N. 162 ORDINANZA 20 aprile - 6 maggio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello  Stato
  - Configurazione della  fattispecie  come  reato  -  Individuazione
  dell'oggetto del sindacato  di  costituzionalita'  -  Riferibilita'
  delle doglianze, in base all'intero  contesto  delle  ordinanze  di
  rimessione, anche a norme non indicate nel dispositivo. 
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis (aggiunto  dall'art.  1,
  comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94), e 16, comma
  1 (come modificato dall'art. 1, comma 16, lett.  b),  e  comma  22,
  della legge 15 luglio 2009, n. 94); d.l.  1°  luglio  2009,  n.  78
  (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102),
  art. 1-ter, commi 1 e 8; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 62-bis
  (aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d), della  legge  15  luglio
  2009, n. 94) 
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27,
  terzo comma, e 97, primo comma. 
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello  Stato
  - Configurazione della fattispecie come  reato  -  Omissione  della
  descrizione della fattispecie concreta con conseguente  preclusione
  del  controllo  sulla  rilevanza  -   Non   autosufficienza   della
  motivazione a sostegno delle censure -  Manifesta  inammissibilita'
  della questione. 
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 10-bis (aggiunto dall'art.  1,
  comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94). 
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 25,  secondo  comma,  e  97,
  primo comma. 
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello  Stato
  - Configurazione della  fattispecie  come  reato  -  Espulsione,  a
  titolo di sanzione sostitutiva  o  alternativa  alla  detenzione  -
  Applicabilita' da parte del giudice  di  pace  -  Violazioni  delle
  norme relative all'ingresso e al  soggiorno  nel  territorio  dello
  Stato commesse dai lavoratori stranieri, disponibili all'emersione,
  che svolgono attivita' di assistenza e di sostegno alle famiglie  -
  Prevista  sospensione  dei   procedimenti   penali   -   Denunciata
  violazione di plurimi parametri costituzionali  -  Omissione  della
  descrizione  della  fattispecie  con  conseguente  preclusione  del
  controllo  sulla  rilevanza  -  Manifesta  inammissibilita'   delle
  questioni. 
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 10-bis (aggiunto dall'art.  1,
  comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94), e 16, comma
  1 (come modificato dall'art. 1, comma 16, lett.  b),  e  comma  22,
  della legge 15 luglio 2009, n. 94); d.l.  1°  luglio  2009,  n.  78
  (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102),
  art. 1-ter, commi 1 e 8; d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 62-bis
  (aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d), della  legge  15  luglio
  2009, n. 94). 
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma. 
(GU n.20 del 11-5-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Paolo MADDALENA; 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli  articoli  10-bis  e
16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e
modificato dall'art. 1, comma 16, lettera a), e comma 22, della legge
15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in  materia  di   sicurezza
pubblica), dell'art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1°  luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga  di  termini),
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102
(recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e  della
partecipazione italiana a missioni internazionali),  e  dell'articolo
62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274  (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace,  a  norma  dell'art.  14
della legge 24 novembre 1999,  n.  468),  aggiunto  dall'articolo  1,
comma 17, lettera d), della  legge  n.  94  del  2009,  promossi  dal
Giudice di pace di Rivarolo Canavese con ordinanza del 7 maggio  2010
e dal Giudice di pace di Vergato con ordinanza del  27  maggio  2010,
iscritte ai nn. 308 e 376 del registro ordinanze  2010  e  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  nn.  42  e  50, 1ª  serie
speciale, dell'anno 2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del  6  aprile  2011  il  Giudice
relatore Alessandro Criscuolo. 
    Ritenuto che  il  Giudice  di  pace  di  Rivarolo  Canavese,  con
ordinanza in data 7 maggio 2010 (r.o. n. 308 del 2010), ha  sollevato
- in riferimento agli articoli 2, 3, primo comma, 25, secondo  comma,
e 97, primo comma, della Costituzione  -  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286  (Testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), aggiunto dall'articolo 1, comma  16,  lettera  a),  della
legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni  in  materia  di  sicurezza
pubblica); 
    che il rimettente premette di essere chiamato a  pronunziarsi  in
un procedimento penale a carico di Q.  A.,  nato  in  Albania  il  27
aprile 1983, domiciliato in Rivarolo, imputato del reato di cui  alla
norma censurata; 
    che il pubblico ministero, in udienza, ha  prospettato  la  detta
questione in riferimento ai parametri indicati; 
    che  il  giudicante  «condivide   le   motivazioni   a   sostegno
dell'eccezione di incostituzionalita' proposta, la quale quindi viene
accolta (.....), in quanto  ritenuta  fondata  e  non  manifestamente
irrilevante»; 
    che,  infatti,  il  citato  art.  10-bis,  recante  «ingresso   e
soggiorno illegale nel territorio dello Stato da parte di  stranieri»
sarebbe in contrasto con le menzionate norme costituzionali; 
    che il Giudice di pace di  Vergato,  con  ordinanza  in  data  27
maggio 2010 (r. o. n.  376  del  2010),  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale, con riguardo  all'ipotesi  di  soggiorno
illegale, dello stesso art. 10-bis d.lgs. n. 286 del  1998,  aggiunto
dall'art. 16, comma 1, lettera  a),  della  legge  n.  94  del  2009;
dell'art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini),  convertito,
con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102;  dell'art.
62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274  (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace,  a  norma  dell'art.  14
della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto  dall'art.  1,  comma
17, lettera d), della legge n. 94 del 2009; dell'art.  16,  comma  1,
d.lgs. n. 286 del 1998, in riferimento  agli  artt.  3,  24,  secondo
comma, e 27, terzo comma, Cost.; 
    che, secondo il giudice a quo, l'art. 10-bis d.lgs.  n.  286  del
1998, nella parte in cui non prevede la possibilita' per lo straniero
di addurre una causa di giustificazione o di usufruire di un  termine
per potersi allontanare, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost.,
dal  momento  che  introdurrebbe  una  irragionevole  disparita'   di
trattamento rispetto alla  fattispecie  di  cui  all'art.  14,  comma
5-ter,  del  medesimo  decreto  legislativo,  stante  l'assenza   del
riferimento alla sussistenza di  giustificati  motivi  d'inosservanza
del precetto, presente invece in quest'ultima norma; 
    che la disposizione  censurata,  ad  avviso  del  rimettente,  si
porrebbe altresi' in contrasto con l'art. 24 Cost. e, in particolare,
con il principio del «nemo  tenetur  se  detegere»,  in  quanto,  non
indicando le forme di allontanamento,  costringerebbe  lo  straniero,
presente in modo irregolare sul territorio dello Stato alle ore 00,00
del giorno 8 agosto 2009, ad autodenunciarsi; 
    che, secondo il giudice a quo, l'art. 16, comma 1, d.lgs. n.  286
del  1998  e  l'art.  62-bis  d.lgs.  n.  274  del  2000,  la'   dove
attribuiscono  la  facolta'  al  giudice  di  pace  di  applicare  il
provvedimento  di  espulsione  in  sostituzione  della  condanna   al
pagamento dell'ammenda di cui all'art. 10-bis, comma 1, d.lgs. n. 286
del 1998, violerebbero l'art. 27, terzo comma, Cost.,  perche'  detta
facolta' non risponderebbe alla finalita' rieducativa della pena; 
    che, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 1-ter, commi 1 e 8,
d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui non prevedono la  sospensione
del  procedimento  penale  per  la   violazione   delle   norme   che
disciplinano l'ingresso e il soggiorno  dello  straniero,  anche  nei
confronti  di   lavoratori   stranieri   disponibili   all'emersione,
svolgenti attivita' lavorative diverse  da  quella  di  assistenza  e
sostegno alle famiglie, si  porrebbero  in  contrasto  con  l'art.  3
Cost., in quanto la discrezionalita' del  legislatore  sarebbe  stata
esercitata  in  modo  da  discriminare  gli  stranieri  in  relazione
all'attivita' di lavoro svolta; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  nel
giudizio di legittimita' costituzionale di cui all'ordinanza iscritta
al r.o. n. 376 del 2010, chiedendo che le questioni  sollevate  siano
dichiarate inammissibili o infondate. 
    Considerato che le  due  ordinanze  di  rimessione,  indicate  in
epigrafe,  sono  tra  loro  connesse,  in  quanto  censurano  in  via
esclusiva (prima  ordinanza)  o  principale  (seconda  ordinanza)  la
medesima norma, sicche' i relativi giudizi vanno riuniti  per  essere
definiti con unica decisione; 
    che il Giudice di pace di Rivarolo Canavese, in riferimento  agli
articoli 2, 3, primo comma, 25, secondo comma,  e  97,  primo  comma,
della  Costituzione,   dubita   della   legittimita'   costituzionale
dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto
dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n.  94
(Disposizioni in materia di  sicurezza  pubblica),  che  punisce  con
l'ammenda  da  5.000,00  a  10.000,00  euro,  salvo  che   il   fatto
costituisca piu' grave reato,  lo  straniero  il  quale  fa  ingresso
ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in  violazione  delle
disposizioni del citato testo unico; 
    che il Giudice di pace di Vergato  dubita,  in  riferimento  agli
artt.  3,  24,  secondo  comma,  e  27,  terzo  comma,  Cost.,  della
legittimita' costituzionale dell'art. 10-bis e dell'art. 16, comma 1,
d.lgs.  n.  286  del  1998,  rispettivamente  aggiunto  e  modificato
dall'art. 1, comma 16, lettera a) e dallo stesso art. 1, commi  16  e
22, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dell'art. 1-ter, commi 1 e  8,
del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78  (Provvedimenti  anticrisi
nonche' proroga di termini),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  dell'art.  62-bis  del  decreto
legislativo 28 agosto 2000, n.  274  (Disposizioni  sulla  competenza
penale del giudice di pace, a  norma  dell'art.  14  della  legge  24
novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17,  lettera  d),
della legge n. 94 del 2009; 
    che, in particolare, benche' il rimettente non abbia indicato nel
dispositivo  dell'ordinanza  i  precetti  oggetto  di   censura,   ad
eccezione dell'art.  10-bis  d.lgs.  n.  286  del  1998,  dall'intero
contesto del provvedimento si desume con chiarezza come le  doglianze
riguardino anche le altre norme citate, sicche', secondo la  costante
giurisprudenza di questa  Corte,  esse  vanno  ritenute  oggetto  del
sindacato di legittimita' costituzionale (ex  plurimis:  sentenza  n.
320 del 2009; ordinanze nn. 329 e 192 del 2010); 
    che la questione di  legittimita'  costituzionale  sollevata  dal
Giudice di Pace di Rivarolo Canavese e' manifestamente inammissibile,
sia perche' l'ordinanza omette in toto  qualsiasi  descrizione  della
fattispecie cui la norma censurata dovrebbe  applicarsi,  precludendo
cosi' il necessario controllo in punto di rilevanza (ordinanze n.  85
del 2010 e nn. 211 e 202 del 2009), sia  perche'  il  rimettente  non
espone alcuna motivazione autosufficiente a  sostegno  dei  dubbi  di
legittimita' costituzionale, limitandosi a  rinviare  alle  deduzioni
del pubblico ministero, peraltro non riportate  neppure  per  sintesi
nel provvedimento, il cui apparato argomentativo si esaurisce  in  un
mero elenco dei parametri costituzionali invocati e  nell'assiomatica
asserzione che la norma  censurata  sarebbe  in  contrasto  con  essi
(ordinanza n. 191 del 2009); 
    che  analoga  declaratoria  di  manifesta  inammissibilita'  deve
essere pronunciata in relazione all'ordinanza del Giudice di pace  di
Vergato; 
    che, infatti, in detta ordinanza manca qualsiasi riferimento alla
fattispecie concreta da cui la questione  ha  preso  le  mosse,  onde
resta preclusa ogni possibilita' di controllo sulla  rilevanza  della
medesima, ne' e'  dato  cogliere  la  pertinenza  delle  disposizioni
censurate rispetto alla fattispecie portata all'esame del giudicante,
non essendo spiegato se di quelle norme egli debba fare  applicazione
(ordinanza n. 329 del 2010); 
    che, in particolare,  nulla  e'  detto  circa  eventuali  assunti
difensivi dell'imputato, sicche' le argomentazioni esposte  risultano
meramente astratte ed ipotetiche. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi; 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1,  del
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello  straniero),  rispettivamente   aggiunto   e
modificato dall'art. 1, comma 16, lettera a), e comma 22, della legge
15  luglio  2009,  n.  94  (Disposizioni  in  materia  di   sicurezza
pubblica), dell'art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1°  luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga  di  termini),
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102
(recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e  della
partecipazione italiana a missioni internazionali),  e  dell'articolo
62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.  274  (Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace,  a  norma  dell'art.  14
della legge 24 novembre 1999,  n.  468),  aggiunto  dall'articolo  1,
comma 17, lettera d), della legge  n.  94  del  2009,  sollevate,  in
riferimento agli articoli 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma,
27, terzo comma, e 97 primo comma, della Costituzione, dal Giudice di
pace di Rivarolo Canavese e dal Giudice di pace  di  Vergato  con  le
ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: Maddalena 
 
 
                       Il redattore: Criscuolo 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 6 maggio 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti