N. 191 SENTENZA 8 - 15 giugno 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente  -  Caccia  -  Norme  della  Regione  Liguria  -  Fissazione
  dell'orario giornaliero del prelievo venatorio  -  Possibilita'  di
  esercitare la  caccia  da  appostamento  fisso  o  temporaneo  alla
  selvaggina migratoria fino a mezz'ora dopo il tramonto, in deroga a
  quanto stabilito in via generale dalla legge  n.  157  del  1992  -
  Violazione della competenza legislativa esclusiva  dello  Stato  in
  materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, art. 1, comma
  unico. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11  febbraio
  1992, n. 157, art. 18, comma 7. 
(GU n.27 del 22-6-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Paolo MADDALENA; 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma  1,
della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n.  15,  recante
«Modifica della legge regionale 6  giugno  2008,  n.  12:  Calendario
venatorio regionale triennale e modifiche  alla  legge  regionale  1°
luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per  la  protezione  della  fauna
omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio)  e  sue  modificazioni  e
integrazioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 26 novembre-1°  dicembre  2010,  depositato  in
cancelleria il 30 novembre 2010 ed iscritto al n.  118  del  registro
ricorsi 2010. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  maggio  2011  il  Giudice
relatore Paolo Maria Napolitano; 
    Udito l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Giusta conforme deliberazione governativa  del  18  novembre
2010, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  sollevato,  con
ricorso  notificato  in  data  26   novembre   2010,   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della  legge  della
Regione Liguria 29 settembre 2010, n.  15,  recante  «Modifica  della
legge regionale 6 giugno 2008, n. 12: Calendario venatorio  regionale
triennale e modifiche alla legge regionale  1°  luglio  1994,  n.  29
(Norme regionali per la protezione della fauna  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni», affermandone
il contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. 
    1.1. - Riferisce il ricorrente che, mentre  il  secondo  dei  due
soli articoli di cui consta la legge impugnata si limita a  contenere
la formula che prevede la entrata in vigore  della  legge  stessa  il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione, con il primo e' disposta la sostituzione del
primo capoverso della lettera G) del comma 1 dell'art. 1 della  legge
regionale  6  giugno  2008,  n.  12,  recante  «Calendario  venatorio
regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio  1994,
n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e  per
il prelievo venatorio) e sue modificazioni e  integrazioni»,  con  la
seguente disposizione: «G) Orario di caccia:  Il  prelievo  venatorio
delle  specie  cacciabili  elencate  dal   presente   calendario   e'
consentito da un'ora prima del sorgere  del  sole  sino  al  tramonto
secondo l'orario di seguito riportato, fatto  salvo  quanto  previsto
dal comma 7-bis dell'art. 34 della L.R. n. 29/1994 e per la beccaccia
come disposto alla lettera A), punto 3), del presente calendario». 
    Precisa, a questo punto, il ricorrente che  il  richiamato  comma
7-bis dell'art. 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme
regionali per la protezione della fauna omeoterma e per  il  prelievo
venatorio), a sua volta, nello stabilire anch'esso che la  caccia  e'
consentita da un'ora prima del sorgere del  sole  fino  al  tramonto,
precisa, tuttavia, in deroga alla precedente  disposizione  che:  «la
caccia di selezione agli ungulati e' consentita fino ad  un'ora  dopo
il tramonto. La  caccia  da  appostamento  fisso  o  temporaneo  alla
selvaggina  migratoria  e'  consentita  fino  a  mezz'ora   dopo   il
tramonto». 
    1.2.  -  Cosi'  descritto  il  quadro  normativo   di   immediato
riferimento, il ricorrente rileva che la  disposizione  censurata  si
pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera  s),  Cost.,
in quanto, modificando nei  termini  anzidetti  l'art.  1,  comma  1,
lettera G), della legge regionale n. 18 del 2008, ha esteso  l'orario
entro il quale e' consentito l'esercizio  della  attivita'  venatoria
oltre i limiti fissati dalla legge 11 febbraio 1992,  n.  157  (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio),  costituenti  livello  minimo  di  tutela   della   fauna
selvatica. 
    Infatti, nel fare salvo quanto previsto dal comma 7-bis dell'art.
34 della legge regionale n. 29 del 1994,  la  disposizione  censurata
rende lecita la caccia di selezione degli  ungulati  sino  ad  un'ora
dopo il tramonto e quella da appostamento fisso  o  temporaneo  della
selvaggina migratoria sino a mezz'ora dopo  il  tramonto,  la'  dove,
invece, l'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992  prevede  che
sia consentita dopo il tramonto, per un'altra ora, esclusivamente  la
caccia di selezione degli ungulati. 
    Osserva il  ricorrente  che,  pertanto,  le  legislazione  ligure
appresta alla selvaggina migratoria un livello di tutela inferiore  a
quello fissato dallo  Stato,  consentendo,  in  deroga  al  principio
generale, anche per essa il prelievo venatorio sino a mezz'ora  oltre
il tramonto del Sole. 
    La  disposizione  impugnata  ponendosi  in   contrasto   con   la
disciplina  statale  che  fissa  i  limiti  temporali  del   prelievo
venatorio, disciplina che  piu'  volte  la  Corte  costituzionale  ha
ascritto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia
di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, violerebbe, ad avviso  del
ricorrente, l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    2. - La Regione Liguria, pur  ritualmente  intimata,  non  si  e'
costituita in giudizio. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. -  Il  Presidente  del  Consiglio  dubita  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma  1  (rectius  unico),  della  legge
della Regione Liguria 29 settembre 2010,  n.  15,  recante  «Modifica
della legge regionale 6 giugno  2008,  n.  12:  Calendario  venatorio
regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1° luglio  1994,
n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e  per
il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni», ritenendo
che il medesimo sia in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s),
della Costituzione. 
    Cio'  in  quanto  siffatta  disposizione,  nel  fissare  l'orario
giornaliero in cui e'  consentito  l'esercizio  venatorio,  fa  salvo
quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 34 della legge regionale 1°
luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per  la  protezione  della  fauna
omeoterma e per il  prelievo  venatorio),  il  quale,  a  sua  volta,
prevede che la «caccia di selezione agli ungulati e' consentita  fino
ad un'ora dopo  il  tramonto.  La  caccia  da  appostamento  fisso  o
temporaneo alla selvaggina migratoria e' consentita fino  a  mezz'ora
dopo il tramonto». 
    In tal modo, ritiene il ricorrente, si  determina  una  deroga  a
quanto stabilito in via generale dall'art. 18, comma 7,  della  legge
11 febbraio 1992,  n.  157  (Norme  per  la  protezione  della  fauna
selvatica omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio),  che,  fissato
l'orario in cui e' consentita la caccia da un'ora prima  del  sorgere
del Sole fino al tramonto, prevede che la sola  caccia  di  selezione
degli ungulati sia permessa sino ad un'ora dopo il tramonto del Sole. 
    Ad avviso  del  ricorrente,  la  ulteriore  deroga  prevista  dal
legislatore ligure costituirebbe violazione  del  livello  minimo  di
tutela ambientale  fissato  dal  legislatore  statale,  in  tal  modo
violando l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    2. - La questione e' fondata. 
    2.1. - Al riguardo, va  detto  che  con  giurisprudenza  costante
questa Corte ha affermato che la disciplina statale, che delimita  il
periodo entro  il  quale  e'  consentito  l'esercizio  venatorio,  e'
ascrivibile al novero delle misure indispensabili per  assicurare  la
sopravvivenza e la riproduzione delle specie  cacciabili,  rientrando
nella  materia  della  tutela  dell'ambiente,   vincolante   per   il
legislatore regionale (sentenze n. 272 del 2009 e n.  313  del  2006,
nonche', successivamente, sentenze n. 233  del  2010  e  n.  193  del
2010). 
    Posto che la disciplina sulla delimitazione temporale del periodo
in cui e' permesso il prelievo venatorio ha  ad  oggetto,  oltre  che
l'individuazione dei periodi dell'anno in  cui  esso  e'  consentito,
anche i limiti orari nei quali  quotidianamente  detta  attivita'  e'
lecitamente svolta in  relazione  a  determinate  specie  cacciabili,
risulta evidente che la disposizione censurata, consentendo la caccia
da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria  ancora
per mezz'ora dopo il tramonto del sole, cosi' oltrepassando il limite
ordinariamente fissato per questa dall'art. 18, comma 7, della  legge
n. 157 del 1992, costituisce violazione del livello apprestato  dallo
Stato nell'esercizio della sua competenza  esclusiva  in  materia  di
tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  ai  sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,   comma
unico, della legge della Regione Liguria 29 settembre  2010,  n.  15,
recante «Modifica  della  legge  regionale  6  giugno  2008,  n.  12:
Calendario venatorio  regionale  triennale  e  modifiche  alla  legge
regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali  per  la  protezione
della  fauna  omeoterma  e  per  il   prelievo   venatorio)   e   sue
modificazioni e integrazioni». 
    Cosi' deciso il Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2011. 
 
                      Il Presidente: Maddalena 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 15 giugno 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti