N. 162 ORDINANZA 20 aprile - 6 maggio 2011
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Individuazione dell'oggetto del sindacato di costituzionalita' - Riferibilita' delle doglianze, in base all'intero contesto delle ordinanze di rimessione, anche a norme non indicate nel dispositivo. - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis (aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94), e 16, comma 1 (come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b), e comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94); d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 1-ter, commi 1 e 8; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 62-bis (aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d), della legge 15 luglio 2009, n. 94) - Costituzione, artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Omissione della descrizione della fattispecie concreta con conseguente preclusione del controllo sulla rilevanza - Non autosufficienza della motivazione a sostegno delle censure - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 10-bis (aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94). - Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma. Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Espulsione, a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione - Applicabilita' da parte del giudice di pace - Violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato commesse dai lavoratori stranieri, disponibili all'emersione, che svolgono attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie - Prevista sospensione dei procedimenti penali - Denunciata violazione di plurimi parametri costituzionali - Omissione della descrizione della fattispecie con conseguente preclusione del controllo sulla rilevanza - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 10-bis (aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94), e 16, comma 1 (come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b), e comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94); d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 1-ter, commi 1 e 8; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 62-bis (aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d), della legge 15 luglio 2009, n. 94). - Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma.(GU n.20 del 11-5-2011 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; ha pronunciato la seguente
Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, lettera a), e comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), dell'art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), e dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'articolo 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009, promossi dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese con ordinanza del 7 maggio 2010 e dal Giudice di pace di Vergato con ordinanza del 27 maggio 2010, iscritte ai nn. 308 e 376 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 42 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2010. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo. Ritenuto che il Giudice di pace di Rivarolo Canavese, con ordinanza in data 7 maggio 2010 (r.o. n. 308 del 2010), ha sollevato - in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); che il rimettente premette di essere chiamato a pronunziarsi in un procedimento penale a carico di Q. A., nato in Albania il 27 aprile 1983, domiciliato in Rivarolo, imputato del reato di cui alla norma censurata; che il pubblico ministero, in udienza, ha prospettato la detta questione in riferimento ai parametri indicati; che il giudicante «condivide le motivazioni a sostegno dell'eccezione di incostituzionalita' proposta, la quale quindi viene accolta (.....), in quanto ritenuta fondata e non manifestamente irrilevante»; che, infatti, il citato art. 10-bis, recante «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato da parte di stranieri» sarebbe in contrasto con le menzionate norme costituzionali; che il Giudice di pace di Vergato, con ordinanza in data 27 maggio 2010 (r. o. n. 376 del 2010), ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale, con riguardo all'ipotesi di soggiorno illegale, dello stesso art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, aggiunto dall'art. 16, comma 1, lettera a), della legge n. 94 del 2009; dell'art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009; dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.; che, secondo il giudice a quo, l'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede la possibilita' per lo straniero di addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., dal momento che introdurrebbe una irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo, stante l'assenza del riferimento alla sussistenza di giustificati motivi d'inosservanza del precetto, presente invece in quest'ultima norma; che la disposizione censurata, ad avviso del rimettente, si porrebbe altresi' in contrasto con l'art. 24 Cost. e, in particolare, con il principio del «nemo tenetur se detegere», in quanto, non indicando le forme di allontanamento, costringerebbe lo straniero, presente in modo irregolare sul territorio dello Stato alle ore 00,00 del giorno 8 agosto 2009, ad autodenunciarsi; che, secondo il giudice a quo, l'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 e l'art. 62-bis d.lgs. n. 274 del 2000, la' dove attribuiscono la facolta' al giudice di pace di applicare il provvedimento di espulsione in sostituzione della condanna al pagamento dell'ammenda di cui all'art. 10-bis, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, violerebbero l'art. 27, terzo comma, Cost., perche' detta facolta' non risponderebbe alla finalita' rieducativa della pena; che, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 1-ter, commi 1 e 8, d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui non prevedono la sospensione del procedimento penale per la violazione delle norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno dello straniero, anche nei confronti di lavoratori stranieri disponibili all'emersione, svolgenti attivita' lavorative diverse da quella di assistenza e sostegno alle famiglie, si porrebbero in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la discrezionalita' del legislatore sarebbe stata esercitata in modo da discriminare gli stranieri in relazione all'attivita' di lavoro svolta; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel giudizio di legittimita' costituzionale di cui all'ordinanza iscritta al r.o. n. 376 del 2010, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate. Considerato che le due ordinanze di rimessione, indicate in epigrafe, sono tra loro connesse, in quanto censurano in via esclusiva (prima ordinanza) o principale (seconda ordinanza) la medesima norma, sicche' i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione; che il Giudice di pace di Rivarolo Canavese, in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, 25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dubita della legittimita' costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000,00 a 10.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero il quale fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del citato testo unico; che il Giudice di pace di Vergato dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., della legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis e dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, lettera a) e dallo stesso art. 1, commi 16 e 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dell'art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009; che, in particolare, benche' il rimettente non abbia indicato nel dispositivo dell'ordinanza i precetti oggetto di censura, ad eccezione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, dall'intero contesto del provvedimento si desume con chiarezza come le doglianze riguardino anche le altre norme citate, sicche', secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, esse vanno ritenute oggetto del sindacato di legittimita' costituzionale (ex plurimis: sentenza n. 320 del 2009; ordinanze nn. 329 e 192 del 2010); che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Rivarolo Canavese e' manifestamente inammissibile, sia perche' l'ordinanza omette in toto qualsiasi descrizione della fattispecie cui la norma censurata dovrebbe applicarsi, precludendo cosi' il necessario controllo in punto di rilevanza (ordinanze n. 85 del 2010 e nn. 211 e 202 del 2009), sia perche' il rimettente non espone alcuna motivazione autosufficiente a sostegno dei dubbi di legittimita' costituzionale, limitandosi a rinviare alle deduzioni del pubblico ministero, peraltro non riportate neppure per sintesi nel provvedimento, il cui apparato argomentativo si esaurisce in un mero elenco dei parametri costituzionali invocati e nell'assiomatica asserzione che la norma censurata sarebbe in contrasto con essi (ordinanza n. 191 del 2009); che analoga declaratoria di manifesta inammissibilita' deve essere pronunciata in relazione all'ordinanza del Giudice di pace di Vergato; che, infatti, in detta ordinanza manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta da cui la questione ha preso le mosse, onde resta preclusa ogni possibilita' di controllo sulla rilevanza della medesima, ne' e' dato cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alla fattispecie portata all'esame del giudicante, non essendo spiegato se di quelle norme egli debba fare applicazione (ordinanza n. 329 del 2010); che, in particolare, nulla e' detto circa eventuali assunti difensivi dell'imputato, sicche' le argomentazioni esposte risultano meramente astratte ed ipotetiche. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, lettera a), e comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), dell'art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), e dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'articolo 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 97 primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese e dal Giudice di pace di Vergato con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011. Il Presidente: Maddalena Il redattore: Criscuolo Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 6 maggio 2011. Il direttore della cancelleria: Melatti