N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 2010

Ordinanza del 17 novembre 2010 emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Campania sul ricorso proposto da GPN  S.r.l.  contro
Comune di Pozzuoli ed altra. 
 
Giustizia amministrativa - Riordino  del  processo  amministrativo  -
  Controversie attinenti alla  complessiva  azione  di  gestione  del
  ciclo  dei  rifiuti  -  Devoluzione  alla  competenza   funzionale,
  inderogabile, del T.A.R. Lazio con sede a Roma - Irragionevolezza -
  Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio -  Violazione
  del principio del giudice naturale - Eccesso di delega - Violazione
  dei principi del giusto processo. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, art. 135, comma 1, lett.
  e). 
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 76 e  111,
  primo comma. 
Giustizia amministrativa - Riordino  del  processo  amministrativo  -
  Controversie attinenti alla  complessiva  azione  di  gestione  del
  ciclo dei rifiuti - Istanza cautelare - Inibizione per  il  giudice
  adito  di  pronunciarsi  sull'istanza  stessa  nelle   more   della
  pronuncia del giudice dichiarato competente - Incidenza sul diritto
  di azione e di difesa in giudizio -  Violazione  dei  principi  del
  giusto processo. 
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, artt. 15, comma 5, e 16,
  comma 1. 
- Costituzione, artt. 24, primo comma, e 111. 
(GU n.23 del 1-6-2011 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato la presente ordinanza ricorso numero  di  registro
generale 5563 del 2010, proposto  da:  GPN  S.r.l.,  rappresentata  e
difesa dall'avv. Bruno Mercurio, con domicilio eletto  presso  l'avv.
Nicola Lavorgna in Napoli, Centro Direzionale Isola F12; 
    Contro Comune di Pozzuoli, rappresentato e difeso dagli  avvocati
Francesco Miani e Camillo Miani Lerio, con  domicilio  eletto  presso
Francesco Miani in Napoli, via Toledo n. 116; 
    Nei confronti di De Vizia Transfer S.p.A., rappresentato e difeso
dagli avvocati Alfredo Contieri e Gennaro Macri, con domicilio eletto
presso gli stessi in Napoli, via Raffaele De Cesare n. 7; 
    Per l'annullamento della determinazione n. 1420 del 29  settembre
2010,  concernente  l'aggiudicazione  definitiva   della   gara   per
l'affidamento del servizio  provvisorio  di  gestione  integrata  dei
rifiuti; del verbale di gara  in  data  17  settembre  2010,  recante
l'esclusione   della   societa'   ricorrente    e    l'aggiudicazione
provvisoria; della nota prot. n.  32458  del  20  settembre  2010  di
comunicazione dell'esclusione; di ogni altro atto connesso; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di  Pozzuoli
e di De Vizia Transfer S.p.A.; 
    Vista, la domanda cautelare di sospensione  degli  effetti  degli
atti impugnati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010  il
dott.  Fabio  Donadono  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale; 
    Premesso che: 
        la  societa'  ricorrente  veniva  esclusa   dalla   procedura
negoziata aperta bandita dal Comune di Pozzuoli per l'affidamento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti, in quanto  il  plico  non
risultava confezionato in maniera idonea; 
        la  societa'  ricorrente  impugna  gli  atti   in   epigrafe,
concernenti la propria esclusione e l'aggiudicazione in favore  della
De Vizia  Transfer,  deducendo  la  violazione  dell'art.  97  Cost.,
dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990, dell'art. 2  del  d.lgs.  n.
163   del   2006,   eccesso   di   potere    per    irragionevolezza,
intempestivita',  violazione   della   par   condicio,   ingiustizia,
violazione dei doveri di custodia,  mancata  trasparenza,  violazione
della lettera di invito e del principio del   favor  partecipationis,
difetto  di  istruttoria,  errore  nella  valutazione  dei  fatti   e
sviamento; 
    Rilevato che: 
        in base all'art. 135,  comma  1,  lettera  e),  in  relazione
all'art.  14,  comma  1,  del  codice  del  processo   amministrativo
approvato con d.lgs. n. 104 del 2010, e' devoluta alla 
        competenza    funzionale    inderogabile    del     Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle
controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera p), in materia  di
giurisdizione  esclusiva  con  riferimento  a  «...  le  controversie
comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo  dei
rifiuti ...»; 
        l'art. 16 del codice del processo amministrativo prevede  che
«la competenza di cui agli articoli 13 e 14 e' inderogabile anche  in
ordine alle misure cautelali» (comma 1) e «il difetto  di  competenza
e' rilevato, anche d'ufficio, con ordinanza  che  indica  il  giudice
competente» (comma 2); 
        l'art. 15, comma 5, dello stesso codice prevede  che  «quando
e' proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove  non  riconosca
la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide  su
tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi  dell'art.  16,
comma  2,  richiede  d'ufficio,  con  ordinanza,  il  regolamento  di
competenza, indicando il tribunale che reputa competente»; 
    Ritenuto che: 
        l'art. 132, comma 1, lettera  e),  del  codice  del  processo
amministrativo risulta in contrasto con l'art. 76 Cost.  nella  parte
in cui sancisce che l'esercizio della funzione  legislativa  delegata
al Governo sia aderente ai principi e criteri direttivi stabiliti dal
Parlamento; infatti l'art. 44 della legge n. 69 del 2009, recante  la
delega al Governo per il  riassetto  della  disciplina  del  processo
amministrativo, non contempla tra  i  principi  e  criteri  direttivi
l'introduzione di ulteriori  ipotesi  di  competenza  funzionale  del
Tribunale  amministrativo  del  Lazio,  limitandosi  a  prevedere  di
«razionalizzare e unificare  la  disciplina  della  riassunzione  del
processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri
ordini   giurisdizionali,   nonche'   di   sentenze   dei   tribunali
amministrativi regionali o del  Consiglio  di  Stato  che  dichiarano
l'incompetenza funzionale» (comma 2, lettera  e);  ne'  l'ampliamento
della competenza del Tribunale amministrativo  di  Roma  puo'  essere
considerata come misura rispondente alla finalita' di «assicurare  la
snellezza, concentrazione ed effettivita' della tutela, anche al fine
di garantire la  ragionevole  durata  del  processo  ...»  (comma  2,
lettera a), ovvero  inquadrata  in  alcuno  degli  altri  principi  e
criteri direttivi enunciati dal citato art. 44, commi 1 e 2; 
        l'art. 135, comma 1, lettera  e),  del  codice  del  processo
amministrativo appare in conflitto con il  principio  di  uguaglianza
sancito dall'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della
legge; infatti la deroga  agli  ordinari  canoni  di  riparto  tra  i
diversi tribunali amministrativi regionali, fondati  sulla  efficacia
territoriale dell'atto e  sulla  sede  dell'autorita'  emanante,  non
appare sorretta da alcun  adeguato  fondamento  giustificativo  e  si
risolve, percio', in una manifesta violazione di  quel  principio  di
ragionevolezza   che   costituisce   limite   alla   discrezionalita'
legislativa   in   materia   di   determinazione   della   competenza
territoriale; infatti, il Giudice delle  leggi,  nel  riconoscere  al
Legislatore  ampia  discrezionalita'  nell'operare  il   riparto   di
competenza fra gli organi giurisdizionali, ha  nondimeno  evidenziato
l'esigenza di Osservare il rispetto del principio di  uguaglianza  e,
segnatamente, del canone di  ragionevolezza  (cfr.  Corte  cost.,  22
aprile  1992,  n.  189);  tant'e'  che  la  disposizione  in   quella
circostanza sottoposta  allo  scrutinio  di  costituzionalita'  venne
dichiarata  immune  da  vizi  sotto  questi  profili  in  quanto  era
riscontrabile la sussistenza di un adeguato fondamento giustificativo
per  la  deroga  agli  ordinari  criteri  di   determinazione   della
competenza;   non   costituisce   giustificazione   razionale   della
disciplina in esame una presunta esigenza di uniformita'  d'indirizzo
giurisprudenziale in materia, in quanto nel sistema  della  giustizia
amministrativa la funzione nomofilattica  appartiene  al  giudice  di
appello; ne' peraltro sembra ipotizzabile una  diversa  qualita'  del
T.a.r. del Lazio insediato nella Capitale, con la  configurazione  di
una sorta di supremazia rispetto agli altri Tribunali  amministrativi
periferici portata da una proliferazione di materie  che  sono  state
progressivamente accentrate nel Tribunale romano,  fino  ad  arrivare
all'attuale art. 135 del codice del processo amministrativo;  infatti
un tale disegno creerebbe una evidente  asimmetria  tra  i  Tribunali
amministrativi che  andrebbe  ben  oltre  le  questioni  relative  ai
criteri di riparto delle competenze,  finendo  anche  con  l'incidere
sull'assetto ordinamentale della giustizia amministrativa,  delineato
nell'art. 125 Cost., che pone sullo stesso  piano  tutti  gli  organi
giudiziari  di  primo  grado,  aventi  pari  funzioni  ed  ugualmente
sottoposti al sindacato del  Consiglio  di  Stato,  come  giudice  di
appello; 
        l'assenza di  un  adeguato  fondamento  giustificativo  della
nuova competenza funzionale attribuita al T.a.r. del  Lazio,  slegata
da un razionale  criterio  di  collegamento  col  giudice  designato,
induce a dubitare della legittimita'  costituzionale  dell'art.  135,
comma 1, lettera e), del codice del processo amministrativo anche per
contrasto con il principio del giudice naturale posto  dall'art.  25,
comma 1, Cost.; anche se i lavori preparatori della Costituzione  non
chiariscono il significato  che  si  intese  attribuire  all'uso  del
termine «naturale» accanto a  quello  «precostituito»  nell'art.  25,
comma  1,  Cost.,  nel  definire  la  garanzia   della   certezza   e
dell'obiettivita' del giudice, sembra  nondimeno  che  l'introduzione
della formula attuale («giudice naturale  precostituito»),  dopo  che
entrambe  le  Sottocommissioni  dell'Assemblea  costituente   avevano
abbandonato   il   termine   «naturale»   in   favore   del   termine
«precostituito»,   deponga   a   favore   delle   tesi   che   negano
l'identificazione tra i due termini;  pertanto  la  formula  «giudice
naturale   precostituito»   non   rappresenterebbe   un'endiadi,   ma
implicherebbe la necessita' che la  precostituzione  del  giudice  ad
opera del  Legislatore  avvenga  nel  rispetto  di  un  principio  di
naturalita', nel senso di razionale  maggior  idoneita'  del  giudice
rispetto alla risoluzione di determinate controversie; nel caso della
competenza territoriale, l'individuazione del  giudice  razionalmente
piu' idoneo a decidere la controversia non sembra  poter  prescindere
dalla considerazione (in positivo, come in  negativo)  dell'esistenza
di un criterio di collegamento effettivo, ragionevole ed appropriato,
tra la controversia stessa e l'organo giurisdizionale,  che  valga  a
tracciare  i  confini   entro   i   quali   possa   poi   dispiegarsi
legittimamente la discrezionalita' del legislatore; cio' appare ancor
piu' evidente allorche', come nella  specie,  si  tratta  di  servizi
aventi rilievo esclusivamente locale,  con  riferimento  a  interessi
sostanziali pure di  ambito  strettamente  locale,  rientranti  nella
sfera giuridica di soggetti (parti ricorrenti e parti resistenti) che
tutti normalmente  gravitano  nella  stessa  dimensione  territoriale
locale e  che  non  hanno  nessun  aggancio  con  una  circoscrizione
territoriale extraregionale; l'allontanamento del giudice  competente
a conoscere della controversia, sradicando la causa  dalla  sua  sede
ordinaria  e  naturale,  comporta  un  grave  disagio  per  le  parti
processuali, non giustificato dalla natura accentrata della  pubblica
amministrazione o dall'efficacia ultraregionale dei provvedimenti sui
quali deve esercitarsi la  cognizione  del  T.a.r.  del  Lazio;  cio'
incide, tra l'altro, anche sull'accesso alla  tutela  giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi, per la maggiore  difficolta'
ed i maggiori costi che devono essere  sopportati  dagli  interessati
per esercitare l'azione o per resistere innanzi al T.a.r. del Lazio; 
        l'art. 132, comma 1, lettera  e),  del  codice  del  processo
amministrativo risulta infine in contrasto con l'art. 76 cost., nella
parte in cui sancisce  che  l'esercizio  della  funzione  legislativa
delegata al Governo sia aderente  ai  principi  e  criteri  direttivi
stabiliti dal Parlamento; sennonche' l'art. 44 della legge n. 69  del
2009, recante la delega al Governo per il riassetto della  disciplina
del processo amministrativo, non contempla tra i principi  e  criteri
direttivi  l'introduzione  di   ulteriori   ipotesi   di   competenza
funzionale del Tribunale  amministrativo  del  Lazio,  limitandosi  a
prevedere  di  «razionalizzare  e  unificare  la   disciplina   della
riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito  di
sentenze di altri ordini giurisdizionali,  nonche'  di  sentenze  dei
tribunali amministrativi regionali  o  del  Consiglio  di  Stato  che
dichiarano l'incompetenza  funzionale»  (comma  2,  lettera  e);  ne'
l'ampliamento della competenza del Tribunale amministrativo  di  Roma
puo' essere considerata come misura  rispondente  alla  finalita'  di
«assicurare  la  snellezza,  concentrazione  ed  effettivita'   della
tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo
...» (comma 2, lettera a, ovvero inquadrata  in  alcuno  degli  altri
principi e criteri direttivi enunciati dal citato art. 44, commi 1  e
2; 
        l'art. 15, comma 5, e l'art. 16, comma 1, nella parte in  cui
inibiscono al giudice adito di pronunciarsi  sull'istanza  cautelare,
sia pure nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente
sulla controversia, risultano in contrasto con l'art. 24, comma 1,  e
con l'art. 111, comma  1,  Cost.;  infatti  la  tutela  cautelare  e'
garanzia  essenziale   e   strumento   necessario   per   l'effettivo
soddisfacimento  dei  diritti  e  degli   interessi   legittimi   che
costituiscono  l'oggetto  del  giudizio,  evitando   che   il   tempo
necessario per la definizione della causa  determini  un  pregiudizio
grave e irreparabile per le pretese sostanziali della  parte  che  ha
ragione,  per  cui  la  tutela  cautelare  richiede  sempre  risposte
immediate e non ammette interruzioni; pertanto la preclusione imposta
al collegio adito,  costretto  dalla  legge  a  negare  la  giustizia
cautelare per un mero profilo di incompetenza  territoriale,  risulta
contrario  ai  principi   costituzionali   di   effettivita'   e   di
tempestivita' della tutela giurisdizionale e del giusto processo; 
    Considerato che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale,
oltre  che  non  manifestamente  infondate,  si   palesano   altresi'
rilevanti in quanto: 
        la controversia in esame riguarda la materia dei rifiuti; 
        le norme richiamate inibiscono la decisione  dell'impugnativa
e  dell'istanza  cautelare,  imponendo   la   rilevazione   d'ufficio
dell'incompetenza territoriale; 
    Riservata ogni altra decisione  all'esito  del  giudizio  innanzi
alla  Corte  costituzionale,  alla  quale  va  rimessa  la  soluzione
dell'incidente di costituzionalita'; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara  rilevanti   per   la   decisione   dell'impugnativa   e
dell'incidente cautelare proposti con il ricorso n. 5563/2010  e  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 135,  comma  1,  lettera  e),  dell'art.  16,  comma  1,  e
dell'art.  15,  comma  5,  del  codice  del  processo  amministrativo
approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nei  termini
e per le ragioni  esposti  in  motivazione,  per  contrasto  con  gli
articoli 76, 3, 25, 24 e 111 della Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che  sia  comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei deputati; 
    Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa
Segreteria, alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Napoli nella camera di  consiglio  del  giorno  3
novembre 2010. 
 
                        Il presidente: Guida 
 
 
                                                L'estensore: Donadono