N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 - 15 giugno 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 15 giugno  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Appalti  pubblici  -  Norme  della  Regione  Marche  -  Procedura  di
  aggiudicazione  -  Obbligo  di  prevedere  una  soglia  minima   di
  ammissibilita' delle  offerte  relativamente  all'elemento  o  agli
  elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della
  sicurezza del cantiere, non superiore al 20% del punteggio  massimo
  - Contrasto con la normativa nazionale  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata  violazione   della   competenza   legislativa   statale
  esclusiva  in  materia  di  ordinamento  civile  e   tutela   della
  concorrenza. 
- Legge della Regione Marche 4 aprile 2011, n. 4, art. 2, commi  4  e
  5. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e) ed  l);  d.lgs.  12
  aprile 2006,  n.  163,  artt.  4,  comma  3,  73  e  83;  direttiva
  2004/17/CE del 31 marzo 2004; direttiva  2004/18/CE  del  31  marzo
  2004. 
(GU n.36 del 24-8-2011 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  il
patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia
in Roma via dei Portoghesi, 12 nei confronti Regione Marche. 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
regionale n. 4 del 4 aprile 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 28 del  14
aprile 2011, recante criteri  di  premialita'  connessi  alla  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di' lavoro nelle  procedure
di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale:
art. 2, commi 4 e 5. 
    I commi sopra epigrafati dell'art. 2  della  legge  regionale  n.
4/2011 della Regione Marche prevedono che  gli  atti  afferenti  alle
procedure  contrattuali  in  tema  di  lavori   ed   opere   pubblici
stabiliscano una soglia minima di  ammissibilita'  delle  offerte  in
punto di valutazione  inerente  alla  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nel cantiere, specificando che la soglia  minima  non  puo'
essere superiore al 20 per cento del punteggio massimo attribuibile. 
    Dette disposizioni si rivelano costituzionalmente illegittime per
i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Violazione art. 117 Cost.,  d.lgs.  n.  163/2006;  Direttive  CEE
2004/17 e 2004/18. 
    Si  premette  che,  in  base  a  quanto  affermato  dalla   Corte
costituzionale,  nella  sentenza  303/2003,  l'assenza  dei   "lavori
pubblici", tra le materie oggetto di potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato, elencate nell'articolo 117, comma 2, della Costituzione,
non determina affatto l'automatica attrazione di essi nella  potesta'
legislativa residuale delle Regioni, di cui al comma 4  dell'articolo
117, della Costituzione, ma "al contrario, si  tratta  di  ambiti  di
legislazione che non integrano una vera  e  propria  materia,  ma  si
qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e,  pertanto,
possono essere ascritti, di volta in volta,  a  potesta'  legislative
esclusive dello Stato o a potesta' legislative concorrenti". Inoltre,
nonostante le Regioni abbiano una competenza legislativa  concorrente
in materia di "governo del territorio", ai sensi  dell'articolo  117,
comma 3, della Costituzione, la materia della disciplina  dei  lavori
pubblici rientra nella potesta'  esclusiva  statale,  per  i  profili
attinenti alla tutela dell'ambiente, di cui all'articolo  117,  comma
2, lettera s), della Costituzione e gli aspetti della disciplina  dei
contratti pubblici, individuati dall'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 163/2006 o  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture. Quest'ultimo attribuisce alla competenza
esclusiva dello Stato: la qualificazione e selezione del concorrenti;
le procedure di affidamento,  esclusi  i  profili  di  organizzazione
amministrativa; criteri di aggiudicazione; subappalto;  i  poteri  di
vigilanza sul mercato degli appalti  affidati  all'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture;  le
attivita' di progettazione e i piani di sicurezza; la stipulazione  e
l'esecuzione dei contratti, compresa la direzione dell'esecuzione, la
direzione dei lavori, la contabilita' e il collaudo, ad eccezione dei
profili  di  organizzazione   e   contabilita'   amministrative;   il
contenzioso; i contratti relativi alla tutela dei beni  culturali;  i
contratti nel settore della  difesa;  i  contratti  segretati  o  che
esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi  e
forniture. Tali materie, come affermato della  Corte  costituzionale,
nella  sentenza  401/2007,  essendo  riconducibili  alle  nozioni  di
"tutela della concorrenza" e di "ordinamento civile",  di  competenza
esclusiva dello Stato, ai sensi del'articolo 117, comma 2, lettere e)
ed I), della Costituzione,  richiedono  una  uniforme  disciplina  su
tutto  il  territorio  nazionale.  Quindi  sono  vincolanti   per   i
legislatori regionali, le disposizioni di cui al decreto  legislativo
n, 163/2006, recante il "Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE,  in  relazione  alle  materie  rimesse  alla   competenza
esclusiva statale, di cui all'articolo 4, comma 3  ,  del  d.lgs.  n.
163/2006. Sulla scorta di tali argomentazioni, risultano  censurabili
le norme regionali contenute nell'articolo  2,  commi  4  e  5,  che,
rispettivamente, stabiliscono  "che  gli  atti  posti  a  base  delta
procedure  contrattuale  devono  prevedere  una  soglia   minima   di
ammissibilita'  delle  offerte  relativamente  all'elemento  o   agli
elementi di valutazione connessi con la tutela della salute  e  della
sicurezza del cantiere" e che "la soglia minima di cui al comma 4 non
puo'  essere  superiore  al  20%  del  punteggio  massimo  attribuito
all'elemento o agli elementi di valutazione di che trattasi". 
    Dette norme, individuando  la  soglia  minima  di  ammissibilita'
delle offerte nelle  procedure  di  aggiudicazione,  contrastano  con
l'articolo 73, del d.lgs. n. 163/2006, il quale stabilisce che  siano
le stazioni appaltanti a richiedere gli elementi prescritti dal bando
e quell' necessari o utili per operare la selezione  degli  operatori
da invitare,  nel  rispetto  del  principio  di  proporzionalita'  in
relazione all'oggetto del contratto e alle finalita' della domanda di
partecipazione. 
    Le medesime norme contrastano altresi' con l'art. 83 dello stesso
che riserva al bando, e quindi alle stazioni  appaltanti,  i  criteri
relativi all'offerta. 
    Pertanto, considerato che, come  detto,  sono  vincolanti  per  i
legislatori regionali le disposizioni di cui al  decreto  legislativo
n. 163/2006,  in  relazione  alle  materie  rimesse  alla  competenza
esclusiva statale, di cui all'articolo 4,  comma  3,  del  d.lgs.  n.
163/2006, in quanto, come affermato dalla Corte costituzionale,  esse
sono riconducibili alle nozioni di "tutela della  concorrenza"  e  di
"ordinamento  civile",  le  sopra  descritte  norme  regionali,   che
attengono alla qualificazione e  selezione  dei  concorrenti  e  alle
procedure  di  affidamento,  risultano  invasive   della   competenza
esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza  e
dell'ordinamento civile, di  cui  all'articolo  117,  secondo  comma,
lettere e) e I), della Costituzione. 
    Al  riguardo  non  puo',  d'altronde,  sottacersi  che  la  Corte
costituzionale aveva gia' avuto modo con le decisioni n.  14  e  272,
entrambe del 2004, di  chiarire  la  "portata"  della  "tutela  della
concorrenza",  riconoscendo  una   natura   dinamica   all'intervento
statuale in detto ambito, con la possibilita', percio' per  lo  Stato
di  praticare  in  termini  trasversali  le   occorrenti   iniziative
legislative nei vari  comparti  dell'ordinamento  giuridico,  purche'
diretti a perseguire interessi pubblici di rilievo macroeconomico. 
    Ed allora, alla stregua di tali  principi  statuiti  dal  Giudice
delle leggi, il legislatore con l'art. 4 del d.lgs.  n.  163/2006  ha
correttamente inteso procedere ad una compiuta disciplina  dei  ruoli
statale e regionale, lasciando allo Stato la potesta' di  normare  la
procedura di gara e la relativa esecuzione, onde garantire  la  piena
soddisfazione   dell'ineludibile   esigenza   di   omogeneita'   alla
disciplina di che trattasi. 
    Sulla  base  di  tali  motivi  le  disposizioni   regionali   qui
censurate, siccome incostituzionali, meritano di essere annullate. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude affinche' la Corte costituzionale  voglia  dichiarare
costituzionalmente illegittimi i commi 4 e 5 dell'art. 2 della  legge
della Regione Marche n. 4 del 4 aprile 2011. 
    Si produce l'estratto del deliberato del Consiglio dei ministri. 
        Roma, addi' 8 giugno 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Figliolia