N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2008

Ordinanza del 18 aprile 2008 emessa dal Giudice di pace di Milano nel
procedimento civile promosso da Pacifico Maurizio  contro  comune  di
Cernusco sul Naviglio. 
 
Circolazione  stradale  -  Sorpasso  di  autoveicoli  in  colonna   -
  Trattamento sanzionatorio - Previsione di  sanzioni  amministrative
  indifferenziate per casi disomogenei  -  Identita'  delle  sanzioni
  accessorie rispetto a quelle (sospensione della patente di guida da
  uno a tre  mesi  e  decurtazione  di  dieci  punti  dalla  patente)
  applicabili per le piu' pericolose violazioni  di  cui  agli  artt.
  142,  comma  9,  e  143,  comma  12,  del  codice  della  strada  -
  Impossibilita' per il giudice di graduare le  misure  sanzionatorie
  in  rapporto  alle  modalita'  dell'infrazione  -  Violazione   dei
  principi di  ragionevolezza  e  di  eguaglianza,  di  certezza  del
  diritto e di adeguatezza della sanzione. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285),  art.  148,
  commi 11 e 16. 
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, commi primo e secondo. 
(GU n.29 del 6-7-2011 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Il Giudice di Pace dott.  Giacinto  Sica,  nella  causa  R.G.  n.
34534/06 di opposizione a sanzione amministrativa, avverso verbale di
infrazione all'art. 148/11/16 del codice della  strada,  promossa  da
Pacifico Maurizio  con  avvocati  Cannizzaro  Francesco  e  Gabriella
Sergi; 
    Contro Comune di Cernusco S/N Corpo  Polizia  Municipale  con  il
funzionario delegato, commissario aggiunto Policicchio Beniamino. 
    Rilevato  che  parte  opponente  nel  ricorso  introduttivo   del
presente  processo  e  negli  atti  difensivi,  ha  proposto  istanza
affinche'  il  giudice  sollevasse  la  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 148, commi 1 e 16, del codice della  strada,
in relazione all'art. 3  ed  all'art.  24  della  Costituzione  della
Repubblica Italiana, nella parte in cui, punisce alla stessa stregua,
pur non precisando quali siano le altre cause della congestione della
circolazione, il sorpasso di autoveicoli fermi in colonna o in  lento
movimento, ai passaggi a livello oppure ai semafori,  e  l'infrazione
di cui all'art. 142, comma 9, del codice della strada (violazione dei
limiti di velocita' oltre 40 km/h) e l'infrazione di cui all'art. 143
comma 12, dello stesso codice della strada  (circolazione  contornano
in prossimita' di curve, di raccordi convessi, in  casi  di  limitata
visiblita'); 
    Rilevato  che  parte  opponente  ha  formulato  che  il   giudice
sollevvasse la questione di legittimita' costituzionale del  suddetto
art. 148, comma 11 e 16, del codice della strada, sempre in relazione
all'art.  3  e  all'art.  24  della  Costituzione  della   Repubblica
Italiana, anche  nella  parte  in  cui  in  relazione  alle  sanzioni
accessorie stabilisce, per l'infrazione del sorpasso  di  autoveicoli
in colonna, la sospensione della patente da  uno  a  tre  mesi  e  la
decurtazione di dieci punti sulla patente, come nei casi  piu'  sopra
specificati di cui all'art. 142, comma 9 ed all'art.  143,  comma  12
dello stesso codice della strada, 
    Rilevato che  parte  ricorrente  ha  sollevato  la  questione  di
legittimita' costituzionale del citato art. 148 commi  11  e  16,  in
relazione  all'art.  3  ed  all'art.  24  della  Costituzione   della
Repubblica Italiana, nella parte  in  cui  sanzionando,  alla  stessa
stregua, un sorpasso di veicoli pur vietato, ma effettuato, come  nel
caso in ispecie, comunque con cautela, come dagli  accertamenti  agli
atti e le altre violazioni di cui agli artt. 142, comma 9 e 143 comma
12, facendo rientrare nelle stesse sanzioni, condotte piu' disparate,
derogando cosi' ai principi cardini del nostro ordinamento  quali  il
principio di eguaglianza, il principio della certezza del  diritto  e
quello della adeguatezza della sanzione; 
    Ritenuto che la questione di  legittimita'  costituzionale,  come
formulata nei richiamati  atti  difensivi  di  parte  ricorrente,  e'
rilevante poiche' la  decisione  complessiva  nel  merito  dipendera'
dagli assunti della  sentenza  che  la  Corte  costituzionale  vorra'
emettere,  anche  in  relazione  al  fatto  che  il  giudice,  stante
l'attuale normativa, in caso di rigetto dell'opposizione, (vedi comma
11 dell'art. 23  della  legge  n.  689/1981),  non  sembra  abbia  la
facolta' di graduare anche le sanzioni  accessorie,  proprio  tenendo
conto delle modalita' con cui e' avvenuta l'infrazione della norma di
cui all'art. 148 del codice della strada, come accertate in giudizio,
cioe' con cautela senza e possibilita' di fare  insorgere,  comunque,
danni agli altri veicoli; 
    Ritenuta   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale come argomentata nei richiamati  allegati
atti difensivi poiche', in relazione al contrasto con l'art. 3  della
Costituzione,  la  determinazione  delle  sanzioni  di  cui  all'art.
148/11/16 del codice della strada, cosi' come  e'  avvenuta,  non  ha
tenuto conto del comportamento tenuto dal ricorrente, correlando, per
quanto riguarda la  sanzione  pecuniaria,  il  tipo  di  sorpasso  di
autoveicoli in colonna controllata dagli agenti accertatori col  tipo
di sorpasso in prossimita'  di  passaggi  a  livello  o  di  raccordi
convessi o in casi di limitata visibilita' e, per quanto riguarda  le
relative sanzioni accessorie, le stesse sanzioni previste agli  artt.
142, comma 9 e 143 comma 12, superamento limiti di velocita' oltre 40
km/h e circolazione contromano in curva; 
    Ritenuto che tale aspetto potrebbe essere ravvisato in  contrasto
con il principio della ragionevolezza, desumibile dal citato  art.  3
della Costituzione, come piu' volte precisato dalla giurisprudenza di
Codesta Corte,  che  ha  ritenuto  in  violazione  del  principio  di
eguaglianza, anche la norma che  tratta  in  modo  uguale  situazioni
diverse; 
    Ritenuta   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita' come argomentata nei richiamati atti difensivi, anche in
rapporto all'art. 24 della stessa Carta  Costituzionale,  laddove  lo
stesso art. 148 commi 11 e 16 del codice  della  strada,  cosi'  come
viene enunciato appare generico in  violazione  del  principio  della
certezza del  diritto,  non  distinguendo  il  tipo  di  sanzione  da
applicare  a  casi  tra  loro  disomogenei,   per   una   conseguente
graduazione della misura sanzionatoria; 
    Ritenuto che la norma in questione di cui all'art. 148/11/16  del
codice  della  strada,  stabilendo  una  sanzione  pecuniaria   senza
rispettare i casi di disimogeneita', come stabilito  dalla  legge  n.
689/1981  allorche'  agli  artt.  10  e  espressamente   prevede   la
determinazione di sanzioni  pecuniarie  minime(anche  al  disotto  di
quelle stabilite dai vari  articolati  del  codice  della  strada)  e
l'applicazione di sanzioni  accessorie  con  riguardo  alla  gravita'
della violazione ed all'opera svolta dall'agente,  nonche'  alla  sua
personalita' per la eliminazione  o  attenuazione  delle  conseguenze
della violazione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il giudice di pace di Milano,  dott.  Giacinto  Sica,  visti  gli
artt. 134, comma 1, della Costituzione della  Repubblica  Italiana  e
l'art. 23 della  legge  n.  87/1953,  ritenuta  la  rilevanza  e  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
sollevata da parte ricorrente in relazione all'art. 148 commi 11 e 16
del codice della strada d.lgs. 30 aprile 1982, n. 285,  in  relazione
agli all'art.  3,  comma 1  ed  all'art.  24,  commi  1  e  2,  della
Costituzione della Repubblica Italiana: 
    Rimette gli atti alla Corte costituzionale affinche' dichiari  la
illegittimita' costituzionale dell'art. 148 commi 11 e 16 del  codice
della strada d.lgs. 30 aprile 1982, n. 285, in relazione agli artt. 3
e 24 della  Costituzione  della  Repubblica  Italiana,  laddove  sono
previste stesse gravita' di sanzioni per casi disomogenei, come nelle
motivazioni e' stato puntualizzato; 
    Sospende il giudizio di opposizione alla sanzione  amministrativa
di cui al verbale n. 6132 emesso dalla Polizia Municipale di Cernusco
S/N in data 26 maggio 2006 nei confronti del ricorrente, iscritta  al
Ruolo Generale con il n. 34534/06; 
    Manda la cancelleria a  provvedere  alla  immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
    Manda la  cancelleria  a  notificare  la  presente  ordinanza  al
sindaco pro-tempore del Comune di Cernusco S/N; 
    Manda la  cancelleria  a  notificare  la  presente  ordinanza  al
Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, nonche'  di  darne
comunicazione al Presidente del Senato pro tempore ed  al  presidente
della Camera dei Deputati pro tempore. 
        Milano, addi' 18 aprile 2008 
 
                      Il Giudice di pace: Sica