N. 168 ORDINANZA 9 - 12 maggio 2011
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Sardegna - Ufficio della Regione sarda in Bruxelles - Reperimento di personale di segreteria e di supporto operativo - Possibilita' di far ricorso, in mancanza di figure professionali adeguate presso l'Amministrazione regionale, a contratti di somministrazione di lavoro attivati in sede - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione denunciata - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo. - Legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13, art. 23, comma 1, lett. c), che sostituisce il comma 1, dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 15 febbraio 1996, n. 12, gia' modificato dall'art. 1 della legge della Regione Sardegna 12 agosto 1997, n. 22 e dall'art. 6, comma 14, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2. - Costituzione, art. 97; Statuto speciale della Regione Sardegna, art. 3, lett. a).(GU n.21 del 18-5-2011 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI. ha pronunciato la seguente
Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-6 settembre 2010, depositato in cancelleria il 9 settembre 2010 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2010. Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese. Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (r.r. n. 92 del 2010), ha proposto questione di legittimita' dell'art. 23, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), che ha sostituito l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Sardegna 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles), come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Sardegna 12 agosto 1997, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 12 del 1996), e dall'art. 6, comma 14, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), per contrasto con l'art. 97 della Costituzione e con l'art. 3, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); che, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, prevedendo la possibilita' di attivare contratti di somministrazione in mancanza di adeguate figure professionali presso l'amministrazione regionale, violerebbe, da un lato, il principio del concorso pubblico e, dall'altro, non specificando il limite temporale per l'utilizzo del personale cosi' reclutato, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione; che si e' costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate, in quanto il principio del concorso pubblico avrebbe carattere derogabile e la disposizione censurata introdurrebbe una deroga per una categoria limitata ed esigua di lavoratori, senza peraltro procedere a reclutamento di personale, ma soltanto alla stipula di contratti di somministrazione, la cui disciplina e' contenuta nella legislazione statale; che, con legge regionale 21 gennaio 2011, n. 4 (Modifica alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12)), la Regione autonoma della Sardegna ha abrogato la disposizione impugnata; che, con atto depositato il 14 febbraio 2011, tenuto conto della soppressione di tale disposizione, la difesa regionale ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere; che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 5 aprile 2011, l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, in virtu' del diritto sopravvenuto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; che, con atto depositato il 6 aprile 2011, la Regione autonoma della Sardegna ha accettato la rinuncia al ricorso. Considerato che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara estinto il processo. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011. Il Presidente: Maddalena Il redattore: Cassese Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 12 maggio 2011. Il direttore della cancelleria: Melatti