N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2010

Ordinanza del 17 novembre 2010 emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Campania sul ricorso  proposto  da  Consorzio  Unico
delle Province di Napoli e Caserta  contro  Comune  di  Sparanise  ed
altra. 
 
Giustizia amministrativa - Riordino  del  processo  amministrativo  -
  Controversie attinenti alla  complessiva  azione  di  gestione  del
  ciclo  dei  rifiuti  -  Devoluzione  alla  competenza   funzionale,
  inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma - Irragionevolezza  -
  Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio -  Violazione
  del principio del giudice naturale - Eccesso di delega - Violazione
  dei principi del giusto processo. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett.
  e). 
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 76 e  111,
  primo comma. 
Giustizia amministrativa - Riordino  del  processo  amministrativo  -
  Controversie attinenti alla  complessiva  azione  di  gestione  del
  ciclo dei rifiuti - Istanza cautelare - Inibizione per  il  giudice
  adito di pronunciarsi sull'istanza nelle more della  pronuncia  del
  giudice dichiarato competente - Incidenza sul diritto di  azione  e
  di  difesa  in  giudizio  -  Violazione  dei  principi  del  giusto
  processo. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, artt. 15, comma 5, e 16,
  comma 1. 
- Costituzione, artt. 24, primo comma, e 111. 
(GU n.23 del 1-6-2011 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 5603 del 2010, proposto da  Consorzio  Unico  delle
Province di Napoli e Caserta, in persona del commissario liquidatore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio,  con  domicilio
eletto presso lo stesso in Napoli, via F. Caracciolo n. 15; 
    Contro  comune  di  Sparanise,  in  persona  del   sindaco   p.t.
rappresentato e difeso dagli avvocato Francesco Miani, con  domicilio
eletto presso lo stesso in Napoli, via Toledo n. 116; 
    Nei confronti di Esogest Ambiente S.r.l., in persona  del  legale
rappresentante p.t. rappresentata  e  difesa  dall'avvocato  Giovanni
Nacca, con domicilio eletto in Napoli, via  Fedro  n.  7,  presso  lo
studio dell'avvocato Lucio Iannotta; 
    Per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale  n.
18 del 20 luglio 2010 con cui si provvede alla  rescissione  di  ogni
rapporto giuridico con il Consorzio  ricorrente  per  asseriti  gravi
inadempimenti e scelta di indire  nuova  gara  per  la  gestione  del
servizio; di ogni altro atto connesso. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  in  giudizio  del  comune  di
Sparanise; 
    Vista la domanda cautelare di  sospensione  degli  effetti  degli
atti impugnati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Data per letta nella camera di consiglio del giorno  17  novembre
2010 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale; 
    Premesso che: 
        Il Consorzio  Unico  delle  Province  di  Napoli  e  Caserta,
titolare di convenzione avente ad oggetto tutto  il  ciclo  integrato
dei rifiuti, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale  di
Sparanise n. 18 del 20 luglio 2010 con cui il predetto ente locale ha
rescisso ogni rapporto giuridico  con  il  Consorzio  ricorrente  per
assenti gravi  inadempimenti  nell'espletamento  delle  attivita'  di
raccolta  e  spazzamento,  scegliendo  di   indire   una   gara   per
l'individuazione di un nuovo  gestore  e  nelle  more  disponendo  di
procedere all'affidamento a terzi in via di urgenza; 
        a fondamento dell'impugnazione sono stati dedotti profili  di
violazione di legge, stante  la  natura  obbligatoria  del  Consorzio
ricorrente ai sensi dell'art. 16 della legge Regione  Campania  n.  4
del 2007, oltre a profili di eccesso  di  potere  per  irrazionalita'
della scelta, in ragione dell'abbandono della  dimensione  consortile
in favore di quella piu' limitata  di  ambito  comunale;  infine,  e'
stata contestata la  legittimita'  di  un  affidamento  a  terzi  del
servizio in assenza di un procedimento ad evidenza pubblica; 
    Rilevato che: 
        in base  all'art.  135,  comma  1,  lett.  e),  in  relazione
all'art.  14,  comma  1,  del  codice  del  processo   amministrativo
approvato con d.lgs. n. 104 del 2010,  e'  devoluta  alla  competenza
funzionale inderogabile del Tribunale  amministrativo  regionale  del
Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all'art.
133, comma 1, lett. p), in materia  di  giurisdizione  esclusiva  con
riferimento  a  «...  le   controversie   comunque   attinenti   alla
complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti...»; 
        l'art. 16 del codice del processo amministrativo prevede  che
«la competenza di cui agli articoli 13 e 14 e' inderogabile anche  in
ordine alle misure cautelari» (comma 1) e «il difetto  di  competenza
e' rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza  che  indica  il  giudice
competente» (comma 2); 
        l'art. 15, comma 5, dello stesso codice prevede  che  «quando
e' proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove  non  riconosca
la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide  su
tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi  dell'art.  16,
comma  2,  richiede  d'ufficio,  con  ordinanza,  il  regolamento  di
competenza, indicando il tribunale che reputa competente»; 
    Ritenuto che: 
        l'art. 132, comma  1,  lett.  e),  del  codice  del  processo
amministrativo risulta in contrasto con l'art. 76 cost.  nella  parte
in cui sancisce che l'esercizio della funzione  legislativa  delegata
al Governo sia aderente ai principi e criteri direttivi stabiliti dal
Parlamento; infatti l'art. 44 della legge n. 69 del 2009, recante  la
delega al Governo per il  riassetto  della  disciplina  del  processo
amministrativo, non contempla tra  i  principi  e  criteri  direttivi
l'introduzione di ulteriori  ipotesi  di  competenza  funzionale  del
Tribunale  amministrativo  del  Lazio,  limitandosi  a  prevedere  di
«razionalizzare e unificare  la  disciplina  della  riassunzione  del
processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri
ordini   giurisdizionali,   nonche'   di   sentenze   dei   tribunali
amministrativi regionali o del  Consiglio  di  Stato  che  dichiarano
l'incompetenza funzionale» (comma  2,  lett.  e);  ne'  l'ampliamento
della competenza del Tribunale amministrativo  di  Roma  puo'  essere
considerata come misura rispondente alla finalita' di «assicurare  la
snellezza, concentrazione ed effettivita' della tutela, anche al fine
di garantire la ragionevole durata del processo...» (comma  2,  lett.
a), ovvero inquadrata  in  alcuno  degli  altri  principi  e  criteri
direttivi enunciati dal citato art. 44, commi 1 e 2; 
        l'art. 135, comma  1,  lett.  e),  del  codice  del  processo
amministrativo appare in conflitto con il  principio  di  uguaglianza
sancito dall'art. 3 cost. sotto il profilo della ragionevolezza della
legge; infatti la deroga  agli  ordinari  canoni  di  riparto  tra  i
diversi tribunali amministrativi regionali, fondati  sulla  efficacia
territoriale dell'atto e  sulla  sede  dell'autorita'  emanante,  non
appare sorretta da alcun  adeguato  fondamento  giustificativo  e  si
risolve, percio', in una manifesta violazione di  quel  principio  di
ragionevolezza   che   costituisce   limite   alla   discrezionalita'
legislativa   in   materia   di   determinazione   della   competenza
territoriale; infatti, il Giudice delle  leggi,  nel  riconoscere  al
Legislatore  ampia  discrezionalita'  nell'operare  il   riparto   di
competenza fra gli organi giurisdizionali, ha  nondimeno  evidenziato
l'esigenza di osservare il rispetto del principio di  uguaglianza  e,
segnatamente, del canone di  ragionevolezza  (cfr.  Corte  cost.,  22
aprile  1992,  n.  189);  tant'e'  che  la  disposizione  in   quella
circostanza sottoposta  allo  scrutinio  di  costituzionalita'  venne
dichiarata  immune  da  vizi  sotto  questi  profili  in  quanto  era
riscontrabile la sussistenza di un adeguato fondamento giustificativo
per  la  deroga  agli  ordinari  criteri  di   determinazione   della
competenza;   non   costituisce   giustificazione   razionale   della
disciplina in esame una presunta esigenza di uniformita'  d'indirizzo
giurisprudenziale in materia, in quanto nel sistema  della  giustizia
amministrativa la funzione nomofilattica  appartiene  al  giudice  di
appello; ne' peraltro sembra ipotizzabile una  diversa  qualita'  del
T.a.r. del Lazio insediato nella Capitale, con la  configurazione  di
una sorta di supremazia rispetto agli altri Tribunali  amministrativi
periferici portata da una proliferazione di materie  che  sono  state
progressivamente accentrate nel Tribunale romano,  fino  ad  arrivare
all'attuale art. 135 del codice del processo amministrativo;  infatti
un tale disegno creerebbe una evidente  asimmetria  tra  i  Tribunali
amministrativi che  andrebbe  ben  oltre  le  questioni  relative  ai
criteri di riparto delle competenze,  finendo  anche  con  l'incidere
sull'assetto ordinamentale della giustizia amministrativa,  delineato
nell'art. 125 Cost., che pone sullo stesso  piano  tutti  gli  organi
giudiziari  di  primo  grado,  aventi  pari  funzioni  ed  ugualmente
sottoposti al sindacato del  Consiglio  di  Stato,  come  giudice  di
appello; 
        l'assenza di  un  adeguato  fondamento  giustificativo  della
nuova competenza funzionale attribuita al T.a.r. del  Lazio,  slegata
da un razionale  criterio  di  collegamento  col  giudice  designato,
induce a dubitare della legittimita'  costituzionale  dell'art.  135,
comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo  anche  per
contrasto con il principio del giudice naturale posto  dall'art.  25,
comma 1, Cost.; anche se i lavori preparatori della Costituzione  non
chiariscono il significato  che  si  intese  attribuire  all'uso  del
termine «naturale» accanto a  quello  «precostituito»  nell'art.  25,
comma  1,  cost.  nel  definire  la   garanzia   della   certezza   e
dell'obiettivita' del giudice, sembra  nondimeno  che  l'introduzione
della formula attuale («giudice naturale  precostituito»),  dopo  che
entrambe  le  Sottocommissioni  dell'Assemblea  costituente   avevano
abbandonato   il   termine   «naturale»   in   favore   del   termine
«precostituito»,   deponga   a   favore   delle   tesi   che   negano
l'identificazione tra i due termini;  pertanto  la  formula  «giudice
naturale   precostituito»   non   rappresenterebbe   un'endiadi,   ma
implicherebbe la necessita' che la  precostituzione  del  giudice  ad
opera del  Legislatore  avvenga  nel  rispetto  di  un  principio  di
naturalita', nel senso di razionale  maggior  idoneita'  del  giudice
rispetto alla risoluzione di determinate controversie; nel caso della
competenza territoriale, l'individuazione del  giudice  razionalmente
piu' idoneo a decidere la controversia non sembra  poter  prescindere
dalla considerazione (in positivo, come in  negativo)  dell'esistenza
di un criterio di collegamento effettivo, ragionevole ed appropriato,
tra la controversia stessa e l'organo giurisdizionale,  che  valga  a
tracciare  i  confini   entro   i   quali   possa   poi   dispiegarsi
legittimamente la discrezionalita' del legislatore; cio' appare ancor
piu' evidente allorche', come nella  specie,  si  tratta  di  servizi
aventi rilievo esclusivamente locale,  con  riferimento  a  interessi
sostanziali pure di  ambito  strettamente  locale,  rientranti  nella
sfera giuridica di soggetti (parti ricorrenti e parti resistenti) che
tutti normalmente  gravitano  nella  stessa  dimensione  territoriale
locale e  che  non  hanno  nessun  aggancio  con  una  circoscrizione
territoriale extraregionale; l'allontanamento del giudice  competente
a conoscere della controversia, sradicando la causa  dalla  sua  sede
ordinaria  e  naturale,  comporta  un  grave  disagio  per  le  parti
processuali, non giustificato dalla natura accentrata della  pubblica
amministrazione o dall'efficacia ultraregionale dei provvedimenti sui
quali deve esercitarsi la  cognizione  del  T.a.r.  del  Lazio;  cio'
incide, tra l'altro, anche sull'accesso alla  tutela  giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi, per la maggiore  difficolta'
ed i maggiori costi che devono essere  sopportati  dagli  interessati
per esercitare l'azione o per resistere innanzi al T.a.r. del Lazio; 
        l'art. 132, comma  1,  lett.  e),  del  codice  del  processo
amministrativo risulta infine in contrasto con l'art. 76 cost., nella
parte in cui sancisce  che  l'esercizio  della  funzione  legislativa
delegata al Governo sia aderente  ai  principi  e  criteri  direttivi
stabiliti dal Parlamento; sennonche' l'art. 44 della legge n. 69  del
2009, recante la delega al Governo per il riassetto della  disciplina
del processo amministrativo, non contempla tra i principi  e  criteri
direttivi  l'introduzione  di   ulteriori   ipotesi   di   competenza
funzionale del Tribunale  amministrativo  del  Lazio,  limitandosi  a
prevedere  di  «razionalizzare  e  unificare  la   disciplina   della
riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito  di
sentenze di altri ordini giurisdizionali,  nonche'  di  sentenze  dei
tribunali amministrativi regionali  o  del  Consiglio  di  Stato  che
dichiarano  l'incompetenza  funzionale»  (comma  2,  lett.  e);   ne'
l'ampliamento della competenza del Tribunale amministrativo  di  Roma
puo' essere considerata come misura  rispondente  alla  finalita'  di
«assicurare  la  snellezza,  concentrazione  ed  effettivita'   della
tutela,  anche  al  fine  di  garantire  la  ragionevole  durata  del
processo...» (comma 2, lett. a), ovvero inquadrata  in  alcuno  degli
altri principi e criteri direttivi  enunciati  dal  citato  art.  44,
commi 1 e 2; 
        l'art. 15, comma 5, e l'art. 16, comma 1, nella parte in  cui
inibiscono al giudice adito di pronunciarsi  sull'istanza  cautelare,
sia pure nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente
sulla controversia, risultano in contrasto con l'art. 24, comma 1,  e
con l'art. 111, comma  1,  Cost.;  infatti  la  tutela  cautelare  e'
garanzia  essenziale   e   strumento   necessario   per   l'effettivo
soddisfacimento  dei  diritti  e  degli   interessi   legittimi   che
costituiscono  l'oggetto  del  giudizio,  evitando   che   il   tempo
necessario per la definizione della causa  determini  un  pregiudizio
grave e irreparabile per le pretese sostanziali della  parte  che  ha
ragione,  per  cui  la  tutela  cautelare  richiede  sempre  risposte
immediate  e  non  ammette  interruzioni;  pertanto,  la  preclusione
imposta  al  collegio  adito,  costretto  dalla  legge  a  negare  la
giustizia cautelare per un mero profilo di incompetenza territoriale,
risulta contrario ai' principi costituzionali di  effettivita'  e  di
tempestivita' della tutela giurisdizionale e del giusto processo; 
    Considerato che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale,
oltre  che  non  manifestamente  infondate,  si   palesano   altresi'
rilevanti in quanto: 
        la controversia in esame riguarda la materia dei rifiuti; 
        le norme richiamate inibiscono la decisione  dell'impugnativa
e  dell'istanza  cautelare,  imponendo   la   rilevazione   d'ufficio
dell'incompetenza territoriale; 
    Riservata ogni altra decisione  all'esito  del  giudizio  innanzi
alla  Corte  costituzionale,  alla  quale  va  rimessa  la  soluzione
dell'incidente di costituzionalita'; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara  rilevanti   per   la   decisione   dell'impugnativa   e
dell'incidente cautelare proposti con il ricorso n. 5603/2010  e  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 135, comma 1, lett. e), dell'art. 16, comma 1, e  dell'art.
15, comma 5, del codice del  processo  amministrativo  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nei  termini  e  per  le
ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 76, 3,
25, 24 e 111 della Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che  sia  comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei deputati; 
    Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa
Segreteria, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio  del  giorno  17
novembre 2010. 
 
                        Il Presidente: Guida 
 
 
                                              L'estensore: Guarracino