte   costituzionale   della   questione   di   legittimita'
costituzionale sollevata. 
    Nel merito il provvedimento  impugnato  appare  esente  dai  vizi
sostenuti con i primi tre motivi di ricorso. 
    La «determina» reca nelle premesse una serie di ragioni che hanno
portato alla sua emanazione. 
    Da  un  lato  si  afferma  con  evidenza  la  complessita'  della
popolazione di cinghiali,  fatto  questo  del  tutto  notorio,  e  la
corrispettiva  necessita'  di  limitare  i  danni  per  le  attivita'
agricole, mentre dall'altro,  per  quanto  concerne  i  cervidi  (nel
territorio provinciale si tratta di daini e caprioli), si  rinvia  ai
limiti gia' stabiliti nei piani  numerici  di  abbattimento  ed  alle
necessita' da questi fissate. 
    Inoltre vengono richiamate le proposte degli ATC per operare  nei
terreni coperti di neve, cosi' come autorizzato dall'art.  47  co.  5
legge reg. 29/94, proposte intervenute alla fine di novembre 2010  in
una stagione che si era annunciata fredda e densa di  precipitazioni,
cio' inevitabilmente in un territorio come quello della provincia  di
Genova caratterizzato al 90% da rilievi montuosi. 
    Rimane allora il quarto motivo, riguardante il divieto di  caccia
su terreni innevati non facenti  parte  della  cerchia  alpina:  sono
sufficienti   cognizioni   geografiche   elementari   per   escludere
l'appartenenza dei rilievi della provincia di Genova alle Alpi  -  le
quali iniziano in Liguria dal colle di Cadibona, all'incirca a  meta'
del territorio provinciale di Savona - percio' la censura ha gia'  di
per se' rilievo ai fini della risoluzione della controversia. 
    La situazione legislativa e', per il Collegio, del tutto chiara. 
    La vigente legge quadro sulla caccia 11  febbraio  1992,  n.  157
pone all'art. 21 una serie di divieti di caccia in punto di luoghi  e
modalita' e tra questi, alla lettera  m),  proibisce  a  chiunque  di
cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte  di  neve,
salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo  le  disposizioni
emanate dalle Regioni interessate. Sulla portata generale del divieto
non vi possono essere dubbi, vista la chiarezza esemplare della norma
e le disposizioni da emanare da parte delle Regioni  interessate  non
possono che riguardare  le  singole  discipline  delle  modalita'  di
caccia nella zona alpina: se si  vieta  a  chiunque  di  cacciare  su
terreni innevati senz'altra specificazione, con  l'eccezione  di  una
area peculiare  del  territorio  nazionale  secondo  le  disposizioni
regionali,  e'  evidente  che   queste   ultime   devono   concernere
necessariamente tempi e criteri relativi a questa area e non  possono
riguardare deroghe a fronte di  un  principio  indicato  dalla  legge
nazionale in maniera tanto recisa. 
    Altrettanto chiaro e' il dettato dell'art. 47 co.  4  legge  reg.
Liguria 1° luglio 1994 n. 29, il quale riproduce in buona sostanza il
suindicato  divieto  della  legge  nazionale,   tra   l'altro   senza
specificare l'eccezione della zona alpina e quindi  introducendo  una
previsione di maggior  rigore;  ma  il  seguente  comma  5,  inserito
dall'art. 10 legge reg.  Liguria  3  settembre  2001  n.  28,  recita
letteralmente "Le province,  sulla  base  di  specifiche  e  motivate
esigenze, possono autorizzare la caccia agli  ungulati  in  deroga  a
quanto previsto dal comma 4". 
    L'art. 47 comma 5 legge reg. n. 29/94 nella  versione  introdotta
dall'art. 10 legge reg. 3 settembre 2001 n. 28 introduce  quindi  una
deroga rispetto ai generali divieti nazionali,  dato  che  essa  vale
palesemente per tutto il territorio regionale - le province e sul cui
significato letterale non possono esservi dubbi  alla  stregua  degli
usuali canoni interpretativi delle norme di legge. 
    I generali divieti  nazionali  fissati  dalla  legge  statale  n.
157/92 ed in questo caso dall'art.  21  di  detta  legge  sono  stati
configurati da un ormai pacifica giurisprudenza  costituzionale  come
fonti di standards minimi ed uniformi di tutela della fauna selvatica
e come  limiti  assoluti  all'esercizio  della  cacciagione,  la  cui
determinazione  appartiene  in  via  esclusiva  alla  competenza  del
legislatore statale ex art. 117 co. 2 lett. s) della Costituzione (da
ultime Corte cost. 29 maggio 2009 n. 165; 22 dicembre 2006 n. 441; 27
luglio 2006 n. 313). Deve quindi essere riconosciuta la non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
47 co. 5 della legge reg. Liguria 1° luglio 1994 n. 29 nella versione
introdotta dall'art.  10  legge  reg.  3  settembre  2001  n.  28  in
riferimento all'art. 117 co. 2 lett. s) della Costituzione  e  quanto
alla sua rilevanza, si e' visto che il  provvedimento  del  dirigente
della Provincia di Genova  costituisce  corretta  applicazione  della
norma in questione e che percio' il ricorso non puo' essere definito,
se non alla luce della risoluzione della questione stessa. 
    Deve percio' disporsi la sospensione del giudizio e la dimensione
della  questione  all'esame  della  Corte  costituzionale  ai   sensi
dell'art.  134  della   Costituzione,   dell'art.   1   della   legge
costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della  legge  11.3.53  n.
87. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11.3.53 n. 87, dispone la sospensione
del  giudizio  e  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale, perche' si pronunci sulla questione  di  legittimita'
come sopra formulata e  ordina  che,  a  cura  della  Segreteria,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
della Regione  Liguria  e  comunicata  al  Presidente  del  Consiglio
Regionale. 
    Cosi' deciso in Genova nella camera di  consiglio  del  giorno  3
febbraio 2011. 
 
                     Il Presidente: Di Sciascio 
 
 
                                                L'estensore: Prosperi